Decreto 18 Febbraio 2015, n. 7

Forse converrebbe ricordare ai nostri governanti che terroristi e delinquenti non vanno in armeria a rifornirsi di armi cartucce e polvere da sparo, ma si riforniscono in un florido mercato clandestino ove a quanto ho sentito dire si possono acquistare RPG, AKM, AK74 etc...... Ma tanto è sempre la solita storia, si deve colpire con regole estremamente ferruginose e confusionarie chi detiene armi in maniera legale.
 
Caricatori: spiegazione globale

Caricatori: spiegazione globale

Oggi 13 maggio 2015 ho concluso che bisogna mettere un punto fermo e chiaro a tutti i problemi creati in materia di caricatori, anche perché ogni volta che cerco di affrontare il loro problema, è tanta la confusione creata che mi fuma il cervello!
Vediamo di trovare un minimo di filo logico nel caos normativo creato dal ministero dell'interno per l'assoluta incapacità di leggere e scrivere. Una volta si diceva che i carabinieri andavano in due perché uno sapeva scrivere e l'altro leggere, ma ora al ministero due non bastano, ci vorrebbe un plotone!
Fino all'ottobre 2010 i caricatori erano, per decisione della Cassazione,, parti di armi soggette alle stesse regole giuridiche previste per l'arma completa, salvo il dovere di custodia.
La direttiva CEE 18 giugno 1991 n. 477, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi, modificata dalla Direttiva CEE 21 maggio 2008 n. 2008/51/CE.
liberalizzava i caricatori per le armi comuni da fuoco, togliendoli dall'elenco delle parti di arma. Si riconosceva che erano accessori, come già fatto dalla Germania fin dal 1991. È noto che la pubblica amministrazione tedesca funziona benissimo e che quando si tratta di cose tecniche i loro provvedimenti li fanno gli ingegneri ed i massimi esperti tecnici e non il primo segaiolo giuridico che gira per i corridoi, come avviene a Roma (basta vedere le norme tecniche tedesche sui poligoni di tiro e paragonarle con quelle italiane!).
La direttiva stabiliva poi che l'unico accessorio da equiparare, nel regine giuridico, alle parti di arma, era il silenziatore.
Con il D.to L.vo n. 204/2010 l'Italia recepiva queste disposizioni. In esso stabiliva anche che le pistole in cal. 9 para divenivano "armi proibite" ai privati.
Successivamente veniva emanato il decreto correttivo n. 121/2013 che modificava il testo dell'art. 2 della legge 110/1975 in questo modo (in corsivo la parte aggiunta):
"Salvo che siano destinate alle Forze Armate o ai Corpi armati dello Stato ovvero all'esportazione, non è consentita la fabbricazione, l'introduzione nel territorio dello Stato e la vendita di armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, che sono camerate per il munizionamento nel calibro 9x19 parabellum, nonché di armi comuni da sparo, salvo quanto previsto per quelle per uso sportivo, per le armi antiche e per le repliche di armi antiche, con caricatori o serbatoi, fissi o amovibili, contenenti un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe ed un numero superiore a 15 colpi per le armi corte, nonché di tali caricatori e di ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo. Per le repliche di armi antiche è ammesso un numero di colpi non superiore a 10.
Nei casi consentiti è richiesta la licenza di cui all'art. 31 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n 773. "
Un altro comma aggiungeva poi:
Per le armi per uso sportivo sono ammessi caricatori o serbatoi, fissi o amovibili, contenenti un numero di colpi maggiore rispetto a quanto previsto dall'art. 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110, se previsto dalla disciplina sportiva prescritta dalle federazioni sportive interessate affiliate o associate al CONI.
Detto in parole più chiare veniva inserito il seguente sistema:
- Le armi comuni non sportive devono essere prodotte o importate e vendute con un serbatoio o caricatore contenente un massimo di 5 colpi per le armi lunghe e di 15 colpi per le armi corte; le repliche di armi antiche possono avere serbatoio o caricatore fino a 10 colpi. La legge non parla di un divieto all'uso dei caricatori non a norma già detenuti, ma ne diviene vietata la vendita.
- Le armi sportive e le repliche possono avere serbatoio o caricatore maggiorato; di essi ne è quindi consentita la vendita.

Attenzione: dal 5 novembre 2015 le armi comuni e quelle sportive e le repliche possono essere vendute solo con caricatore avente il numero di colpi consentito, o inferiore. Gli armieri devono limitare serbatoi e caricatori; possono vendere l'arma senza caricatore.

Una norma transitoria del decreto ha regolato il destino delle armi già sul territorio italiano scrivendo:
Le armi prodotte, assemblate o introdotte nel territorio dello Stato, autorizzate dalle competenti autorità di pubblica sicurezza ovvero sottoposte ad accertamento del Banco nazionale di prova ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della legge 18 aprile 1975, n. 110, prima dell’entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere legittimamente detenute e ne è consentita, senza obbligo di conformazione alle prescrizioni sul limite dei colpi, la cessione a terzi a qualunque titolo nel termine massimo di 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (= 5 novembre 2015).
Una regola basilare del diritto è che quando i legislatore nello stesso testo usa due termini diversi per indicare cose analoghe, intende usarli in due diverse accezioni. Quando ha parlato prima di vendita e poi di cessione, intendeva due cose diverse o ha straparlato?
L’art. 35 del TULPS, ad esempio, ha scritto che è vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere e ha sempre distinto l’acquirente dal cessionario. Perciò secondo la logica giuridica si deve affermare che nel decreto in esame il legislatore ha voluto vietare da subito la vendita (contratto con cui si scambia un bene con il suo prezzo) ed ha concesso due anni di vendita per qualsivoglia tipo di cessione diversa dalla vendita (permuta, donazione, comodato, prestito, ecc.).
La norma è assolutamente stupida perché il regime transitorio serve principalmente agli armieri i quali hanno operazioni di importazione e vendita in corso le quali non possono essere bloccate da un giorno all’altro. I privati interessati al regime transitorio sono senz’altro meno. Il ministero l'ha capita e ha detto che la regola vale sia per gli armieri che per i privati; quindi che non si distingue fra vendita e cessione.
La legge non ha regolato l’eredità di armi, ma solo la loro vendita o cessione. Ciò significa che il trasferimento di armi a seguito di eredità è al di fuori delle previsioni della legge e che le armi vengono trasferite nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. In altre parole l’erede ha gli stessi diritti e doveri che esistevano il capo al defunto.
- Viene creata la categoria delle armi proibite, compresi caricatori e silenziatori, salvo che siano destinate alle Forze o ai Corpi armati, e si stabilisce che per importare o produrre questi oggetti e per venderli nei casi consentiti occorre la licenza di cui all’art. 31 TULPS (norma poi cambiata, come diremo sotto). Ma quale reato commette chi vende o acquista questi oggetti? Il divieto esiste e quindi si applicherà, per le attività commerciali, l’art. 17 del TULPS che punisce ogni sua violazione non espressamente sanzionata, con la pena dell’arresto fino a tre mesi oppure dell’ammenda fino a 206 Euro (oblabile). La norma sui serbatoi si applica anche ai fucili semiautomatici a canna liscia da caccia; cosa assurda, e si dovrebbe stabilire che le armi la caccia sono solo una categoria entro quella più ampia delle armi sportive. Per calcolare la capienza del serbatoio si deve far riferimento al bossolo di maggior lunghezza camerabile secondo il produttore.
- le armi già in circolazione possono mantenere il numero di colpi attuale, ma dal novembre 2015 non potranno più essere cedute (non solo vendute, ma neanche regalate) se non dopo essere state regolarizzate, limitando il serbatoio o munendole di caricatore limitato in modo irreversibile a 5/15 colpi.
- le armi sportive possono avere il caricatore o serbatoio di capacità maggiore, se ciò è previsto dalla disciplina sportiva in cui vengono usate (il Banco di prova richiede la valutazione alla Federazione interessta);
- caricatori di maggior capacità possono essere detenuti liberamente (ora però la norma è cambiata e vanno denunziati, come diremo sotto);
- i caricatori già detenuti continuano a poter essere usati; i caricatori maggiorati per armi sportive continuano a poter essere detenuti; chi ha un caricatore maggiorato e può dichiarare che esso era già detenuto prima 5 novembre 2013 può continuare a detenerlo, ma dopo il 5 novembre 2015 non potrà più cederlo (almeno ufficialmente).
Detto in parole ancora più semplici, si venivano quindi a creare tre categorie di caricatori diversamente regolate:
- caricatori a norma (5/15 colpi e 10 colpi per le repliche) per armi in genere non sportive o sportive ;
- caricatori maggiorati, a norma per armi sportive;
- caricatori non a norma;
per i quali si stabiliva:
a ) i caricatori non a norma già detenuti non possono più essere venduti a partire dal 5 novembre 2015, ma continuano a poter essere detenuti.
b) i caricatori non a norma possono essere ulteriormente usati se già posseduti prima del 5 novembre 2013.
c) i caricatori non a norma, se ridotti a norma, possono essere venduti.
I caricatori, a quel momento, non erano soggetti a denunzia e perciò vi era un certo margine di libertà per farli passare come anteriori al 5 novembre 2013.
È ragionevole ritenere che la norma sulla denunzia dei caricatori non si applichi al caricatore base dell'arma, essendo implicita la sua esistenza.

Attenzione: i caricatori identici ad un eventuale modello militare per numero di colpi e per tipo di innesto, e quindi da considerare parti di arma da guerra, rimangono vietati in modo assoluto. Rimangono da guerra anche se per ipotesi avessero una maggiore capacità rispetto al modello militare.

Questo sistema, massima espressione dell'imbecillità di chi l'aveva creato, era totalmente insensato perché si creavano delle regole che non era possibile controllare e quindi totalmente inutili.
L'autore di queste insensate invenzioni cercava di rimediare e otteneva che con il decreto antiterrorismo 18 febbraio 2015, n. 7, venisse aggiunta all'art. 38 TULPS la seguente frase con cui si introduce l'obbligo di denunziare i caricatori non a norma già detenuti, entro il 4 novembre 2015.
La denuncia è altresì necessaria per i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 15 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.
Si noti che la legge NON esenta da denunzia i caricatori maggiorati per armi sportive e quelli regolari per le repliche!
Il Decreto ha stabilito poi che l'omessa denunzia dei caricatori soggetti a denunzia è punita a norma dell' art. 697 CP (cioè come l'omessa denunzia di baionette o di armi antiche).
Però lo stesso decreto, in perfetto contrasto con il D.to L.vo 121/2013, e senza indicare che la vecchia norma contenuta nell'art. 2 L. 110/1975 viene abrogata o integrata, ha scritto:
All'articolo 31, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai titolari della licenza di cui al periodo precedente e nell'ambito delle attività autorizzate con la licenza medesima, le autorizzazioni e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente non sono richiesti per i caricatori di cui all'articolo 38, primo comma, secondo periodo." Il secondo periodo dell'art. 38 TULPS è quello che introduce la denuzia dei caricatori non a norma.
Quindi stabilisce che non occorre la licenza del questore neppure per produrre, importare, esportare,vendere i caricatori soggetti a denunzia e che quindi questi caricatori ritornano ad essere vendibili. Cosa ovvia perché non sono parti, ma accessori e quindi non si può andare in contrasto con la normativa europea che li ha liberalizzati! Ma perché si può violarla per i privati?
Rimane il dubbio su come deve comportarsi l'armiere in quanto la vendita dei caricatori non a norma ritorna libera. Si dovrebbe concludere che non è prevista alcuna tracciabilità dei caricatori non a norma e che essi non sono soggetti ad essere caricati o caricati sul registro di PS e che non si deve compilare il mod. 38 di rilevamento armi. Inoltre essendo liberamente acquistabili non è richiesto il nulla osta o il porto d'armi per acquistarli. Però l'armiere deve rilasciare comique una dichiarazione di vendita perché l'acquirente deve poter denunziare il caricatore.
Quanto detto vale ovviamente solo per i caricatori soggetti a denunzia, visto che gli altri rimangono esclusi da ogni controllo.
E qui si supera il limite massimo dell'idiozia, che già ritenevo raggiunto qualche frase sopra, perché la conseguenza di quanto si è scritto è che chiunque può acquistare e denunziare i caricatori non a norma destinati ad armi sportive, anche se non detiene l'arma a cui essi sono destinati. Quindi anche chi, ad esempio, ha una pistola di modello dichiarato non sportivo, può acquistare e detenere il caricatore maggiorato previsto per il modello sportivo, lo può usare, ma non può venderlo se non lo mette a norma ( o forse lo può vendere a chi ha un'arma sportiva? Mah!).
Rimane il problema dei caricatori non a norma in possesso di privati e che sarebbero diventati non cedibili dal 5 novembre 2015: essi ora rimangono invendibili o ritornano vendibili? Per logica non vi è nessuna ragione per distinguere tra un caricatore non a norma vecchio e regolarmente denunziato e un identico caricatore acquistato in armeria.
Valeva la pena di creare questo caos normativo incontrollabile e privo di qualsiasi giustificazione razionale solo per non concludere assolutamente nulla sul piano pratico?

