Ciao Mik, non sono più 200 metri tra un appostamento fisso (ora sono tutti uguali, non esiste più la dizione "con o senza richiami vivi") ed uno temporaneo.
Guardati questo file, che è la legge che implementa la LR n° 3 del '94:
REGOLAMENTO REGIONALE 29 luglio 2005 n. 48 (48/R)
Modifiche al regolamento emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2004, n. 13/R "Testo unico dei regolamenti regionali di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio")".
08/08/2005 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - N. 32
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"Art. 61
Distanze dagli appostamenti fissi alla minuta selvaggina
1. Nella costruzione degli appostamenti fissi alla minuta
selvaggina devono essere rispettate le seguenti distanze:
a) 200 metri dagli appostamenti dello stesso tipo;
b) 200 metri dagli appostamenti fissi per trampolieri;
c) 200 metri da appostamenti fissi per colombacci;
d) 400 metri da a ppostamenti fissi per palmipedi e
trampolieri."
2. La provincia, su richiesta del comitato di gestione degli
ATC, puo` modificare fino a 200 metri la distanza di cui al
comma 1, lettera d)."
ARTICOLO 13
(Sostituzione dell`articolo 62 del d.p.g.r. 13/R/2004)
1. L`articolo 62 del d.p.g.r. 13/R/2004 e` sostituito dal
seguente:
"Art. 62
Distanze dagli appostamenti fissi per colombacci
1. Nella costruzione degli appostamenti fissi per colombacci
devono essere rispettate le seguenti distanze:
a) 200 metri da appostamenti fissi alla minuta selvaggina;
b) 200 metri da appostamenti fissi per trampolieri;
c) 400 metri da appostamenti fissi per palmipedi e
trampolieri;
d) 700 metri da appostamenti dello stesso tipo.
2. La provincia, su richiesta del comitato di gestione
dell`ATC, puo`, per la gestione di particolari territori,
modificare fino a 350 metri la distanza di cui al comma 1,
lettera d).
3. Le province possono autorizzare l`impianto di due capanni
complementari compresi in un raggio di 35 metri dal capanno
principale."
ARTICOLO 14
(Sostituzione dell`articolo 64 del d.p.g.r. 13/R/2004)
1. L`articolo 64 del d.p.g.r. 13/R/2004 e` sostituito dal
seguente:
"Art. 64
Distanze dagli appostamenti fissi per trampolieri
1. Gli appostamenti fissi per trampolieri non possono essere
collocati a distanza inferiore a 400 metri da qualsiasi altro
appostamento fisso."
ARTICOLO 15
(Sostituzione dell`articolo 65 del d.p.g.r. 13/R/2004)
1. L`articolo 65 del d.p.g.r. 13/R/2004 e` sostituito dal
seguente:
"Art. 65
Distanze dagli appostamenti temporanei
1. Nella costruzione degli appostamenti temporanei si devono
rispettare le seguenti distanze:
a) 80 metri da appostamenti dello stesso tipo. La provincia,
su richiesta del comitato di gestione dell`ATC, puo`
ridurre tale distanza fino a 50 metri;
b) 100 metri da appostamenti fissi alla minuta selvaggina,
salvo quanto disposto all`articolo 75, comma 1 e 2;
c) 100 metri da appostamenti fissi ai trampolieri, salvo
quanto disposto all`articolo 75, comma 1 e 2;
d) 100 metri da appostamenti fissi per colombacci; nel caso in
cui nell`appostamento temporaneo vengano utilizzati
volantini o richiami vivi per la caccia al colombaccio la
distanza e` di 200 metri;
e) 400 metri dagli appostamenti fissi per palmipedi e
trampolieri."