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Premetto che non voglio proteggere il bracconaggio o il prelievo di una specie protetta, ma se capitasse mai di scambiar "pan par poenta" come si dice da noi, potrebbe essere utile questa:

Gazzetta Ufficiale N. 177 del 1 Agosto 2011
DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011 , n. 121
Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonche' della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni. (11G0163)


Art. 1


Modifiche al codice penale

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 727, e' inserito il seguente:

«Art. 727-bis


(Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari
di specie animali o vegetali selvatiche protette)

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, fuori
dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti
ad una specie animale selvatica protetta e' punito con l'arresto da
uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in
cui l'azione riguardi una quantita' trascurabile di tali esemplari e
abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della
specie.
Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene
esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta e'
punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione
riguardi una quantita' trascurabile di tali esemplari e abbia un
impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.»;
b) dopo l'articolo 733, e' inserito il seguente:

«Art. 733-bis


(Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito
protetto)

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat
all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora
compromettendone lo stato di conservazione, e' punito con l'arresto
fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro.».
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice
penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si
intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e
nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice
penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende
qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata
come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2,
della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un
habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di
conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva
92/43/CE.
 
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