Guardie volontarie: quello che è consigliato sapere.

Alberto 69

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Martedì 07 Ottobre 2014

Nonostante le disposizioni della legge 157/92 e dello stesso Codice Penale (art. 57), le posizioni della giurisprudenza non sono uniformi circa le funzioni che l’ordinamento attribuisce alle g…uardie volontarie delle associazioni venatorie ambientali ed agricole, anche se una recente sentenza della Corte di Cassazione ha escluso che esse abbiano i poteri propri della Polizia Giudiziaria.
Riguardo alle modalità operative delle guardie volontarie esse :
− devono esporre in modo ben visibile il tesserino di riconoscimento;
− non possono portare divise o fregi diversi da quelli dell’associazione di appartenenza;
− non possono portare armi durante il servizio;
− non possono portare dispositivi sonori o luminosi;
− non possono svolgere il loro servizio nel territorio del Comune di residenza.
In linea generale, le guardie volontarie possono accertare la violazione delle disposizioni sull’attività venatoria, possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o altri strumenti atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile per uso caccia, del tesserino venatorio, del contrassegno della polizza di assicurazione, nonchè della fauna selvatica abbattuta o catturata.
Le guardie volontarie, accertata la violazione delle disposizioni sull’attività venatoria, redigono verbali conformi alla legislazione vigente, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono all’ente da cui dipendono.
LE GUARDIE VOLONTARIE, NON ESSENDO NÉ UFFICIALI NÉ AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA, in nessun caso possono procedere a perquisizioni e non hanno il potere di accompagnare il cacciatore presso i loro uffici, mentre possono solo chiedere al cacciatore di attendere sul posto l’arrivo di Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria.
L’invito ad attendere sul posto non può trasformarsi nel fermo di indiziato di delitto (art. 384 c.p.c.), consentito solo agli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria e solo nei confronti di persone indagate di delitti di una certa gravità.
Ed è per questo motivo che il cacciatore, nei confronti delle guardie volontarie, dovrà tenere un comportamento improntato alla massima collaborazione e comunque volto ad evitare atteggiamenti che con******* il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale. Viceversa, nel caso in cui la guardia volontaria, quale Pubblico Ufficiale, abbia abusato dei propri poteri, il cacciatore potrà presentare denuncia all’Autorità Giudiziaria, direttamente o per il tramite di Uffici di Polizia.
Pertanto, se la guardia volontaria fa uso legittimo dei poteri che le sono attribuiti, il cacciatore è obbligato a consentirne l’esercizio, evitando così il rischio di essere denunciato per violazione dell’art. 337 c.p., mentre nel caso in cui la guardia volontaria abusasse dei propri poteri, sarà il cacciatore a poterla denunciare. In tal caso, ove fosse accertato che la stessa guardia ha commesso un reato, potrà essere chiamata a rispondere dei danni morali e materiali.


fonte:cacciaedintorni.it
 
Bravo Alberto!!!
Troppa gente contro di noi, grazie per aver aperto questo post.
A volte sbagliamo perché non siamo preparati.
 
Non possono esercitare nel comune di residenza?????? Ma sei sicuro ? Qui a Poggibonsi ci sono guardie volontarie arci ,federcaccia wwff ,enpa che svolgono il loro servizio nel comune dove risiedono.E' qualcosa di nuovo?
Martedì 07 Ottobre 2014

Nonostante le disposizioni della legge 157/92 e dello stesso Codice Penale (art. 57), le posizioni della giurisprudenza non sono uniformi circa le funzioni che l’ordinamento attribuisce alle g…uardie volontarie delle associazioni venatorie ambientali ed agricole, anche se una recente sentenza della Corte di Cassazione ha escluso che esse abbiano i poteri propri della Polizia Giudiziaria.
Riguardo alle modalità operative delle guardie volontarie esse :
− devono esporre in modo ben visibile il tesserino di riconoscimento;
− non possono portare divise o fregi diversi da quelli dell’associazione di appartenenza;
− non possono portare armi durante il servizio;
− non possono portare dispositivi sonori o luminosi;
− non possono svolgere il loro servizio nel territorio del Comune di residenza.
In linea generale, le guardie volontarie possono accertare la violazione delle disposizioni sull’attività venatoria, possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o altri strumenti atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile per uso caccia, del tesserino venatorio, del contrassegno della polizza di assicurazione, nonchè della fauna selvatica abbattuta o catturata.
Le guardie volontarie, accertata la violazione delle disposizioni sull’attività venatoria, redigono verbali conformi alla legislazione vigente, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono all’ente da cui dipendono.
LE GUARDIE VOLONTARIE, NON ESSENDO NÉ UFFICIALI NÉ AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA, in nessun caso possono procedere a perquisizioni e non hanno il potere di accompagnare il cacciatore presso i loro uffici, mentre possono solo chiedere al cacciatore di attendere sul posto l’arrivo di Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria.
L’invito ad attendere sul posto non può trasformarsi nel fermo di indiziato di delitto (art. 384 c.p.c.), consentito solo agli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria e solo nei confronti di persone indagate di delitti di una certa gravità.
Ed è per questo motivo che il cacciatore, nei confronti delle guardie volontarie, dovrà tenere un comportamento improntato alla massima collaborazione e comunque volto ad evitare atteggiamenti che con******* il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale. Viceversa, nel caso in cui la guardia volontaria, quale Pubblico Ufficiale, abbia abusato dei propri poteri, il cacciatore potrà presentare denuncia all’Autorità Giudiziaria, direttamente o per il tramite di Uffici di Polizia.
Pertanto, se la guardia volontaria fa uso legittimo dei poteri che le sono attribuiti, il cacciatore è obbligato a consentirne l’esercizio, evitando così il rischio di essere denunciato per violazione dell’art. 337 c.p., mentre nel caso in cui la guardia volontaria abusasse dei propri poteri, sarà il cacciatore a poterla denunciare. In tal caso, ove fosse accertato che la stessa guardia ha commesso un reato, potrà essere chiamata a rispondere dei danni morali e materiali.


