Richiami da caccia: Consentiti o no, facciamo chiarezza..

Non so, non ci capisco piu nulla, i tordi nuovi non li ho registrati, dopo l'ennesima risposta della provincia che non hanno i registri ho lasciato perdere, le anatre quelle vecchie hanno gli anelli della provincia le nuove no, penso che essendo animali anche da carne debbano avere qualche certificato...?ASL veterinaria? BHo'!?
 
ERRATA CORRIGE:

"A ciò è da aggiungersi l'incompatibilità della sanzione ex. art. 727 C.P. circa l'uso di zimbelli ..."

... leggi:

"A ciò è da aggiungersi l'incompatibilità della sanzione ex. art. 544-ter C.P. circa l'uso di zimbelli ..."
 
Non capendo di leggi comma e comma bis, nel lazio se vado ad anatre o a palombe con le germanate o le morettonate e con i piccioni domestici sarei passibile di sanzione?
 
Scusate un attimo se compro le germanate da un allevatore che me le da' con gli anelli e la ricevuta di vendita non credo si debba andare in provincia...e' come con i tordi, no?

No Mauro è diverso. Le anatre devono essere denunciate alla provincia che ti rilascia gli anelli e il registro delle movimentazioni: ogni volta che le muovi dalla loro 'residenza' devi annotare il luogo di trasferimento. Sono norme - probabilmente - messe per contrastare eventuali epidemie di aviaria.... questo è quanto mi spiegava Manuele.
 
Se vado a fare una tesa a mare con le germanate e sono ancorate al fondo con cordino e peso sarei sanzionato? Se vado a palombe e uso il piccione domestico sulla racchetta potrei essere sanzionato? Se si. in base a quale articolo di legge?
 
salve, letto l'intero 3D che trovo molto interessante,
ricapitolando:
si ha una legge Nazionale che vieta i richiami artificiali che creano suono ma sembra che NON vieta le giostre elettriche o meccaniche con animali di plastica , le regioni hanno facoltà di ampliare le norme.
mi chiedo :
le regioni devono emanare un apposito decreto legge sulla caccia o vale quanto scritto sul calendario venatorio che ha solo valore per la stagione di caccia ?
per la regione Calabria attualmente l'uso di giostre con animali finti di plastica come e regolamentata ?
grazie
 
Peraltro, in fatto di uso corretto e diligente dei richiami vivi ad uso caccia, e nella fattispecie degli zimbelli, se da un lato l'art. 544-ter C.P. non trova più applicazione all'ambito venatorio, resta comunque ferma l'azione sanzionatoria dell'art. 727, c.2 C.P. in materia di maltrattamento di animali.

Tenuto conto di ciò, le su citatate D.G.R. n. 1908/96 e D.G.R. n. 1566/11 della Regione Emilia Romagna, mirano a definire le corrette modalità d'uso degli zimbelli entro le quali non si incorre in sanzione per applicazione dell'art. 727 C.P. (es. punto 4), D.G.R. 1908/96: "... legittimo l'uso dello zimbello nell'esercizio venatorio, purchè legittimamente detenuto, regolarmente imbracato e non sottoposto a strattonamenti che possono arrecargli sofferenza.").

Riporto integralmente quanto riferito da Wikipedia (Maltrattamento di animali - Wikipedia) circa il problema di coordinamento che può porsi tra l'art. 544-ter, c. 1, e l'art. 727, c. 2, del C.P., per la difficoltà di distinguere tra il "sottoporre gli animali a comportamenti, o a fatiche, o a lavori insopportabili per le loro caratteristiche etologiche" (art. 544-ter C.P.) e "detenerli in condizioni incompatibili con la loro natura" (art. 727, c. 2, C.P.).

"A questo riguardo, escluso che il legislatore abbia erroneamente punito il fatto criminoso con due norme distinte, pare corretto ritenere che:


  • si debba procedere per violazione dell'art. 727, comma 2, del C.P. nelle circostanze in cui l'animale subisce un nocumento a causa del comportamento dell'uomo, quando tale comportamento è di per sé produttivo di sofferenze, ma non ancora di danni alla salute (N.d.R. - es. strattonamenti impropri degli zimbelli);
  • si debba procedere per violazione dell'art. 544-ter, comma 1, del C.P. nelle circostanze in cui gli atti di costrizione usati dall'uomo contro l'animale gli procurino danni alla salute." (N.d.R. - reato non contestabile all'ambito venatorio).