Ma quale è il regime penale di queste norme astruse con cui il Ministero ha cercato di tenere il piede in quattro scarpe (cosa tipica delle bestie)? Cerchiamo di capire l'incomprensibile, visto che ormai siamo ridotti come Tertulliano a dire "Ci devo credere proprio perché è una cosa assurda".
- Il privato che detiene senza averne fatto denunzia un caricatore non a norma è punito con la contravvenzione di cui all'art. 697 Codice Penale.
- Il privato che cede un caricatore non a norma non commette alcun reato, perché comunque non è una parte d'arma;
- Il privato che acquista da un privato un caricatore non a norma non commette alcun reato, ma non sa come denunziare l'oggetto.
- E' è dubbio quale sia la posizione delle armerie vista la totale mancanza di indicazioni normative: non si sa se devono registrare la vendita, non si sa se devono rilasciare una dichiarazione di vendita, non si sa se possono ritirare vecchi caricatori, eccetera. Io risponderei affermativamente a tutte queste domande, ma non garantisco che ci arrivi anche il dirigente Catarella o il PM Cacace.

Il fabbricare, importare o vendere caricatori non a norma è punito in base al TULPS che all’art. 17 prevede la sanzione generale per ogni violazione per cui non è indicata una pena specifica: arresto fino a tre mesi oppure ammenda fino a 206 euro. Il reato è oblabile mediante il pagamento di 103 euro+spese; di questo risponderanno i produttori e importatori ed armieri che vendano caricatori non a norma nei casi in cui ciò è vietato; il problema semmai sarà di capire quali sono questi casi.
L'articolo 17 non può invece essere applicato ai privati perché essi non sono soggetti ad alcuna licenza di PS e il divieto di vendita dei caricatori non a norma non è contenuto nel TULPS, ma nell’art. 2 L. 110/1975. Si può perciò concludere che non vi è sanzione per la vendita o cessione fra privati di armi e caricatori non regolamentari e di silenziatori.
Inoltre, siccome la legge ha stabilito solo l'obbligo di denunzia dei caricatori non a norma, manca una norma incriminatrice che punisca l'omessa denunzia della cessione di essi.

In questo articolo non abbiamo affrontato il problema delle armi con serbatoio non a norma, non più vendibili dopo il 5 novembre 2015 se non messe in regola, perché già esposto in precedenti articoli. Per esse nulla è cambiato con il decreto antiterrorismo. Rimangono insuperabili problemi interpretativi per i serbatoi caricabili con clip o lastrina.

Siccome molti avranno avuto difficoltà a seguirmi fin qui, rifacciamo uno schemino riassuntivo.

Caricatori a norma per armi non sportive (fino a 5/15 colpi): sono di libera produzione, importazione, vendita e detenzione e quindi si possono vendere anche al mercato. Non vanno denunziati.
Caricatori maggiorati a norma per armi sportive, e cioè quelli approvati con più di 5 o 15 colpi: sono di libera produzione, importazione, vendita, se destinati ad armi sportive. Essi vanno denunziati. Questi caricatori ovviamente possono essere venduti dalle armerie. E, a quanto logico, anche dai privati, facendo regolare denunzia di cessione.

Caricatori non a norma:
a) possono essere prodotti, importati e venduti, ma devono essere denunziati;
b) non va denunziato il caricatore base dell'arma la cui capacità risulti dalla denunzia o dal modello dell'arma;
c) il termine per la denunzia è il 5 novembre 2015;
d) i caricatori non a norma non vanno denunziati se entro tale data vengono regolarizzati in modo stabile;
e) non possono essere ceduti dopo il 5 novembre 2015 se non messi a norma;
Uso dei caricatori
a) dal 5 novembre 2015 non si possono fare giochetti con i caricatori non a norma. Essi o vengono ridotti a norma, oppure vengono denunziati, oppure si commette reato a detenerli.
b) i caricatori non a norma denunziati potranno continuare ad essere usati dai loro detentori che li abbiano denunziati.
c) in futuro le armi sportive potranno essere vendute, e detenute e usate con caricatore superiore a 5 a 15 colpi, ma il caricatore separato dall'arma deve essere denunziato.

Consiglio pratico
Denunziate tutti i caricatori anche se a norma, salvo il caso che si possieda solo il caricatore contenuto nell'arma e a norma. Poi con i caricatori ci potete fare tutto ciò che volete, purché ne denunziate la cessione. Attenti solo ai caricaotri non a norma detenuti prina del 15 novembre 2015.


Tutto quanto detto vale in quanto la Cassazione si svegli e capisca che le norme sui caricatori sono cambiate! Se insiste a dire che lei l'Europa non sa che cosa sia e che per sua antica giurisprudenza i caricatori sono parti d'armi non so che dirvi: ho finito le vene da tagliarmi!

Se a questo punto il Governo dicesse "Scusateci, abbiamo scherzato! Siamo stati vittima di un demente. Cancelliamo tutto e torniamo al decreto 204/2010" ci farebbe solo una bella figura!





fonte.earmi.it
 

Alberto 69

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Venerdì 03 Aprile 2015

Se il decreto 18 febbraio 2015, n. 7, dovesse essere convertito in legge con le modifiche approvate dalla Camera, ecco cosa cambierebbe.

Prodotti esplodenti:
Le imprese che si occupano della distribuzione e vendita di armi, munizioni e sostanze esplodenti potranno utilizzare, per la trasmissione delle informazioni al ministero dell’Interno, il sistema informatizzato Gea, di cui si attende l’entrata in funzione. Nel decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, l’utilizzo del sistema Gea era previsto come obbligatorio, l’attuale formulazione del decreto lo renderebbe invece facoltativo.
Si prevede, per ogni azienda produttrice o distributrice di prodotti esplodenti, un sistema di raccolta dei dati (cioè, in pratica, della filiera di distribuzione fino all’utente finale) “che comprende la loro identificazione univoca lungo tutta la catena della fornitura e durante l’intero ciclo di vita dell’esplosivo”. Si prevede che le aziende possano anche consorziarsi, per “condividere un sistema di raccolta automatizzato dei dati relativi alle operazioni di carico e scarico degli esplosivi, che consenta la loro pronta tracciabilità”.
Le aziende saranno obbligate a provvedere a una verifica periodita del sistema di raccolta dei dati, per assicurarne l’efficacia.

Caricatori:
I caricatori di capacità superiore a 5 colpi per le armi lunghe e a 15 colpi per le armi corte dovranno essere inseriti nella denuncia di detenzione armi ex art. 38 Tulps. In compenso, le aziende produttrici in possesso di licenza di fabbricazione armi comuni (art. 31 Tulps) potranno continuare a produrli senza necessità delle autorizzazioni e degli adempimenti previsti per le parti di arma in senso stretto.
La detenzione dei suddetti caricatori senza denuncia, integrerà il reato previsto dall’articolo 697 del codice penale (detenzione abusiva di armi).
Se il decreto sarà convertito il legge con l’attuale formulazione, l’obbligo di inserimento dei caricatori in denuncia scatterà dal prossimo 4 novembre 2015 (cioè lo stesso giorno in cui è prevista la riduzione della capacità dei caricatori per le armi giacenti nelle armerie e per le armi in possesso dei privati, in caso di cessione).

Carabine semiautomatiche di aspetto militare e 6 mm Flobert:
Saranno escluse dal novero delle armi da caccia. Se le armi resteranno nella disponibilità del proprietario, potranno continuare a essere detenute come se fossero armi da caccia (quindi senza limitazioni nel numero), ma se tali armi dovessero essere vendute, saranno considerate armi comuni da sparo (quindi detenibili al massimo nel numero di 3, salva eventuale licenza di collezione), oppure sportive (se qualificate tali).
 

Allegati

  • decretaccio.pdf
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[h=1]Anche Breda non ci sta[/h]






[h=2]Anche Breda ha pubblicato un comunicato, nel quale esprime la propria contrarietà al processo di conversione in legge del decreto "antiterrorismo" n. 7/2015[/h]


anche-breda-esprime-il-proprio-malcontento-nei-confronti-del-decreto-72015_1.jpg

Anche Breda ha pubblicato un comunicato, nel quale esprime la propria contrarietà al processo di conversione in legge del decreto "antiterrorismo" n. 7/2015.
"Breda critica il dlgs 7/2015 in fase di votazione presso la Camera del Senato, nello specifico nei punti in cui limita la libertà dei cittadini possessori di armi tipologia B7 e con le qui praticano molteplici sport in rapida diffusione a livello mondiale. Non entriamo nel merito dell'indotto perso in Italia se questo decreto verrà approvato: come saprete abbiamo da poco immesso sul mercato i nostri B4 e sicuramente le vendite ne risentiranno ma il dispiacere maggiore è vedere come l'obiettivo non sia progredire ma regredire rimettendo, per esempio, l'obbligo di denuncia dei caricatori. Breda in passato si era già mossa contattando esponenti politici a più livelli e a più partiti e anche stavolta valuterà azioni e comunicazioni. Restiamo tuttavia stupiti da come alcune figure del settore restino assenti e non prendano mai posizione a favore del mercato italiano visto che è proprio questo mercato che in molti casi garantisce prestigio e popolarità alle aziende. Vedremo anche le reazioni dei consumatori".

- - - Aggiornato - - -

[h=1]Per quello che conta...[/h]






[h=2]Approvato anche dalle commissioni 2ª, 3ª e 4ª riunite (giustizia, affari esteri, emigrazione, difesa) del senato. Ritirati, dichiarati decaduti ovvero votati e respinti tutti gli emendamenti presentati. Ecco il testo dell'ordine del giorno di Luciano Rossi e le proposte (infruttuose) di soppressione dell'articolo 3 della senatrice Bonfrisco.[/h]