fonte:cacciaedintorni.it
 
Non possono esercitare nel comune di residenza?????? Ma sei sicuro ? Qui a Poggibonsi ci sono guardie volontarie arci ,federcaccia wwff ,enpa che svolgono il loro servizio nel comune dove risiedono.E' qualcosa di nuovo?

In quell'articolo ci sono diverse inesattezze, la tua obiezione è una di quelle.
 
Elenchiamo le inesattezze

Elenchiamo le inesattezze

Ricordando che ci possono essere differenze nelle leggi regionali.

− devono esporre in modo ben visibile il tesserino di riconoscimento;

− non possono svolgere il loro servizio nel territorio del Comune di residenza.

Altro?
 
Guardie volontarie: quello che è consigliato sapere.

Non è la legge regionale a regolare i compiti e i poteri delle guardie volontarie venatorie, ma una legge dello Stato, attraverso le Prefetture che rilasciano i decreti. La Prefettura, e' quella di residenza, e nel Tulps non è citato da nessuna parte che un volontario, addirittura di associazioni venatorie, deve svolgere i suoi compiti fuori dal suo Comune di residenza. Altra castroneria il parallelo che usa nell'invito di rimanere sul posto in attesa della PG con lo strumento del fermo di PG (!).
Da sapere:
http://www.asaps.it/nuovo/downloads...ciazioni_protezione_ambientale_(07_12_13).pdf
 
Ultima modifica:
Non è la legge regionale a regolare i compiti e i poteri delle guardie volontarie venatorie, ma una legge dello Stato, attraverso le Prefetture che rilasciano i decreti. La Prefettura, e' quella di residenza, e nel Tulps non è citato da nessuna parte che un volontario, addirittura di associazioni venatorie, deve svolgere i suoi compiti fuori dal suo Comune di residenza. Altra castroneria il parallelo che usa nell'invito di rimanere sul posto in attesa della PG con lo strumento del fermo di PG (!).
Da sapere:
http://www.asaps.it/nuovo/downloads...ciazioni_protezione_ambientale_(07_12_13).pdf


Quando parlavo di differenze nelle leggi regionali non mi riferivo specificamente ai poteri e ai compiti che sono uguali in ogni regione dopo gli ultimi chiarimenti e sentenze ma alle semplici inesattezze nell'articolo sopra riportato (vedi tesserino esposto, servizio nel comune di residenza).
Per quanto riguarda i decreti vengono rilasciati dalla Prefettura quelli delle guardie zoofile dalle amministrazioni provinciali quelli ittici venatori.

Questo in Campania :arrow: LEGGE REGIONALE N. 26 DEL 9 AGOSTO 2012

Art. 28

(Vigilanza venatoria)

1. La vigilanza sull'applicazione delle leggi venatorie è delegata alle Province che provvedono a mezzo dei
propri agenti e coordinano le attività degli organi di vigilanza venatoria delle associazioni venatorie, agricole e
di protezione ambientale.
La Regione può dotarsi di propri agenti che svolgono le stesse mansioni e rivestono
le stesse qualifiche degli agenti dipendenti delle Province.
2. Gli agenti delle Province e della Regione ottengono il riconoscimento, ai sensi della legislazione vigente,
della qualità di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. È loro consentito portare armi durante il
servizio, per lo svolgimento dei compiti di istituto ed eventuali armi con proiettile a narcotico. Le armi di cui
sopra sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo
1986, n. 65 (Legge-quadro sull’ordinamento della polizia municipale).
3. Le guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel
CTFVN, e quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente,
ottengono il riconoscimento della qualità di guardia particolare giurata ai sensi dell’articolo 138 del Testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n.773; alle guardie venatorie
volontarie nell’esercizio delle proprie funzioni è sempre consentito portare utensili da punta e taglio, ed armi da
caccia con munizione intera.
**
4. La vigilanza di cui al comma 1 è , inoltre, affidata:
a) agli ufficiali e guardie del Corpo Forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e
regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria;
b) alle guardie giurate comunali forestali e campestri, alle guardie private riconosciute ai sensi del Testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da legge regionale,
purché muniti dell’attestato di idoneità di cui al comma 6.
5. Gli agenti svolgono le proprie funzioni, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza,
e le guardie volontarie nell’ambito del territorio della provincia di residenza.



