Re: Caccia nei pioppeti

Da noi in Toscana, tutte le colture in atto, se non vuoi farci cacciare devi tabellarle, altrimenti ci cacci, sia nelle vigne che negli oliveti e nei campi di girasole, sono stato chiaro o volete anche una vignetta? Da noi è così da altre parti non so e sinceramente me ne fraga il giusto.

Angelo scusami non me ne volere........da quando la Toscana e diventata regione autonoma a statuto speciale? la legge nazionale e uguale anche per voi,

io proprietario con coltura in atto( girasole maturo) mi devo tabellare la coltura per non entrare nessuno dentro? .......mi sa che se vengono a controllarti e scrivono poi sarai tu a giustificarti che li non c'erano tabelle
 
Re: Caccia nei pioppeti

Angelo scusami non me ne volere........da quando la Toscana e diventata regione autonoma a statuto speciale? la legge nazionale e uguale anche per voi,

io proprietario con coltura in atto( girasole maturo) mi devo tabellare la coltura per non entrare nessuno dentro? .......mi sa che se vengono a controllarti e scrivono poi sarai tu a giustificarti che li non c'erano tabelle

Nel grossetano vengono tabellati anche i boschi di querce, con "Divieto di raccolta di funghi, tartufi e frutti di bosco", la caccia non è menzionata, dove cacciamo colombacci è tabellato.
 
Re: Caccia nei pioppeti

Da noi in Toscana, tutte le colture in atto, se non vuoi farci cacciare devi tabellarle, altrimenti ci cacci ... .

Sarà, però mi sembra strano. Personalmente, quella volta che il mio setter entrò in un campo di soia, mi scusai col proprietario per quanto accaduto. E ti assicuro che avrei fatto lo stesso anche se mi fosse accaduto in Toscana: le leggi vanno rispettate, ma il buonsenso ...
 
Re: Caccia nei pioppeti

Nel grossetano vengono tabellati anche i boschi di querce, con "Divieto di raccolta di funghi, tartufi e frutti di bosco", la caccia non è menzionata, dove cacciamo colombacci è tabellato.

Gianni per divieto raccolta funghi tartufi ecc questo e un altro discorso.........ai colombacci.tabellano per segnalare un appostamento fisso
 
Re: Caccia nei pioppeti

Angelo scusami non me ne volere........da quando la Toscana e diventata regione autonoma a statuto speciale? la legge nazionale e uguale anche per voi,

io proprietario con coltura in atto( girasole maturo) mi devo tabellare la coltura per non entrare nessuno dentro? .......mi sa che se vengono a controllarti e scrivono poi sarai tu a giustificarti che li non c'erano tabelle

Franco in Toscana tutti cacciano le tortore dentro i campi di girasole maturi. Io non lo faccio solo perchè stare lì minimo una settimana a prendere il posto non mi interessa.
 
Re: Caccia nei pioppeti

Ciao ragazzi...allora parlo per la mia regione...che pero penso che sia valida per tutto il territorio nazionale...si puo esercitare l'attività venatoria su pioppeti con piu di 5 anni al su inpianto..questo dice la legge...poi vai a capire se sono 4 anni o 5 anni..diciamo che per i primi anni si nota dal diametro delle piante...poi definire anno piu anno meno non e semplice...almeno che non si conosca il proprietario.
 
Re: Caccia nei pioppeti

Gianni per divieto raccolta funghi tartufi ecc questo e un altro discorso.........ai colombacci.tabellano per segnalare un appostamento fisso

Volevo dire che il bosco dove andiamo a caccia ha queste tabelle, è libero solo per i cacciatori e non per i fungaioli, il mio intervento voleva dire che i toscani tabellano ogni cosa compresi gli atc, che nel Lazio devi immaginare, non è poco.
 
Re: Caccia nei pioppeti

Ma se sono equiparate a colture in atto, non devono essere tabellate se interdette alla caccia?


