Si intende per residenza venatoria la collocazione di ogni cacciatore all’interno di un A.T.C. per lo svolgimento dell’attività venatoria. Essa non coincide necessariamente con la sua residenza anagrafica, in quanto l’A.T.C. di diritto può essere diverso dall’A.T.C. nel quale ricade il suo Comune di residenza.Ad ogni cacciatore spetta di diritto una sola residenza venatoria, fatte salve le norme sulla mobilità tra ambiti previste nel presente Regolamento di Attuazione e determinate dai Comitati di Gestione degli A.T.C. La residenza venatoria, per gli anni successivi a quella di prima assegnazione, si intende tacitamente riassegnata di anno in anno salvo esplicita rinunzia e presentazione di domanda di riammissione in altro A.T.C. da parte dell’interessato.L’accertamento di due o più residenze venatorie da parte di un singolo cacciatore comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative e penali contenute nella legge n. 157/92, artt. 29 e 30 e nella L. R. n. 9/96, art. 20; in particolare nel caso di rilascio di false dichiarazioni per l’ottenimento di più di una residenza venatoria o nel caso in cui ne venga accertata l’esistenza, le Province, in collaborazione con i Comitati di Gestione, provvedono alla revoca di tutte le residenze venatorie ottenute e la residenza venatoria di diritto, nell’ambito della Provincia interessata, viene sospesa per almeno un anno. Nel caso di reiterazione della violazione, oltre alla revoca della residenza venatoria di diritto, gli Uffici Caccia provinciali sospendono il rilascio del tesserino venatorio da un minimo di un anno sino a tre anni.
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fonte : http://www.atcrc2.org/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=21