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Presenti per il governo Filippo Bubbico, vice ministro per l'interno, Lapo Pistelli vice ministro per gli affari esteri, Cosimo Ferri, sottosegretario per la giustizia, Domenico Rossi, sottosegretario per la difesa, le Commissioni hanno concluso l'esame del provvedimento conferendo mandato ai relatori a riferire favorevolmente sullo stesso, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandoli altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale.
La senatrice Anna Cinzia Bonfrisco (forza Italia) aveva presentato richiesta di sopprimere l’intero articolo 3 e tutti i relativi emendamenti. Ma sono stati ritirati, dichiarati decaduti ovvero votati e respinti tutti gli emendamenti presentati.
Questo il testo dell’ordine del giorno, anch'esso respinto, in merito alla conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 2015, n.7, presentato dai senatori Luciano Rossi (nuovo centro destra), Lorenzo Battista (gruppo per le autonomie), Massimo Caleo (partito democratico), Claudio Broglia (partito democratico), Aldo Di Biagio (nuovo centro destra), Giovanni Bilardi (nuovo centro destra), Cinzia Bonfrisco (forza Italia).
"Il senato impegna il governo
- a porre in essere tutte le azioni e le iniziative necessarie per garantire il rispetto del testo del decreto legislativo 29 settembre 2013, n. 121 di tutte le condizioni precisate dal parere parlamentare reso in data 18/09/2013, in particolare con riferimento all’introduzione nel testo di tale decreto di “una disposizione che – al fine di salvaguardare posizioni già acquisite – garantisca il permanere della legittimità della detenzione di armi, a prescindere dalle modifiche normative successive, da applicarsi solo per il futuro, consentendo sempre e comunque la produzione, l’importazione, l’acquisto e la cessione delle armi dei modelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi communi da sparo di cui all’abrogato articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110;
- a porre in essere tutte le azioni e le iniziative necessarie per garantire che il regime giuridico dei caricatori di arma sia sempre conforme al diritto comunitario o al diritto internazionale in materia, e a disporre che l’obbligo di denuncia della detenzione comunicazione del possesso dei caricatori in grado di contenere un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 15 colpi per le armi corte venga sostituita, per i soggetti autorizzati alla detenzione di armi, con l’obbligo di comunicazione al locale ufficio di pubblica sicurezza, assistito da una sanzione amministrativa e non penale;
- a porre in essere tutte le azioni e le iniziative necessarie per garantire che vengano considerate armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un’arma da fuoco automatica, di cui alla categoria B, punto 7, dell’allegato I alla direttiva 91/477/Cee del Consiglio del 18 giugno 1991 solo quelle effettivamente pericolose per la pubblica sicurezza, perché agevolmente trasformabili in armi automatiche, con l’esclusione delle armi in calibro a percussione anulare o la cui somiglianza con le armi automatiche è meramente estetica;
- a porre in essere tutte le azioni e le iniziative necessarie per garantire che possa essere garantita una detenzione delle armi di cui alla categoria B, punto 7, dell’allegato I alla direttiva 91/477/Cee del Consiglio del 18 giugno 1991 in numero sufficiente ai fini della pratica sportiva, anche attraverso al previsione di licenze speciali;
- a porre in essere tutte le azioni e le iniziative necessarie per garantire che le misure approvate con il decreto-legge in parola non abbiano ripercussioni negative su tutti gli operatori del settore economico".
Il decreto-legge, il "decretaccio" di Pasqua, deve ora passare dall'aula del senato, ma dopo l'iter che ha seguito e considerando la volontà del governo e la scadenza del 20 aprile molto vicina, è forte la probabilità che venga convertito in legge senza interventi né ripensamenti.
Il decreto-legge resta purtroppo lo strumento abusato dal governo (e da molti governi di vario colore negli ultimi anni) per fare approvare i propri disegni di legge, allontanandosi vistosamente dall'impianto della Costituzione, che l'aveva pensato quale strumento straordinario per fronteggiare soltanto casi imprevedibili e urgenti. L'abuso si verifica anche in sede di conversione, quando il parlamento aggiunge al testo del decreto contenuti eterogenei per accelerare l'approvazione di "altre" proposte. Su questo tipo di abuso va, almeno, maturando una giurisprudenza severa della corte costituzionale

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[h=1]Strada in salita[/h]






[h=2]Nonostante i numeri non consentano speranze, la senatrice Cinzia Bonfrisco di forza Italia ha presentato emendamenti per la soppressione degli emendamenti alla legge antiterrorismo approvati alla camera. «Questo governo, che si è assunto la responsabilità di introdurli, si assumerà anche la responsabilità dei danni provocati ai cittadini e al settore»[/h]



Nonostante i numeri non consentano speranze, la senatrice Cinzia Bonfrisco di forza Italia ha presentato emendamenti per la soppressione degli emendamenti alla legge antiterrorismo approvati alla camera. «Questo governo, che si è assunto la responsabilità di introdurli, si assumerà anche la responsabilità dei danni provocati ai cittadini e al settore. Anche grazie alle tante mail ricevute dagli appassionati, abbiamo ben compreso la strategia del governo. Ho personalmente accusato il viceministro Filippo Bubbico di farsi mettere i piedi in testa dai funzionari della polizia amministrativa che, chiusi nei loro uffici, pare si divertano a complicare la vita delle imprese italiane e dei cittadini per bene. Purtroppo assistiamo impotenti al tentativo di affossare un altro settore economico, quello della produzione di armi e dell'attività sportiva correlata. Anche questa attività produce medaglie d’oro mondiali come il Tiro a volo». Anche il senatore leghista Sergio Divina che già si era distinto per altre azioni più fortunate a difesa del settore, è intervenuto in commissione.
Questo pomeriggio, la prima commissione permanente (affari costituzionali, affari della presidenza del consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello stato e della pubblica amministrazione) aveva già dato parere favorevole al “decretaccio”. Passato poi all’esame delle commissioni 2ª, 3ª e 4ª riunite (giustizia, affari esteri, emigrazione, difesa). Luciano Rossi, presidente della Fitav e senatore del nuovo centro destra ha contestato duramente il decreto, ma è riuscito solo a presentare un ordine del giorno. Rossi, che è nella maggioranza di governo, ha annunciato che si impegnerà per apportare modifiche alla legge da qui alla entrata in vigore delle norme, prevista per novembre.
Ricordiamo che il decreto legge scadrà il 20 aprile, per questo la fretta del governo a convertirlo in legge.

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[h=1]I prossimi passaggi in Senato del Decretaccio[/h]






[h=2]Dopo il sì delle commissioni parlamentari riunite, l'iter di conversione in legge del decreto "antiterrorismo" 7/2015, con gli sciagurati emendamenti anti-armi, è stato inserito nel calendario dei lavori dell'assemblea[/h]


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Dopo il sì delle commissioni parlamentari riunite, l'iter di conversione in legge del decreto "antiterrorismo" 7/2015, con gli sciagurati emendamenti anti-armi, è stato inserito nel calendario dei lavori dell'assemblea. Secondo il calendario ufficiale del Senato, sarà discusso (e, presumibilmente, votato) a partire da martedì 14 aprile (per leggere il calendario dei lavori dell'assemblea, CLICCA QUI).

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[h=1]Oltre mille firme in meno di un giorno[/h]






[h=2]La petizione lanciata dal collaboratore di Armi e Tiro ha raggiunto in meno di un giorno, e superato, il limite delle mille firme. Per un settore tutto sommato piccolo come il nostro, è un grandissimo risultato![/h]


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La petizione lanciata dal collaboratore di Armi e Tiro ha raggiunto in meno di un giorno, e superato, il limite delle mille firme. Per un settore tutto sommato piccolo come il nostro, è un grandissimo risultato! Firmate, firmate e fate firmare!

http://www.petizionepubblica.it/PeticaoListaSignatarios.aspx?page=&sr=901&pi=P2015N47625
 
Ci spiace constatare che i consigli che avevamo dato al Ministero dell’Interno per la salvaguardia della pubblica sicurezza e dei diritti dei cacciatori e tiratori non siano mai stati presi in considerazione. Non possiamo infine che augurarci che il Senato non accolga la modifica approvata alla Camera dei deputati".

Chissa perche non prendono mai in considerazione nulla di quello che viene proposto dai "cacciatori e tiratori"...... forse abbiamo la "rogna"....Speriamo che la modifica non venga approvata, personalmente non ci credo !!
Saluti
 
Di aspetto militare ? cioè ?
I militari usano anche fucili a pompa ad esempio ....Quindi tutte le carabine semiautomatiche saranno bandite dalla caccia ?
I tiratori scelti usano le bolt action .... quindi niente più selezione ?
quale sara il criterio ?
 
TROMBONI
e internet
troppe voci incontrollabili
Sembra impazzare ultimamente il "tòto internet" di chi la spara più grossa. Facebook, la vetrina più ampia e usata dai gruppi di possessori di armi, sembra arricchirsi ogni giorno di una nuova bufala. Ciò forse può valere per tutti i temi discussi su questa piattaforma certo è che, sulle armi e sulle Leggi in queste ultime settimane se ne stanno leggendo proprio di tutti i colori. Si è arrivati a tirar fuori una proposta di Legge del 2013 per farla passare attuale e dare così corpo ad altre mille polemiche.
Certo non siamo qui a dire che va tutto bene ed è chiaro ancora una volta che chi ha messo mano alle norme con l'emanazione degli ultimi decreti dimostra di non essere certo un esperto in materia, tanto che ora ci sono mille cose da chiarire perchè proprio quei decreti hanno offuscato le idee anche ai più esperti. Vediamo allora di fare un minimo di chiarezza senza pretendere di trovare soluzioni ma cercando di rassicurare i possessori di armi, i cacciatori e gli sportivi in genere sul futuro e sul da farsi.
Vediamo quindi cosa è cambiato in questi ultimi anni e con particolare attenzione con il nuovo anno sul fronte armi, detenzione, uso.

Iniziamo con il DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 2010, n. 204 che portava alcune significative novità non solo per chi commerciava ma anche per il semplice detentore. La modifica all'articolo 38 iniziava alla lettera a): “Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n 527, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilita', all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell'Arma dei carabinieri, ovvero per via telematica al sistema informatico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010 n. 8, secondo le modalita' stabilite nel regolamento.”
Due cose venivano introdotte, la definizione inequivocabile del tempo entro cui si doveva provvedere alla denuncia per ogni acquisto o cessione (le 72 ore) e la nuova modalità individuata anche con il sistema informatizzato come la posta certificata.
b) dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti: “Chiunque detiene le armi di cui al primo comma, senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d'armi, deve presentare ogni sei anni la certificazione medica di cui all'articolo 35, comma 7. La mancata presentazione del certificato medico autorizza il prefetto a vietare la detenzione delle armi denunciate, ai sensi dell'articolo 39. La denuncia di detenzione di cui al primo comma deve essere ripresentata ogni qual volta il possessore trasferisca l'arma in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia. Il detentore delle armi deve assicurare che il luogo di custodia offra adeguate garanzie di sicurezza.“
Altra novità, chi possiede armi ma ha un porto d'armi scaduto o non lo ha affatto, deve presentare comunque ogni sei anni la stessa certificazione medica richiesta per un nulla osta di acquisto o rinnovo di un PdA.
f) all'articolo 42, dopo il terzo comma e' aggiunto in fine il seguente: “Il provvedimento con cui viene rilasciata una licenza di porto d'armi ai sensi del presente articolo deve essere comunicato, a cura dell'interessato, ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il convivente more uxorio, individuati dal regolamento e indicati dallo stesso interessato all'atto dell'istanza, secondo le modalita' definite nel medesimo regolamento.
Questo non fu una novità, dato che molte Questure già richiedevano tale obbligo.
Altre modifiche furono apportate alla Legge 110 del 1975: a) all'articolo 2, secondo comma, e' aggiunto il seguente periodo: Salvo che siano destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato, ovvero all'esportazione, non e' consentita la fabbricazione, l'introduzione nel territorio dello Stato e la vendita di armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, che sono camerate per il munizionamento nel calibro 9x19 parabellum.
L'altra importante novità consente di importare e vendere, quindi detenere armi lunghe camerate per il 9X19 (9mm. parabellum). Da ora appaiono sul mercato diverse armi lunghe (classe B7) camerate proprio nella munizione "proibita" che apparve chiaro da allora non essere più un tabù. Scompaiono dall'elenco delle armi detenibili però tutte le armi corte in 9X19 compresi i revolver. Di questi chi ne è in possesso, dovrà tenerseli per sempre, non potendo più cederli.
C'è un particolare passaggio oggi non ancora chiaro, in quanto non viene affatto messo in atto dai produttori e dagli importatori: “Sulle armi prodotte, assemblate o introdotte nello Stato, devono essere impressi, in modo indelebile, in un'area delimitata del fusto, carcassa o castello o di una parte essenziale dell'arma, di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, ed a cura del fabbricante o dell'assemblatore, il nome, la sigla od il marchio del fabbricante o assemblatore, l'anno e il Paese o il luogo di fabbricazione e, ove previsto, il numero di iscrizione del prototipo o dell'esemplare nel catalogo nazionale, nonche' il numero di matricola. Un numero progressivo deve, altresi', essere impresso sulle canne intercambiabili di armi. Il calibro deve essere riportato almeno sulla canna. Ogni marcatura deve essere apposta su una parte visibile dell'arma o facilmente ispezionabile senza attrezzi." Ancora oggi scoprire in che anno è stata prodotta un arma è un rebus spesso inrisolvibile.
Il Decreto 204 inseriva poi altre particolarità in molti articoli di Legge ma il cui interesse colpisce i produttori e i commercianti e non chi le acquista; passiamo quindi oltre.
Nel luglio 2011 il Catalogo delle armi vede la sua fine, sancita con LEGGE 12 novembre 2011, n. 183. La norna sul catalogo entrerà in vigore il 1º gennaio 2012 ma già nel luglio successivo con DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95 si instaura la "classificazione" che non è oggi altro che la sorella della catalogazione. Come si può vedere tutto cambia ma nulla cambia.
A settembre 2013 il Decreto 121 impone la limitazione alla capacità dei caricatori con esclusione di quelli per armi sportive e prevede che tale norma abbia pieno valore dal 5 novembre 2015, se pure in parte sia già in atto per le nuove produzioni e importazioni. Sraà da questa data che i caricatori per armi comuni lunghe non potranno essere più venduti o ceduti, se non con soli 5 colpi e quelli per armi corte solo con capacità non oltre i 15 colpi salvo naturalmente per quelli sportivi. Ma non si arriva a tale data che già ad aprile 2015 con il Decreto umero 7 si aggiunge che i caricatori con capacità superiore a quella ammessa dal Decreto 121 (quindi 15 colpi per armi corte e cinque per quelle lunghe), debbano essere denunciati come si fa per una qualsiasi parte essenziale di arma, ma cosa più "folle", che le armi la cui somiglianza ad un arma automaticha da guerra, (categoria B7), non possano essere usate per caccia, relegando tali armi alla classificazione di armi comuni da sparo, in attesa che il BPN provveda almeno a modificare per molte la classificazione quali armi sportive, esse rimangono insieme a molte altre classificate come armi non da caccia. Chi le possiede può continuare tranquillamente a detenerle anche se con esse supera le tre armi comuni in totale o le sei sportive ma naturalmente potrà cederle solo quali armi comuni o sportive a chi ha un posto libero dove inserirle e non potrà riacquistarne una sino a liberare i posti in denuncia, cioè i soliti 3 per armi comuni non da caccia e 6 per quelle sportive.
Un duro colpo per le armi di importazione di tipo B7 il cui commercio subisce un duro arresto.
Rimane un problema di non poco conto, come ci si deve comportare con le armi non classificate ma presenti nell'elenco della vecchia catalogazione quali armi B7 ??
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Un classico è la carabina (foto al lato) della Colt è un modello MATCH TARGET HBAR catalogato come C7, (si proprio C non ci siamo sbagliati), chiaramente assomiglia a un arma automatica tipo B7, infatti fu catalogata prima del 2010, anno in cui si iniziò a classificare il tipo di armi B7. Il Banco ha già provveduto a muoversi, il Ministero non sarà così solerte ma attendiamo, l'apertura della prossima stagione venatoria vedrà sicuramente cualche sorpresa, è comunque chiaro che le armi inserite nella vecchia catalogazione sono tutte da caccia con il solo dubbio e ci chiediamo: per quelle che hanno effettivamente l'aspetto di un arma automatica, vale la catalogazione o la forma che ha l'arma ?
Per quanto riguarda i caricatori, molte Questure stanno ancora aspettando le direttive dal Ministero, quindi non serve correre negli uffici a denunciarli, del resto tutto deve essere risolto per novembre.
Per coloro che invece devono fare la visita medica in quanto possiedono armi ma non una licenza di porto d'armi valida, qualora vi dimenticate di fare la visita non succede nulla, la Questura vi invierà una raccomandata di diffida dalla quale avrete trenta giorni di tempo per presentare il certificato medico o cedere le armi (al limite consegnarle agli uffici competenti per il ritiro). In taluni casi, vista la mole di lavoro delle Questure, è probabile che la lettera non arrivi per molto tempo. Ricordate solo che nessuno mette in galera nessuno per la propria buona fede e se segue il buonsenso e quello che conosce delle norme in atto.
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Anche il Colt AR 15 SPORTER è stato catalogato come carabina C7.
Probabilmente il Banco provvederà presto a stabilire esattamente la categoria di queste armi visto che ad esempio esiste una AR-15/M4 SPORTER CARBINE classificata quale B7 e molto simile (se non uguale) all'arma catalogata nel 1984 al n.3880 (AR-15/M4 classificazione 13_00152).