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[h=4]Art. 544 ter Maltrattamento di animali[/h] Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da 3 mesi a 1 anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi
La pena è aumentata della metà se dai fatti cui al primo comma deriva la morte dell’animale.


[h=5]Art. 727 Abbandono di animali[/h] 1. Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
2. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.
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Un saluto a tutti! e un caloroso ringraziamento per i messaggi di benvenuto!
 
Da noi (lago e palude di Massaciuccoli) (LU) è uso imbracare le anatre da richiamo non alla zampa ma bensì al collo ,sempre giustamente con nodo di fermo regolato al diametro dello stesso,perchè abbiamo,hanno valutatato che simile imbracatura da meno noia alle anatre da richiamo_Ora mi sorge un dubbio?è legale per eventuali controlli delle varie vigilanze venatorie????????????????

Buon pomeriggio Folaga3!

penso che tale imbracatura sia regolare, purchè passante per collo, addome e torace, lasciando libere le ali (ricordo che usare richiami vivi legati per le ali è vietato dalla L. 157/92, art. 21, comma 1, lettera r) ... una imbragatura di questo tipo è peraltro citata per gli zimbelli in molti vecchi (e introvabili ..sich!) manuali di caccia a capanno .... essa potrà essere costruita da te con una forma finale di questo tipo (Imbragatura per uccelli regolabile in pelle - CacciatoreShop.it).

Al fin di evitare odiose contestazioni di guardie zoofile & C. in materia di maltrattamento animale, eviterei l'ancoraggio e l'applicazione di un peso, mentre utilizzerei un ancoraggio dell'anatra a una piattaforma galleggiante che le consenta di riposare ed entrare in acqua in libertà, cosa che migliora d'altro canto anche la sua resa canora (stancandosi meno); questa piattaforma si potrebbe costruire artigianalmente sulla base dell'esempio qui linkato: Chasse, Ducatillon : Plateau flottant pour appelants - boutique de vente en ligne.

... naturalmente il mio è solo un parere ... molto modesto ...
 
Da noi (lago e palude di Massaciuccoli) (LU) è uso imbracare le anatre da richiamo non alla zampa ma bensì al collo ,sempre giustamente con nodo di fermo regolato al diametro dello stesso,perchè abbiamo,hanno valutatato che simile imbracatura da meno noia alle anatre da richiamo_Ora mi sorge un dubbio?è legale per eventuali controlli delle varie vigilanze venatorie?????????????????
 
Zimbello

Zimbello

In riferimento all'uso di zimbelli riporto le segunti sentenze della Corte di Cassazione, come riprese dal sito "tiropratico.com":

"L'uso nell'esercizio venatorio, a fine di richiamo, di uccelli imbragati e trattenuti con una fune, ancorché consentito dalla legge sulla caccia, rientra nelle previsioni dell'articolo 727 del codice civile (maltrattamento), modificato posteriormente alla legge stessa*, articolo che trova quindi applicazione anche riguardo a comportamenti che la legge sulla caccia considera leciti. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 1914 o 8290 del 24 maggio 1999, registro generale n. 42728/99, depositata in cancelleria il 25 giugno 1999, imputato Albertini".

*NdR: Legge n. 473 del 22 novembre 1993.


... tuttavia precedentemente si è così eccepito:

"L'utilizzo nella caccia come richiami di uccelli imbracati e legati con una cordicella alla quale venga impresso uno strattone non costituisce maltrattamento, purché non si tiri la cordicella con violenza ma solo quel tanto che basta a far alzare in volo l'animale. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 2905 o 12543 del 2 ottobre 1998, registro generale n. 15017/98, depositata in cancelleria il 30 novembre 1998, imputato Nava ed altri."

Un saluto cordiale a tutti gli amici cacciatori.

Una volta per tutte mettiamo in luce la possibilita' di usare giostre,macachi e altri congegni elettronici o elettromagnetici che in esercizio venatorio si possono usare.Qui la legge parla chiaro:divieto assoluto ai richiami da caccia sussiste per quelli sonori a funzionamento meccanico, elettromagnetico ed elettronico. L’articolo 21, lettera “r” ,della Legge 157/1992 sulla Caccia, infatti, recita testualmente: “E' vietato a chiunque usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono.".......................quindi fa riferimento esclusivamente a quelli SONORI....!!!....

poi ovviamente se ci sono disposizioni ulteriori Regionali o Provinciali quello bisogna appurarlo e attenersi ad altri regolamenti se esistono.

