Ricevuta del deposito degli atti amministrativi

axel69

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[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]RICEVUTA DEL DEPOSITO DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI [/FONT]

La consegna di atti, denunce o richieste presso gli uffici della P.S. o dei Carabinieri spesso non è seguita dal rilascio di una semplice ricevuta di quanto depositato, tanto più quando gli atti riguardano richieste di rinnovo delle licenze o denunce di armi o munizioni le quali hanno la scadenza di 72 ore dall'entrata in possesso delle stesse per essere inoltrate agli uffici competenti, per le quali si deve poter dimostrare di aver provveduto in tempo a darne comunicazione; riportaiamo qui quanto il Giudice di Cassazione Edoardo Mori risponde a chi chiede come fare:
" L'art. 15 Reg. Decreto n.635, richiamato dall'art. 20 e 20bis sulla denunzia di armi, stabilisce che la denunzia va presentata in doppio esemplare e che la PA restituisce l'originale con il bollo al denunziante, annotando su di esso "il provvedimento". Per la denunzia di armi il provvedimento da adottare è solo la ricevuta dell'atto ed è ovvio che di fronte a termini perentori, la cui inosservanza comporta la galera, il timbro di ricevuta serve proprio a dimostrare che si sono rispettati i termini.
Se il funzionario vuole leggersi la denunzia per sua curiosità, ha comunque l'obbligo di compilare un verbale di deposito di denunzia. Dovrebbe essere del tutto chiaro, salvo che ad imbecilli irrecuperabili, che il documento trattenuto può andare smarrito, che il funzionario che lo ha preso può morire di infarto dopo mezz'ora, che il cittadino ha tutto il diritto di sospettare che la polizia gli stia tendendo una trappola e lo vada ad arrestare il giorno dopo per omessa denunzia, che i Carabinieri lo aspettino sotto casa per lo stesso motivo. Perciò il cittadino deve uscire dagli uffici con il suo bravo timbro di ricevuta della denunzia, su cui non sarebbe male anche indicare l'ora. "
In parole povere, proprio a chi provvede alla denuncia di acquisto armi o munizioni, alla variazione di essa, per cui si deve per legge dare comunicazione scritta in 72 ore, l'ufficio ricevente deve immediatamente riconsegnare copia della denuncia timbrata e datata cosi che si possa dimostrare l'effettivo rispetto della norma da parte del denunciante in caso di contestazioni o smarrimento delle pratiche o parte di esse. In caso di contestazioni o dubbi da parte del funzionario di P.S. sulla denuncia presentata, egli deve compilare apposito verbale che permette al denunciante di poter dimostrare l'intenzione e la buona fede posta nell'atto amministrativo e comunque di aver provveduto in tempo utile alle formule di rito.
Ricordarsi sempre di verificare che oltre al timbro dell'ufficio sia apposta sulla ricevuta anche la data e se possibile l'ora di deposito dell'atto.


Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635
" Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza "
Art. 15
Quando la Legge prescrive, per determinati atti, l'obbligo dell'avviso o della dichiarazione, questi debbono essere presentati per iscritto in doppio esemplare, di cui uno conforme alla legge sul bollo (Legge 183/2011), se prescritto.
L'autorità competente rilascia l'esemplare in bollo alla parte con l'annotazione del provvedimento, e conserva l'altro negli atti di ufficio.


Di seguito un facsimile in nostro possesso rilasciato da un ufficio amministrativo della Polizia di Stato:
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CASI DI ESENZIONE DA IMPOSTA DI BOLLO:
ISTANZE - richieste atti - art.14 Tab. B Legge 183/2011
LEGALIZZAZIONE FOTO - art.34 del DPR 28 dic.2000 n.445 (per porto d'armi e patente)
SOCIETA' SPORTIVE - art.8bis Tab. B Legge 183/2011 (ogni certificato che debba essere presentato a società sportive)
DENUNCE - (in genere)
Nuove norme sulla certificazione e l'autocertificazione

LEGGE 12 novembre 2011, n. 183
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2012). (11G0234) (GU n.265 del 14-11-2011 - Suppl. Ordinario n. 234 )
Art. 15

Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 40 la rubrica e' sostituita dalla seguente: «40.
(L) Certificati» e sono premessi i seguenti commi:
«01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualita' personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorieta' sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.
02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati e' apposta, a pena di nullita', la dicitura: "Il presente certificato non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"»;
b) all'articolo 41, il comma 2 e' abrogato;
c) all'articolo 43, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonche' tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli
elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato (L)»;
d) nel capo III, sezione III, dopo l'articolo 44 e' aggiunto il seguente:
«Art. 44-bis. (L) - (Acquisizione d'ufficio di informazioni) -
1. Le informazioni relative alla regolarita' contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore»;
e) l'articolo 72 e' sostituito dal seguente:
«Art. 72. (L) - (Responsabilita' in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli). - 1. Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43, dei controlli di cui all'articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attivita' volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti.
2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonche' le modalita' per la loro esecuzione.
3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione»;
f) all'articolo 74, comma 2:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorieta' (L)»;
2) e' aggiunta la seguente lettera:
«c-bis) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all'articolo 40, comma 02 (L)».
2. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
«5-bis. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a), da' altresi' conto, in apposita sezione, del rispetto dei livelli minimi di regolazione comunitaria ai sensi dei commi 24-bis, 24-ter e 24-quater»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«24-bis. Gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo quanto previsto al comma 24-quater.
24-ter. Costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie:
a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;
b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;
c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi piu' gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.
24-quater. L'amministrazione da' conto delle circostanze eccezionali, valutate nell'analisi d'impatto della regolamentazione, in relazione alle quali si rende necessario il superamento del livello minimo di regolazione comunitaria. Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano comunque i metodi di analisi definiti dalle direttive di cui al comma 6 del presente articolo».
 
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