Per cercare di celare eventuali dubbi riporto qui di seguito alcune normative di legge:
Tutte le armi, le munizioni e le polveri debbono essere denunciate all’ufficio di P.S. o alla stazione dei Carabinieri competente per territorio. In base all’art. 38 del TULPS, a seguito della modifica introdotta dal D. Lgs. 204/2010, la denuncia deve avvenire entro il termine di 72 ore dall’avvenuto acquisto (per tale ragione è oggi importante che sul certificato di vendita dell’armiere o sull’atto di cessione tra privati, venga indicata l’ora esatta in cui si è concluso l’atto).
Le armi debbono essere denunciate nel luogo in cui sono effettivamente detenute (così stabilisce l’art. 58 del Reg. del T.U.L.P.S.); ciò vuol dire che non esiste alcun obbligo di detenere le armi nel luogo di residenza o domicilio (anzi, la nuova formulazione dell’art. 52 del C.P. lascia chiaramente intendere che le armi possono legittimamente detenersi anche nel luogo di lavoro).
I limiti detentivi sopra indicati, inoltre, sono riferiti ad un singolo soggetto e non ad un luogo; pertanto, se in un immobile vivono 3 titolari di porto d’armi, ognuno di loro potrà lì detenere tutte le armi, munizioni e polveri a lui consentite. Anche nel caso in cui una singola persona decida di detenere le proprie armi e munizioni in due o più luoghi, i limiti previsti rimangono invariati.
Va, inoltre, precisato, che per quanto riguarda le munizioni da caccia a pallini, in base a quanto disposto dall’art. 26 della legge 110/75, è possibile detenerne fino a 1000 senza obbligo di denuncia, fermo restando il tetto massimo di 1500 cartucce da caccia detenibili, fissato dall’art. 97 del Regolamento del T.U.L.P.S. Ne consegue che, le cartucce da caccia a palla unica o a “pallettoni”, sono sempre soggette all’obbligo di denuncia, qualunque sia il quantitativo detenuto.
Né la legge, né alcuna circolare ministeriale o altro atto amministrativo ha mai, tuttavia, chiarito quando una cartuccia sia da intendersi “a pallini”. Se come criterio di distinzione tra i pallini o i pallettoni si volesse usare quello commerciale, allora si dovrebbero ritenere a pallini le munizioni che contengono sfere dal diametro inferiore o uguale a 5,6 mm ed a pallettoni quelle di misura superiore.
La circolare ministeriale del 7 agosto 2006, nel dare interpretazione all’art. 58 del Regolamento T.U.L.P.S., ha stabilito che non è necessario procedere ad una nuova denuncia delle munizioni acquistate o ricaricate, qualora queste vadano a reintegrare quelle già in precedenza denunciate ed in seguito consumate. Lo stesso principio deve trovare applicazione per le polveri da caricamento.
Sono espressamente esentati dall’obbligo di denunciare le armi e le munizioni in loro possesso, i soggetti indicati nell’art. 73 del Regolamento del T.U.L.P.S. (ovvero coloro che possono portare armi senza licenza in forza della qualifica permanente rivestita), i quali, tuttavia, debbono comunque attenersi ai limiti quantitativi previsti per ogni altro cittadino, le Sezioni del Tiro a Segno Nazionale ed i musei o enti pubblici; sia i poligoni che gli enti debbono, comunque, tenere costantemente aggiornato il libro di carico delle armi e munizioni detenute.
MODALITÀ DI CUSTODIA
Per quanto riguarda le modalità di custodia delle armi, l’art. 20 della legge 110/75 si limita a stabilire che essa debba avvenire in maniera “diligente”, senza imporre particolari cautele, mentre per le collezioni di armi comuni, la norma prevede che il Questore, qualora lo ritenga necessario, può imporre delle prescrizioni per garantire la sicurezza delle armi.
È stata la giurisprudenza, semmai, a delineare nel tempo i criteri della “incauta custodia”; è sempre stato considerato reato, ad esempio, lasciare le armi nel veicolo incustodito o in abitazioni prive di un minimo di misure anti intrusione, mentre non è mai stato ravvisato il citato reato nel caso in cui le armi siano state rubate in un appartamento provvisto di porta blindata, anche se le armi, al suo interno, erano tenute esposte. Da quanto sopra detto, si evince, quindi, che non esiste alcun obbligo di detenere le armi in apposita cassaforte o armadio blindato, né di dotare il luogo di detenzione di impianto di allarme.
Più complesso è il caso in cui le armi siano detenute in un luogo frequentato da minori o incapaci; in tale ipotesi, l’art. 20 bis della citata legge, prevede che il possessore debba prendere tutte le precauzioni necessarie per impedire che questi particolari soggetti possano impossessarsi delle armi. In merito alla custodia, va ricordato che il D.Lgs. 204 del 2010, entrato in vigore il 1° luglio del 2011, aveva previsto l’entrata in vigore, entro i 60 gg successivi, di un Decreto Ministeriale che avrebbe dovuto introdurre nuove disposizioni sulla custodia delle armi. Ad oggi, questo decreto non è stato ancora emanato, ma ciò non esclude che a breve lo possa essere.
Ora di recente è stata introdotta una modifica alla legge europea sulle armi.
Riporto
DIRETTIVA (UE) 2017/853 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del
17 maggio 2017 che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi
Metto il link perchè sono diverse pagine
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Un saluto Francesco