(alcuni errori nella prima stesura di questo articolo sono stati corretti 16/5/2015).
browning%20bar.jpg

Qui a fianco la carabina da caccia della Browning modello BAR. Fu classificata quale arma di categoria C7 (B4 nella classificazione Europea). Sotto la consorella militare a funzionamento automatico B.A.R. usata nel secondo conflitto mondiale.
Per facilitare la verifica dell'arma in vostro possesso, abbiamo estratto dal vecchio catalogo nazionale delle armi tutte le armi catalogate come B7 indicando anche la classificazione Europea cui furono associate e se furono considerate di tipo sportive o meno.
Il file in formato "PDF" e scaricabile da questo link:
http://www.tiropratico.com catalogo delle armi C7.



LA NORMA IN ATTO
DECRETO-LEGGE 18 febbraio 2015, n. 7 ART.3
3-septies. La denuncia (dei caricatori) e' altresi' necessaria per i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 15 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.
3-novies. Chiunque, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, detiene caricatorisoggetti a denuncia ai sensi dell'articolo 38, primo comma, secondo periodo, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773, introdotto dal comma 3-septies del presente articolo, deve provvedere alla denuncia entro il 4 novembre 2015. Sono fatte salve le ipotesi di esclusione dall'obbligo di denuncia previste dal medesimo articolo 38, secondo comma.

3-decies. 2-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, l'attivita' venatoria non e' consentita con l'uso del fucile rientrante tra le armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica, di cui alla categoria B, punto 7, dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, nonche' con l'uso di armi e cartucce a percussione anulare di calibro non superiore a 6 millimetri Flobert.

3-undecies. Alle armi escluse dall'uso venatorio ai sensi dell'articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, introdotto dal comma 3-decies del presente articolo, detenute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presentedecreto, continuano ad applicarsi i limiti numerici sulla detenzione vigenti anteriormente alla medesima data. In caso di cessione, a qualunque titolo, delle armi medesime, si applicano i limiti detentivi di cui all'articolo 10, sesto comma, primo periodo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.
 
[h=1]Stralcio in commissione bilancio
[/h]

[h=2]Se ne occuperanno la senatrice Cinzia Bonfrisco e Forza Italia in commissione Bilancio al Senato. Il decreto incide pesantemente sull'erario dello Stato, senza contropartita in termini di sicurezza sociale.[/h]

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Prime reazioni a seguito degli emendamenti nel decreto legge 18 febbraio 2015 n.7 (
"Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione"). A
pprovati dalla camera dei deputati, tali emendamenti, avrebbero un forte impatto negativo sul settore armiero sportivo e civile italiano. La senatrice Cinzia Bonfrisco (Forza Italia) ha annunciato ad Armi e Tiro che darà battaglia proprio in quinta commissione permanente Programmazione economica e Bilancio allo scopo di stralciare detti emendamenti. Si chiede, infatti, la senatrice, quale sia la copertura economica del decreto e quali i danni per l'erario visto che il decreto interviene pesantemente sul mercato, limitando fortemente acquisto e detenzione di armi e accessori, senza alcuna contropartita in termini di sicurezza sociale.



[h=1]Il conarmi stigmatizza il decreto[/h]




[h=2]Anche il Conarmi ha espresso la propria contrarietà nei confronti delle modifiche apportate dalla camera al decreto 7/2015, in fase di conversione in legge. Il presidente del Conarmi, Pierangelo Pedersoli, ha infatti inviato al direttore di Armi e Tiro, Massimo Vallini, un comunicato ufficiale[/h]

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Anche il Conarmi ha espresso la propria contrarietà nei confronti delle modifiche apportate dalla camera al decreto 7/2015, in fase di conversione in legge. Il presidente del Conarmi, Pierangelo Pedersoli, ha infatti inviato al direttore di Armi e Tiro, Massimo Vallini, un comunicato ufficiale nel quale dichiara:
"Solo questa mattina, abbiamo preso atto della nuova formulazione del Decreto Legge 18 febbraio 2015 n. 7 riguardante “Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione” dove nuovamente si introducono normative restrittive in merito alle armi, ai caricatori ed alle sostanze esplodenti.
Voglio comunicare a Lei ed ai suoi lettori che non sapevamo nulla di questa modifica apportata dal Ministero dell’Interno, non siamo mai stati contattati dallo stesso Ministero per un confronto e siamo offesi per il metodo che negli ultimi mesi il Dicastero ha adottato di escludere la nostra associazione da un qualsiasi dialogo su argomenti che riguardano il nostro settore.
Riteniamo questa modifica al Decreto nuovamente penalizzante per gli appassionati di armi e assolutamente ingiusto che norme che riguardano il settore delle armi sportive, siano inserite in un Decreto riguardante il contrasto al terrorismo.
Ci spiace constatare che i consigli che avevamo dato al Ministero dell’Interno per la salvaguardia della pubblica sicurezza e dei diritti dei cacciatori e tiratori non siano mai stati presi in considerazione. Non possiamo infine che augurarci che il Senato non accolga la modifica approvata alla Camera dei deputati".
 
Il giudice Mori commenta la legge antiterrorismo

Il giudice Mori commenta la legge antiterrorismo

Novità del decreto antiterrorismo.

All'articolo 31, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai titolari della licenza di cui al periodo precedente e nell'ambito delle attività autorizzate con la licenza medesima, le autorizzazioni e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente non sono richiesti per i caricatori di cui all'articolo 38, primo comma, secondo periodo.".

Norma oscura. Il primo comma dell'art. 31 riguarda tutta la filiera delle armi da guerra. Si stabilisce quindi che i titolari di licenze di fabbricazione, esportazione, ecc. di armi da guerra non tenuti ad avere od osservare", in relazione ai caricatori, come ora regolati dall'art. 38 primo comma, secondo periodo le autorizzazioni e gli adempimenti ivi previsti. Bastava dire che non li devono denunziare! Idiozia pure perché chi ha registri di PS non deve denunziare un bel nulla. Forse volevano dire che non li devono caricare neppure sui registri?

All'articolo 38, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La denuncia è altresì necessaria per i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 15 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.".

Vuol dire che i caricatori, liberi per volere dalle direttiva europea, devono invece essere denunziati se sono a più di 5 colpi per le armi lunghe e a più di 15 colpi per le armi corte, anche se essi sono approvati per armi sportive. Chiaramente l'obbligo riguarda solo i caricatori aggiunti rispetto a quello base dell'arma: ma sarà opportuno che nella denunzia dell'arma si indichi anche il numero di colpi di tale caricatore.

3-octies. All'articolo 697, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "detiene armi o" sono inserite le seguenti: "caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell'articolo 38 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, o".

Vuol dire che la detenzione illegale di caricatori soggetti a denunzia non è punita come la detenzione di parte di arma (delitto ex legge 1967), ma come la detenzione di un'arma bianca e cioè una contravvenzione puniti con l'arresto fino a due mesi oppure con l'ammenda fino ad Euro 571.
Ma basta per far ritirare armi e licenze.


3-novies. Chiunque, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, detiene caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell'articolo 38, primo comma, secondo periodo, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dal comma 3-septies del presente articolo, deve provvedere alla denuncia entro il 4 novembre 2015. Sono fatte salve le ipotesi di esclusione dall'obbligo di denuncia previste dal medesimo articolo 38, secondo comma.

Vuol dire che chi ha caricatori non denunziati e che ora devono essere denunziati, ha tempo fino a 4 novembre 2015 per fare la denunzia.

3-decies. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserito il seguente:
"2-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, l'attività venatoria non è consentita con l'uso del fucile rientrante tra le armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica, di cui alla categoria B, punto 7, dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, nonché con l'uso di armi e cartucce a percussione anulare di calibro non superiore a 6 millimetri Flobert".

Vuol dire che non si può andare a caccia con armi semiautomatiche che hanno l'aspetto di un'arma automatica (Cat. B7 Dir. Europea) o con armi Flobert di calibro superiore a 6 mm
Per le prime si deve presumere che creassero stati di ansia nei cinghiali; per le seconde il motivo sfugge a chiunque; probabilmente qualche imbecille anticaccia voleva proibire quelle a palla, ma si è sbagliato e ha proibito anche quelle a pallini; oppure le voleva proibire tutte e ha salvato, per motivi suoi personali, quelle in cal. 6 mm!
In realtà forse volevano dire un'altra cosa: se scrivo “devi cacciare con arma di calibro non superiore a 6 mm vuol dire che 6 mm sono il calibro massimo consentito. Se scrivo “la caccia non è consentita con armi di calibro non superiore a 6 mm” , vista la doppia negazione si dovrebbe capire che “la caccia è consentita con armi di calibro superiore a 6 mm. Forse è la cosa più logica, ma mi stupisce che chi ha scritto la norma conoscesse che due negazioni equivalgono ad una affermazione! Stiamo a vedere.




