confo7

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è ben noto che le armi devono essere detenute con la massima diligenza e possibilmente in armadi blindati ecc... ma le cartucce?? ci sono disposizioni specifiche?? es. se ne lasciassi qualcuna nella bauliera della macchina (quindi non in vista) costituirebbe un reato??
 
Se fai una ricerca nel forum trovi qualcosina cmq, se ti puo' servire:

[h=2]DETENZIONE DELLE MUNIZIONI[/h]NORMATIVA

  • 11 dic.2015
cartucce1.jpg
E' da sempre uno degli argomenti più discussi su tutti i forum per la sua complessità; ma per altro per la semplicità con cui si può affrontare senza impazzire o senza avere il dubbio di non essere in regola non è difficile comprenderne il funzionamento.
Alla disinformazione troppo spesso contribuiscono armieri poco preparati o non aggiornati che "le sparano grosse" mettendo in difficoltà o in errore i clienti e gli ignari detentori di armi e munizioni.
Abbiamo già parlato della detenzione delle armi in altro articolo e delle limitazioni imposte sulle licenze di porto d'armi.
Ora viene il momento di chiarire la normativa sulla detenzione delle munizioni.

LA NORMATIVA VIGENTE
ripassiamo insieme
ACQUISTO E DETENZIONE:
Il TULPS con il suo Art.38 è la prima disposizione che incontriamo e che regola la detenzione come già visto:
(art. 37 T.U. 1926) agg.nov.2013 - Chiunque detiene ARMI, parti di esse, di cui all’articolo 1-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n 527, MUNIZIONI finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità, all’ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell’Arma dei carabinieri, ovvero anche per via telematica alla questura competente per territorio attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata.aggiornato DL.121/13. Sono esenti dall'obbligo della denuncia:
a) i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo;
b) i possessori di raccolte autorizzate di ARMI artistiche, rare o antiche; c) le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto ad andare armate, limitatamente però al numero ed alla specie delle ARMI loro consentite. La denuncia e' altresi' necessaria per i soli CARICATORI in grado di contenere un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 15 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successivemodificazioni . L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo anche nei casi contemplati dal capoverso precedente, e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico. Chiunque detiene le ARMI di cui al primo comma, senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d’ARMI, deve presentare ogni sei anni la certificazione medica di cui all’articolo 35, comma 7. La mancata presentazione del certificato medico autorizza il prefetto a vietare la detenzione delle ARMI denunciate, ai sensi dell’articolo 39. La denuncia di detenzione di cui al primo comma deve essere ripresentata ogni qual volta il possessore trasferisca l’arma in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia. Il detentore delle ARMI deve assicurare che il luogo di custodia offra adeguate garanzie di sicurezza.
(*) AGGIORNATO DIC.2015).
E' molto chiaro, se si detiene un arma o una munizione e dal 4 novembre 2015 anche un caricatore per armi lunghe che contiene più di 5 colpi o per armi corte che contiene più di 15 colpi, se ne deve fare immediata denuncia alle autorità. Con le nuove norme (2011/12) lo si deve fare entro 72 ore dal momento in cui se ne è venuti in possesso legittimamente. Ciò non vuol dire che se si acquistano 100 cartucce dall'armiere e si sparano poi al poligono prima delle 72 ore necessarie a produrre la denuncia, questa si debba fare ugualmente, ma in questo caso nulla si dovra fare dato che è decaduto l'atto di detenere le stesse: ATTENZIONE non confodete mai la denuncia di acquisto con quella di detenzione esse, sono due cose ben distinte, infatti negli anni deterrete sempre nella vostra abitazione lo stesso numero di munizioni (es: 200 cartucce per pistola) ma ne acquisterete in totale migliaia, la denuncia di detenzione la farete voi mentre la denuncia di vendita la farà l'armiere.
Anche l'art 26 della Legge 110/75 ci informa che : È soggetto all'obbligo della denuncia, stabilito dall'art. 38 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza 18 giugno 1931, numero 773, chi, in possesso di armi regolarmente denunziate, detiene munizioni per armi comuni da sparo eccedenti la dotazione di 1000 cartucce a pallini per fucili da caccia.
