Distanza da una strada per appostamento temporaneo

Re: Distanza da una strada per appostamento temporaneo

E' incredibile...pensate poi magari i cacciatori più anziani, è facilissimo che si possano sbagliare, e se vengono colti in flagrante, giù multa e sequestro del fucile...
Cmq mi sembra assurdo....
 
Re: Distanza da una strada per appostamento temporaneo

;65944 ha scritto:
Provinciali

Questo è l'articolo citato:
Dalla legge regionale 8/94 e succ. modifiche

Art. 53

Esercizio venatorio da appostamento temporaneo

(modificato comma 5 da art. 40, modificato comma 7 da art. 49
L.R. 16 febbraio 2000 n. 6)

1. L'appostamento temporaneo di caccia viene usato dal cacciatore che per primo abbia approntato il capanno od occupato il terreno sul quale questo viene collocato; di norma si usano capanni portatili prefabbricati.

2. In ogni appostamento temporaneo di caccia non possono cacciare contemporaneamente più di due cacciatori.

3. Quando l'appostamento temporaneo comporta preparazione del sito ed uso della vegetazione reperita sul posto, il cacciatore deve richiedere il consenso del proprietario o conduttore del terreno, ed ha l'obbligo di rimuovere i materiali usati ed i residui derivati dall'esercizio venatorio al termine dell'attività.

4. L'appostamento temporaneo di caccia in effettivo esercizio usufruisce di una zona di rispetto di centocinquanta metri.

5. È vietato l'esercizio venatorio da appostamento temporaneo a meno di centocinquanta metri dai confini delle zone di protezione delle aziende faunistico-venatorie e delle zone addestramento cani, dagli immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o da qualsiasi struttura adibita a posto di lavoro, e da vie di comunicazione ferroviarie, nonché da strade carrozzabili e da piste ciclabili regolarmente segnalate, fatta eccezione per le strade poderali o interpoderali.

6.Il percorso di andata e ritorno dagli appostamenti fissi e temporanei nei periodi, nelle giornate o nelle località in cui il cacciatore non è autorizzato alla caccia vagante deve avvenire con il fucile smontato o chiuso in apposita custodia.

7. La raccolta della fauna selvatica abbattuta, se effettuata dal cacciatore, deve avvenire con il fucile scarico. È ammesso l'abbattimento dei selvatici feriti entro centocinquanta metri dall'appostamento anche quando non è consentita la caccia vagante.

[Trilly-11-11.gif]

Ad aver letto prima questa discussione mi sarei risparmiato 102 euro...............

la stagione è iniziata proprio bene...........prima uscita, primo verbale...........alle 7,13 mi son venuti a dare il buongiorno le guardie provinciali.......

non conoscendo la legge regionale, mi son appostato al centro di 2 strade che distano 230 metri, pensando di essere a posto.....

alle 7 ho sparato il primo tordo e dopo nemmeno 10 minuti erano gia' da me......

mi hanno contestato che:

1) Non ero a 150 metri dalle 2 strade (e fin qui ci siamo)
2)Sul tesserino avevo optato per la vagante, e avevo sparato prima dell'orario in cui era consentito sparare la stanziale( al sorgere del sole) .......scusate.....sta cosa non mi è chiara..........se opto per la vagante non posso tirare ad un tordo prima dell'orario previsto per la stanziale? e che c'entra......non posso stare alla vagante ai tordi?
3)non avevo un capanno, ma ero dietro un rovo......mi hanno detto che per essere considerato appostamento devo per forza avere un capanno(di rete o frasche).......per quale motivo devo avere necessariamente un capanno? se in loco è presente una siepe naturale nn posso appostarmi dietro?

bella la caccia.......

ad ogni modo mi hanno voluto bene e mi hanno fatto soltanto un verbale perche' ho sparato prima dell'orario previsto per la stanziale. 102 euro (stamattina un tordo mi è costato 51 euro).....va caro quest'anno èèèèèèèè?!

ora vi chiedo......ammesso che fossi stato in orario per la vagante(mettiamo alle 8), con una distanza di 115 metri dalla/e strada/e, avrei potuto cacciare?!

non avrei potuto semmai sparare in direzione di essa/e......


cmq per finire 2 tordi e 1 ghianda..........tuttosommato direi giornata di ****!


anche sta cosa degli appostamenti temporanei a 150 metri è una palla.....se mettiamo che mi faccio il capanno in un posto, e quelli che arrivano dopo si mettono a 100 metri, come faccio a dimostrare a che son arrivato prima io?

che mi devo compra il telemetro per cercare di riuscire a non beccare il verbale?
la legge c'è e va rispettata.....pero' troppa fiscalita' guasta....
 
