Sanzioni amministrative nella caccia

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Scusate l'ignoranza ma mi rimane sempre il dubbio se si può cacciare in erba medica "non da seme", ovvero dove non c'è fioritura in atto, in quanto la 157/92 cita che non si può cacciare in colture da seme e non si può in colture in atto e specifica quali si intende per colture in atto, non menzionando medica se non da seme. Secondo me la medica è coltura in atto, ma non essendo specificato, mi fa pensare che ci si può cacciare.

Fatemi chiarezza per favore.
 
Buonasera
Qualcuno sa dirmi in che ammenda si incorre portando oltre le 15 gabbie consentite nella mia Toscana per appostamenti temporanei?
Grazie.
 
ciao marco solo oggi ho trovato questa pagina interessante,manco farlo a posta avevo chiesto qualcosa in un'altra pagina,una domanda mio cugino residente da anni a faenza,in questi giorni in vacanza qui in Puglia vorrebbe fare la preapertura qui tieni conto che e' provvisto di tutto anche atc di brindisi che li consente di venire nel periodo consentito agli extraregionali altra cazzata all'italiana,a quale sanzione andrebbe in contro se venisse fermato
 
Ritengo giusto, doveroso e sacrosanto il rispetto della casa altrui ... e la terra è casa d'altri. Io raramente ho visto contadini che non hanno gradito la mia presenza, ma dove l'ho vista ho capito anche il motivo e condiviso la scelta di combattere per non averci tra le palle. Per colpa di pochi, pagano solo i giusti, perchè chi è armato d'ignoranza non si volta neanche a salutare ma prosegue per la sua strada. A dirla tutta c'è pure chi afferma in questo forum, che raccogliere un frutto ... coltivato da altri ... sia lecito ... poi ci chiediamo perchè taluni ci vorrebbero estinti.
Ciao Fabio,non so se ti stai riferendo a me....Io sono figlio di contadini e sò che lavorare la terra non è bello e facile come si pensi....ti assicuro che (almeno dalle mie parti)ci son agricoltori che se potessero recinterebbero con muri i propri terreni pur di non far entrare nessuno!La colpa può essere anche nostra non discuto e i "santi "non ci sono più nemmeno in paradiso...ma....se la legge dice che in tale coltura,in tale terreno io ci posso entrare io caro Fabio ci entro!!!!
Ciaooooo
 
Scusate l'ignoranza ma mi rimane sempre il dubbio se si può cacciare in erba medica "non da seme", ovvero dove non c'è fioritura in atto, in quanto la 157/92 cita che non si può cacciare in colture da seme e non si può in colture in atto e specifica quali si intende per colture in atto, non menzionando medica se non da seme. Secondo me la medica è coltura in atto, ma non essendo specificato, mi fa pensare che ci si può cacciare.

Fatemi chiarezza per favore.


La 157 su questo tema dà principi generali e demanda alle singole Regioni di stabilire nello specifico quando e come si può cacciare o meno nelle colture.
Se guardi il tuo calendario regionale....che è già uscito...dovresti trovare quello che cerchi.
In Emilia Romagna la medica è considerata coltura in atto con altezza superiore a 20 cm e fino al 1 o 15 Ottobre a seconda se si è in collina o pianura.
Dopo tale data non è più considerata coltura in atto.
Ciao!!!
 
Re: Sanzioni amministrative nella caccia

Provo ad incollare gli articoli della 157 che riguardano le sanzioni penali ed amministarative vediamo se ci riesco:

Articolo 30

(Sanzioni penali)

1. Per le violazioni delle disposizioni, della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni:

a) l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da lire 1.800.000 a lire 5.000.000 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'articolo 18;

b) l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2;

c) l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 12.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;

d) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire 900.000 a lire 3.000.000 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive;

e) l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 per chi esercita l'uccellagione;

f) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 1.000.000 per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;

g) l'ammenda fino a lire 6.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento;

h) l'ammenda fino a lire 3.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami (Nota 7);

i) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 4.000.000 per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;

l) l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b), c) e g), le pene sono raddoppiate.

2. Per la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto. Le regioni possono prevedere i casi e le modalità di sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia e imbalsamazione.

3. Nei casi di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale (Nota 8). Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi.

4. Ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le sanzioni penali stabilite dal presente articolo si applicano alle corrispondenti fattispecie come disciplinate dalle leggi provinciali (Nota 9).

Articolo 31

(Sanzioni amministrative)

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 2.400.000 per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'articolo 12, comma 5;

b) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400.000 a lire 2.400.000;

c) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;

d) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da lire 700.000 a lire 4.200.000. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia viciniore a quello autorizzato;

e) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;

f) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in fondo chiuso, ovvero nel caso di violazione delle disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;

g) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero non superiore a cinque; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400.000 a lire 2.400.000;

h) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero in violazione delle disposizioni emanate dalle regioni ai sensi dell'articolo 5, comma 1; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;

i) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;

l) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per ciascun capo, per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione di cui all'articolo 20, comma 2; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 20 per altre introduzioni;

m) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni.

2. Le leggi regionali prevedono sanzioni per gli abusi e l'uso improprio della tabellazione dei terreni.

3. Le regioni prevedono la sospensione dell'apposito tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, per particolari infrazioni o violazioni delle norme regionali sull'esercizio venatorio.

4. Resta salva l'applicazione delle norme di legge e di regolamento per la disciplina delle armi e in materia fiscale e doganale.

5. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale.

6. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni (Nota 10).

Articolo 32

(Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Chiusura o sospensione dell'esercizio)

1. Oltre alle sanzioni penali previste dall'articolo 30, nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, l'autorità amministrativa dispone:

a) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da uno a tre anni, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere a), b), d), ed i), nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere f), g) e h), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;

b) la revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia ed il divieto di rilascio per un periodo di dieci anni, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere c) ed e), nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere d) ed i), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;

c) l'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere a), b), c) ed e), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;

d) la chiusura dell'esercizio o la sospensione del relativo provvedimento autorizzatorio per un periodo di un mese, nel caso previsto dal predetto articolo 30, comma 1, lettera l); nelle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale, la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo da due a quattro mesi.

2. I provvedimenti indicati nel comma 1 sono adottati dal questore della provincia del luogo di residenza del contravventore, a seguito della comunicazione del competente ufficio giudiziario, quando è effettuata l'oblazione ovvero quando diviene definitivo il provvedimento di condanna.

3. Se l'oblazione non è ammessa, o non è effettuata nei trenta giorni successivi all'accertamento, l'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma dell'articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed i), al questore, il quale può disporre la sospensione cautelare ed il ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

4. Oltre alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 31, si applica il provvedimento di sospensione per un anno della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi indicati dallo stesso articolo 31, comma 1, lettera a), nonché, laddove la violazione sia nuovamente commessa, nei casi indicati alle lettere b), d), f) e g) del medesimo comma. Se la violazione di cui alla citata lettera a) è nuovamente commessa, la sospensione è disposta per un periodo di tre anni.

5. Il provvedimento di sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia di cui al comma 4 è adottato dal questore della provincia del luogo di residenza di chi ha commesso l'infrazione, previa comunicazione, da parte dell'autorità amministrativa competente, che è stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o che non è stata proposta opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione ovvero che è stato definito il relativo giudizio.

6. L'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma del comma 4 al questore, il quale può valutare il fatto ai fini della sospensione e del ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.
 
Riapro questa discussione per inserire questo prontuario:

[h=2]VIOLAZIONI[/h]
[h=1]INFRAZIONI[/h]

SANZIONI

SOMMA

NOTE

Sparare da meno di 150 m. in
direz. di strade, ferrovie etc.
Art.21 comma 1 Lett. f��� L.157/92
Art.47 comma 1
Lett.oo L.R.17/95

206,00
Trasporto armi cariche e non in custodia
Art.21 comma 1
Lett. g��� L.157/92
Art.47 comma 1
Lett.p L.R.17/95

412,00
Addestramento cani in periodo non consentito ( dal 01-02 all�uscita del calendario venatorio)
Art. 34 comma 10 L.R. 17/95
Art.47 comma 1
Lett. r�� L.R.17/95

50,00
per ogni singolo cane
Addestramento cani in periodo non consentito� (stagione venatoria)
�Art. 5� comma 1 D.P.G.R. T0280/2005