** La conosco :D :arrow: http://www.migratoria.it/forum/sent...arie-venatorie-di-portare-qualsiasi-arma.html
 
...........Quando parlavo di differenze nelle leggi regionali non mi riferivo specificamente ai poteri e ai compiti che sono uguali in ogni regione ma alle semplici inesattezze nell'articolo sopra riportato (vedi tesserino esposto, servizio nel comune di residenza).

Per quanto riguarda i decreti vengono rilasciati dalla Prefettura quelli delle guardie zoofile dalle amministrazioni provinciali quelli ittici venatori......


Quindi dicevamo la stessa cosa!? [emoji1]
 
Questo dimostra, se ce ne fosse ancora bisogno, l'ignoranza totale di chi si arroga il diritto di interpretare norme ad a
Capocchiam. Mi sorprende il fatto di come mai le associazioni non siano insorte. Su questo punto ci sono diverse sentenze che le associazioni hanno vinto contro alcune province. Il decreto, anche quello rilasciato dagli Enti locali, autorizza lo svolgimento dei compiti su tutta la provincia, senza eccezione alcuna. L'impedire di svolgere servizio nel comune di residenza, oltre ad essere un evidente abuso e prevaricazione della legge generale, e' implicito motivo di un possibile abuso o ritorsione, ma anche di favoritismo, delle guardie volontarie sui cacciatori residenti o "amici", e questo e' giuridicamente inaccettabile.
 
Eppure il regolamento è resistito proprio anche al Tar...
Curiosità Enzo, ma da che parte stai?

Non si tratta da che parte stare ma di conoscere i mie diritti e i miei doveri. Io sono un cacciatore da quando ho memoria, e vivo la caccia secondo le regole, sia quelle che piacciono o quelle che non piacciono. La provincia di Brescia, devo dire, e' molto singolare. Da poco ha chiesto addirittura di sospendere il servizio del corpo forestale contro il bracconaggio. Quindi ti lascio immaginare il populismo che regna in quella politica. Come se il bracconaggio fosse la naturale conseguenza dell'arte venatoria.
I dettami regolamentari circa il vestiario, lo svolgimento del servizio, la riconoscibilità, il potere certificativo, tutto quello che riguarda l'organizzazione dello svolgimento operativo, e' pacifico che rientra tra i compiti della Provincia, ma non puoi limitare l'esercizio che la legge conferisce al Pubblico Ufficiale. Altrimenti devi spiegare la ragione.......
 
Dico la mia, altro documento che devono mostrare le guardie volontarie, e' il foglio di servizio, dove deve essere indicato l'orario di servizio e le zone dove sono demandati ad effettuare il servizio di vigilanza.
saluti

Tex67
 
Scusami Michele, perché dici che non è corretto quanto ho scritto?
Le guardie volontarie, non possono fare vigilanza d'iniziativa, ma devono essere "comandate" da un ente, (prima era la Provincia), che coordina la loro attività, non possono essere in servizio a proprio piacimento.
Saluti

Tex67
 
Ciao d accordo con il tuo secondo intervento. Le guardie venatorie volontarie non hanno nessun foglio di servizio al seguito e in servizio non ci sono orari da rispettare. Le verifiche che vanno effettuate dal cacciatore al momento del fermo sono : richiesta del decreto è controllare se è scaduto ( annaule). E richiesta di appartenenza di provincia. Se si trova fuori della sua provincia di appartenenza non può esercitare. Se sono in abiti civili almeno uno dei presenti deve essere obbligatoriamente in condizioni di riconoscimento.
 
Ma come e' possibile affidare la sorveglianza venatoria a gentaglia che e' contro la caccia? Come ci si puo' aspettare da loro un comportamento corretto e decisioni imparziali? E' come affidare agli estremisti di sinistra il controllo dei conti delle grosse industrie possedute da magnati capitalisti, o a degli estremisti di destra il controllo del traffico veicolare in un ghetto ebraico. In ambedue i casi ci sarebbero tante multe e denunce non meritate ma basate soltanto sull'odio e sul pregiudizio. Da noi i guardiacaccia sono professionisti stipendiati dallo stato e sono, a tutti gli effetti, come la polizia di stato. E la stragrande maggioranza di essi sono cacciatori quando hanno tempo libero dai loro doveri. I dipartimenti statali di caccia e pesca da cui dipendono fanno di tutto per facilitare le attivita' venatorie ed alieutiche, per provvedere accesso a terreni privati o attraverso terreni privati a terreni pubblici, per ripopolare e proteggere la selvaggina, ecc. Quando un guardiacaccia ti ferma per controllare che tu sia in regola non e' mai un nemico, ma un amico cortese e ti puoi aspettare sempre un comportamento fermo ma imparziale ed ineccepibile. Da noi il sistema vostro di affidare la sorveglianza venatoria a buffoni della LIPU, WWF, Slegambiente e compagnia brutta verrebbe definito come "affidare il management del manicomio ai ricoverati."
 
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