Re: Distanza da una strada per appostamento temporaneo

morris ha scritto:
Questo è l'articolo citato:
Dalla legge regionale 8/94 e succ. modifiche

5. È vietato l'esercizio venatorio da appostamento temporaneo a meno di centocinquanta metri dai confini delle zone di protezione delle aziende faunistico-venatorie e delle zone addestramento cani, dagli immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o da qualsiasi struttura adibita a posto di lavoro, e da vie di comunicazione ferroviarie, nonché da strade carrozzabili e da piste ciclabili regolarmente segnalate, fatta eccezione per le strade poderali o interpoderali.

Allodola,leggiti la legge dell'Emilia [meaculpa.gif]
 
Re: Distanza da una strada per appostamento temporaneo

tornando a noi le leggi sono queste,vatti a leggere la 157 e poi quella cavolata di mettere della roba dietro per nn poterci sparare nn è scritto da nessuna parte ho parlato anche con un mio amico giuardia un po di tempo fa di questo fatto e mi ha confermato che mi devono prendere in fragranza di reato sennò mi ciucciano il belino [lol.gif] [lol.gif]
 
Re: Distanza da una strada per appostamento temporaneo

L'appostamento temporaneo è considerato come vagante dunque se non spari in direzione della strada la distanza da rispettare è di 50m,le uniche cose diverse dal vagante sono che bisogna stare a 200m da oasi e 200m da qualsiasi altro appostamento............se non sparava in direzione della strada secondo me la multa era ingiusta,ciao!
 
Re: Distanza da una strada per appostamento temporaneo

Eric87 ha scritto:
200m da qualsiasi altro appostamento

In Veneto sono 100 mt da qualsiasi altro appostamento e prima del piano faunistico 2007/2012 non c'era nessuna distanza limite...la faccenda si fa' complicata [42] [42]
 
Re: Distanza da una strada per appostamento temporaneo

Ragazzi non dite queste cose.......ero convinto di essermi beccato una multa giusta(ma MOLTO fiscale) x aver commesso una furbata.......mentre viene fuori che è stata un'ingistizia...non mi hanno sicuramente visto in fragranza di reato..... [42] ....non ci capisco + nulla....!
 
Re: Distanza da una strada per appostamento temporaneo

Se il capanno era posizionato con l'apertura da dove uno entra ed esce spalle alla strada eri in regola.... fino ai 100 mt.

Per farti il verbale avrebbero dovuto vederti sparare in direzione di essa.!!!
:mrgreen: :mrgreen:
 
Re: Distanza da una strada per appostamento temporaneo

Se non sparo in direzione della strada sono 50 metri (almeno per quanto riguarda la Lombardia, poi bisogna vedere se L'emilia Romagna ha legiferato in senso più stretto). Quindi, a meno che il povero Morris non sia stato beccato in flagrante, la sanzione è (spero che Morris abbia fatto mettere a verbale le osservazioni) da contestare.
Ciao
 
Re: Distanza da una strada per appostamento temporaneo

Queste multe ingiuste e fatte da persone ignoranti delle leggi, mi sorprendono un po. Anche perchè quasi ogni giorno se ne sente dire una e la maggioranza dei cacciatori evita di fare cose perfettamente regolari per paura di contestazioni e discussioni.

Mi sembra di essere tornati in un regime di caccia alle streghe!
 
Re: Distanza da una strada per appostamento temporaneo

Mi sembra di aver letto in altra discussione che, in Emilia Romagna, la distanza minima fra appostamenti temporanei e' di 150 mt.
Puo' darsi che in questa regione esistano delle regole piu' restrittive anche per la distanza dalle strade...mi sembra strano ma e' possibile....

Altrimenti e' una sanzione da contestare, e alla svelta!
 
Re: Distanza da una strada per appostamento temporaneo

Ragazzi però non facciamo confusione, qui la diattriba è sulla distanza (non di sparo) tra appostamento temporaneo e strada....evitiamo di parlare di altri tipi di distanze (come quello tra 2 appostamenti, ecc), altrimenti rischiamo solo di creare ulteriore confusione al povero Morris.
Ciao
 
Re: Distanza da una strada per appostamento temporaneo

Sul verbale c'è scritto

hanno accertato che: esercitava la caccia da appostamento temporaneo con fucile (carico) marca.......a metri 130 da via......la misurazione è stata effettuata con cordella metrica.

Io ho dichiarato solo: mi sono posizionato in caccia prima di ......che conosco

E' un amico che si era messo 2 campi di frutti + in giù......a 120 Mt e lo hanno multato 50€ x non essere a distanza da mè.....
 
Re: Distanza da una strada per appostamento temporaneo

Morris verifica cosa prevede la tua legge regionale in materia di distanze ...poi se come è in Lombardia ovvero 50 metri, contesta immediatamente il verbale (alla mal parata fai testimoniare anche il tuo amico verbalizzato che non sparevate in direzione di abitazioni).
Ciao

ps: volontarie o guardie della provincia?
 
