Sanzioni amministrative nella caccia

A Questo punto una domanda anche da parte mia.....Vado a caccia e vengo controllato dagli addetti e mi accorgo di aver lasciato i documenti casa.....a cosa si va incontro???
MARCO
 
Grazie.... ho già scelto l avvocato e attendiamo la notifica della procura per procedere con l oblazione e dissequestro.
 
Ma ne sei sicuro? Passare sulle barbabietole è come passare sul radicchio: il danno è certo! Comunque, ho imparato a non meravigliarmi più di nulla, per cui l'unica cosa è confidare sulla civiltà del cacciatore.

Ciao,nel cremonese si(io intendo le barbabietole da zucchero...dicono che essendo il tubero interrato il danno è praticamente nullo)ho amici che cacciano nel mantovano che mi dicono che là è vietato...Io per evitare "storie" non ci entro..sai chi ha la divisa si crede il "padre eterno"e di discutere mentre sono a caccia per divertirmi non ne ho voglia...Ci vorrebbe un bel libricino con scritto in quali culture si puo entrare e quali no...e che fosse uguale per tutti perché credo che se da Te si fa danno nelle bietole lo si fa anche da me,no?
Ciaooooo
 
Re: Sanzioni amministrative nella caccia

Quali sono le sanzioni aggiornate in questi casi?

Abbattimento di una specie protetta
Abbattimento di una specie Particolarmente protetta
Abbattimento di una specie cacciabile, nelle modalità e nei tempi non previsti dal calendario Venatorio. ( Es Capriolo non di selezione, Beccaccia allo Sfollo, Merlo in gennaio etc..)
 

Marco

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Con regolamenti venatori cosi ferrei credo che sia d'obbligo conoscere, in caso di infrazione, l'esatto ammontare delle sanzioni amministrative a cui potremmo andare in contro nel caso di:

  • Abbattimento di una specie protetta
    Abbattimento di una specie Particolarmente protetta
    Abbattimento di una specie cacciabile, nelle modalità e nei tempi non previsti dal calendario Venatorio. ( Es Capriolo non di selezione, Beccaccia allo Sfollo, Merlo in gennaio etc..)
    Mancata annotazione della giornata venatoria.
    Mancata raccolta dei bossoli.
    Attraversamento di un fondo chiuso
    Caccia in zone di divieto
    Utilizzo di un calibro non consentito ( Es Cal 22)
    Caccia fuori orario
    Utilizzo di apparecchi acustici ai fini di richiamo
    Creazione di un capanno temporaneo con flora protetta
    Caccia in aree coltivate
    Caccia senza rinnovo o PDA
 
Hanno applicato art. 30 lettera D ho il verbale davanti! Sei sicuro che è prevista l'oblazione? Si tratta di pena congiunta carcere e ammenda e NON carcere o ammenda.
Secondo me non hanno applicato quell'articolo,perchè è ben preciso e parla di caccia in determinate zone (parchi e riserve naturali,oasi,zrc parchi pubblici) e non certo nelle zps.Tutt'al più hanno apllicato la caccia in divieto generale,in quanto nelle zps non è consentita la preapertura e quindi è come se fossi andato a caccia in periodo di divieto (assurdo lo so).E quello per quanto grave e infamante come articolo applicato prevede la possibilità di oblazione pagando la metà dell'importo massimo dell'ammenda (quindi 1,250 euro).Purtoroppo è prevista la sospensione del porto d'armi da 1 a 3 anni.Questa però viene applicata dalla Questura e non si capisce mai se e quando la applicano.Non so che dire,in alcune regioni preferiscono apllicare l'infrazione al calendario venatorio,che è amministrativa.Avranno interpretato in maniera restrittiva.
 
Pene Accessorie

Pene Accessorie

Articolo 32 legge 157/92
Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia.
Chiusura o sospensione dell'esercizio.

1. Oltre alle sanzioni penali previste dall'articolo 30, nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, l'autorità amministrativa dispone:

a) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da uno a tre anni, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere a), b), d), ed i), nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere f), g) e h), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;

b) la revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia ed il divieto di rilascio per un periodo di dieci anni, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere c) ed e), nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere d) ed i), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;

c) l'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere a), b), c) ed e), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;

d) la chiusura dell'esercizio o la sospensione del relativo provvedimento autorizzatorio per un periodo di un mese, nel caso previsto dal predetto articolo 30, comma 1, lettera l); nelle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale, la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo da due a quattro mesi.