Una considerazione che spesso si mette in luce nelle varie discussioni fra cacciatori e' una dicitura fra i divieti: e' vietato a chiunque usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero "LEGATI PER LE ALI........."penso si riferisca allo zimbello,se fosse scritto legati per volare non ci sarebbero equivoci,ma scritto cosi' proprio non ha senso.......se sbaglio correggettemi.............

altra scottante situazione appunto e' lo zimbello,in questo caso anche il piccione usato sulla racchetta,la legge non lo vieta,ma va in contrasto con quella sul maltrattamento degli animali,come gli zimbelli imbragati,non vietati espressamente in alcune regioni,ma ripeto in contrasto con la legge sul maltrattamento degli animali applicata in modo zelante da alcune guardie ecologiche.......questo il mio pensiero....ciao Davide.....
 
Ultima modifica:
Una volta per tutte mettiamo in luce la possibilita' di usare giostre,macachi e altri congegni elettronici o elettromagnetici che in esercizio venatorio si possono usare.Qui la legge parla chiaro:divieto assoluto ai richiami da caccia sussiste per quelli sonori a funzionamento meccanico, elettromagnetico ed elettronico. L’articolo 21, lettera “r” ,della Legge 157/1992 sulla Caccia, infatti, recita testualmente: “E' vietato a chiunque usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono.".......................quindi fa riferimento esclusivamente a quelli SONORI....!!!....

poi ovviamente se ci sono disposizioni ulteriori Regionali o Provinciali quello bisogna appurarlo e attenersi ad altri regolamenti se esistono.

Una considerazione che spesso si mette in luce nelle varie discussioni fra cacciatori e' una dicitura fra i divieti: e' vietato a chiunque usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero "LEGATI PER LE ALI........."penso si riferisca allo zimbello,se fosse scritto legati per volare non ci sarebbero equivoci,ma scritto cosi' proprio non ha senso.......se sbaglio correggettemi.............

altra scottante situazione appunto e' lo zimbello,in questo caso anche il piccione usato sulla racchetta,la legge non lo vieta,ma va in contrasto con quella sul maltrattamento degli animali,come gli zimbelli imbragati,non vietati espressamente in alcune regioni,ma ripeto in contrasto con la legge sul maltrattamento degli animali applicata in modo zelante da alcune guardie ecologiche.......questo il mio pensiero....ciao Davide.....
 
Preciso che a livello della Regione Emilia Romagna (in cui risiedo) l'uso di zimbelli è in ogni caso consentito dalla D.G.R. n. 1908 del 30 luglio 1996 che così recita: " 4) di dichiarare legittimo l'uso dello zimbello nell'esercizio venatorio, purchè legittimamente detenuto, regolarmente imbracato e non sottoposto a strattonamenti che possono arrecargli sofferenza."

La suddetta delibera è visionabile al sito istituzionale della Regione:
E-R Agricoltura e pesca

Non solo: l'ammissione all'uso di zimbelli è stato successivamente ribadito anche negli stabilimenti autorizzati di cattura di uccelli da usare a scopo di richiamo, come da D.G.R. n. 1566 del 02 novembre 2011 : "E' ammesso l'uso di zimbelli vivi ed appartenenti alle specie di cui all'art. 1, settimo capoverso, del presente provvedimento, regolarmente imbracati, non sottoposti direttamente a strattonamenti."

La suddetta delibera è visionabile al sito istituzionale della Regione:
E-R Agricoltura e pesca
 
Mi ricordo di aver letto da qualche parte che quando si e' a caccia non e' consentito neanche detenere un cellulare con in memoria le suonerie MP3 con i richiami. Chiedo ai moderatori il compito di confermare o di smentire cio' che ho appena scritto, grazie.
 
