A tale proposito ti allego una nota della FIDC Bresciana che ha pubblicato su una rubrica settimanale che cura sul quotidiano locale Giornale di Brescia:

In vista della preapertura della caccia ( ammessa nelle giornate di domenica 2 e 9 e di giovedì 6 e 13 settembre da appostamento fisso e temporaneo fino alle ore 13, alla tortora, cornacchia grigia e nera e al merlo) riteniamo opportuno ricordare ai cacciatori quali sono le sanzioni penali e quelle amministrative accessorie previste dalla legge nazionale 157/92 per chi, anche per errore, viola alcune norme relative al divieto di caccia e al prelievo di specie non consentite. Il comma 1 lettera a) dell’art.30 della legge quadro prevede l’arresto da tre mesi ad un anno o l’ammenda da euro 992 ad euro 2.582 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale intercorrente tra la data di chiusura (31 gennaio) e la data di apertura fissata dall’art.18 (terza domenica di settembre). La Corte di Cassazione ha però sentenziato che implica il reato contravvenzionale poc’anzi ricordato anche l’abbattimento di un esemplare di fauna in periodo nel quale, pur essendo consentita la caccia, essa è tuttavia vietata con riguardo alla specie cui appartiene l’esemplare abbattuto. Non sembra inutile ricordare inoltre che l’art.30 alla lettera b) prevede l’arresto da due ad otto mesi o l’ammenda da euro 774 ad euro 2.065 per chi abbatte cattura e detiene mammiferi ed uccelli appartenenti alle specie particolarmente protette indicate dall’art.2 della stessa legge o per quelle in pericolo di estinzione indicate dalle norme internazionali. Non è tutto: in caso di accertamento definitivo delle due violazioni sopra indicate (lett. a e lett.b) l’art. 32 della legge 157 impone al competente organo amministrativo (Questore) di disporre la sospensione della licenza di porto d’armi per uso caccia per un periodo da uno a tre anni. Vista la gravità delle sanzioni sia principali che accessorie non resta altro che invitare i cacciatori a prestare particolare attenzione in quanto tali norme vengono applicate non solo in caso di comportamento doloso ma anche in caso di errore (fatto colposo) nell’abbattimento delle specie non consentite.

saluti
 

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Se per errore nel periodi di preapertura alle tortore per sbaglio si abbate una palombache qui nelle marche è cacciabile solo dal 16 settembre a che sanzione si va incontro? c'è il penale?
 
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