Art.47 comma 1
Lett. r�� L.R.17/95

50,00
per ogni singolo cane
Addestramento cani all�interno di ambiti�� Protetti (Z.R.C. � Oasi�)
Art. 34 comma 10
L.R. 17/95
Art.47 comma� 1
lett.q� L.R.17/95

516,00
Addestramento cani a meno di 500 m. da zone di tutela faunistica (Z.R.C. � Oasi�)
Art. 5� comma 1 D.P.G.R. T0280/2005

Art.47 comma� 3� L.R.17/95

102,00
Addestramento cani all�interno di fondi chiusi
Art. 37 comma 1 lett. gg� L.R. 17/95
Art. 47 comma 2
L.R. 17/95

50,00
Caccia con l�ausilio del cane
Nei giorni non consentiti
Art. 5 comma 1
D.P.G.R T0280/05
Art. 47 comma 3
L.R. 17/95

102,00
Senza versamenti regionali e/o governativi
Art. 23 comma 1 e 2
L. 157/92
Art.31 comma 1
Lett. c� L.157/92

308,00
Superamento delle giornate consentite (pi� di 3)
Art.1 comma 2 e 3
D.P.G.R
T0280/2005
Art.47 comma 1
Lett.s�� L.R.17/95

206,00
Assicurazione mancante o non conforme alla norma
Art.12 comma 8
L.157/92
Art. 31 comma 1
Lett. b� L.157/92

206,00
Caccia in orario non consentito
Art.2�
DPGR� T0280/2005
Art.31 comma 1
Lett. g� L.157/92

206,00
Caccia nei fondi chiusi

Art.15 comma 8
L. 157/92
Art.31 comma 1
Lett. f�� L.157/92

206,00
Mancata notifica del proprietario del fondo chiuso
Art.15 comma 8
L.�� 157/92
Art.47 comma 1
Lett.mm LR.17/95

102,00
Caccia a rastrello in pi� di tre persone
Art.21 comma 1 Lett.h� L.157/92
Art.47 comma 1 Lett. qq L.R.17/95

412,00
per ciascun
cacciatore
Caccia in pi� di tre persone nello stesso capanno
Art.23 comma 20
L.R. 17/95
Art.47 comma 2
L.R.� 17/95

50,00
per ciascun
cacciatore
Caccia su terreni coperti in tutto o in parte da neve
Art.21 comma 1 Lett. m�� L. 157/92
Art.31 comma 1
Lett. e�� L.157/92

206,00
Allevamento di selvaggina senza autorizzazione
Art.19
L.R. 17/95
Art.47 comma 1
Lett. n�� L.R.17/95

77,00
per capo
confisca di tutti i capi
Caccia in forma diversa da quella prescelta
Art.12 comma 5
L. 157/92
Art.31 comma 1
Lett. a� L.157/92

412,00
Abbattere/detenere fringillidi
Fino a cinque capi
Art.7
DPGR. T0280/2005
Art.31 comma 1
Lett. g� L.157/92

206,00

Accesso motorizzato non
Autorizzato in aie o corti etc.



Art.47 comma 1
Lett. l�� L.R. 17/95


50,00
Posta serale o mattutina alla beccaccia � posta serale alla lepre
Appostamento al beccaccino
Art.3 com.8 DPGR
N� T0280/2005
37 comma 1
Lett. pp� L.R. 17/95
Art.47 comma 1
Lett. nn� LR.17/95

412,00
Caccia in zona militare
(poligono)
Art.21 comma 1
Lett. d� L. 157/92
Art.31 comma 1
Lett. e� L. 157/92

206,00
Delimitate da tabelle
Mancata annotazione del tesserino regionale
Art.6 com.4/5/6
DPGR.� T0280/2005
Art.31 comma 1
Lett. i��� L.157/92

154,00
Caccia in area contigua�����
(a parchi o riserve naturali)
Art.26 comma 2
L.R.� 17/95
Art.47 comma 3
L.R.� 17/95

102,00
Approntare capanno prima delle 3 ore precedenti l�apertura della caccia.
Art.3 comma 5
DPGR.� T0280/2005
Art.47 comma 3
L.R.��� 17/95

102,00
Contraffazione/manomissione
del tesserino regionale
Art.20 comma 7
L.R.� 17/95
Art.47 comma 1
Lett. m L.R. 17/95