Ciò vuol dire che, chiunque possieda cartucce (anche solo una) che non siano a pallini deve denunciarne il possesso alle autorità e se le cartucce a pallini che detiene sono più di mille allora deve denunciare anche quelle.
Ma è il Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 che ci informa dei limiti sulla detenzione con Art. 97 che cita: Possono tenersi in deposito o trasportarsi nello Stato senza licenza, (si riferisce alla licenza di deposito) esplosivi della prima categoria in quantità non superiore a cinque chilogrammi dì peso netto, od artifici in quantità non superiore a chilogrammi venticinque di peso lordo, escluso l'imballaggio, ovvero un numero di millecinquecento cartucce da fucile da caccia caricate a polvere, nonché duecento cartucce cariche per pistola o rivoltella, ed un numero illimitato di bossoli innescati e di micce dì sicurezza.
ART. 80. - SONO FRA GLI STRUMENTI DA PUNTA E DA TAGLIO ATTI AD OFFENDERE, CHE NON POSSONO PORTARSI SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO A NORMA DELL'ART. 42 DELLA LEGGE: I COLTELLI E LE FORBICI CON LAMA ECCEDENTE IN LUNGHEZZA I QUATTRO CENTIMETRI; LE RONCOLE, I RONCHETTI, I RASOI, I PUNTERUOLI, LE LESINE, LE SCURI, I POTAIOLI, LE FALCI, I FALCETTI, GLI SCALPELLI, I COMPASSI, I CHIODI, E, IN GENERE, GLI STRUMENTI DA PUNTA E DA TAGLIO INDICATI NEL SECONDO COMMA DELL'ARTICOLO 45 DEL PRESENTE REGOLAMENTO. NON SONO, TUTTAVIA, DA COMPRENDERSI FRA DETTI STRUMENTI:
A) I COLTELLI ACUMINATI O CON APICE TAGLIENTE, LA CUI LAMA, PUR ECCEDENDO I QUATTRO CENTIMETRI DI LUNGHEZZA, NON SUPERI I CENTIMETRI SEI, PURCHÈ IL MANICO NON ECCEDA IN LUNGHEZZA CENTIMETRI OTTO E, IN POSSESSO, MILLIMETRI NOVE PER UNA SOLA LAMA E MILLIMETRI TRE IN PIÙ PER OGNI LAMA AFFIANCATA;
B) I COLTELLI E LE FORBICI NON ACUMINATI O CON APICE NON TAGLIENTE, LA CUI LAMA, PUR ECCEDENDO I QUATTRO CENTIMETRI, NON SUPERI I DIECI CENTIMETRI DI LUNGHEZZA.
Art.97 - GLI ESPLOSIVI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE DEVONO ESSERE CONDIZIONATI IN SCATOLE METALLICHE REGOLAMENTARI, OPPURE IN PACCHI DI CARTA, SECONDO LE NORME STABILITE NELL'ALLEGATO B AL PRESENTE REGOLAMENTO.
PER TENERE IN DEPOSITO O PER TRASPORTARE ESPLOSIVI DELLA PRIMA CATEGORIA O CARTUCCE CARICHE IN QUANTITÀ SUPERIORE A QUELLA INDICATA, OCCORRE LA LICENZA DEL PREFETTO AI TERMINI DEGLI ARTICOLI 50 E 51 DELLA LEGGE.
AGLI EFFETTI DELL'ART. 50 DELLA LEGGE, IL PREFETTO È AUTORIZZATO A RILASCIARE LICENZA PER IL DEPOSITO E IL TRASPORTO DEGLI ESPLOSIVI DI SECONDA E TERZA CATEGORIA IN QUANTITÀ NON SUPERIORE A CINQUE CHILOMETRI PER GLI ESPLOSIVI DELLA SECONDO CATEGORIA E A NUMERO CINQUANTA DETONANTI. (agg. dic.2013)
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Ora abbiamo un idea più chiara, il R.D. n°635 specifica che si possono detenere senza licenza (di deposito munizioni ed esplosivi) e traportare fino a 1500 cartucce da caccia o fino a 200 cartucce non da caccia.