Fà sempre testo il proprio calendario regionale...
Le colture in atto non vanno obbligatoriamente tabellate in quanto è il calendario...che ognuno deve conoscere...le stabiliscono tali.
In Emilia Romagna il divieto è x i primi 3 anni di impianto.
 
Re: Caccia nei pioppeti

Fà sempre testo il proprio calendario regionale...
Le colture in atto non vanno obbligatoriamente tabellate in quanto è il calendario...che ognuno deve conoscere...le stabiliscono tali.
In Emilia Romagna il divieto è x i primi 3 anni di impianto.


quoto.è una normativa regionale,nelle Marche è vietata la caccia in terreni in rimboschimento per 5 anni,qualsiasi varietà.Poi come si fa a capire se sono 4 o 5o 6 anni lo ignoro ;-)
 
Re: Caccia nei pioppeti

Qui da noi , soprattutto per piante di alto fusto (vedi macchia grande per chi la conosce)quando vengono piantati gruppi di alberi su almeno 1 o 2 viene messa una targhetta con data di immissione..
La vita della pianta per la forestale parte dal momento dell'immissione sul terreno.
.
 
Re: Caccia nei pioppeti

Occhio al poema legislativo in arrivo!!​[35]


La 157 riporta quanto segue:


Legge 11 febbraio 1992, n. 157
Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 febbraio 1992, n. 46, S.O.
Aggiornata alla L. 4 giugno 2010, n. 96 - Legge comunitaria 2009
Aggiornata alla L. 6 agosto 2013, n. 97 (Legge comunitaria 2013, art. 26)
Aggiornata al Decreto legge n. 91 del 24/06/2014
Aggiornata alla legge n. 221 del 28/12/2015
Aggiornata alla L. 7 luglio 2016, n. 122, art. 31 (Legge comunitaria 2015-2016)

.......

Art. 15. Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia.

........

7. L'esercizio venatorio è, comunque, vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme; i frutteti specializzati; i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto; i terreni coltivati a soia e a riso, nonchè a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto. L'esercizio venatorio in forma vagante è inoltre vietato sui terreni in attualità di coltivazione individuati dalle regioni, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture regionali, in relazione all'esigenza di protezione di altre colture specializzate o intensive.


La legge regionale Toscana dice questo:

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1994, n. 3
Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157
Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio


Art. 42 - Divieti di caccia per la tutela della produzione agricola (1)

1. La caccia vagante e da appostamento temporaneo è vietata nei terreni in attualità di coltivazione.
2. Sono da ritenersi in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme, i frutteti specializzati, gli impianti vivaistici, i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto, i terreni coltivati da soia e riso, nonchè a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto e i terreni rimboschiti da un periodo di tempo inferiore a tre anni.
3. La Regione, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale tramite le loro strutture regionali, provvede a disciplinare, con apposita deliberazione, da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, l’esercizio venatorio nelle superfici dove si svolga attività zootecnica, o in presenza di colture specializzate od intensive individuandone anche le caratteristiche.
4.I divieti di cui ai commi precedenti si intendono operativi in presenza di tabelle esenti da tasse recanti la scritta "Divieto di caccia - colture in atto fino al ..." conformi a quanto indicato dall’ art. 26 della presente legge.

(il comma 4 di questo articolo è quanto riferito dal mitico Sterminator)
(al comma 2 si cita il tempo di 3 anni per i terreni rimboschiti)



Inoltre c'è questa delibera:

