Ospite di caccia in un altro A.t.c.

mattia88

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Buongiorno a tutti. Volevo informazioni in merito all'ospitalità, un neo cacciatore può ospitare nel proprio atc un altro cacciatore? L'ospitalità venatoria è fruibile solo per cacciatori con più di una licenza? In merito ho letto la normativa regionale della Lombardia ma non ho trovato nulla in merito.
Grazie e ibal a tutti.
 

Alle tue domande non c'è risposta perché nulla è previsto.
Questo è quanto.


“Ospitalità”


Di seguito viene integralmente riportato l’art. 33, comma 13, della L.R. 16 agosto 1993 n. 26,
modificato dalla L.R. 5 ottobre 2010, n. 17:

“13. il comitato di gestione, sulla base di modalità determinate d’intesa con la provincia, può
consentire al socio di ospitare dopo il primo mese di caccia, senza finalità di lucro, un altro
cacciatore che ha scelta la medesima forma di caccia vagante, anche se residente in altra regione.
All’ospite è rilasciata un’autorizzazione giornaliera predisposta dall’ambito territoriale o dal
comprensorio alpino di caccia; nel caso di prelievo di selvaggina stanziale da parte dell’ospite, la
marcatura sul tesserino è a carico del socio ospitante.

Il comma 13 dell’articolo in esame ha previsto diverse e articolate possibilità.
Analizziamole:

- La prima consente ai comitati di gestione degli A.T.C. e dei Comprensori Alpini di caccia, d’intesa
con la Provincia competente per territorio, la facoltà e non l’obbligo di autorizzare l’ospitalità di un
cacciatore non iscritto, da parte di altro cacciatore già socio.
- La seconda è che detta facoltà, nella Provincia di Lodi, riconosciuta da entrambi gli A.T.C., può
essere esercitata solo dopo il primo mese di caccia e fino alla chiusura della stagione venatoria (31
gennaio).
- La terza è che sia il cacciatore “ospitato”, che il cacciatore “ospitante”, devono avere scelto la
forma di caccia di tipo c), cioè in forma vagante, compresa quindi la caccia da appostamento
temporaneo, escludendo così ogni possibilità di ospitalità per la caccia da appostamento fisso.
La quarta riguarda il rilascio da parte dell’A.T.C. di apposita autorizzazione giornaliera e relativa
annotazione su apposito registro.
La quinta si riferisce all’obbligo da parte del socio “ospitante” di annotare in modo indelebile sul
proprio tesserino venatorio regionale, il capo di selvaggina stanziale, non appena abbattuto da
parte del socio “ospitato”.
La Provincia di Lodi, d’intesa con gli A.T.C. ha previsto sia il numero massimo di cacciatori
“ospitati”, che il numero massimo di giornate attribuite ad ogni cacciatore (massimo 3), nonché
l’impossibilità di variare le date prescelte, già registrate e per le quali siano già stati rilasciati e i
relativi permessi.
Ai sensi della vigente legislazione regionale, il cacciatore “ospitato”, al termine della giornata di
esercizio venatorio, e comunque sul posto di caccia, dovrà annotare indelebilmente sul proprio
tesserino venatorio regionale il numero di capi di selvaggina migratoria abbattuti.


Quanto sopra, oltre che nella citata legislazione è contenuto nella Determinazione
Dirigenziale del Dipartimento V Agricoltura e Ambiente Rurale della Provincia di Lodi n.
REGDE/1981/2010 del 07 ottobre 2010.
 
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