DETENZIONE: Per detenere le munizioni non si ha bisogno di porto d'armi ma semplicemente, (come impone la legge), di provvedere a fare denuncia di detenzione. Quando compriamo le munizioni (e per farlo allora si che ci vuole la licenza di acquisto, cioè un porto d'armi o un nulla osta) siamo invece soggetti a controllo, le cartucce a palla per armi lunghe o corte infatti, vengono rigorosamente segnate su apposito registro dall'armiere che poi provvede a informare la Questura delle vendite della giornata. Naturalmente è con il porto d'armi che; possiamo trasportarle in qualsiasi luogo, ad esempio possiamo acquistare le cartucce con il solo nulla osta e trasportarle a casa (per cui non vi è bisogno di porto d'armi) ma per trasportarle in altre destinazioni, come per andare a sparare anche solo usando un arma affittata sul posto, si deve avere la licenza di trasporto, quindi un porto d'armi valido. Le licenze di porto d'armi o il nulla osta servono per l'acquisto di questi materiali, munizioni e polveri da sparo, per il loro trasporto (che implica una detenzione anche se limitata nel tempo) si deve essere in possesso di regolare licenza. (Attenzione: parliamo sempre di munizioni e non di armi). Quindi: tutti possiamo detenere denunciandole, fino a 1500 cartucce a palla unica che siano adatte all'uso venatorio e fino a 200 cartucce a palla per pistola (o meglio, non da caccia). A questo punto è chiaro che durante il trasporto, avendo una mera detenzione delle munizioni, queste fanno cumulo con quelle eventualmente detenute già a casa. Quindi attenzione ad avere più cartucce di quante consente la Legge, (es: 200 per arma corta). Avere 200 cartucce per arma corta a casa e passare in armeria ad acquistarne 100 prima di andare a sparare implica già un errore dato che nel momento che si trasporteranno tali munizioni si sarà in possesso di 300 cartucce (le 100 acquistate più le 200 a casa).
ATTENZIONE: per la detenzione delle cartucce in .22LR vedere questo ARTICOLO.
Perchè parliamo di palla unica ?
Perchè le munizioni da caccia si possono sudividere in munizioni a palla unica o spezzata e queste ultime devono essere denunciate solo se superano la quantità di 1000 pezzi.
Tra le 1500 cartucce detenibili per uso di caccia dobbiamo sommare quelle per canna liscia a palla e quelle per carabina.
Altro appunto da tenere a mente, molte Questure ritengono le cartucce a pallettoni alla stregua di quelle a palla e vogliono si denuncino, quindi informatevi prima, inoltre quelle a pallini spesso vengono conteggiate comunque nel cumulo delle 1500 da caccia: chiedete sempre prima in Questura.
Ora che ci siamo posti dei limiti abbastanza precisi ed abbiamo capito quali sono le licenze che ci permettono di acquistare le munizioni mentre per detenerle abbiamo solo il dovere di denunciarle, perfezioniamo la cosa: possiamo detenere 1500 cartucce da caccia e 200 per pistola la somma arriverà a 1700 cartucce, una circolare, la 557/B.20013-10171(1) del 31 marzo 2004 stabilisce che il limite massimo di munizioni detenibile dal singolo cittadino autorizzato è e non può superare le 1500 cartucce, limite destinato alle sole munizioni per caccia oltre il quale ci si deve munire di autorizzazione Prefettizia di deposito di munizioni. La stessa circolare stabilisce che le munizioni devono essere custodite in idoneo contenitore atto a garantire la non accessibilità.
Fino a qui si è parlato di cartucce a palla ma, dove sono finite quelle a pallini ? Secondo la norma se non superano la quantità di 1000 pezzi non vanno denunciate e quindi sembra non debbano fare computo su quelle già detenute ma il condizionale è d'obbligo e quindi sarebbe consigliabile considerare il limite di 1500 cartucce contando tutte le cartucce di cui si dispone da caccia a palla o a pallini, specialmente se queste ultime superano la quantità di 1000 pezzi, (naturalmente) meglio essere troppo scrupolosi, in verità il computo andrebbe fatto solo con quelle cartucce a pallini che superano le 1000 unità e che vanno denunciate. Qui naturalmente le interpretazioni si sbizzarriscono ma cerchiamo di non andare oltre certi limiti anche in questo, del resto 1500 cartucce per un cacciatore o uno sportivo sono più che sufficienti.
