Nuovo Dubbio....

Nuovo Dubbio....

Ho trovao un posticino dove penso che farò la preapertura, l'unica cosa è che si trova mooolto vicino ad un torrente ( anche se attualmente è in secca ), c'è una distanza minima da rispettare per installare l'appostamento ?

Grazie anticipatamente a tutti

Ciao
 
Per ciò che riguarda le distanze tra appostamenti vorrei chiedere se ci sono stati dei cambiamenti normativi dopo il regolamento della regione Toscana del 29/07/2005 n. 48/r.
Non mi torna il fatto che questa legge parla di distanze minime tra un appostamento temporaneo ed uno fisso. Mi sembra di capire che la distanza sia variata da 200 m a 100. Come mai allora la scorsa stagione (ottobre 2006) le guardie venatorie hanno fatto un verbale ad un cacciatore che stava a circa 130 metri da un app. alla minuta selvaggina ( il mio per intendersi)?
Errore delle guardie o nuova normativa?
 

zanocaccia

Utente Registrato
Messaggi
37
Punteggio reazioni
39
Punti
23
Ciao a tutti, con l'avvicinarsi della preapertura tutti gli anni mi sorgono i soliti dubbi :

Si può cacciare in due in un capanno ?
A che distanza devo stare da una Zona di Rip. e Cattura ?

grazie anticipatamente a tutti

Ale
 
Non c'è limite di legge al numero di cacciatori che possono stare nello stesso capanno.

Per la distanza dalla ZRC devo controllare.
 
Comunque ti rispondo lo stesso:
Sì puoi cacciare anche in tre in un capanno e la distanza dalle Zone Ripopolamente e cattura è di 100 m. x gli appostamenti temporanei, mentre la distanza tra 2 appostamenti temporanei è di 80 m.
 
Ho notato differenze anche notevoli tra le distanze da rispettare da una regione all'altra.
Come dire che il vero federalismo i politici non sono ancora riusciti a farlo. Nella caccia esiste da molto. Siamo bravissimi!
 
allodola maschio ha scritto:
allora in toscana un appostamento temporaneo senza richiami vivi sono 80 mt, temporaneo con richiami 100 mt, appostamento fisso con richiami sono 200 mt. Dalle zono di ripopolamento o zone di rispetto sono 100 mt!

Pazzesco, da noi la distanza di un appostamento fisso da zone di ripopolamento o oasi sono ben 400 metri!!!!, mentre i cacciatori in vagante possono cacciare sul confine!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Esistono dei requisiti che deve avere un appostamento temporaneo per considerarsi tale?
Vorrei dire che a parte la paratella removibile, se una persona si mette dietro un arbusto questo deve considerarsi app. temporaneo?
 
Ogni regione ha le sue regole...in Lombardia la distanza tra appostamenti è di 200 metri mentre da una ZRC, bandita, ecc sono 400 m.
Saluti
 
IN UMBRIA IN UN CAPANNO DA APPOSTAMENTO TEMPORANEO POSSONO STARE AL MAX. 2 CACCIATORI.

LA DISTANTA DA UN ALTRO APPOSTAMENTO TEMPORANEO, DA UNA Z.R.C. UNA OASI DI PROTEZIONE O DA UN CENTRO PUBBLICO O PRIVATO DI ALLEVAMENTO SELVAGGINA DEVE ESSERE DI 100 MT.
DI 200 MT. DEVE ESSERE LA DISTANZA DA UN APPOSTAMENTO FISSO.

COME VEDI CAMBIA TUTTO DA REGIONE A REGIONE, PERTANTO PER STARE TRANQUILLO TI CONSIGLIO DI INFORMARTI !!
SALUTI
BAT21
 
Ciao Mik, non sono più 200 metri tra un appostamento fisso (ora sono tutti uguali, non esiste più la dizione "con o senza richiami vivi") ed uno temporaneo.
Guardati questo file, che è la legge che implementa la LR n° 3 del '94:


REGOLAMENTO REGIONALE 29 luglio 2005 n. 48 (48/R)
Modifiche al regolamento emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2004, n. 13/R "Testo unico dei regolamenti regionali di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio")".
08/08/2005 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - N. 32

........................
"Art. 61
Distanze dagli appostamenti fissi alla minuta selvaggina

1. Nella costruzione degli appostamenti fissi alla minuta
selvaggina devono essere rispettate le seguenti distanze:

a) 200 metri dagli appostamenti dello stesso tipo;
b) 200 metri dagli appostamenti fissi per trampolieri;
c) 200 metri da appostamenti fissi per colombacci;
d) 400 metri da a ppostamenti fissi per palmipedi e
trampolieri."

2. La provincia, su richiesta del comitato di gestione degli
ATC, puo` modificare fino a 200 metri la distanza di cui al
comma 1, lettera d)."

ARTICOLO 13
(Sostituzione dell`articolo 62 del d.p.g.r. 13/R/2004)

1. L`articolo 62 del d.p.g.r. 13/R/2004 e` sostituito dal
seguente:

"Art. 62
Distanze dagli appostamenti fissi per colombacci

1. Nella costruzione degli appostamenti fissi per colombacci
devono essere rispettate le seguenti distanze:

a) 200 metri da appostamenti fissi alla minuta selvaggina;
b) 200 metri da appostamenti fissi per trampolieri;
c) 400 metri da appostamenti fissi per palmipedi e
trampolieri;
d) 700 metri da appostamenti dello stesso tipo.

2. La provincia, su richiesta del comitato di gestione
dell`ATC, puo`, per la gestione di particolari territori,
modificare fino a 350 metri la distanza di cui al comma 1,
lettera d).

3. Le province possono autorizzare l`impianto di due capanni
complementari compresi in un raggio di 35 metri dal capanno
principale."

ARTICOLO 14
(Sostituzione dell`articolo 64 del d.p.g.r. 13/R/2004)

1. L`articolo 64 del d.p.g.r. 13/R/2004 e` sostituito dal
seguente:

"Art. 64
Distanze dagli appostamenti fissi per trampolieri

1. Gli appostamenti fissi per trampolieri non possono essere
collocati a distanza inferiore a 400 metri da qualsiasi altro
appostamento fisso."

ARTICOLO 15
(Sostituzione dell`articolo 65 del d.p.g.r. 13/R/2004)

1. L`articolo 65 del d.p.g.r. 13/R/2004 e` sostituito dal
seguente:

"Art. 65
Distanze dagli appostamenti temporanei

1. Nella costruzione degli appostamenti temporanei si devono
rispettare le seguenti distanze:

a) 80 metri da appostamenti dello stesso tipo. La provincia,
su richiesta del comitato di gestione dell`ATC, puo`
ridurre tale distanza fino a 50 metri;
b) 100 metri da appostamenti fissi alla minuta selvaggina,
salvo quanto disposto all`articolo 75, comma 1 e 2;
c) 100 metri da appostamenti fissi ai trampolieri, salvo
quanto disposto all`articolo 75, comma 1 e 2;
d) 100 metri da appostamenti fissi per colombacci; nel caso in
cui nell`appostamento temporaneo vengano utilizzati
volantini o richiami vivi per la caccia al colombaccio la
distanza e` di 200 metri;
e) 400 metri dagli appostamenti fissi per palmipedi e
trampolieri."
 
Armeria online - MYGRASHOP
Sponsor 2024
Indietro
Alto