Ottima iniziativa Alberto, su questa materia c'è sempre confusione, noto però che tra le specie di uccelli consentiti come richiami mancano le anatre germanate, significa che quelle elencate sono solo le specie selvatiche consentite mentre per le germanate non c'è menzione in quanto specie domestiche?[2]
 
A ciò è da aggiungersi l'incompatibilità della sanzione ex. art. 727 C.P. circa l'uso di zimbelli, ai sensi della successiva modifica del titolo IX bis, Libro II del C.P., introdotte dall'art. 3, L. 20 luglio 2004, n. 189: "Art. 19-ter. - (Leggi speciali in materia di animali). - Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale (tra cui art. 544-ter Maltrattamento animali - NdR) non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali." (v. *** NORMATTIVA ***).

Tale disposto legittima peraltro le suddette delibere regionali.

Infine, a conferma di ciò, leggere l'amaro commento data al tempo della discussione parlamentare della suddetta legge dal noto Andrea Zanoni .... (LAC: NO ALLA LEGGE) ... è la miglior controprova dell'effetto positivo della legge sull'uso di zimbelli a caccia ....

- - - Aggiornato - - -

Sull'uso di zimbelli leggere anche la sentenza riportata al sito: http://www.ilgiornale.it/news/assolto-l-uso-richiami.html
 
Ciao zio 65 per le germanate , ti devi portare ha presso la prima denunzia che hai fatto alla provincia( il foglio che ti hanno rilasciato con i numeri degli anelli ) poi ti serve ma non ne sono sicuro se è ancora in vigore ( giovedì sono in provincia e ti faccio sapere con precisione ) la certificazione sanitaria a.s.l. per i piccioni falli ripieni con il pangrattato.
 

Alberto 69

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Richiami da Caccia: Quando sono in attività, i cacciatori ricorrono, talvolta, ad alcuni stratagemmi che attirano la preda nel luogo prescelto per l’abbattimento. Questi stratagemmi, nel gergo venatorio, vengono chiamati “richiami “ o “attiranti”, ma, si possono usare?


Si tratta di accessori utilizzati sia per la caccia agli uccelli che agli ungulati. Sul fronte dei richiami da caccia esiste però un’annosa polemica, ma anche tanta confusione, perché alcuni metodi “attiranti” sono severamente vietati dalla Legge nazionale sulla Caccia. Intanto, prima di addentrarci sui contenuti della Legge, è utile sapere che i richiami e gli attiranti da caccia si possono dividere in richiami vivi, sonori e inerti.
I primi sono composti da uccelli vivi; i secondi, da dispositivi che imitano il canto degli uccelli o dell’ungulato e dei suoi piccoli; gli ultimi, da sostanze inerti che attirano la preda a livello visivo od olfattivo.
Il divieto assoluto ai richiami da caccia sussiste per quelli sonori a funzionamento meccanico, elettromagnetico ed elettronico. L’articolo 21, lettera “r” ,della Legge 157/1992 sulla Caccia, infatti, recita testualmente: “E' vietato a chiunque usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono."
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La Legge prevede anche l’applicazione di sanzioni amministrative e penali per chi contravviene a tale divieto. Nonostante l’articolo di legge, sono, però, tantissimi coloro che, affacciandosi al mondo venatorio per la prima volta, non riescono a capire quali siano i richiami da poter usare per la caccia e quali no, anche perché sul mercato non esiste alcun divieto di vendita dei richiami sonori meccanici ed elettronici. Questi ultimi, infatti, vengono regolarmente prodotti e commercializzati dalle aziende, realizzando, di fatto, il solito paradosso all’italiana, ovvero il divieto d’uso, ma non di vendita.
Ma che senso ha comprare dei richiami da caccia elettronici e tecnologicamente avanzati senza, poi, avere la possibilità di usarli?

Il paradosso è presto svelato: i richiami sonori meccanici, elettronici ed elettromagnetici si possono usare solo per hobby e nel birdwatching, cioè nell’attività hobbistica di osservazione degli uccelli. Nell’attività venatoria, per rispettare la legge, si ricorre spesso ai richiami sonori a fiato. In commercio esistono dei fischietti che emanano proprio il grugnito del cinghiale o il bramito del cervo. Altri attiranti per ungulati presenti in commercio, degli spray odorosi che attirano la selvaggina da catturare.
Altro prodotto usato e consentito per la caccia agli ungulati è il catrame vegetale. Si tratta di un catrame ricavato esclusivamente da sostanze vegetali e quindi assolutamente non tossico e non inquinante.