Solo la circolare 557/PAS.6340-10171(1) del 29 maggio 2006 chiarisce che chi è in possesso di regolare porto d'armi e ha licenza di detenzione per agonisti (quella che permette la detenzione fino a 1500 cartucce per arma corta), può detenere sia le 1500 cartucce ammesse dal titolo autorizzativo per agonista aggiungendovi le 200 ammesse dal titolo autorizzativo del porto d'armi, insomma due titoli due detenzioni. Questa circolare precisa che questa detenzione riguarda unicamente cartucce per arma corta. In ogni caso le cartucce vanno sempre denunciate perchè non è la licenza di porto d'armi che ne permette la detenzione ma la denuncia, infatti la licenza ne permette sempre e solo l'acquisto. Le sole licenze Prefettizie di deposito, sia esse per armeria o per agonisti, permettono di detenere (con denuncia) un quantitativo maggiore di munizioni in rapporto a quello indicato dalla legge e solo per quel tipo di munizione. Si avrà cosi addirittura la possibilità di detenere: 200 cartucce non da caccia più 1500 cartucce per arma corta grazie alla licenza prefettizia da agonista più 1500 cartucce da caccia. E' azzardato però dire che si possono detenere 3200 cartucce pensiamo invece sia logico attenersi alla disposizione della propria Questura, solitamente il limite massimo è di 1500 innalzabile a 3000 se si è in possesso di licenza da agonista più normale porto d'armi, ma meglio specificarlo anche nelle denunce di detenzione.
Le cartucce a salve, se si possono camerare in armi comuni, sportive o da caccia, vanno denunciate e sommate a quelle già detenute. Ricordiamo a tal proposito che il testo letterale delll’art. 679 C.P. è il seguente: Chiunque omette di denunciare all’Autorità che egli detiene materie esplodenti di qualsiasi specie, ovvero materie infiammabili, pericolose per la loro qualità o quantità, è punito con l’arresto da tre a dodici mesi o con l’ammenda fino a € 371. Inoltre la legislazione ritiene munizioni a tutti gli effetti anche quelle a salve che possono essere camerate nelle armi comuni (cioè, comuni, sportive e da caccia). dal novembre 2015 anche omettere di denunciare i caricatori comporta tale rischio.
La circolare 557/PAS.10611-10171(1) del 7 agosto 2006 precisa che non si devono comunicare alle autorità variazioni in diminuzione nella quantità di munizioni detenute ma solo in aumento, quindi una volta sparate le proprie cartucce si possono acquistare o semplicemente si può rimanere immobili detenendo un quantitativo minore o nullo di cartucce. Si può provvedere in qualsiasi momento a riacquistarle (reintegro).
Le munizioni vanno trasportate separate dalle armi, in scatole, borse o valigie chiuse come si fa anche per l'arma, il trasporto è limitato alla detenzione per cui si possono trasportare fino a 200 cartucce per arma corta o fino a 1500 per caccia. Solo chi è in possesso della licenza da agonista può trasportare fino a 600 cartucce per arma corta o non da caccia (nello specifico le classiche .22lr. spesso considerate anche per arma lunga sono invece da considerarsi come munizione non da caccia, quindi informarsi sempre prima in Questura).

(Circolare n.559/C.117464.10171(1) )
L'art. 12 del DL 306/92 è uno dei più odiati in molte regioni "NEL PERMESSO DI PORTO D'ARMI E NEL NULLA OSTA ALL'ACQUISTO DI CUI ALL'ARTICOLO 55, TERZO COMMA, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA APPROVATO CON REGIO DECRETO 18 GIUGNO 1931, N. 773, È INDICATO IL NUMERO MASSIMO DI MUNIZIONI DI CUI È CONSENTITO L'ACQUISTO NEL PERIODO DI VALIDITÀ DEL TITOLO." un vero flagello per molti tiratori che si vedono limitare la possibilità di acquisto di munizioni e l'obbligo quasi assoluto di ricaricarsele o acquistarle presso il poligono di tiro. La norma nata per contrastare la criminalità dilagante ha solo colpito gli onesti che le munizioni le acquistano in armeria con regolare licenza non certo per i fuorilegge che le munizioni le acquistano al mercato nero. E' però da rendere noto che questo Decreto Legge non è mai stato attuato e finalmente il Ministero lo ha chiarito con Circolare del 6 sett.2012 bloccando questo abuso da parte di molte Questure.
