attraversamento OASI

ciao MIRKO,pare ....se non ricordo male , che ci sia una sentenza della corte di cassazione che vieti l'introduzione di armi scariche e in custodia nelle oasi .....e credo sia penale.Sicuramente ci sarà qualcuno sul forum che potrà essere più preciso ed informato in merito.
 
SCUSATE MA UN CACCIATORE ALLORA ABITA IN UN PARCO...NON PUO' ANDARE A CACCIA...PERCHE' DOVREBBE PER FORZA ATTRAVERSARLO...MI SEMBRA LOGICO...CHE SI POSSA PORTARE IL FUCILE NEL FODERO.
 
cipolla ha scritto:
SCUSATE MA UN CACCIATORE ALLORA ABITA IN UN PARCO...NON PUO' ANDARE A CACCIA...PERCHE' DOVREBBE PER FORZA ATTRAVERSARLO...MI SEMBRA LOGICO...CHE SI POSSA PORTARE IL FUCILE NEL FODERO.

vabbè cipolla...purtroppo la logica e le leggi sulla caccia sono due cose propio diverse. :wink: :wink: :wink:
 
cipolla ha scritto:
SCUSATE MA UN CACCIATORE ALLORA ABITA IN UN PARCO...NON PUO' ANDARE A CACCIA...PERCHE' DOVREBBE PER FORZA ATTRAVERSARLO...MI SEMBRA LOGICO...CHE SI POSSA PORTARE IL FUCILE NEL FODERO.

i cacciatori residenti nei parchi,mi pare che in assenza di strade alternative ,e costretti a percorrere l'interno del parco per raggiungere il posto di caccia , debbano essere muniti di autorizzazione.
 
Trasporto armi scariche in zona di caccia vietata

Nelle zone di caccia vietata si può trasportare l'arma non smontata e senza custodia?

Se si legge l'art. 21 della legge sulla caccia, lettere da a) ad e), si vede che esso regola l'esercizio venatorio in certi luoghi: è vietato l'esercizio venatorio in molti luoghi (parchi, oasi, aie, aree sportive, ecc.) nonché sulle strade carrozzabili e nel raggio di 50 metri da esse.
Alla lettera f) si fissano invece le distanze di sicurezza entro cui non si può sparare in direzione di determinati obiettivi.
Alla lettera h), infine, si stabilisce che all'interno dei centri abitati e delle altre zone in cui è vietata l'attività venatoria (termine questo che dovrebbe corrispondere all'esercizio venatorio, appena visto), nonché a bordo di veicoli di qualunque genere (anche di una bicicletta quindi) e ovunque e sempre nei giorni in cui non è consentita la caccia, è vietato il trasporto di armi, salvo che esse siano scariche e in apposta custodia.
Ciò premesso sorge il problema di capire se il legislatore vietando il trasporto voleva o meno vietare sempre e comunque anche il porto, considerandolo come qualche cosa che va oltre il trasporto (vietata la condotta minore, rimane vietata la condotta maggiore). Il problema non è di facile soluzione perché le disposizioni alla lettera h) hanno diversa funzione. Il divieto di trasporto nell'abitato non è diretto a impedire il bracconaggio, ovviamente, ma ad impedire incidenti; il divieto di portare armi cariche su veicoli risponde invece ad entrambe le esigenze; quello relativo ai giorni in cui la caccia è vietata, vuole vietare esclusivamente il bracconaggio.
L'interpretazione è resa ancor più difficile se ci si rappresenta i problemi pratici che sorgono nella sua applicazione. Chi arriva con l'auto sulla pubblica via e vuole addentrarsi nel bosco con il fucile per cacciare, come fa a superare i 50 metri fra strada e bosco? Deve forse portarsi dietro per tutto il giorno la custodia? E chi durante l'esercizio della caccia si trova davanti un'aia, e la deve attraversare perché è l'unico varco nelle recinzioni, che cosa fa se non si è portata con sé la custodia? Torna forse indietro e fa un giro di qualche chilometro?! Di certo no e quindi parrebbe ovvio dover concludere che vi sono delle situazioni che impongono di interpretare la norma nel senso che il cacciatore che sul suo percorso incontra un parco, un campo sportivo, un'aia, dovrà andare con l'arma scarica e non dovrà farsi cogliere in atteggiamento di caccia, ma potrà portare l'arma a tracolla senza problemi.
Quanto più chiara era la legge del 1977 secondo cui era vietato "portare armi da sparo per uso di caccia cariche, anche se in posizione di sicurezza, all'interno dei centri abitati o a bordo di veicoli di qualunque genere; trasportare o portare le stesse armi cariche nei periodi e nei giorni non consentiti per la caccia dalla presente legge e dalle disposizioni regionali". A questo punto l'unica conclusione saggia sarebbe di ritenere che la norma non sia interpretabile perché con tutta probabilità il legislatore ha fatto confusione con le parole e non si è reso conto che in alcuni casi voleva e doveva regolare il porto, in altri il solo trasporto.
Se si volesse seguire logica e buon senso si dovrebbe concludere che il divieto di porto è giustificato e possibile solo in situazioni di impossibilità assoluta di cacciare (giorni di caccia chiusa), mentre in situazioni limitate e locali si dovrebbe consentire il porto dell'arma scarica.
Siccome però dubito molto che queste ragionevoli soluzioni vengano seguite dai giudici, non mi resta che consigliare di essere prudenti e di portare sempre con sé una sottile custodia (che può essere anche di seta o di plastica) in cui avvolgere l'arma nel caso che si dovessero attraversare luoghi "vietati".
Si veda anche nella sezione giurisprudenza quanto detto sul trasporto armi in aree protette.
 