2. I provvedimenti indicati nel comma 1 sono adottati dal questore della provincia del luogo di residenza del contravventore, a seguito della comunicazione del competente ufficio giudiziario, quando è effettuata l'oblazione ovvero quando diviene definitivo il provvedimento di condanna.

3. Se l'oblazione non è ammessa, o non è effettuata nei trenta giorni successivi all'accertamento, l'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma dell'articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed i), al questore, il quale può disporre la sospensione cautelare ed il ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

4. Oltre alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 31, si applica il provvedimento di sospensione per un anno della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi indicati dallo stesso articolo 31, comma 1, lettera a), nonché, laddove la violazione sia nuovamente commessa, nei casi indicati alle lettere b), d), f) e g) del medesimo comma. Se la violazione di cui alla citata lettera a) è nuovamente commessa, la sospensione è disposta per un periodo di tre anni.

5. Il provvedimento di sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia di cui al comma 4 è adottato dal questore della provincia del luogo di residenza di chi ha commesso l'infrazione, previa comunicazione, da parte dell'autorità amministrativa competente, che è stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o che non è stata proposta opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione ovvero che è stato definito il relativo giudizio.

6. L'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma del comma 4 al questore, il quale può valutare il fatto ai fini della sospensione e del ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.
 
parlavo della lettera a;ti ho scritto in maniera piud ettagliata sul topic principale;per regola se proprio ti volevano far il penale ti dovevano apllicare la lettera a non d.
 
300 euro,se confinante col tuo 150
pap


..art.31 c.1 lett. d) L.157/92- 308,00 euro; se nuovamente commessa da euro 258,00 a euro 1.549.00; se ulteriormente commessa da euro 361,,00 a euro 2.169,00. Se commessa mediante sconfinamento in un comprensorio o ambito autorizzato la sanzione e' ridotta di un terzo.- cordiali saluti [39]

Se nuovamente commessa sospensione per un anno della licenza di porto di fucile.-
 
Re: Sanzioni amministrative nella caccia

Ottima idea Marco.
Immagino che la tua sia una richiesta, a qualche esperto di leggi, di elencare le ammende previste per ciascuno dei reati sopra elecati.
Grazie di nuvo e ciao.
 
Re: Sanzioni amministrative nella caccia

Si, logicamente devono essere dati veritieri e non parziali o teorici.
Se qualcuno ha qualche libretto con le leggi e i regolamenti, magari qualche G.V iscritta al forum... puo' aiutarci.
Io ho un vecchio vademecum con delle sanzioni espresse in lire. Appena risalta fuori inserisco un po' di dati.

Questo TOPIC è interessante, una volta completato sara' convertito come guida e portato in rilirevo nel BLOG, quindi credo che debba essere curato e letto con attenzione.
"Il Regolamento venatorio è molto restrittivo e persino un fuoco acceso puo' essere sanzionabile"

Credo che sotto questo aspetto dovremmo tutelarci il piu' possibile, anche perche' ci sono delle giornate che qualche agente di viglianza, sembra venire proprio per battere cassa, stile Autovelox nascosti dietro i bidoni dell' immondizia.

Premetto inoltre che molti illeciti oltre che alla sanzione prevedono anche il ritiro del Fucile, del tesserino e del P.D.A forzandoci ad uno stop a volte anche di anni. Quindi è bene essere informati su tutto. Compresi i nostri diritti durante un controllo.
 
Ho chiesto un alle guardie provinciali di Bergamo se potevo avere un elenco delle sanzioni amministrative e penali, mi han girato questo e lo riporto qualora potesse essere utile:

L. 11-2-1992 n. 157
Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 febbraio 1992, n. 46, S.O.
30. Sanzioni penali.
1. Per le violazioni delle disposizioni, della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni:
a) l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da euro 929 a euro 2.582 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'articolo 18;
b) l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da euro 774 a euro 2.065 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2;
c) l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da euro 1.032 a euro 6.197 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;
d) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da euro 464 a euro 1.549 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive;
e) l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da euro 774 a euro 2.065 per chi esercita l'uccellagione;
f) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a euro 516 per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;
g) l'ammenda fino a euro 3.098 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento;
h) l'ammenda fino a euro 1.549 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami [SUP](49)[/SUP];
i) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a euro 2.065 per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;
l) l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da euro 516 a euro 2.065 per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b), c) e g), le pene sono raddoppiate.
2. Per la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto. Le regioni possono prevedere i casi e le modalità di sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia e imbalsamazione.
3. Nei casi di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale [SUP](50)[/SUP]. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi.
4. Ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le sanzioni penali stabilite dal presente articolo si applicano alle corrispondenti fattispecie come disciplinate dalle leggi provinciali [SUP](51)[/SUP].