Il catrame viene spalmato dai cacciatori sui tronchi che si trovano nei luoghi in cui gli animali si recano abitualmente o si nutrono. Il catrame per cinghiali viene venduto in bidoni di plastica da 5 litri o in boccettine da 500 ml con diffusore. Il costo di questo attirante è decisamente contenuto e si aggira tra i 19 euro dei bidoni da 5 litri ed i pochissimi euro per le boccettine da 500 ml.
Sul fronte dei richiami, esistono però dei dubbi legislativi riguardanti la lettera “u” dell’art. 21 della citata Legge sulla Caccia, dove si afferma che è vietato “usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre”. La possibilità di usare altri tipi di esche o richiami va dunque verificata presso la propria Regione o Provincia di residenza, unici enti ad essere titolati ad emanare norme e deroghe alla normativa nazionale o generale.
Per cacciare i volatili, invece, si possono usare richiami vivi, da selezionare solo tra sette specie di uccelli consentite dalla legge, ovvero allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, merlo, pavoncella e colombaccio.

Questi uccelli devono essere contrassegnati da un anello inamovibile apposto negli impianti di cattura della provincia o rilasciato dalla Federazione Ornicoltori Italiani ( FOI). Gli uccelli, come dice la legge, non devono subire mutilazioni o altre violenze, pena l’applicazione di sanzioni anche molto severe. Con questo divieto, la norma punisce duramente un’azione terribile e crudele che alcuni bracconieri hanno praticato negli uccelli vivi: renderli ciechi per farli cantare ininterrottamente. I suoni di più di cento diverse specie di uccelli si possono, invece, ascoltare, attraverso i birdsound, ovvero i dispositivi elettronici sonori da usare solo nell’attività di osservazione per fini hobbistici e non venatori.
richiami_caccia_cervo.jpg

Questi dispositivi sono davvero all’avanguardia e possono funzionare con telecomando e bluetooth per replicare il canto degli uccelli anche nelle suonerie del cellulare. Alcuni birdsound richiedono l’inserimento di una card o di un microchip contenente i diversi canti degli uccelli. Naturalmente, la recensione di questi dispositivi elettronici finisce qui, perché non rilevante ai fini della caccia. Quest’ultima, infatti, può essere praticata solo con richiami ed attiranti espressamente consentiti dalla legge.
 
Volevo fare anke io una domanda ....ma lo zirlo tipo pugliese per intenderci è da ritenersi oggetto proibito a caccia per via del funzionamento meccanico o no ?
 
Mi ricordo di aver letto da qualche parte che quando si e' a caccia non e' consentito neanche detenere un cellulare con in memoria le suonerie MP3 con i richiami. Chiedo ai moderatori il compito di confermare o di smentire cio' che ho appena scritto, grazie.

-Mentre per i richiami elettronici ci sono sentenze specifiche per quanto riguarda anche la sola detenzione durante l'attività venatoria:
La Corte di Cassazione, III Sez. Penale, con sentenza n.1187, udienza 20/5/1997, depositata l’11/6/1997,pres .Pioletti, ricorrente Taddei, ha ritenuto che integra il reato di cui
all’art. 30, primo comma-lettera h) della Legge 157/92, “ l’essere sorpreso in possesso di richiami vietati durante l’esercizio dell’attività venatoria, a nulla rilevando che l’apparecchio di registrazione,munito di cassetta riproducente canti di uccelli, fosse inattivo al momento del controllo, stante l’inequivoca destinazione e la concreta possibilità di utilizzazione a fini venatori”.
-Diversa è la detenzione di un cellulare in quanto si tratta di un apparecchio non concepito per richiamare uccelli, il tutto cambia quando c'è la flagranza.

Ecco come si è svolto un controllo del C.F.S.

TREGNAGO. Gli agenti della Forestale hanno sorpreso due cacciatori che utilizzavano il telefono per attirare gli uccelli.

