Peraltro, in fatto di uso corretto e diligente dei richiami vivi ad uso caccia, e nella fattispecie degli zimbelli, se da un lato l'art. 544-ter C.P. non trova più applicazione all'ambito venatorio,
resta comunque ferma l'azione sanzionatoria dell'art. 727, c.2 C.P. in materia di maltrattamento di animali.
Tenuto conto di ciò, le su citatate D.G.R. n. 1908/96 e D.G.R. n. 1566/11 della Regione Emilia Romagna, mirano a definire le corrette modalità d'uso degli zimbelli entro le quali non si incorre in sanzione per applicazione dell'art. 727 C.P. (es.
punto 4), D.G.R. 1908/96: "... legittimo l'uso dello zimbello nell'esercizio venatorio, purchè legittimamente detenuto, regolarmente imbracato e non sottoposto a strattonamenti che possono arrecargli sofferenza.").
Riporto integralmente quanto riferito da Wikipedia (
Maltrattamento di animali - Wikipedia) circa il problema di coordinamento che può porsi tra l'
art. 544-ter, c. 1, e l'
art. 727, c. 2, del
C.P., per la difficoltà di distinguere tra il "
sottoporre gli animali a comportamenti, o a fatiche, o a lavori insopportabili per le loro caratteristiche etologiche" (art. 544-ter C.P.) e "
detenerli in condizioni incompatibili con la loro natura" (art. 727, c. 2, C.P.).
"
A questo riguardo, escluso che il legislatore abbia erroneamente punito il fatto criminoso con due norme distinte, pare corretto ritenere che:
- si debba procedere per violazione dell'art. 727, comma 2, del C.P. nelle circostanze in cui l'animale subisce un nocumento a causa del comportamento dell'uomo, quando tale comportamento è di per sé produttivo di sofferenze, ma non ancora di danni alla salute (N.d.R. - es. strattonamenti impropri degli zimbelli);
- si debba procedere per violazione dell'art. 544-ter, comma 1, del C.P. nelle circostanze in cui gli atti di costrizione usati dall'uomo contro l'animale gli procurino danni alla salute." (N.d.R. - reato non contestabile all'ambito venatorio).
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[h=4]
Art. 544 ter Maltrattamento di animali[/h] Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da 3 mesi a 1 anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi
La pena è aumentata della metà se dai fatti cui al primo comma deriva la morte dell’animale.
[h=5]
Art. 727 Abbandono di animali[/h] 1. Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
2. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.
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Un saluto a tutti! e un caloroso ringraziamento per i messaggi di benvenuto!