3-undecies. Alle armi escluse dall'uso venatorio ai sensi dell'articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, introdotto dal comma 3-decies del presente articolo, detenute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad applicarsi i limiti numerici sulla detenzione vigenti anteriormente alla medesima data. In caso di cessione, a qualunque titolo, delle armi medesime, si applicano i limiti detentivi di cui all'articolo 10, sesto comma, primo periodo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni»;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di quella della detenzione di armi comuni da sparo e dei relativi caricatori, nonché tracciabilità delle armi e delle sostanze esplodenti».

Vuol dire che chi detiene queste armi Flobert come armi da caccia, le continua a detenere come armi da caccia; ma se le vende esse diventano armi non da caccia e quindi per l'acquirente "fanno numero" ai fini della licenza di collezione. È chiaro che questa era una norma essenziale per la lotta al terrorismo, urgentissima da adottare con decreto legge e solo il ***** di Renzi sa perché non sia mai stata adottata prima!

(15-4-2015) Solo una nota urgente!
 
[h=1]Il 7,62x39 "sterminato" dal decreto antiterrorismo[/h]






[h=2]Addentrandosi sempre più nelle "pieghe" della conversione in legge del decreto antiterrorismo, si scoprono sempre maggiori assurdità, in modo particolare per quanto riguarda le classificazioni a suo tempo eseguite dal Banco di prova: per quanto riguarda le carabine semiautomatiche in 7,62x39, si assiste a un vero e proprio "sterminio"[/h]


il-762x39-sterminato-dal-decreto-antiterrorismo_1.jpg

Addentrandosi sempre più nelle "pieghe" della conversione in legge del decreto antiterrorismo, si scoprono sempre maggiori assurdità, in modo particolare per quanto riguarda le classificazioni a suo tempo eseguite dal Banco di prova: per quanto riguarda le carabine semiautomatiche in 7,62x39, si assiste a un vero e proprio "sterminio".
In altre parole, solo due modelli di carabine semiautomatiche in calibro 7,62x39 risultano classificate come B4, e sono la Ppk Ksk e l'Sks. Attenzione, però, per quanto riguarda quest'ultima: al numero di classificazione 13_00611 figura come B4 sotto la denominazione del produttore "arsenali militari russi", ma ai numeri di conformità 13_00193 e 13_00194 la stessa identica arma figura come B7 e i produttori risultano essere rispettivamente Izhevsk e Tula (cioé gli unici arsenali russi che l'hanno prodotta!). Quindi, la stessa identica arma, prodotta dagli stessi identici produttori e con le stesse identiche caratteristiche è contemporaneamente B4 e B7! L'unica deroga è per l'Sks cinese, che rientra in una nota del solo numero di classificazione 13_00611 (quindi B4). Vi pare possibile una cosa del genere?
Se ancora non basta, si può notare che figura B7 anche la carabina Ruger Mini 30 (in foto), nata specificamente per la caccia e che non ha MAI avuto una versione automatica. B7 anche l'Izhmash Saiga, e così via. In pratica, tutte le armi in calibro 7,62x39, a parte i due esempi citati sopra, sono state "sterminate" dal novero delle armi da caccia e, non essendo state praticamente in alcun caso classificate sportive, diventano automaticamente tutte comuni. Abbiamo preso a esempio questo calibro, proprio perché risulta essere ampiamente utilizzato dai cacciatori per il cinghiale e, quindi, occorrerà prestare la massima attenzione a non utilizzarlo sul terreno di caccia perché si potrebbe essere esposti a rilievi.
 
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IL CAVATAPPI

(ALL'ITALIANA)
un sistema che non funziona
E' ormai chiaro a tutti che il Decreto n.7 del 2015 voleva ridurre il possesso di armi (con una certa capacità di fuoco e una particolare forma) agli sportivi.
Non andato a buon fine a febbraio il Decreto n.7 è stato ritoccato ad aprile raggiungendo lo scopo prefissato.
A uno mattina, pochi giorni or sono, un noto politico affermava: "le armi dovrebbero essere ritirate a chi perde il lavoro e ai disoccupati !" un chiaro segnale che la politica ha oggi più paura di questi ultimi, se pur onesti, che della delinquenza mafiosa o extracomunitaria, con cui per altro molti politici corrotti e poi arrestati hanno fatto affari e da cui quindi non hanno certo da temere.
Da dove nasce tutto questo ?
Innanzi tutto dalla crisi sociale che ha visto schizzare coloro che vivevano agiatamente ancora più in alto nella scala sociale, lasciando al palo se non affossando il ceto medio, in parte dalla presa di posizione univoca di tutti i possessori di armi che li ha visti abbracciare la causa del benzinaio di Nanto (Vicenza) che sparò a dei rapinatori in un unico grido: "è giusto farsi giustizia da soli dove lo Stato non arriva". Il web si riempì, come in altre occasioni, di dichiarazioni in cui chi possedeva armi garantiva o assicurava che eventuali maleintenzionati introdotti nelle loro proprietà, sarebbero usciti con i "piedi in avanti".
Già in precedenza anche alcune associazioni, tra cui quella dei "forconi" minacciavano di "buttare giù dalle loro poltrone" i politici, e non con sottintesi e nemmeno poco velatamente.
Oggi, malumore, disoccupazione, crisi, disagio sociale e grande differenza sociale tra i ricchi (tra cui i politici) e i poveri (tra cui anche gli operai che un tempo facevano parte del ceto medio), acuisce lo scontro tra chi stà bene in tempi difficili e chi conduce una vita sull'orlo quotidiano del debito e dell'insolvenza.
Sfortunatamente sono solo i primi ad avere le redini che guidano il sistema e sono loro a decidere se cambiare o meno le regole.
Con gli avvenimenti del "Tribunale di Milano" gli eventi sono precipitati, il passo era già fatto con il DL n.7 e l'ulteriore modifica di questi giorni ha consentito di ridurre il possesso di tutte quelle armi che assomigliano ad armi automatiche da guerra e di rendere obbligatoria la denuncia di tutti quei caricatori di grande capienza. Un controllo in più che si sapeva impossibile con il solo Decreto di febbraio.
Non sarà sicuramente l'ultimo passo in questo campo, aspettando il prossimo folle gesto di qualche disperato, mettiamo in pentola visite medico-psichiatriche, limitazioni al porto d'armi, blocchi alle collezioni, vita dura a chi fa tiro dinamico o ancor peggio: tiro operativo.
Chi lo spiega ai nostri politici che ci sono sportivi tiratori più precisi del più preciso "sniper" del loro esercito ?!
Qualcuno che possiede armi, sentitosi colpito nella propria passione ha scritto: "vogliono fermare il terrorismo riducendo le armi agli onesti"; ma in verità chi governa sa bene che queste misure non servono a fermare alcun terrorista (in questi giorni ne hanno arrestati diversi in tutta Europa, ma chissà quanti ne circolano liberamente). La norma emanata era sicuramente mirata, le dichiarazioni dei politici alle tv lo hanno chiarito, la volontà di togliere le armi a chi finisce per trovarsi in difficoltà e può fare un gesto folle ormai sono chiare. L'Italia, con un debito poco inferiore alla Grecia. E' in crisi e, in tempo di crisi la democrazia viene sospesa per garantire la vita sociale sul territorio ma è anche vero che il disagio sociale fa esplodere esponenzialmente la delinquenza e la rabbia, oltre alla sensazione di insicurezza.
Rischiamo il "cavatappi", un sistema che si avvita su se stesso in cui più il disagio aumenta più i fatti di cronaca sono agghiaccianti; più la politica stringe le "briglie" ai Cittadini e più questi puntano a rendersi "fuorilegge", più fuorilegge più strette da parte della politica, più delinquenza più disagio..... più gente che corre a procurarsi un arma, più fatti delittuosi, più giri di vite dello Stato, più cittadini si sentiranno estranei a esso ... e così via. L'Italia deve aprirsi prima di chiudersi definitivamente e precipitare in un totale caos in cui gli armati senza alcuna licenza supereranno quelli muniti di regolare licenza e addirittura saranno più delle stesse forze armate.
Il Sud America dovrebbe insegnarci, nella maggior parte degli Stati esiste il divieto di detenere armi eppure le armi circolano e le persone armate, le bande armate superano le forze armate regolari.
Nell'attuale caos delle città sempre meno sotto controllo per i tagli alle Forze dell'Ordine, il controllo delle armi clandestine è pressochè impossibile, le frontiere aperte poi non aiutano questo controllo. Nel vortice del "cavatappi" procurarsi un arma sarà sempre meno difficile e circolare armati ancora meno. Le armi di categoria B7 non saranno richieste perchè saranno disponibili le sorelle automatiche originali. Oggi la Norinco produce una copia dell'AK47 che non è nulla di più che una carabina da caccia a cui hanno dato la mitica forma della più nota arma da guerra. Nella teoria del "cavatappi" l'importazione di quest'arma terminerà dato che sarà disponibile sul mercato nero l'originale Russa in tutte le sue forme e con ogni tipo di serbatoio.
Questo va prevenuto; non vietando il proliferare di armi legalmente detenute e sotto controllo, per altro armi sportive al 90%, ma mettendo in campo tutti i mezzi per contrastare l'importazione illegale di armi, punendo senza perdono o condono chi delinque e fornendo tutti i mezzi più moderni a chi deve controllare il territorio, personale compreso.
Ciò che sappiamo con certezza è comunque che, gli assalti ai portavalori, non sono stati fatti con armi classificate B7 (quelle che gli sportivi hanno a casa) ma con armi clandestine, acquistabili con estrema facilità, come "striscia" ha già dimostrato più volte. Chiudere gli occhi su tutto questo da un ulteriore giro al cavatappi ma su quel cavatappi ci siamo tutti, politici, delinquenti, operai, dottori, avvocati, ingegneri ..........


Link - Informazione.it
ROMA, 24/04/2015 - Ieri a Roma presso l'hotel Parco dei Principi il mondo oplofilo Romano si e' ritrovato per discutere le nuove sinergie e le nuove azioni da intraprendere a difesa dei diritti degli appassionati d'armi e degli operatori del settore. La riunione e' stata organizzata grazie all'impegno del Dott. Andrea Gallinari, degli avvocati Fabio Sacco e avvocato Dangeli, del Dott. Stefano Ciccardini e dal responsabile per le relazioni esterne dell'AUDA, avvocato Gianfederico Rotellini.

Riteniamo che l'incontro di ieri sia stato particolarmente interessante anche perche', per la prima volta, si sono riuniti insieme appassionati, collezionisti, tiratori ma anche molti armieri e fabbricanti.

L'AUDA esprime particolare soddisfazione per le prospettive di orientamento comune che sono emerse nella riunione di ieri in cui, sia gli interventi degli organizzatori che quelli dei partecipanti, hanno in nettissima maggioranza, evidenziato come solo un'azione sinergica possa tutelare gli interessi degli appassionati d'armi e degli operatori del settore che poi in gran parte sono anche essi stessi degli appassionati.

E' inoltre risultata chiara la necessita' che il mondo oplofilo si organizzi in modo da far sentire ai politici che non ci sono ostili che a sostegno della loro azione vi e' anche una mobilitazione degli appassionati che pur non seguendo logiche di partito politico sia pero' di supporto a coloro che effettivamente si adoperano senza riserve per tutelare i nostri diritti.

L'avvocato Gianfederico Rotellini, a nome di tutti i soci dell'AUDA e del suo Presidente, desidera ringraziare gli altri organizzatori dell'incontro e tutti gli intervenuti dandoci appuntamento per le prossime iniziative che nei prossimi giorni prenderanno immediatamente corpo a tutela dei nostri diritti.
 