Tregnago. Le studiano tutte e sembrano saperne una più del diavolo certi cacciatori per mettere nel paniere quanti più uccellini possono. Nonostante la caccia ai fringuelli sia vietata in tutta Europa, e solo la Regione Veneto abbia permesso una deroga per la quale se ne possono uccidere fino a 25 al giorno per cacciatore, c’è chi non si accontenta del fucile e della mira, ma utilizza anche sistemi fuorilegge. Erano ben conosciuti e vietati dalla legge i richiami elettroacustici a funzionamento meccanico o elettromagnetico utilizzati per ingannare fringuelli, tordi, allodole, cesene, storni.
Si sapeva delle ultime diavolerie in materia, ma ancora non si era arrivati a cogliere in flagranza di reato un cacciatore che utilizzasse la suoneria del suo cellulare come richiamo. È il risultato di un’operazione di appostamento ben riuscita agli agenti del Comando di Tregnago del Corpo Forestale dello Stato che hanno inseguito e fermato un cacciatore che utilizzava il cellulare nel taschino come richiamo, puntando il fucile nel bosco per impallinare l’incauto uccelletto che avesse risposto.
«Quando ci ha visti e gli abbiamo intimato l’alt si è dato alla fuga, ma lo abbiamo fermato poco dopo», raccontano gli agenti. La scusa è stata ovviamente quella che la suoneria annunciasse una telefonata in arrivo, «ma intanto non c’era copertura d’antenna in quel luogo impervio e poi il cellulare ha continuato a suonare per i cinque minuti successivi finché abbiamo sbrigato le pratiche di verbalizzazione e non c’era alcuna telefonata in arrivo, ma solo la suoneria attivata come richiamo», spiegano i forestali, che hanno proceduto al sequestro dell’arma e alla confisca del cellulare.
Il fatto è avvenuto domenica 31 ottobre in località La Cengia di sopra sul versante del Monte Bellocca che guarda verso la Val d’Alpone, al confine fra i Comuni di Tregnago e San Giovanni Ilarione. Il cacciatore, che era con un compagno di avventura, entrambi armati e provenienti da Chiampo, stava effettuando la caccia da appostamento alla fauna migratoria e la suoneria ripeteva il canto del fringuello, la cui caccia è permessa in deroga, come si è detto, ma vietata con simili strumenti elettronici.
I vecchi fonofill, con al massimo una ventina di richiami attivabili a distanza con telecomando dopo aver sistemato l’apparecchiatura in un cespuglio o su un ramo, sono sempre più sostituiti dai cellulari di ultima generazione: su internet sono a disposizione migliaia di suonerie scaricabili in formato mp3 e che riproducono alla perfezione il canto delle varie specie di uccelli, per cui ognuno può immagazzinare sul cellulare o su un iPod la propria fonoteca.
La persona denunciata rischia fino a 1.500 euro di multa, oltre a varie sanzioni accessorie, dal sequestro dell’arma alla confisca del cellulare.
 
Ottima iniziativa Alberto, su questa materia c'è sempre confusione, noto però che tra le specie di uccelli consentiti come richiami mancano le anatre germanate, significa che quelle elencate sono solo le specie selvatiche consentite mentre per le germanate non c'è menzione in quanto specie domestiche?[2]

Giusto....:D

Le specie selvatiche sopra elencate <<sono quelle rimaste>> dell'art. 4 comma 4 della 157/92, la cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; storno; merlo; passero; passera mattugia; Pavoncella e Colombaccio.
 
Grande alberto 69 discussione molto interessante. 2 mesi ho fatto il corso di aggiornamento per il decreto supportato dalla provincia( lazio ) in collaborazione con il corpo forestale, e anche nello specifico che conprendeva l uso richiami e zinbelli uso caccia. io personalmente ho poste delle domande. 1 richiamo acustico ovviamente vietati, io ponevo la domanda sulla detenzione, consentita ma in atteggiamento di caccia no anche se riposto in custodia e spento. trovandosi a caccia e nel raggio di 100 mt e si affianca un cacciatore che ne fa uso si è soggetti a contravenzione . per il discorso del telefonino che emette richiami durante la caccia, se viene sorpreso durante un controllo ed è in funzione puo anche essere sequestrato come corpo del reato. punto 2 a me personalmente molto vicino l uso dello zinbello ( pavoncella ) la regione lazio vieta l accodatura e lo ritiene maltrattamento. è consentita la racchetta tipo colonbo o l inbracatura .
 
no sei in regola. ovviamente con certificati di provenienza di ogni singolo animale, ricevuta di acquisto,anello inamovibbile,denunzia presso la provincia.da non dimenticare per la tesa a mare ( lazio ) 100 mt fronte mare non di piu.
 
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