DELIBERA 20 dicembre 1994, n. 588.
Determinazione superficie agricola e forestale di ciascuna provincia toscana ai fini faunistici
IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge 11 febbraio 1992 n. 157 recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;
Vista la legge regionale 12-1-94 n. 3 recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;
Rilevato che l'art. 42 della L.R. 3/94 succitata, prevede che la Regione, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative. provveda a disciplinare l'esercizio venatorio nelle superfici dove si svolga attività zootecnica o in presenza di coltura specializzate;
Ritenuto necessario e urgente procedere alla disciplina dell'esercizio venatorio nelle superfici di cui sopra;
Sentite le Province e le organizzazioni professionali agricole di cui all'art. 42 della L.R. 3/94;
DELIBERA
di approvare le Norme per la salvaguardia delle produzioni agricole nel testo allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
ALLEGATO
1. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 42 della LR. n. 3/94, l'attività venatoria in forma vagante e da appostamento temporaneo è altresì vietata:
a - dentro appezzamenti di terreno dove siano in atto colture di: mais, sorgo, saggina, girasole, tabacco, ortive e floricole a pieno campo, prati artificiali irrigui (dalla ripresa della vegetazione al taglio) ovvero altre colture cerealicole, oleaginose e proteoleaginose;
b - dentro apprezzamenti di terreno dove siano impiantati: frutteti specializzati, vigneti specializzati (impianti con almeno 1.500 piante ad ha), oliveti specializzati (impianti con almeno 200 piante ad ha);
c - a distanza inferiore a 100 metri da serre, tunnel (anche in polietilene) impianti di irrigazione a funzionamento elettronico e da voliere ovvero da macchine agricole in attività lavorativa;
d - per eventuali altre colture danneggiabili non espressamente previste dai punti precedenti i divieti sono autorizzati dalle Amministrazioni comunali entro 30 giorni dalla richiesta;
e - nei terreni recintati anche con fili percorsi da corrente elettrica, negli stabbi o stazzi e in altri recinti destinati a ricovero e/o somministrazione di alimenti al bestiame nel periodo di utilizzazione;
f - nei recinti fissi o mobili, predisposti per la turnazione di pascoli. ll divieto suddetto si applica in presenza di quantitativi minimi di animali pari a:
bovini e bufalini, n. 10
equini, n. 3
ovini, caprini e suini, n. 50
e comunque con densità di capi non inferiore a:
bovini, bufalini, equini, 1 capo ogni 2,0 ha
ovini, caprini, suini, 1 capo ogni 0,5 ha.
Le Province, a tutela dell'allevamento allo stato brado e per particolari situazioni ambientali e di gestione aziendale possono elevare i limiti di cui sopra fino ad un massimo di:
bovini, bufalini, equini, 1 capo ogni 5 ha
ovini, caprini, suini, 1 capo ogni ha.
2. I divieti di cui al 1° comma hanno termine al momento del raccolto o dell'utilizzazione e devono essere segnalati da tabelle recanti la scritta «Coltura in atto divieto di caccia fino al raccolto», ovvero «Attività zootecnica in atto divieto di caccia fino al...»;
Le tabelle sono collocate a cura del proprietario o del conduttore del fondo secondo quanto indicato all'art. 26 della L.R. 3/94.
Il proprietario o il conduttore del fondo dovrà dare comunicazione dell'apposizione delle tabelle e dei periodo di durata dal divieto al Comitato di gestione dell'A.T.C. in cui ricade tale fondo prima dell'entrata in vigore del divieto stesso.
3. Nelle aree in cui è in fase di effettuazione il pascolo estensivo del bestiame è vietato avvicinarsi con il cane non al guinzaglio a distanza inferiore a 100 m da animali pascolanti.
4. E' inoltre vietato sparare a distanza inferiore a metri 50 da apiari, stabbi, stazzi ed altri recinti destinati al ricovero o all'alimentazione del bestiame, ovvero alla produzione di fauna selvatica.