(49) La Corte costituzionale, con ordinanza 20-30 marzo 1995, n. 95 (Gazz. Uff. 5 aprile 1995, n. 14, Serie speciale), ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, primo comma, lett. h), e dell'art. 13, sollevata in riferimento agli artt. 25, secondo comma e 3 della Costituzione.

(50) La Corte costituzionale, con ordinanza 5-12 febbraio 1996, n. 32 (Gazz. Uff. 21 febbraio 1996, n. 8, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 3, primo periodo, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 9 della Costituzione.
(51) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-19 gennaio 1995 n. 25 (Gazz. Uff. 25 gennaio 1995, n. 4, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31, sollevata in riferimento agli artt. 3, 9 e 42 della Costituzione.

(commento di giurisprudenza)
31. Sanzioni amministrative.
1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) sanzione amministrativa da euro 206 euro 1.239 per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'articolo 12, comma 5;
b) sanzione amministrativa da euro 103 a euro 619 per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 206 a euro 1.239;
c) sanzione amministrativa da euro 154 a euro 929 per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 258 a euro 1.549;
d) sanzione amministrativa da euro 154 a euro 929 per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 258 a euro 1.549; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da euro 361 a euro 2.169. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia viciniore a quello autorizzato;
e) sanzione amministrativa da euro 103 a euro 619 per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 258 a euro 1.549;
f) sanzione amministrativa da euro 103 a euro 619 per chi esercita la caccia in fondo chiuso, ovvero nel caso di violazione delle disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 258 a euro 1.549;
g) sanzione amministrativa da euro 103 a euro 619 per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero non superiore a cinque; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 206 a euro 1.239;
h) sanzione amministrativa da euro 154 a euro 929 per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero in violazione delle disposizioni emanate dalle regioni ai sensi dell'articolo 5, comma 1; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è euro 258 a euro 1.549;
i) sanzione amministrativa da euro 77 a euro 464 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;
l) sanzione amministrativa da euro 77 a euro 464 per ciascun capo, per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione di cui all'articolo 20, comma 2; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 20 per altre introduzioni;
m) sanzione amministrativa da euro 25 a euro 154 per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni;
m-bis) sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900 per chi non esegue sul tesserino regionale le annotazioni prescritte dal provvedimento di deroga di cui all'articolo 19-bis [SUP](52)[/SUP].

2. Le leggi regionali prevedono sanzioni per gli abusi e l'uso improprio della tabellazione dei terreni.
3. Le regioni prevedono la sospensione dell'apposito tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, per particolari infrazioni o violazioni delle norme regionali sull'esercizio venatorio.
4. Resta salva l'applicazione delle norme di legge e di regolamento per la disciplina delle armi e in materia fiscale e doganale.
5. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale.
6. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 , e successive modificazioni [SUP](53)[/SUP].

(52) Lettera aggiunta dall’art. 26, comma 3, L. 6 agosto 2013, n. 97.
(53) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-19 gennaio 1995 n. 25 (Gazz. Uff. 25 gennaio 1995, n. 4, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31, sollevata in riferimento agli artt. 3, 9 e 42 della Costituzione.
 
Re: Sanzioni amministrative nella caccia

Mi ero ripromesso di fare una specie di "prontuario" ( tra l'atro , oltre che esperto in materia venatoria e di armi, sono anchio una GG.VV. [5a] ).
avevo anche in mente di fare un sunto delle principali leggi regionali , solo che Marco mi deve insegnare come si fa un blog. ( sono veramente un imbranatao del computer).

X Marco.
Concludi il tuo specchietto inserendo l'art.32 , che molti cacciatori non conoscono e che comporta le serie sanzioni accessorie amministrative.mi permetto un suggerimento: visto che nella Home page c'è il testo della legge guadro sulla caccia, perchè non ne trasferisci una copia anche in questo forum?
 
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