La recidività la richiede la L.157/92 nella parte in cui prevede la sospensione per porto d'armi in caso di recidiva, amministrativa e non penale. Quindi min risulterà dal certificato penale, ma all'ufficio della polizia provinciale che è l'organo competente a commisurare le sanzioni. Quindi, saranno loro, sempre che esista un registro informatico delle sanzioni (!?) cui accertare l'esistenza di pregresse sanzioni, a segnalare all'autorità amministrativa l'opportunità della sospensione del porto d'armi. Ma ho seri dubbi che questo accada.

Quindi l avv ha ragione?!... Chi sa....
 
Si Michele, ma è un reato penale sanzionato con l'ammenda diversamente dalla sanzione amministrativa.
Inoltre, per quanto riguarda i precedenti, non è vero che non sono indicati nel certificato penale. Ovvero, se vai tu a richiederlo non risulta, ma se è la PA a richiederlo, risulta eccome! Ed è oggetto di valutazione nel rinnovo dell'autorizzazione.

Esatto :
un mio conoscente ha oblazionato 2 sanzioni penali durante la validita' del porto d'armi ( i 6 anni ) ma al momento del rinnovo il nuovo porto d'armi gli e' stato sospeso per 1 anno a causa delle 2 sanzioni penali oblazionate ma rimaste agli atti.
 
Bregoscia per me non è vero niente.
Ti spiego.
Un mio amico due anni fa doveva fare il rinnovo della licenza a settembre.
Ad agosto ha avuto un incidente e gli hanno riscontrato tasso alcol di 0,60 gli hanno ritirato la patente per due mesi
A settembre ha fatto il rinnovo e la Questura di Padova gli e lo ha dato senza problemi.
Secondo me dipende dal Questore
Per quanto riguarda l'oblazione quanto paghi la multa ti viene tolta e basta però attenzione non viene tolta il giorno dopo il pagamento della multa ma ci vorrà del tempo anche un anno e non diventa amministrativa dopo che l'hanno tolta, sparisce e basta
 
Evidentemente si.
Il collega chiede se, una volta sanzionato penalmente e ricorso all'oblazione, sia possibile usufruire della medesima per una seconda volta.
 
Oblazione

Esercitare l'attività venatoria mediante l'uso (o anche la sola detenzione) di richiami acustici, e' reato penale, punito dall'art. 21 della L.157/92.
1. È vietato a chiunque:
........
r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono.

sanzionato penalmente dall'art. 30 della stessa Legge.

1. Per le violazioni delle disposizioni, della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni:
.......
h) l'ammenda fino a euro 1.549 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami.

Inoltre, l'art. 32, sempre della legge 157/92, prevede la sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia, nei casi di recidiva.
Infatti,.....
1. Oltre alle sanzioni penali previste dall'articolo 30, nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, l'autorità amministrativa dispone:
a) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da uno a tre anni, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere a), b), d), ed i), nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere f), g) e h), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale.
Spero di essere stato esaustivo.
PS: per essere più preciso
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circa 12 anni fa mi beccarono ad acquatici erano 4 del mattino (fuoriorario)e avevo il plurifon a palla (da noi allora su 90 capanni c'erano più di100 plurifon accesi) e la caccia iniziava subito dopo cena.mi sequestrarono il plurifonun un fucile (ne avevo 2)vollero tre cartucce e una custodia. feci l'oblazione con le spese legali spesi 1.250,00 €.dopo circa 2 mesi mi chiamarono i carabinieri e mi mandarono al tribunale di Lucca all'ufficio corpi del reato e ripresi fucile PLURIFON tre cartucce ma la custodia era sparita ,il fucile era tutto incartato con carta gialla e legato con spago.non mi hanno mai tolto il p.d. e non o mai avuto segnature sul tesserino giallo.ora se dio vuole nel mio padule non esistono più i plurifon e cacciamo solo con fischi stampi e anatre da richiamo ed è molto più bello.
 
Bregoscia per me non è vero niente.
Ti spiego.
Un mio amico due anni fa doveva fare il rinnovo della licenza a settembre.
Ad agosto ha avuto un incidente e gli hanno riscontrato tasso alcol di 0,60 gli hanno ritirato la patente per due mesi
A settembre ha fatto il rinnovo e la Questura di Padova gli e lo ha dato senza problemi.
Secondo me dipende dal Questore
Per quanto riguarda l'oblazione quanto paghi la multa ti viene tolta e basta però attenzione non viene tolta il giorno dopo il pagamento della multa ma ci vorrà del tempo anche un anno e non diventa amministrativa dopo che l'hanno tolta, sparisce e basta

ti sei risposto da solo. Dipende dal questore.
 