(anche qui al comma 2 si riporta quanto precedentemente detto)

Invece per l'allenamento e addestramento cani:

LEGGE REGIONALE 10 giugno 2002, n. 20
Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").19.6.2002 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 13
Aggiornata alla l.r. 1 marzo 2016, n. 20

Art. 05 - Allenamento ed addestramento cani

1. L'allenamento ed l’addestramento dei cani è consentito, nei giorni fissati all’articolo 30, comma 10, della legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), dalla terza domenica di agosto al giovedì precedente la terza domenica di settembre, dal sorgere del sole alle ore 11.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 (ora legale), sull'intero territorio regionale non soggetto a divieto di caccia. LÂ’allenamento e lÂ’addestramento dei cani è consentito ai soli cacciatori iscritti all'ambito territoriale di caccia (ATC). L'allenamento e lÂ’addestramento non è consentito nelle aree interessate dalle produzioni agricole soggette a danneggiamento di cui all'articolo 42, comma 2, della l.r. 3/1994 e alla deliberazione del Consiglio regionale 20 dicembre 1994 n. 588, anche se prive di tabellazione.

(allenamento e addestramento cani non é consentito nelle aree in oggetto di discussione anche se prive di tabellazione)

Aggiungo che quando presi il pda mi dissero al corso che ai fini dell'azione venatoria in sè¨ non sei passibile di multa, però se calpesti e "distruggi" tot metri quadri di quanto sta coltivando il contadino e lui si inc@zza, devi ripagarlo, penso secondo il codice civile o quant'altro...(non sono informato su questo e mi fermo qui)

Vi ho "spiattellato" un bel po' di roba, almeno così si può capire meglio la cosa, poi sennò vu (voi, in Toscana) mi fate alterare il buon Angelo [****.gif][smash.gif][lol2.gif]


 
Re: Caccia nei pioppeti

In toscana vengono tabellare le colture in atto ???
Vitigni ? Campi di soia ? Meleti ? Etc etc ?

Se, per esempio, un campo di girasole alla preapertura non è cartellato te ci puoi cacciare tranquillamente, lo stesso dicasi per le altre piantagioni. Dei pioppeti o meleti non so perchè da me non ce ne sono.
 
Re: Caccia nei pioppeti

Da noi in Toscana, tutte le colture in atto, se non vuoi farci cacciare devi tabellarle, altrimenti ci cacci, sia nelle vigne che negli oliveti e nei campi di girasole, sono stato chiaro o volete anche una vignetta? Da noi è così da altre parti non so e sinceramente me ne fraga il giusto.
 
Re: Caccia nei pioppeti

Caro Fede (Supernitro) ti ringfrazio; come vedete la legge toscana (comma 4 dell'art. 42) dice esplicitamente che le colture in atto devono essere tabellate. Se non sono tabellate ci puoi cacciare. Poi si sa posto che vai legge che trovi (nel lazio, lombardia e puglia sarà diverso, ma da noi è così).
 
Re: Caccia nei pioppeti

In Lombardia nei primi 3 anni di impianto (riferito alle pioppete) è vietata la caccia.


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Re: Caccia nei pioppeti

Se, per esempio, un campo di girasole alla preapertura non è cartellato te ci puoi cacciare tranquillamente, lo stesso dicasi per le altre piantagioni. Dei pioppeti o meleti non so perchè da me non ce ne sono.
In Lombardia la caccia in coltura in atto è sempre vietata (non c'è nessuna tabellazione) così come la caccia negli impianti specializzati (dicasi frutteti o vigneti con x esempio impianti di irrigazione a goccia)

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Re: Caccia nei pioppeti

Se, per esempio, un campo di girasole alla preapertura non è cartellato te ci puoi cacciare tranquillamente, lo stesso dicasi per le altre piantagioni. Dei pioppeti o meleti non so perchè da me non ce ne sono.

un campo di girasole te lo devo tabellare perchè da te non riesci a capire che e coltura in atto?.........mi sa che bisogna mettere anche dei cartelli con dellle vignette .........vai a trovare uno che non sa leggere [banghead.gif]
 
Re: Caccia nei pioppeti

È vero che sulle colture in atto è sempre vietata la caccia, ma almeno da noi sui vigneti,oliveti e frutteti ove non ci sia la tabella credo sia concesso( rimboschimenti di pioppi non ne ho mai visti).
 
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