La guerra dei colpi, ovvero come disorientare il nemico (Angelo Vicari)

La guerra dei colpi, ovvero come disorientare il nemico (Angelo Vicari)

Cesare Lombroso e’ stato il padre dell’antropologia criminale, meglio conosciuto per avere studiato e classificato i criminali esclusivamente per determinate caratteristiche fisiche.
Nell’attuale società dell’immagine, nella quale l’apparire sembra essere la maggior preoccupazione dell’individuo, possiamo dire di essere tutti lombrosiani.
Purtroppo, questa preoccupazione della forma , a discapito della più importante sostanza, ha contaminato anche il mondo del diritto.
Così è accaduto per il recente decreto antiterrorismo, n. 7/2015, reclamizzato dallo stesso ministro dell’Interno Alfano con lo slogan “da oggi siamo più forti nella lotta al terrorismo”!... Lodevole la risposta dei nostri governanti, sicuri di essere riusciti a risolvere tale grave minaccia, obbligando l’onesto cittadino a denunciare caricatori ad “alta capacità” e vietando di esercitare la caccia con fucili somiglianti ad armi da guerra o con il 6 mm. Flobert.
Vediamo, dunque, il percorso logico/giuridico (ci venga passato l’eufemismo!...) seguito dal nostro legislatore per vincere la “lotta”.
Con l’art. 3 del D.L. n. 7, 18 febbraio 2015, è stata integrata la disciplina degli esplosivi, sottoponendo a controllo le sostanze con le quali possono essere confezionati ordigni esplosivi (“precursori di esplovi”), inserendo nel C.P. gli artt. 678 bis e 679 bis.
E’ da evidenziare che questo decreto non aveva previsto altre disposizioni relative alle armi!...
Il 9 aprile, al Tribunale di Milano, uno squilibrato uccide con la pistola un magistrato, un avvocato ed una terza persona e, quando viene fermato, è trovato in possesso di caricatori di riserva con i quali avrebbe continuato la sua strage.
Lo stesso Presidente del Consiglio, cui hanno fatto eco i maggiori organi di informazione, si è affrettato a denunciare la necessità di “un impegno più preciso contro la proliferazione di armi”.
Quale occasione migliore, per concretizzare tempestivamente tale impegno, se non la conversione in legge del decreto antiterrorismo?...
Infatti, nella legge di conversione n. 43, del 17 aprile, vengono precipitosamente inserite le novità in materia di armi.
Per l’uomo della strada non è facile comprendere quanto e come queste novità possano essere utili a contrastare il fenomeno del terrorismo internazionale, ma non può non riconoscere che il Governo ha mantenuto la promessa di impedire “la proliferazione delle armi” in tempi strettissimi (11 giorni dalla strage di Milano), salvando “la faccia”, anzi la forma, anche se senza alcuna sostanza!...

LA GUERRA DEI COLPI TRA STORIA E ATTUALITA’.

La legge n.110/1975 (art.19) considerò i caricatori come parti di arma.
Il D.L.vo n. 204/2010 (artt. 2 e 5) ha declassato i caricatori per armi comuni a semplici accessori, continuando a considerare parti solo quelli delle armi da guerra (circolare 24 luglio 2011).
Il D.L.vo n. 121/2013 (art.2; circolare 28 luglio 2014), pur continuando a considerare il caricatore accessorio, ha limitato il numero di cartucce sia di quelli fissi (serbatoi) che di quelli amovibili (caricatori) per tutte le specie di armi, anche a canna liscia, con la sola esclusione di quelle antiche, stabilendo i limiti di 5 colpi per le lunghe, 15 per le corte, 10 per le repliche di armi antiche; tali limiti possono essere superati per le armi sportive riconosciute dal Banco di prova, sentite le federazioni sportive interessate.
Il D.L. n.91/2014, convertito in legge n. 116 (art.16), ha stabilito limiti ai caricatori per i fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica (non manuale), durante l’attività venatoria, che può essere esercitata con 2 cartucce (più 1 in canna) e 5 (più una in canna) per la sola caccia al cinghiale.
Il D.L. n. 17/2015, convertito in legge n.43 (art. 3), pur continuando a considerare i caricatori accessori, ha previsto che, entro il 4 novembre 2015, il privato (con esclusione espressa dei commercianti) che detiene caricatori, in sovrannumero rispetto a quello di dotazione dell’arma, che superino i limiti previsti dal D.L.vo n. 121/2013, è obbligato a presentare denuncia di detenzione ai sensi dell’art. 38 T.U.L.P.S. L’omissione di tale obbligo è punita con l’art. 697 del C.P..
Lo stesso decreto limita i mezzi per esercitare l’attività venatoria stabilendo i divieti di uso di fucili a canna rigata semiautomatici (esclusi quelli a ripetizione manuale) “somiglianti ad un’arma da fuoco automatica” (Cat. B, punto 7, All. 1, Direttiva 91/477/CEE del 18 giugno 1991), nonché di fucili e cartucce a percussione anulare fino al calibro 6 mm. Flobert compreso. Le armi in questione, anche se vietate per la caccia, possono essere detenute come tali e quindi in numero illimitato; invece, se cedute/acquistate, a qualsiasi titolo, debbono essere classificate come armi comuni o sportive, rientranti nei limiti numerici previsti per quest’ultime (rispettivamente 3 e 6).

IN SINTESI, COME SI COMBATTERA’ IL TERRORISMO

DAL 5 NOVEMBRE 2015.

Tutte le specie di armi da sparo ( comuni, da caccia, sportive, da fuoco o ad aria compressa, sia a canna rigata che liscia), già in possesso del privato, o acquisite dopo il 5 novembre 2015 solo per eredità, anche se con serbatoi o caricatori non in regola con il limite dei colpi stabiliti dal D.L.vo 121, possono essere legittimamente detenute ed usate senza dover effettuare modifiche; ciò vale anche per i singoli caricatori (art.6 D.L.vo 121/2013; circolare 28 luglio 2014, pag. 9).
Ove il privato voglia cedere, a qualsiasi titolo, armi con caricatori non in regola con il numero di colpi o singoli caricatori, dovrà prima farli limitare, in modo irreversibile; è possibile cedere/acquistare armi e caricatori non conformi fino al 4 novembre 2015 (art.6 D.L.vo 121/2013; circolare 28 luglio 2014, pag. 9).
I singoli caricatori (con esclusione di quello in dotazione dell’arma), con un numero di colpi superiori ai limiti consentiti, devono essere denunciati, anche se acquisiti per eredità (art. 3 D.L. 7/2015).
Il privato che già legittimamente detiene caricatori (con esclusione di quello in dotazione dell’ arma) con un numero di colpi che superano i limiti stabiliti dal D.L.vo 121, deve provvedere alla relativa denuncia entro il 4 novembre 2015, sempreché non provveda alla modifica entro tale termine (art. 3 D.L. 7/2015).
I commercianti di armi sono esclusi dall’obbligo di registrazione dei caricatori anche se superano i limiti di colpi consentiti (art. 3 D.L. 7/2015) e potranno vendere armi e singoli caricatori solo se conformi; armi e caricatori non conformi, già in giacenza, possono essere venduti senza modifiche fino al 4 novembre 2015 (art. 6 D.L.vo 121/2013; circolare 28 luglio 2014, pag. 9).

CONTRIBUTO DEI CACCIATORI ALLA LOTTA AL TERRORISMO.

DETENZIONE

Possono detenere le armi da caccia, già in possesso o acquisite per eredità, sia a canna liscia che rigata, anche con serbatoi o caricatori con numero di colpi superiori ai limiti (art. 6 D.L.Vo 121/2013).
Devono provvedere alla denuncia di singoli caricatori non conformi, esclusi quelli che fanno parte delle armi, entro il 4 novembre 2015 (art. 3 D.L. 7/2015).
Dal 5 novembre 2015 potranno cedere, a qualsiasi titolo, armi da caccia a canna liscia o rigata, nonchè singoli caricatori solo se resi conformi in modo irreversibile (art. 6 D.L.vo 121/2013).
Possono continuare a detenere come armi da caccia (in numero illimitato) anche i fucili semiautomatici (non a ripetizione manuale) a canna rigata “somiglianti ad un’arma da fuoco automatica”, classificati dal Banco di prova nella categoria B7, nonché i fucili con cartucce a percussione anulare fino al calibro 6 mm. Flobert compreso, di cui siano già in possesso alla data del 21 aprile 2015 o acquisite successivamente per eredità (art. 3 D.L. 7/2015).
In caso di cessione, a qualsiasi titolo, queste due ultime tipologie di armi vengono classificate automaticamente come armi comuni o sportive, con i limiti di libera detenzione, rispettivamente, di 3 e 6 pezzi (art. 3 D.L. 7/2015) .

USO

Durante l’attività venatoria, oltre alle limitazioni previste dall’art. 13 della legge quadro sulla caccia n. 157/92, possono essere usati fucili semiautomatici, con canna rigata, con caricatori contenenti solo 2 colpi (più uno in canna) o 5 colpi (più uno in canna) per la caccia al cinghiale (art. 16 D.L. 91/2014).
Non possono essere usati fucili semiautomatici, a canna rigata, “somiglianti ad un’arma da fuoco automatica”, classificati dal Banco di prova nella categoria B7, meglio conosciute come black rifle, cioè imitazioni in calibri civili di fucili da guerra (art 3 D.L. 7/2015).
Non possono essere usati fucili con cartuccia a percussione anulare fino al calibro 6 mm. Flobert compreso (art. 3 D.L. 7/2015).
Nella confusione più totale andatasi a sedimentare in questi ultimi anni (come se non fosse bastata quella già esistente!..), di una cosa siamo certi: con queste disposizioni non si contrasterà il terrorismo internazionale, ma si è riusciti a disorientare il nemico rappresentato dagli appassionati di armi, della caccia e del tiro!....





fonte.earmi.it
 
[h=1]«Norme inutili e dannose»[/h]






[h=2]La dura presa di posizione di Antonio Bana, avvocato e presidente di Assoarmieri, che sul Decretaccio ha voluto rendere pubblica la sua posizione con un comunicato[/h]


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[h=2]Scarica gli allegati:[/h]

Non usa giri di parole Antonio Bana, avvocato del foro di Milano e presidente di Assoarmieri, per esprimere il suo giudizio tecnico, ma anche di appassionato cacciatore, sul Decretaccio antiterrorismo.
«Siamo di fronte all’ennesimo abuso (incostituzionale) dell’istituto del Decreto legge, in un contesto, oltretutto, eterogeneo di norme che di fatto mette il Parlamento di fronte alla necessità di approvare o respingere “in blocco” il provvedimento. Le norme introdotte non solo non servono ad adeguare la legislazione italiana a quella comunitaria, ma addirittura vanno in rotta di collisione con quest’ultima, inserendo disposizioni contrastanti con quelle vigenti negli altri Stati europei.
«Le norme sui caricatori», continua Bana, «sono inutili perché i controlli sono impossibili, tanto più che chiunque può acquistare liberamente caricatori all’estero.
«In sintesi», conclude il presidente di Assoarmieri, «norme inutili e dannose per la sicurezza pubblica, contrastanti con le regole europee tali da danneggiare fabbricanti e rivenditori italiani rispetto a quelli esteri, del tutto inefficaci rispetto alla circolazione illegale di armi, che costituisce il vero problema per la sicurezza pubblica».
Se vuoi leggere integralmente le considerazione del presidente di Assoarmieri, CLICCA sull’allegato.
 
[h=1]Il decreto antiterrorismo "come si deve[/h]





[h=2]È un caso talmente raro, che merita di essere segnalato: ogni tanto, anche i quotidiani riescono a parlare di armi e della relativa normativa, senza dire corbellerie![/h]



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È un caso talmente raro, che merita di essere segnalato: ogni tanto, anche i quotidiani riescono a parlare di armi e della relativa normativa, senza dire corbellerie! È il caso dell'articolo firmato da Isabella Villa sull'edizione on-line del Secolo XIX, che riassume i contenuti della conversione in legge del disgraziato decreto antiterrorismo con equilibrio, esponendo anche correttamente le incognite di tipo interpretativo che scaturiscono da norme così malfatte. Per leggerlo, CLICCA QUI.
 