Non è la prima volta che la Cassazione da i numeri al lotto, come tutta la giustizia del resto. Chi abita dentro un parco non puo uscire da casa col fucile e per analogia nemmeno chi abita a Roma. Non so come stanno le cose nelle altre città.
 
Per Cecchino,
ragionandoci sopra mi sembra che la tua soluzione del permesso non stia in piedi. Io abito a Roma e all'interno del raccordo anulare la caccia è interdetta cme nei parchi e nelle oasi, tanto che non posso circolare con le armi anche nelle zone dove non ci sono le case.
Ma nessuno mi chiede il permesso per uscire da Roma con l'arma scarica dentro il fodero.
 
ggramoli ha scritto:
Per Cecchino,
ragionandoci sopra mi sembra che la tua soluzione del permesso non stia in piedi. Io abito a Roma e all'interno del raccordo anulare la caccia è interdetta cme nei parchi e nelle oasi, tanto che non posso circolare con le armi anche nelle zone dove non ci sono le case.
Ma nessuno mi chiede il permesso per uscire da Roma con l'arma scarica dentro il fodero.

ciao FRANCO , c'è una sentenza che condanna due poveri cristi residenti nel parco . Leggi qui http://www.ambientediritto.it/sentenze/ ... .17611.HTM.
 
Non posso entrare in una zona rossa col fucile nemmeno per recuperare un capo abbattuto in zona non protetta che è caduto dall'altra parte...si deve consegnare il fucile al compagno di caccia ed andare a recuperare il capo abbattuto...
 
Ecco il testo di cui vi parlavo:
AmbienteDiritto.it

Legislazione Giurisprudenza





Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso


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Massime della sentenza





CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione III - 10 maggio 2005 (ud. 22 marzo 2005), Sentenza n. 17611





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione III - 10 maggio 2005, Sentenza n. 17611

Pres. Vitalone - Rel. Petti - Ric. Marmo ed altro - P.M. Izzo - (conferma Tribunale di Salerno sez. dist. di Eboli del 20/02/2002)




Composta dai sigg. magistrati:
Dott. Claudio Vitalone presidente
Dott. Ciro Petti consigliere
Dott. Alfredo Teresi consigliere
Dott. Carlo Grillo consigliere
Dott Alfredo Maria Lombardi consigliere

Ha pronunciato la seguente


SENTENZA


Sul ricorso proposto da Marmo Antonio, nato il 27 ottobre 1929 a Sant'Angelo a Fasanella;
Palladino Antonio, nato a Santangelo a Fasanella 1'8 giugno 1932, avverso la sentenza del Tribunale di Salerno sezione distaccata di Eboli del 20 febbraio 2002;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;
sentito il sostituto procuratore generale nella persona del dott. Gioacchino Izzo, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, osserva:


IN FATTO


Il Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Eboli, con sentenza del 20 febbraio del 2002, condannò Marmo Antonio e Palladino Antonio, concesse le circostanze attenuanti generiche,alla pena di € 150 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali, quali responsabili del reato di cui agli artt. 11 comma 3°,lett f) e 30 primo comma legge 6 dicembre 1991 n. 394 per avere, il 23 settembre del 2000, portato nel portabagagli di un'autovettura all'interno del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano due fucili da caccia riposti nelle rispettive custodie.