Ricordiamo però che con Circolare n.559/C.11764.10171(1) (pari numero della precedente del giugno 1992), il Ministero precisava che la limitazione della detenzione delle munizioni era già sancita dal'Art.26 della Legge 110/75.
Questa è un po' la guida per l'utente, un ottimo aiuto per chi non è estremamente esperto, sono chiaramente contestabili alcune affermazioni o alcuni limiti che abbiamo indicato ma questi garantiscono al di la di ogni interpretazione legislativa, di non incappare in controlli che potrebbero sfociare in denunce.
Terminiamo con l'indicare quali sono le munizioni per caccia detenibili in numero massimo di 1500: circolare 559/C-50.065-E-97 del 6 maggio 1997 e relativa Legge Quadro sulla caccia (Legge 157/92) e nuova Legge 204/2010
Sono munizioni da caccia:
tutte le munizioni per canna liscia dal cal. 12" al più piccolo .410
tutte le cartucce metalliche di calibro superiore a 5,6mm.
tutte le munizioni metalliche di calibro uguale a 5,6mm ma con bossolo lungo almeno 40mm.
queste determinano anche quali sono le armi da caccia detenibili in numero illimitato, cioè tutte quelle armi comuni lunghe che possono camerare munizioni nelle misure sopra indicate. (sono escluse le armi lunghe classificate sportive non tanto perchè non sono da caccia ma perchè la Legge vieta il PORTO delle armi sportive il che impedisce di usarle (portarle) a caccia.)
ATTENZIONE: Quelle munizioni nate e prodotte espressamente per armi corte, ad es: il 9x21; 9x19; .45acp e spesso camerate in armi lunghe, pur potendosi considerare (e usare) da e per caccia non possono essere detenute in numero superiore a 200.
Circolare 557/PAS/10900(27)9 OGGETTO: Decreto Legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, recante "Attuazione della Direttiva 2008/5 I/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi". Da ultimo, al comma 7, viene posto - a partire dal 1° luglio 2011 - nei confronti dei detentori di fucili da caccia che utilizzano munizioni di armi corte, il limite detentivo previsto per queste ultime (200 e non 1500) all'art. 97 Reg. Esec. T.U.L.P.S.
Non possono essere usate per caccia munizioni in calibro inferiore a 5,6mm. e armi per esse camerate, nonchè le armi sportive perchè non ne è previsto il porto (come espresso sopra).
Un importante affermazione ci giunge dalla circolare 559/C.16105.XV.H.MASS(39) del 27 marzo 1999 che, in riferimento alla ricarica casalinga o privata, stabilisce che questa non è vietata da alcuna norma e che le munizioni frutto di questa attività non devono sottostare alle norme cui fa riferimento la Legge 509 del 06/12/1993 che stabilisce il controllo del Banco di Prova. Ciò ferma subito quanti Presidenti di società di tiro impongano il controllo sulle munizioni ricaricate. Va da se che sia comunque vietato produrre anche privatamente munizioni "vietate", cioè incendiarie, traccianti, esplosive, perforanti, ecc..ecc.. E' anche chiaro che non siano da sottoporre a prova tutti i lotti di cartucce prodotti ma solo quelli che hanno caratteristiche diverse da quelli già sottoposti a prova.
E' vietata la detenzione e l'uso di proiettili perforanti, traccianti, esplosivi, ecc. (considerati da guerra) con esclusione di quelli espansivi che una direttiva Europea, recepita tardi dal nostro Paese, ha reso utilizzabili per tiro sportivo e per caccia. Per difesa, comunque ne è sconsigliato l'uso (giuridicamente) ma si possono usare proiettili in piombo, semincamiciato (non espansivo) e incamiciati, ma la predetta Circolare n.559/C.117464.10171(1) afferma che è vietata la vandita e la produzione di munizioni a palla espansiva, chiaramente ciò non è riferito a munizioni destinate alla caccia e al tiro al bersaglio.
La norma non fa distinzione tra munizioni a pallini o a pallettoni per cui tutte queste non devono essere denunciate se non superano il numero di 1000 cartucce intendendosi quali munizioni spezzate.

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