206,00
Violazioni al regolamento per la caccia al cinghiale della� Amm.ne Prov.le
Art......� del Regolam
Caccia al Cinghiale
dell�Amm.ne Prov.le
Art.47 comma 3
L.R.�� 17/95

102,00
Mancata annotazione sul Tess. Reg. degli� A.T.C
E appartenenza a� squadra Cinghiale

Art. 6 comma 3
DPGR. T0280/2005
Art. 31 comma 1
Lett� i�� L. 157-92

154,00
Mancata rimozione appostamento temporaneo
Art.23 comma 14
L.R.� 17/95
Art.47 comma 1
Lett. aa L.R. 17/95

50,00
Caccia in ambito senza autorizzazione� e/o senza versamento per �A.T.C.
Art. 4 -5-6 DPGR 1478/98
Art.47 comma 1
Lett. i�� L.R. 17/95

308,00
206,00
se
ATC attiguo
Mancata raccolta dei bossoli
Art.21 comma 3
L.R.� 17/95
Art.47 comma 1
Lett.ll� L.R. 17/95

50,00
Superamento carniere
Art.4� comma
da 1 a 5
DPGR. T0280/2005
Art.47 comma 1
Lett. t� L.R.� 17/95

206,00
Sequestro
tutti i capi
Caccia vagante su terreni in attualit� di coltivazione
Art.15 comma 7
L.� 157/92
Art.31 comma 1
Lett. e��� L. 157/92

206,00
Senza tesserino regionale
Art.20 comma 4
L.R.�� 17/95
Art.47 comma 1
Lett. h�� L.R.17/95

50,00
Sosp.gg.30
attivit� ven.
Primo anno di licenza senza
Accompagnatore
Art.22 comma 10
L.� 157/92
Art.47 comma 1
Lett. uu L.R.17/95

50,00
Caccia vagante in aie, corti etc. in un� Raggio di 100 m da abitazioni o posti di lavoro o di 50 m da strade, ferrovie (.poderali ecc..)
Art.21 comma 1
Lett� e�� L. 157/92
Art.31 comma 1
Lett. e� L.157/92


206,00



Caccia in AFV senza autorizzazione




Art.32 comma 1
Lett. A�� L.� 17/95

Art.31 comma 1
Lett. d�� L.� 157/92


308,00
Dimenticanza documenti

Art.31 comma 1
Lett. m�� L. 157/92

25,00
da esibire
entro 5 gg.
Appostamento temporaneo a� meno di 100 m. da zone di protezione, immobili, strade carrozzabili etc.

Art.23 comma 22
L.R. 17/95

Art.47 comma 1
Lett. bb L.R.17/95

206,00
Immissione di selvaggina in
Territorio libero senza autoriz-zazione provinciale
Art.37 comma 1
Lett oo L.R.17/95

Art.47 comma 1
Lett. b� L.R.17/95

516,00
Sequestro e aff. in custodia dei capi
�Caccia Appostamento temporaneo a meno di m. 150 da zone di protezione, immobili, strade carroz. Ecc�
Art. 23 comma 22 L.R.� 17/95
Art. 47 comma 2
L.R. 17/95

50,00
Distanza inferiore a m 100 tra appostamenti temporanei
Art. 3 comma 7
DPGR.T0280/2005
Art.47comma 2 L.R.17/95

50,00
Caccia vagante in periodo non consentito
Art. 8 comma 1
D.P.G.R 0T280/05
Art. 47 comma 3
L.R. 17/95

102,00
Fucile non smontato o non
In custodia per la caccia da
Appostamento

Art. 23 comma 24
L.R. 17/95
Art. 47 comma 2
L.R.� 17/95

50,00
Abbattimento Beccaccia in orario non consentito
Art. 2 comma 2
DPGR. T0280/2005
Art. 31 comma 1 lett.g� L.� 157/92

206,00
Caccia con il cane da seguito
Su specie e in periodo non consentito.

