Richiami da caccia: Consentiti o no, facciamo chiarezza..

Qualcuno mi sa dire se e cosa si dovrebbe fare e da parte di CHI per rendere utilizzabile la cornacchia come richiamo vivo ? Sto portando l'esempio del Lazio ma credo di tutta l'Itaglia...
Sorvolo pietosamentela la sfilza di improperi adatti a questo paesucolo chiamato Itaglia ma non trovate che sia assurdo non comprendere la cornacchia nelle 5 specie ammesse ?
 
davide in Italia ormai non si capisce più cosa abbia senso e non....:(

Leggi questa sentenza secondo me animalista al 100% che non si limita a condannare ma critica anche la 157/92.

CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 21/12/2005 (Ud. 5/12/2005), Sentenza n.
46784
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 21/12/2005 (Ud. 5/12/2005), Sentenza n.
46784
(Presidente U. Papadia, Relatore A. Grassi)
Omissis
Con sentenza del Tribunale, in composizione monocratica, di Voghera datata 17/1/'05,
Giuseppe Eugenio Boventi veniva condannato, previo riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche, alla pena di E 1.000,00 di ammenda quale colpevole del reato
previsto dall'art. 727 c.p., del quale era chiamato a rispondere per avere, il 12/1/'03,
utilizzato in Borgoratto Mormorolo, al fine di richiamare a scopo di caccia gli uccelli, una
cesena viva legata ad una cordicella, strattonandola e facendole compiere continui decolli
e conseguenti ricadute.
Motivi della decisione
omissis Invero, la L. 11/02/'92, n. 157, consente l'uso, a scopo venatorio, di richiami vivi,
ma vieta che ad esseri viventi dotati di sensibilità psico-fisica, quali sono gli uccelli, siano
arrecate ingiustificate sofferenze, con offesa al comune sentimento di pietà verso gli
animali ed, a tal fine, elenca -con carattere meramente esemplificativo- dei comportamenti
da considerarsi vietati, ma non legittima l'uso di richiami vivi con modalità parimenti
offensive. Detta legge, infatti, non esaurisce la tutela della fauna in quanto limiti alle
pratiche venatorie sono posti anche dal previgente art. 727 c.p. e dall'attuale art. 544 ter
c.p., i quali hanno ampliato la sfera della menzionata tutela attraverso il divieto di condotte
atte a procurare agli animali strazio, sevizie o, comunque, detenzione attraverso modalità
incompatibili con la loro natura. Da ciò deriva che la legittimità delle pratiche venatorie consentite sulla base della L. 157/'92 deve essere verificata anche alla luce delle norme del codice penale
richiamate (v. conf Cass. sez. III pen, 25/VI/'99, n. 8890 ; 191V/'98,
n. 5868 e 201V/'97, n. 4703). In virtù di tale principio di diritto, l'uso di richiami vivi deve
ritenersi vietato non solo nelle ipotesi previste espressamente dall'art. 21 co. 1 lett. r) L.
157/'92, ma anche quando viene attuato con modalità incompatibili con la natura ….
omissis
 
Scusate un attimo se compro le germanate da un allevatore che me le da' con gli anelli e la ricevuta di vendita non credo si debba andare in provincia...e' come con i tordi, no?
 
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