Re: Distanza da una strada per appostamento temporaneo

Diego ha scritto:
Morris verifica cosa prevede la tua legge regionale in materia di distanze ...poi se come è in Lombardia ovvero 50 metri, contesta immediatamente il verbale (alla mal parata fai testimoniare anche il tuo amico verbalizzato che non sparevate in direzione di abitazioni).
Ciao

ps: volontarie o guardie della provincia?

quoto diego....contestala...
 
Re: Distanza da una strada per appostamento temporaneo

Provinciali

Questo è l'articolo citato:
Dalla legge regionale 8/94 e succ. modifiche

Art. 53

Esercizio venatorio da appostamento temporaneo

(modificato comma 5 da art. 40, modificato comma 7 da art. 49
L.R. 16 febbraio 2000 n. 6)

1. L'appostamento temporaneo di caccia viene usato dal cacciatore che per primo abbia approntato il capanno od occupato il terreno sul quale questo viene collocato; di norma si usano capanni portatili prefabbricati.

2. In ogni appostamento temporaneo di caccia non possono cacciare contemporaneamente più di due cacciatori.

3. Quando l'appostamento temporaneo comporta preparazione del sito ed uso della vegetazione reperita sul posto, il cacciatore deve richiedere il consenso del proprietario o conduttore del terreno, ed ha l'obbligo di rimuovere i materiali usati ed i residui derivati dall'esercizio venatorio al termine dell'attività.

4. L'appostamento temporaneo di caccia in effettivo esercizio usufruisce di una zona di rispetto di centocinquanta metri.

5. È vietato l'esercizio venatorio da appostamento temporaneo a meno di centocinquanta metri dai confini delle zone di protezione delle aziende faunistico-venatorie e delle zone addestramento cani, dagli immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o da qualsiasi struttura adibita a posto di lavoro, e da vie di comunicazione ferroviarie, nonché da strade carrozzabili e da piste ciclabili regolarmente segnalate, fatta eccezione per le strade poderali o interpoderali.

6.Il percorso di andata e ritorno dagli appostamenti fissi e temporanei nei periodi, nelle giornate o nelle località in cui il cacciatore non è autorizzato alla caccia vagante deve avvenire con il fucile smontato o chiuso in apposita custodia.

7. La raccolta della fauna selvatica abbattuta, se effettuata dal cacciatore, deve avvenire con il fucile scarico. È ammesso l'abbattimento dei selvatici feriti entro centocinquanta metri dall'appostamento anche quando non è consentita la caccia vagante.

[Trilly-11-11.gif]
 
Re: Distanza da una strada per appostamento temporaneo

morris ha scritto:
Provinciali

Questo è l'articolo citato:
Dalla legge regionale 8/94 e succ. modifiche

Art. 53

Esercizio venatorio da appostamento temporaneo

(modificato comma 5 da art. 40, modificato comma 7 da art. 49
L.R. 16 febbraio 2000 n. 6)
........................
5. È vietato l'esercizio venatorio da appostamento temporaneo a meno di centocinquanta metri dai confini delle zone di protezione delle aziende faunistico-venatorie e delle zone addestramento cani, dagli immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o da qualsiasi struttura adibita a posto di lavoro, e da vie di comunicazione ferroviarie, nonché da strade carrozzabili e da piste ciclabili regolarmente segnalate, fatta eccezione per le strade poderali o interpoderali.

.........
7. La raccolta della fauna selvatica abbattuta, se effettuata dal cacciatore, deve avvenire con il fucile scarico. È ammesso l'abbattimento dei selvatici feriti entro centocinquanta metri dall'appostamento anche quando non è consentita la caccia vagante.

[Trilly-11-11.gif]

Lo dicevo io che ci vuole la Treccani per andare a caccia in Italia??!!!!
Mi sembra che l'articolo 5 sia chiaro....
 
Re: Distanza da una strada per appostamento temporaneo

Ma vi dirò di +, la guardia più simpatica mi a giustamente fatto riflettere sul fatto che avrei perso le prime 6 giornate della prossima stagione(a partire da quelle di migratoria)...mi spiegava che veniva segnalato sul tesserino....e che non sapeva se valeva su tutti gli atc.....speriamo poi non mi tocchino il diritto aquisito di quella zona e che mi arrivi l'atc a casa senza fare domanda come sempre ....

Tutto questo x sparare al massimo a 5/10 tortore.....non ne valeva propio la candela....la prossima volta starò più attento! :|

Ps. Gli avevo chiesto se mi facevano un'altro tipo di sanzione per non rincorrere in tutte queste cose......niente da fare!
 
Re: Distanza da una strada per appostamento temporaneo

Sembra fatto apposta per costringere i cacciatori a non allontanarsi dalla loro regione. E pensare che qualcuno chiedeva 20 giornate libere alla migratoria in tutta italia.
Significa che si deve prima imparare a memoria 20 leggi regionali con tutte le distanze consentite e quanto altro.

Non esiste più una unica italia. Analogamente vale per il SSN.
Si chiama Servizio Sanitario Nazionale ma vale solo nell'ambito della regione di residenza. Se vai in un'altra regione paghi tutto.
 
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