Art.3 comma 1 e 2
D.P.G.R.
T0280/2005
Art.47 comma 3
L.R.17/95

102,00
Mancata raccolta bossoli intorno all�appostamento

Art.3 comma 5
D.P.G.R.
T0280/2005
Art. 47 comma 3
L.R. 17/95

102,00
Caccia vagante a meno di 200 m da appostamento temporaneo che sia in
Effettivo esercizio

Art. 23 comma 21
L.R 17/95
Art. 47 comma 2
L.R 17/95

50,00
Abbandono animali: cani � gatti


Art. 15 comma 1
L.R. 34\1997
Art. 24 comma 1
L.R. 34 \ 1997

308,00
Anagrafe canina (tatuaggio)


Art. 12� commi
Da 1 a 7
L.R. 34 \ 1997
Art. 24 comma 2\3
L.R. 34 \ 1997

50,00
Altre violazione alla legge 34\97
Catena non inferiore m. 5 fissa
0 m. 3 se scorrevole


Art. 19 comma 2
L.R. 34 \ 1997
Art. 24 comma 5

308,00

PREAPERTURA

Caccia vagante� e/o con� ausilio cane� 1 settembre 2005
Art.1 comma 1
DPGR� T0344/2005
Art. 47 comma 3
L.R. 17/95

�. 102,00
Caccia in orario non consentito giorni 1 settembre 2004 5,40 19,30
Art. 2 DPGR� T0344/2005
Art. 31 comma 1 lett. G
L. 157\1992

�. 206,00
Superamento carniere giorni
settembre 2004.� max 5 tortore

Art. 3 DPGR� T0344/2005
Art. 47 comma 1 lett. T
L.R. 17/95

�. 206,00
Addestramento cani
[h=3]Preapertura 2005[/h]

Art. 1 comma 3 DPGR� T0344/2005
Art. 47 comma
1 lett. R
L.R. 17\95

�� 50,00
Per singolo cane


Norme di carattere penale:

INFRAZIONE
VIOLAZIONE
SANZIONE
PENA
ACCESSORIE
Caccia in periodo di divieto generale
Art.18 comma 1
L.157/92 e Art. 1
Comma� 1�� L.R.26/97

Art.30 comma 1
Lett. a� L.157/92
Ammenda da � 1.800.000 a � 5.000.000 e sosp.
lic. da 1 a 3 anni
arresto da 3 a 12
mesi
Sequestro delle armi e munizioni o altri mezzi di caccia escluso� cane e richiami vivi e dei� capi abbattuti.
Abbattimento, cat-
tura o detenzione di mammiferi o uc
celli oggetto di tu-
tela particolare
(elenco Art.2 )

Art.2 comma 1
Lett. a , b , c
L.157/92

Art.30 comma 1
Lett. b L.157/92
Ammenda da �
1.500.000 a �
4.000.000 e sosp.
lic. da 1 a 3 anni
arresto da 3 a 12
mesi


C.S.
Caccia nei parchi,
riserve naturali,
oasi, zone ripopo-
lamento, parchi ur
bani, terreni per at
tivit� sportive

Art.21 comma 1
Lett. a , b , c
L.157/92

Art.30 comma 1
Lett. d L.157/92
Ammenda da �
900.000 a �
3.000.000 e sosp.
lic. da 1 a 3 anni
arresto fino a 6
mesi


C.S.
Caccia nei giorni
di silenzio venato-
rio
Art.18 comma 6
L.157/92 a Art.1
c. 3 L.R.26/97
Art.30 comma 1
Lett. f L.157/92
Ammenda fino a
� 1.000.000 e sosp
lic. da 1 a 3 anni se recidivo arresto fino a 3 mesi


C.S.
Abbattimento, cat-
tura, detenzione di
specie non caccia-
bile o di fringillidi
in numero sup. a 5
o caccia con mezzi
vietati

Artt.2, 13 e 21 c.1
Lett. p , q , r
L.157/92
e Art.7 L.R. 26/97

Art.30 comma 1
Lett. h L.157/92

Ammenda fino a
� 3.000.000 e sosp
lic. da 1 a 3 anni se recidivo



C.S.
Caccia con richia-
mi vivi accecati o mutilati o legati per le ali o richia-
mi acustici vietati

Art.5 comma 7 e
21 comma 1 Lett.
p , q , r L.157/92

Art.30 comma 1
Lett. h L.157/92

C.S.

C.S.
Caccia da automo-bili, aeromobili, natanti etc.
Art.21 comma 1
Lett. i L.157/92
Art.30 comma 1
Lett. i L.157/92
Ammenda fino a
�4.000.000 e sosp. lic. da 1 a 3 anni
arresto fino a 3 mesi

C.S.
 
