Determinazione superficie agricola e forestale di ciascuna provincia toscana ai fini faunistici
IL CONSIGLIO REGIONALE
Vista la legge 11 febbraio 1992 n. 157 recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;
Vista la legge regionale 12-1-94 n. 3 recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;
Rilevato che l'art. 42 della L.R. 3/94 succitata, prevede che la Regione, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative. provveda a disciplinare l'esercizio venatorio nelle superfici dove si svolga attività zootecnica o in presenza di coltura specializzate;
Ritenuto necessario e urgente procedere alla disciplina dell'esercizio venatorio nelle superfici di cui sopra;
Sentite le Province e le organizzazioni professionali agricole di cui all'art. 42 della L.R. 3/94;
DELIBERA
di approvare le Norme per la salvaguardia delle produzioni agricole nel testo allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
ALLEGATO
1. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 42 della LR. n. 3/94, l'attività venatoria in forma vagante e da appostamento temporaneo è altresì vietata:
a - dentro appezzamenti di terreno dove siano in atto colture di: mais, sorgo, saggina, girasole, tabacco, ortive e floricole a pieno campo, prati artificiali irrigui (dalla ripresa della vegetazione al taglio) ovvero altre colture cerealicole, oleaginose e proteoleaginose;
b - dentro apprezzamenti di terreno dove siano impiantati: frutteti specializzati, vigneti specializzati (impianti con almeno 1.500 piante ad ha), oliveti specializzati (impianti con almeno 200 piante ad ha);
c - a distanza inferiore a 100 metri da serre, tunnel (anche in polietilene) impianti di irrigazione a funzionamento elettronico e da voliere ovvero da macchine agricole in attività lavorativa;
d - per eventuali altre colture danneggiabili non espressamente previste dai punti precedenti i divieti sono autorizzati dalle Amministrazioni comunali entro 30 giorni dalla richiesta;
e - nei terreni recintati anche con fili percorsi da corrente elettrica, negli stabbi o stazzi e in altri recinti destinati a ricovero e/o somministrazione di alimenti al bestiame nel periodo di utilizzazione;
f - nei recinti fissi o mobili, predisposti per la turnazione di pascoli. ll divieto suddetto si applica in presenza di quantitativi minimi di animali pari a:
bovini e bufalini, n. 10
equini, n. 3
ovini, caprini e suini, n. 50
e comunque con densità di capi non inferiore a:
bovini, bufalini, equini, 1 capo ogni 2,0 ha
ovini, caprini, suini, 1 capo ogni 0,5 ha.
Le Province, a tutela dell'allevamento allo stato brado e per particolari situazioni ambientali e di gestione aziendale possono elevare i limiti di cui sopra fino ad un massimo di:
bovini, bufalini, equini, 1 capo ogni 5 ha
ovini, caprini, suini, 1 capo ogni ha.
2. I divieti di cui al 1° comma hanno termine al momento del raccolto o dell'utilizzazione e devono essere segnalati da tabelle recanti la scritta «Coltura in atto divieto di caccia fino al raccolto», ovvero «Attività zootecnica in atto divieto di caccia fino al...»;
Le tabelle sono collocate a cura del proprietario o del conduttore del fondo secondo quanto indicato all'art. 26 della L.R. 3/94.
Il proprietario o il conduttore del fondo dovrà dare comunicazione dell'apposizione delle tabelle e dei periodo di durata dal divieto al Comitato di gestione dell'A.T.C. in cui ricade tale fondo prima dell'entrata in vigore del divieto stesso.
3. Nelle aree in cui è in fase di effettuazione il pascolo estensivo del bestiame è vietato avvicinarsi con il cane non al guinzaglio a distanza inferiore a 100 m da animali pascolanti.
4. E' inoltre vietato sparare a distanza inferiore a metri 50 da apiari, stabbi, stazzi ed altri recinti destinati al ricovero o all'alimentazione del bestiame, ovvero alla produzione di fauna selvatica.
(anche qui al comma 2 si riporta quanto precedentemente detto)
Invece per l'allenamento e addestramento cani:
LEGGE REGIONALE 10 giugno 2002, n. 20 Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").19.6.2002 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 13
Aggiornata alla l.r. 1 marzo 2016, n. 20
Art. 05 - Allenamento ed addestramento cani
1. L'allenamento ed l’addestramento dei cani è consentito, nei giorni fissati all’articolo 30, comma 10, della legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), dalla terza domenica di agosto al giovedì precedente la terza domenica di settembre, dal sorgere del sole alle ore 11.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 (ora legale), sull'intero territorio regionale non soggetto a divieto di caccia. LÂ’allenamento e lÂ’addestramento dei cani è consentito ai soli cacciatori iscritti all'ambito territoriale di caccia (ATC). L'allenamento e lÂ’addestramento non è consentito nelle aree interessate dalle produzioni agricole soggette a danneggiamento di cui all'articolo 42, comma 2, della l.r. 3/1994 e alla deliberazione del Consiglio regionale 20 dicembre 1994 n. 588, anche se prive di tabellazione.
(allenamento e addestramento cani non é consentito nelle aree in oggetto di discussione anche se prive di tabellazione)
Aggiungo che quando presi il pda mi dissero al corso che ai fini dell'azione venatoria in sè¨ non sei passibile di multa, però se calpesti e "distruggi" tot metri quadri di quanto sta coltivando il contadino e lui si inc@zza, devi ripagarlo, penso secondo il codice civile o quant'altro...(non sono informato su questo e mi fermo qui)
Vi ho "spiattellato" un bel po' di roba, almeno così si può capire meglio la cosa, poi sennò vu (voi, in Toscana) mi fate alterare il buon Angelo [****.gif][smash.gif][lol2.gif]
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