[h=1]Vi sembra un caricatore per carabina? E invece...[/h]





[h=2]Con il passare dei giorni, la legge antiterrorismo mostra sempre più aspetti grotteschi. L'ultimo in ordine di tempo è relativo ai caricatori per pistola che possono essere usati anche nelle carabine, e viceversa! Provate a seguire il ragionamento, se non vi viene la nausea...[/h]
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Con il passare dei giorni, si evidenziano sempre maggiori incongruenze tra i contenuti della legge antiterrorismo entrata in vigore lo scorso 21 aprile, e il "mondo reale". Una delle più recenti riflessioni, in merito all'obbligo di denunciare (entro il 4 novembre) i caricatori per pistola di capacità superiore a 15 colpi e quelli per carabina di capacità superiore a 5 colpi, porta con sé ulteriori dubbi. Il quesito è apparentemente semplice, ma la soluzione potrebbe non esserlo altrettanto. Quando un caricatore è "per pistola" o "per carabina"? Facciamo un esempio pratico di grande diffusione: i caricatori Stanag tipo M16, se è pacifico che servono a rifornire le mille carabine-clone della creatura di Stoner, è altrettanto evidente che possono essere utilizzati sulle ormai numerose armi in .300 Blackout che sono state classificate pistola! Quindi, poniamo il caso che si possegga un caricatore Stanag da 10 o 15 colpi: va denunciato? Non va denunciato? Se ho in denuncia anche la relativa pistola posso non denunciarlo, altrimenti sì? E cosa fare con i caricatori per pistola che vanno bene anche sulle carabine? Non ne conoscete? Be', allora basta che pensiate alla carabina Chiappa M1-9 calibro 9 mm parabellum: utilizza gli stessi caricatori della Beretta 92-98! E allora, se ho una Chiappa M1-9 e 4 caricatori da 15 colpi, devo denunciarli perché sono per carabina? O non devo denunciarli, perché sono per pistola?
Forse c'è solo una persona che può dare la giusta risposta a questi quesiti: l'immortale principe della risata, Totò...


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[h=1]È colpa loro, ma non solo…[/h]






[h=2]Nel decreto che ha la finalità di contrastare il terrorismo compaiono emendamenti che sembrano invece voler colpire i cittadini lecitamente armati. Mentre si discute sulla legittima difesa, con la sicurezza del Paese che fa acqua da tutte le parti, ministero dell’Interno e governo uniscono le forze per realizzare un piano ormai ben noto…[/h]
04/04/2015
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[h=2]di Massimo Vallini[/h]
Dunque, non si risolve il problema del terrorismo, ma si colpiscono i diritti dei cittadini armati. Nel modo che avevamo già ben compreso fosse “gradito” al governo (e anche ministero dell’Interno). Sfruttando la decretazione d’urgenza. La lettura del resoconto della seduta del 19 marzo delle commissioni riunite II (Giustizia) e IV (Difesa) in sede referente fa comprendere come gli emendamenti siano stati inseriti “a tradimento” dal governo e poi difesi dal viceministro dell’Interno pd Filippo Bubbico, che in altre situazioni aveva accolto legittime rimostranze del settore. I più attivi, nel corso della seduta, sono parsi i deputati del movimento 5 stelle Giulia Sarti, Vittorio Ferraresi, Donatella Agostinelli, Alfonso Bonafede, Francesca Businarolo e Andrea Colletti che hanno sempre proposto la soppressione degli emendamenti del governo, non soltanto sulle armi (delle quali crediamo restino oppositori), senza però riuscirvi.
Il lucano Filippo Bubbico (Montescaglioso, 26 febbraio 1954), architetto, iscritto al partito democratico, senatore dal 2006, è stato viceministro dell'Interno sotto il ministro Angelino Alfano (nuovo centro democratico) nel governo Letta e riconfermato nel governo Renzi. Dunque un “fedelissimo” di Alfano, sebbene sotto le insegne di Matteo Renzi (qui sotto Alfano e Bubbico).
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Nelle pieghe del disegno di legge n. 2893 (di conversione del decreto-legge 7/2015) approvato alla camera il 31 marzo 2015, concernente “misure urgenti per il contrasto del terrorismo, proroga delle missioni internazionali e iniziative di cooperazione allo sviluppo” ci sono norme che rafforzano l'identificazione e la tracciabilità degli esplosivi per uso civile (modificando il decreto legislativo n. 8 del 2010), in modo al solito confuso e complicato per produttori, importatori e commercianti. Poi ci sono le modifiche al Testo unico di pubblica sicurezza (rd n. 773 del 1931), che intervengono ancora sui caricatori perché il governo ci aveva già provato l’ultima volta con il decreto 91/2014. Tali modifiche prevedono: obblighi di denuncia alle autorità di ps anche dei caricatori delle armi, lunghe e corte, aventi capienza di colpi superiore a 5 e 15; però sono esonerati da tali obblighi di denuncia i titolari di licenza di fabbricazione, introduzione nello Stato, esportazione, di facoltà di raccolta per ragioni di commercio o di industria, o comunque di vendita. Al solito, il governo cerca di salvaguardare imprese e commercio, ai danni dei cittadini, ma senza tenere conto del danno economico che deriverà dal calo di vendite.
È, poi, integrato il contenuto dell'art. 697 cp, con l'equiparazione alla detenzione abusiva di armi della violazione degli obblighi di denuncia dei caricatori; l'illecito è quindi punito a titolo di contravvenzione con l'arresto fino a 12 mesi o con l'ammenda fino a 371 euro. È poi integrata la legge n. 157 del 1992 per introdurre, in deroga alla disciplina generale, particolari divieti nell'uso di determinate categorie di armi per attività venatoria. Anche in questo caso il governo non tiene conto non solo dei diritti acquisiti dei cittadini, ma neppure del danno economico che deriverà dal calo di vendite.
 
Novità del decreto antiterrorismo 18-02-2015 n. 7

Novità del decreto antiterrorismo 18-02-2015 n. 7

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale.

Leggiamo insieme le norme
All'articolo 31, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai titolari della licenza di cui al periodo precedente e nell'ambito delle attività autorizzate con la licenza medesima, le autorizzazioni e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente non sono richiesti per i caricatori di cui all'articolo 38, primo comma, secondo periodo.".
Norma oscura. Il primo comma dell'art. 31 riguarda tutta la filiera delle armi comuni. Si stabilisce quindi che i titolari di licenze di fabbricazione, esportazione, vendita ecc. di armi comuni, come ora regolati dall'art. 31 primo comma, secondo periodo non devono osservare tutte le autorizzazioni e gli adempimenti ivi previsti. Non vuol dire che non devono denunziare i caricatori perché la denunzia è regolata dall'art. 38: non vuol dire che non devono caricarli sul registro di PS perché è materia regolata dall'art. 35. Quindi l'unico significato che si può dare alla norma è che non occorre la licenza del questore per produrre, importare, esportare i caricatori soggetti a denunzia. Cosa ovvia perché non sono parti, ma accessori e quindi non si può andare in contrasto con la normativa europea che li ha liberalizzati! Da questa norma si deve trarre la conclusione che neppure l'armiere li deve caricare sul registro delle armi, ma che egli deve rilasciare una dichiarazione di vendita per consentirne la denunzia. Poi il cittadino fa quel che crede perché non vi è tracciabilità dei caricatori di qualsiasi tipo.

Un tempo se un giurista avesse scritto una frase come quella sopra riportata, lo avrebbero messo alla gogna in piazza, esposto al lancio di uova marce ed escrementi, perché avrebbe dimostrato la sua totale inettitudine! E poi lo avrebbero rinchiuso al Cottolengo per la dimostrazione di totale insensatezza.

All'articolo 38, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La denuncia è altresì necessaria per i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 15 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.".
Vuol dire che i caricatori, liberi per volere dalle direttiva europea, devono invece essere denunziati se sono a più di 5 colpi per le armi lunghe e a più di 15 colpi per le armi corte, anche se essi sono approvati per armi sportive o per le repliche. Chiaramente l'obbligo riguarda solo i caricatori aggiuntivi rispetto a quello base dell'arma: ma sarà opportuno che nella denunzia dell'arma si indichi anche il numero di colpi di tale caricatore. Rimangono fermi i limiti posti alla capacità dei caricatori dal D.to L.vo 204/2010. Si badi che l'articolo cinque comma 1° di tale decreto stabiliva che per produrre o mettere in commercio caricatori con capacità superiore a quella consentita era necessaria la licenza del questore; ora pare che ci abbiano ripensato, ma invece di abolire la frase del decreto 204 ne hanno aggiunta un'altra che dice il contrario.

3-octies. All'articolo 697, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "detiene armi o" sono inserite le seguenti: "caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell'articolo 38 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, o".
Vuol dire che la detenzione illegale di caricatori soggetti a denunzia non è punita come la detenzione di parte di arma (delitto ex legge 1967), ma come la detenzione di un'arma bianca e cioè una contravvenzione punita con l'arresto fino a due mesi oppure con l'ammenda fino ad Euro 571. Ma la condanna basta sempre per far ritirare armi e licenze. Si noti come il legislatore ha riconosciuto indirettamente che anche le pistole in calibro nove para ed i silenziatori non rientrano affatto nel regime della legge del 1967, ma in un nuovo regime relativo ad armi o accessori che non sono da guerra o tipo guerra ma semplicemente vietati al normale cittadino.

3-novies. Chiunque, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, detiene caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell'articolo 38, primo comma, secondo periodo, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dal comma 3-septies del presente articolo, deve provvedere alla denuncia entro il 4 novembre 2015. Sono fatte salve le ipotesi di esclusione dall'obbligo di denuncia previste dal medesimo articolo 38, secondo comma.
Vuol dire che chi ha caricatori non a norma e non denunziati e che ora devono essere denunziati, ha tempo fino a 4 novembre 2015 per fare la denunzia e regolarizzarli.

3-decies. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserito il seguente:
"2-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, l'attività venatoria non è consentita con l'uso del fucile rientrante tra le armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica, di cui alla categoria B, punto 7, dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, nonché con l'uso di armi e cartucce a percussione anulare di calibro non superiore a 6 millimetri Flobert".
Vuol dire che non si può andare a caccia con armi semiautomatiche che hanno l'aspetto di un'arma automatica (Cat. B7 Dir. Europea) o con armi Flobert di calibro non superiore a 6 mm.
Si noti la tortuosità della frase per esprimere una volontà che avrebbe richiesto poche parole: "Le armi Flobert sono consentite per la caccia solo se di calibro superiore a 6 mm"
. La norma entra immediatamente in vigore.