Grazie per la risposta...Un trafiletto del cal. venat. recita questo: Il giorno 13 settembre la caccia alla quaglia è consentita dalle ore 5,30 alle ore 11,30 e dalle ore 17.00 alle ore 19,30 anche con l’uso del cane esclusivamente nelle stoppie, nei terreni ritirati dalle produzioni agricole, sui prati naturali ed artificiali, su coltivazioni di barbabietole e medicai non da seme a condizione che non si arrechino danni alle colture.

Beati voi in Emilia Romagna sono stati minuziosi, nelle Marche invece un pò generici ecco dove sorge il dubbio.
 
Re: Sanzioni amministrative nella caccia

Allora questo quello che ho trovato:
Le cifre sono espresse in Lire
SANZIONI PENALI

  • Caccia in periodo di divieto Generale: Ammenda da 1.800.000 a 5.000.000
    Caccia nei parchi Nazionali, Riserve naturali, Oasi, Zone Ripopolamento e cattura, Parchi e giardini, terreni adibiti ad attività sportive da 900.000 a 3.000.000
    Uccellagione da 1.500.000 a 4.000.000
    Caccia nei giorni di Silenzio venatorio Ammenda fino a 1.000.000
    Abbattimento di fringillidi in numero superiore a 5, esercizio della caccia con mezzi vietati, Utilizzo di richiami vivi vietati ammenda fino a 3.000.000
    Caccia da Autoveicoli o natanti Ammenda fino a 4.000.000

SANZIONI AMMINISTRATIVE

  • Caccia in una forma diversa da quella prescelta Ammenda da 400 a 2.400.000
    Caccia senza polizza di assicurazione da 200 a 1.200.000
    Caccia senza versamento delle tasse di concessione governativa o regionale da 300 a 1.800.000
    Caccia senza autorizzazione all' interno di Aziende Faunistico venatorie da 300 a 1.800.000
    Caccia in un Fondo chiuso da 200 a 1.200.000
    Caccia in orario non consentito, abbattimento di Fringillidi non superiore a 5 da 200 a 1.200.000
    Utilizzo di richiami vivi non autorizzati da 300 a 1.800.000
    Mancanza di annotazioni sul tesserino da 150 a 900.000
    Importazione di fauna selvatica dall'estero da 150 a 900.000 a Capo
    Mancanza di esibizione della licenza tesserino polizza assicurativa e versamenti da 50 a 300.000 La sanzione è ridotta al minimo se l'interessato esibisce il documento entro 5 giorni

Oltre alle sanzioni amministrative applicate, in alcuni casi sono previsti anche la sospensione della licenza del porto di fucile per uso caccia.
NEI PROSSIMI GIORNI INSERIRO' LA RESTANTE DOCUMENTAZIONE
 
Re: Sanzioni amministrative nella caccia

atarum0r0 ha scritto:
Quali sono le sanzioni aggiornate in questi casi?

Abbattimento di una specie protetta
Abbattimento di una specie Particolarmente protetta
Abbattimento di una specie cacciabile, nelle modalità e nei tempi non previsti dal calendario Venatorio. ( Es Capriolo non di selezione, Beccaccia allo Sfollo, Merlo in gennaio etc..)

Studiare per prendere la licenza ha i suoi vantaggi [lol.gif]
Riporto qua sotto le sanzioni che ho trovato nella legge 157
Rosso = Penale
Arancione = Amministrativa

Abbattomento di una specie protetta
Ammenda fino a 1.549 € per l'abbattimento (in caso di fringillidi + di 5) o la dentenzione illegale di mammiferi o uccelli. In caso di dentenzione illegale la confisca degli stessi.
Sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da 1 a 3 anni solo in caso di recidiva

Abbattimento di una specie Particolarmente protetta
L'arresto da 2 a 8 mesi o l'ammenda da 774 a 2.065 Euro
Inoltre la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da 1 a 3 anni

Abbattimento di una specie cacciabile, nelle modalità e nei tempi non previsti dal calendario Venatorio. ( Es Capriolo non di selezione, Beccaccia allo Sfollo, Merlo in gennaio etc..)

Il caso non è espressamente citato, però penso si possa ricondurre all'abbattimento fuori dagli orari consentiti. L'ammenda è comunque va da 103 a 619 Euro.
 
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