Contro la decisione hanno proposto "appello" i due imputati chiedendo, in via principale, l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato ed in subordine una congrua riduzione della pena. Assumono che, essendo residenti all'interno del Parco, non erano tenuti a richiedere l'autorizzazione ogni qualvolta decidevano di trasportare all'interno dell'autovettura fucili da caccia. Imporre anche ai residenti la necessità di richiedere l'autorizzazione equivarrebbe a limitare la loro libertà di circolazione e soggiorno. Inoltre lo stesso articolo 11 comma 5 della legge n. 394 del 1991 stabilisce che restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali che sono esercitati secondo le consuetudini locali.


La Corte d'appello di Salerno trasmise l'impugnazione a quest'ufficio a norma dell'articolo 568 c.p.p.con ordinanza del 7 ottobre 2002


DIRITTO


I ricorsi sono infondati e vanno quindi respinto con la conseguente condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.


In proposito deve evidenziarsi che, a norma dell'art. 11, 3°comma, della legge 6.12.1991, n. 394, nei parchi sono vietate "le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali, tutelati con particolare riguardo alla flora ed alla fauna protette e ai rispettivi habitat." Segue, nel testo normativo, un'elencazione di divieti specifici tra i quali figura [lett. f] quello dell' "introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati". Il divieto riguarda un' attività che si presume ope legis potenzialmente pericolosa per gli equilibri naturali della fauna protetta. E poiché il legislatore fissa con sufficiente chiarezza le condotte vietate nella citata disposizione e prevede in caso di violazione del divieto una specifica sanzione penale nel successivo art. 30, deve ritenersi che la disciplina normativa in esame sia immediatamente applicabile, pure in mancanza di ulteriori determinazioni regolamentari (Cass., sez. III, 2.6.1995, Carlino, rv. 202710).


Ritiene in definitiva il Collegio che, ai fini della configurabilità della contravvenzione de qua, è sufficiente la constatata presenza del privato, senza la prescritta autorizzazione, all'interno di un'area protetta e in possesso di arma e munizioni, a prescindere dalla flagranza dell'attività venatoria o dell'atteggiamento di caccia, costituendo il relativo divieto lo strumento prescelto dal legislatore per la radicale salvaguardia della fauna protetta del parco (Cass., sez. III, 17.5.1994, Marinelli, rv. 199337). Per realizzare tale finalità l'articolo 11 comma terzo lettera F) della legge n. 394 del 1991 vieta a tutti privati di introdurre, senza autorizzazione, armi nel territorio delle aree protette senza operare alcuna distinzione tra residenti e non residenti. Da ciò consegue che anche i residenti, se vogliono introdurre o trasportare armi nel territorio delle aree protette, devono munirsi della prescritta autorizzazione.


Del tutto inconferente è il richiamo al comma 5 dell'articolo 11 che fa salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, esercitati secondo le consuetudini locali, in quanto il trasporto di armi nelle aree protette non costituisce uso civico del territorio. Anzi la norma impone di liquidare eventuali diritti esclusivi di caccia delle comunità locali o altri usi civici di prelievi faunistici da parte del competente commissario per la liquidazione degli usi civici ad istanza dell'Ente Parco.


P.Q.M.


La Corte Letto l'art. 616 c.p.p. rigetta I ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.