3-undecies. Alle armi escluse dall'uso venatorio ai sensi dell'articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, introdotto dal comma 3-decies del presente articolo, detenute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad applicarsi i limiti numerici sulla detenzione vigenti anteriormente alla medesima data. In caso di cessione, a qualunque titolo, delle armi medesime, si applicano i limiti detentivi di cui all'articolo 10, sesto comma, primo periodo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni»;
Alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di quella della detenzione di armi comuni da sparo e dei relativi caricatori, nonché tracciabilità delle armi e delle sostanze esplodenti».
Vuol dire che chi detiene queste armi Flobert come armi da caccia, le continua a detenere come armi da caccia, anche se da subito non le può più usare; ma se le vende esse diventano armi non da caccia e quindi per l'acquirente "fanno numero" ai fini della licenza di collezione.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Vediamo di esporle più sistematicamente
La nuova normativa introduce ulteriori modificazioni e complicazioni nelle detenzione dei caricatori. Per la direttiva europea essi sono degli accessori trascurabili e liberalizzati, per il legislatore italiano sono diventati un affare di Stato! Si badi che a memoria d'uomo in Italia non vi è stata nessuna azione delittuosa con armi non da guerra in cui la capienza del caricatore abbia contribuito ad aggravare il reato commesso. E non ho mai letto di un omicida o di un rapinatore che sia andato a commettere il reato portandosi più caricatori in tasca.
Ripercorriamo la vicenda dei caricatori. Con il decreto legislativo 204/2010 il legislatore prendeva atto che i caricatori per arma comune da sparo erano stati liberalizzati dalla direttiva europea e quindi non rientravano più fra le parti essenziali di arma. Subito dopo la cassazione si affrettava a scrivere che per lei nulla era cambiato, ma si sa che la cassazione impiega anni a capire che una legge è stata cambiata!
Con il decreto correttivo n. 121 del 2013 il legislatore (termine che ormai sta diventando talmente malfamato ed osceno che dovranno nasconderlo nei dizionari per i giovani) stabiliva che le armi lunghe dovevano avere un caricatore limitato ad un massimo di cinque colpi e di almeno ad un massimo di 15 colpi. Però faceva una deroga per le armi sportive stabilendo che queste potevano avere caricatori maggiorati in base alla classificazione fatta seguendo le indicazioni della federazione sportiva competente per le varie categorie di armi sportive, nonché per le repliche di armi antiche che potevano arrivare a ben 10 colpi!
Quindi venivano create tre categorie di caricatori e serbatoi:
- i caricatori "a norma" per armi comuni da sparo non sportive
- i caricatori "a norma" per armi comuni da sparo sportive e per le repliche
- i caricatori "non a norma" comprendenti tutti i caricatori eccedenti di la capacità massima sopra consentita a seconda dell'arma in si prevede il loro impiego.
Si noti l'astrusità della materia dovuta al fatto che di fronte ad un gran numero di caricatori è impossibile dire se esso sia o meno a norma; la sua natura cambia a seconda di dove il possessore lo infila.
La normativa si applicava in via generale alle armi di nuova produzione o di importazione e quindi tutti i caricatori già detenuti, a norma o non a norma, potevano continuare ad essere detenuti senza farne denunzia; però dopo il 5 novembre 2015 quelli non a norma non poteva più essere ceduti. Disposizione utile solo a fare confusione perché la situazione di un caricatore, liberamente detenuto e non denunziato, non poteva essere controllata.
Stessa regolamentazione veniva fatta per le armi già detenute e munite di caricatore o serbatoio non a norma, che continuavano a poter essere detenute e usate, ma che dopo il 5 novembre 2015 potevano essere rivendute solo se messe a norma.
Perciò: a partire dal 5 novembre 2015 è vietato il commercio e la cessione, anche fra privati, salvo che per via ereditaria, di
- armi con serbatoio non a norma
- caricatori non a norma
- armi che montano un caricatore non a norma; questa è una disposizione totalmente assurda perché l'arma cambierebbe di natura a seconda del caricatore che uno ci infila dentro. In pratica l'arma può essere venduta tranquillamente senza caricatore oppure col caricatore di base a norma; ma se poi l'acquirente ha già denunziato di detenere caricatore non a norma… può continuare ad usarlo! Siamo quindi di fronte all'assurdo totale che l'arma cade di natura a seconda dell'accessorio, e l'accessorio cambia la sua natura a seconda dell'arma in cui viene usato. In paragone il caos primordiale era di una linearità cartesiana.

Si noti la novità della introduzione nel diritto delle armi della categoria delle "armi, munizioni (il nove para) e degli accessori (silenziatore, caricatore) che non sono né da guerra né di tipo guerra, ma semplicemente proibiti. Il legislatore si è accorto che stava alterando il regime giuridico da tempo previsto in materia di parti di arma e di accessori e perciò ha stabilito che il fatto di detenere un caricatore proibito non integra il reato di illegale detenzione di parte di arma, ma la nuova figura di detenzione di caricatore non a norma che viene punita con le stesse sanzioni previste per la detenzione di un'arma antica o di un'arma bianca. Con ciò indirettamente tira le orecchie alla cassazione che pretendeva di continuare a definire parte di arma i caricatori, ignorando la direttiva europea.

Il nuovo decreto antiterrorismo cambia nuovamente le carte in tavola e, ferma restando la disposizione che i caricatori non sono parti di armi e non sono soggetti a denunzia, introduce una disposizione eccezionale, in contrasto con la direttiva europea, per cui sono invece soggetti a denunzia tutti i caricatori con più di cinque o rispettivamente 15 colpi. Perciò entro la data del 4 novembre 2015 chiunque li detiene dovrà denunziarli.
Così come è stata scritta la norma, "a membro di segugio", l'obbligo della denunzia investe anche i detentori di armi sportive o di repliche di armi con caricatore o serbatoio di capacità superiore a quella normale.
Però una cosa dovrebbe essere chiara per ogni persona che non abbia la mente ottenebrata. Non vi è l'obbligo della denunzia per il caricatore originale relativo al modello di arma detenuto, se esso corrisponde al numero di colpi indicato nella catalogazione o classificazione, poco importa se l'arma è comune o sportiva. Infatti in tal caso la capacità del caricatore è già nota all'autorità di PS sulla base di documenti ufficiali e mai si devono denunziare o dichiarare cose che già sono note alla pubblica amministrazione.

Quindi attualmente:
- tutte le armi e tutti i caricatori non a norma già detenuti prima del 5 novembre 2015 possono essere detenuti ed usati anche in futuro;
- tutte queste armi e caricatori non a norma non potranno più essere ceduti dopo il 5 novembre 2015 se prima non sono messi a norma;
- tutti i caricatori non a norma che non siano già stati denunziati dovranno essere denunziati entro il 5 novembre 2015. Non deve essere denunziato il caricatore base dell'arma che contiene il numero di colpi previsto nel provvedimento di catalogazione o classificazione o, comunque, previsto dal produttore.
Rimane il problema di che cosa fare delle armi lunghe con serbatoio con capienza maggiore di cinque colpi e non facilmente risolvibile tecnicamente. È problema che andrà risolto caso per caso e si attendono idee al riguardo! Il fucile 91 non dovrebbe essere tenuto a modifiche, perché in primo luogo il particolare tipo di caricamento a lastrina rende impossibile la modifica e per il fatto che non dispone di un serbatoio vero e proprio.

Il legislatore è poi intervenuto in materia di armi per uso venatorio stabilendo che non possono essere usate per cacciare le armi della categoria B7 della direttiva europea e cioè "Le armi da fuoco per uso civile semiautomatiche somiglianti ad un’arma da fuoco automatica." In altri lingue è stato detto "che hanno l'aspetto" o "che hanno l'apparenza", ma il risultato non cambia.
Su questa frase della direttiva europea ci sarebbe da discutere perché la somiglianza non è una nozione molto precisa e tra l'altro è molto soggettiva. Per un turista che guarda un branco di pecore, esse gli sembrano tutte eguali, ma il pastore le conosce una per una e li distingue anche a distanza. Inoltre sono armi automatiche, ad esempio quelle derivate da armi che in origine erano semiautomatiche, e che quindi non si distinguono fra di loro salvo che ad un esame ravvicinato; non si tratta quindi di armi semiautomatiche che assomigliano ad un'arma automatica, ma al contrario di un'arma automatica che assomiglia ad un'arma automatica, perché nata da essa o perché le differenze sono esclusivamente nella meccanica interna. Vi è poi da chiedersi, visto che la somiglianza è necessariamente riferita all'apparenza esteriore, se ad esempio potrebbe essere rilevante anche il colore dell'arma.
Restando però con i piedi per terra e aderenti a ciò che ha scritto la norma del decreto antiterrorismo il quale fa specifico riferimento alla categoria ufficiale B7 della direttiva europea, si deve concludere che la norma si applica solo ai modelli di arma che sono stati catalogati o classificati come rientranti nella categoria B7. Il che significa che la valutazione sulla somiglianza è delegata al Banco di prova e non è davvero affidata all'appuntato o perito, o magistrato Cacace di turno.
Il legislatore ha poi introdotto il divieto di usare per cacciare armi Flobert di calibro 6 mm (la Fiocchi le chiama cal 5,6 (22) Flobert "6").

Queste armi che assomigliano ad un fucile mitragliatore o sono in calibro 6mm Flobert diventano perciò immediatamente "armi comuni non da caccia" e fanno numero con quelle armi di cui se ne possono detenere fuori collezione solo tre. Per inciso vi invito a riflettere sul fatto che noi siamo l'unico paese al mondo in cui si possono tenere fino a sei pistole 357 magnum sportive, ma poi è vietato detenere più di tre carabine ad aria compressa non liberalizzate o più di tre carabine calibro 22 non sportive o più di tre carabinette da bersaglio da sala che non servono neppure per ammazzare le nutrie, o più di tre lanciarazzi!
In via eccezionale il legislatore (Fantozzi avrebbe detto "ma come è umano lei") ha però stabilito che chi già le detiene continuerà a detenerle senza limiti di numero quali armi da caccia. Dal momento però in cui egli le cede esse diventano armi comuni non da caccia. È ovvio che il valore di una versione civile di arma militare automatica scenderà a picco.

Vedo che molti dei miei lettori fanno un gran casino fra norme sui caricatori delle armi e norme sul numero di colpi che può contenere un fucile da caccia sul terreno di caccia. Sono due cose completamente diverse ed indipendenti. I caricatori (o armi con serbatoio) legalmente detenuti possono essere usati qualunque sia la loro capienza, ma sul terreno di caccia essi devono essere dotati di un limitatore non facilmente rimovibile che non consenta di sparare più di tre colpi (due nel serbatoio o caricatore e uno in canna) salvo il caso particolare della battuta di caccia al cinghiale in cui è consentito che l'arma spari fino a sei colpi in modo semiautomatico (cinque colpi nel serbatoio o caricatore più in canna).

Visto l'evoluzione delle cose, e vi assicuro che non è finita perché al ministero di cavolate cento ne fanno ed una ne pensano, la cosa migliore da fare, se si vuole essere in regola di fronte anche alle più pazzesche ed infami contestazioni, è di denunziare tutto quanto si possiede e che possa interessare la ps, dalle cartucce di qualsiasi tipo, ai bossoli ed inneschi, ai caricatori anche se leciti, ecc. ecc. Visto grado di preparazione di molti di coloro che vengono inviati a fare controlli, forse non sarebbe male denunziare anche le cartucce della stampante.




fonte:earmi.it
 
Schemino sui caricatori

Schemino sui caricatori

Venerdì 01 Maggio 2015

Il decreto legislativo 121-2003 aveva creato un regime, che partiva dal 5 novembre 2013, secondo cui le armi corte non potevano avere un serbatoio o caricatore con più di 15 colpi e le armi lunghe con più di 5 colpi. Le armi sportive potevano essere classificate dal Banco di prova con un caricatore di capienza maggiore a 5 a 15 colpi ed esso era considerato quindi "a norma".

Si venivano quindi a creare tre categorie di caricatori:

- caricatori a norma per armi non sportive

- caricatori a norma per armi sportive

- caricatori non a norma

per i quali si stabiliva:

a ) i caricatori non a norma non possono più essere venduti

b) i caricatori non a norma, se ridotti a norma, possono essere venduti

c) i caricatori non a norma continuano a poter essere detenuti

d) i caricatori non a norma possono essere ulteriormente usati se già posseduti prima del 5 novembre 2013

e) i caricatori non erano soggetti a denunzia e perciò vi era un certo margine di libertà per farli passare come anteriori al 5 novembre 2013.

La norma è confusionaria, ma si capiva che i caricatori destinati ad un'arma sportiva continuavano a poter essere importati, venduti, detenuti anche dopo il 5 novembre 2013, anche se ciò avveniva con atti distinti dall'acquisto dell'arma.

Il decreto-legge 7-2015 stabilisce invece:

a) tutti i caricatori non a norma, e cioè quelli con più di cinque o 15 colpi e quelli per armi sportive superiori a tale capacità , devono essere denunziati

b) non va denunziato il caricatore base dell'arma la cui capacità risulti dalla denunzia o dal modello dell'arma

c) il termine per la denunzia è il 4 novembre 2015

d) i caricatori non a norma non vanno denunziati se entro tale data vengono regolarizzati

Risultato pratico delle disposizioni elencate è che

a) dal 4 novembre 2015 non si possono fare giochetti con i caricatori non a norma. Essi o vengono ridotti a norma, oppure vengono denunziati, oppure si commette reato a detenersi.

b) i caricatori non a norma denunziati potranno continuare ad essere usati dai loro detentori che li abbiano denunziati

c) in futuro le armi sportive potranno essere vendute, e detenute e usate con caricatore superiore a 5 a 15 colpi, ma il caricatore separato dall'arma deve essere denunziato.

Consiglio pratico: denunziare tutti i caricatori anche se a norma, salvo il caso che si possieda solo il caricatore contenuto nell'arma e a norma.





fonte:earmi.it
 
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