Allora che sappia IO la prima volta e' possibile che passi da penale ad amministrativo ma la seconda volta il tuo amico non va' piu' a caccia per un anno...se non gli e' bastata la prima....
 
Oblazione

circa 12 anni fa mi beccarono ad acquatici erano 4 del mattino (fuoriorario)e avevo il plurifon a palla (da noi allora su 90 capanni c'erano più di100 plurifon accesi) e la caccia iniziava subito dopo cena.mi sequestrarono il plurifonun un fucile (ne avevo 2)vollero tre cartucce e una custodia. feci l'oblazione con le spese legali spesi 1.250,00 €.dopo circa 2 mesi mi chiamarono i carabinieri e mi mandarono al tribunale di Lucca all'ufficio corpi del reato e ripresi fucile PLURIFON tre cartucce ma la custodia era sparita ,il fucile era tutto incartato con carta gialla e legato con spago.non mi hanno mai tolto il p.d. e non o mai avuto segnature sul tesserino giallo.ora se dio vuole nel mio padule non esistono più i plurifon e cacciamo solo con fischi stampi e anatre da richiamo ed è molto più bello.

L'oblazione, estingue il reato ed è un rito alternativo al giudizio penale mediante il quale, con il pagamento allo Stato di una somma di denaro prestabilita, si estingue un reato contravvenzionale, una sorta di depenalizzazione negoziata.
Il rito è disciplinato fondamentalmente agli artt. 162, 162 bis c.p. e 141 disp. att. c.p.p.
Presupposto oggettivo per la c.d. oblazione obbligatoria di cui all'art. 162 c.p. è che ci si trovi di fronte ad una qualsiasi contravvenzione penale punita con la sola pena dell'ammenda. In tal caso l'imputato ha il diritto soggettivo di chiedere ed ottenere la depenalizzazione negoziata; nella suddetta ipotesi il giudice non ha alcuna valutazione discrezionale da effettuare, ma un mero controllo formale.
Con la L. n. 689/1981 è stata introdotta nell'ordinamento interno l'ipotesi della c.d. oblazione facoltativa, disciplinata all'art. 162 bis c.p., che riguarda una qualsiasi contravvenzione punita con pena alternativa, arresto o ammenda.
Motivo per cui sei giunto alla conclusione che dicevi.
 
L'oblazione, estingue il reato ed è un rito alternativo al giudizio penale mediante il quale, con il pagamento allo Stato di una somma di denaro prestabilita, si estingue un reato contravvenzionale, una sorta di depenalizzazione negoziata.
Il rito è disciplinato fondamentalmente agli artt. 162, 162 bis c.p. e 141 disp. att. c.p.p.
Presupposto oggettivo per la c.d. oblazione obbligatoria di cui all'art. 162 c.p. è che ci si trovi di fronte ad una qualsiasi contravvenzione penale punita con la sola pena dell'ammenda. In tal caso l'imputato ha il diritto soggettivo di chiedere ed ottenere la depenalizzazione negoziata de qua; nella suddetta ipotesi il giudice non ha alcuna valutazione discrezionale da effettuare, ma un mero controllo formale.
Con la L. n. 689/1981 è stata introdotta nell'ordinamento interno l'ipotesi della c.d. oblazione facoltativa, disciplinata all'art. 162 bis c.p., che riguarda una qualsiasi contravvenzione punita con pena alternativa, arresto o ammenda.
appunto!!!
 
Oblazione

Si Michele, ma è un reato penale sanzionato con l'ammenda diversamente dalla sanzione amministrativa.
Inoltre, per quanto riguarda i precedenti, non è vero che non sono indicati nel certificato penale. Ovvero, se vai tu a richiederlo non risulta, ma se è la PA a richiederlo, risulta eccome! Ed è oggetto di valutazione nel rinnovo dell'autorizzazione.
 
se sei recidivo sono pienamente d accordo. anche perchè non viene ammessa oblazione.
Questo non c'entra nulla. Il certificato penale richiesto dalle amministrazioni pubbliche, contiene tutto, anche le ammende.
Forse confondi il certificato dei carichi pendenti. Ma sul certificato penale, risulta quella che noi chiamiamo la "fedina penale".
 

gennyhunter

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Salve a tutti...vorrei porre un quesito a chi purtroppo è già incappato in una situazione analoga....un amico ê stato fermato dalla forestale con i richiami elettronici durante l attività venatoria....gli hanno sequestrato il fucile ovviamente...ora chiedevo ma con l oblazione che a quanto ho capito è una sorta di jolly dopo quanto tempo si può prescrivere il reato e avere la possibilita di farne un altra ( di oblazione)... Grazie
 
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