Così deciso in Roma il 22 marzo del 2005
Il consigliere estensore Ciro Peti
Il Presidente Claudio Vitalone




M A S S I M E

Sentenza per esteso



Caccia - Aree protette - Introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, non autorizzati all'interno di un'area protetta - Divieto - Art. 30 L. n. 394/1991 - Configurabilità. A norma dell'art. 11, 3° comma, della legge 6.12.1991, n. 394, nei parchi sono vietate "le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali, tutelati con particolare riguardo alla flora ed alla fauna protette e ai rispettivi habitat." Segue, nel testo normativo, un'elencazione di divieti specifici tra i quali figura [lett. f] quello dell' "introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati". Il divieto riguarda un'attività che si presume ope legis potenzialmente pericolosa per gli equilibri naturali della fauna protetta. E poiché il legislatore fissa con sufficiente chiarezza le condotte vietate nella citata disposizione e prevede in caso di violazione del divieto una specifica sanzione penale nel successivo art. 30, deve ritenersi che la disciplina normativa in esame sia immediatamente applicabile, pure in mancanza di ulteriori determinazioni regolamentari (Cass., sez. III, 2.6.1995, Carlino, rv. 202710). Pres. Vitalone - Rel. Petti - Ric. Marmo ed altro - P.M. Izzo - (conferma Tribunale di Salerno sez. dist. di Eboli del 20/02/2002). CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione III - 10 maggio 2005 (ud. 22 marzo 2005), Sentenza n. 17611


Caccia - Aree protette - Possesso di arma e munizioni all'interno di un'area protetta - Assenza autorizzazione - Reato di cui cui agli artt. 11 c. 3°, lett f) e 30 1° c L. 1991 n. 394 - Configurabilità - Sussiste - Diritti reali e usi civici delle collettività locali - Limiti. Ai fini della configurabilità del reato di cui agli artt. 11 comma 3°, lett f) e 30 primo comma legge 6 dicembre 1991 n. 394, è sufficiente la constatata presenza del privato, senza la prescritta autorizzazione, all'interno di un'area protetta e in possesso di arma e munizioni, a prescindere dalla flagranza dell'attività venatoria o dell'atteggiamento di caccia, costituendo il relativo divieto lo strumento prescelto dal legislatore per la radicale salvaguardia della fauna protetta del parco (Cass., sez. III, 17.5.1994, Marinelli, rv. 199337). Per realizzare tale finalità l'articolo 11 comma terzo lettera F) della legge n. 394 del 1991 vieta a tutti privati di introdurre, senza autorizzazione, armi nel territorio delle aree protette senza operare alcuna distinzione tra residenti e non residenti. Da ciò consegue che anche i residenti, se vogliono introdurre o trasportare armi nel territorio delle aree protette,devono munirsi della prescritta autorizzazione. Infine, del tutto inconferente è il richiamo al comma 5 dell'articolo 11 che fa salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, esercitati secondo le consuetudini locali, in quanto il trasporto di armi nelle aree protette non costituisce uso civico del territorio. Anzi la norma impone di liquidare eventuali diritti esclusivi di caccia delle comunità locali o altri usi civici di prelievi faunistici da parte del competente commissario per la liquidazione degli usi civici ad istanza dell'Ente Parco. Pres. Vitalone - Rel. Petti - Ric. Marmo ed altro - P.M. Izzo - (conferma Tribunale di Salerno sez. dist. di Eboli del 20/02/2002). CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione III - 10 maggio 2005 (ud. 22 marzo 2005), Sentenza n. 17611

Per ulteriori approfondimenti ed altre massime vedi il canale: Giurisprudenza
 
M

mirko

Salve

mi è capitato più volte di dover affrontare un tragitto in macchina all'interno di un'area che è oasi, posso transitare con l'auto avendo il fucile in fodero?? e a piedi ? posso transitare avendo il fucile scarico ??

Scusate, ma non ricordo bene cosa è previsto in questi casi

Grazie
 
mik ha scritto:
cipolla ha scritto:
SCUSATE MA UN CACCIATORE ALLORA ABITA IN UN PARCO...NON PUO' ANDARE A CACCIA...PERCHE' DOVREBBE PER FORZA ATTRAVERSARLO...MI SEMBRA LOGICO...CHE SI POSSA PORTARE IL FUCILE NEL FODERO.

vabbè cipolla...purtroppo la logica e le leggi sulla caccia sono due cose propio diverse. :wink: :wink: :wink:


quoto in pieno ......chi ha legiferato sulla caccia l'unica logica che ha usato è stata quella di mettercela in.....ahiiiiiiiiiiiiii... :oops: :oops: ..e in buona parte ci sono riusciti :evil: :evil: .
 
Solo nei parchiNAZIONALI non si puo' portare un arma se non con un autorizazione specificando il percorso da fare.
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