Caccia in violazione degli orari consentiti : sospensione pda

Re: Caccia in violazione degli orari consentiti : sospensione pda

Non è possibile pensare che tutti i cacciatori siano perfetti e nemmeno che tutte le leggi siano perfette. Faccio qualche esempio:
1-la legge prevede una certa ora di fine caccia durante la giornata per un certo periodo di tempo. In quel periodo la luce cala in modo diverso da un giorno all'altro e qualcuno può dimenticarsi che è giunta l'ora di smettere senza accorgersi. Spara un colpo distrattamente senza cattiva volontà un minuto oltre l'orario consentito.
2-Non è detto che il mio orologio anche se lo guardo continuamente, sia in perfetta sintonia con quello della guardia che controlla. Se lui va avanti di uno o due minuti sono fregato.
Da qui nasce un certo scetticismo.




grazie a tutti
 
Re: Caccia in violazione degli orari consentiti : sospensione pda

Non è possibile pensare che tutti i cacciatori siano perfetti e nemmeno che tutte le leggi siano perfette. Faccio qualche esempio:
1-la legge prevede una certa ora di fine caccia durante la giornata per un certo periodo di tempo. In quel periodo la luce cala in modo diverso da un giorno all'altro e qualcuno può dimenticarsi che è giunta l'ora di smettere senza accorgersi. Spara un colpo distrattamente senza cattiva volontà un minuto oltre l'orario consentito.
2-Non è detto che il mio orologio anche se lo guardo continuamente, sia in perfetta sintonia con quello della guardia che controlla. Se lui va avanti di uno o due minuti sono fregato.
Da qui nasce un certo scetticismo.

parole sante....
 
Re: Caccia in violazione degli orari consentiti : sospensione pda

Ciao non so come funziona in veneto.. ma qui in Toscana unitamente al PDA ti rilasciano un tesserino giallo dove vengono registrate le contravvenzioni per le violazioni amministrative che un cacciatore commette.. Ora il tesserino ha validità come il PDA quindi ritengo che sia nel sessennio..

Però questo potrebbe essere una regola ma non una normativa perchè anche nel prontuario delle violazioni che qui in toscana c'è si basa su legge regionale dove nemmeno li è specificato il periodo di riferimento.

Quindi non rimane che capire la normativa in materia per la tua regione e ritengo comunque che si riferisca ad un sessennio.

Ciao Francesco
 
Re: Caccia in violazione degli orari consentiti : sospensione pda

non approvo e nemmeno condivido....

Non è possibile pensare che tutti i cacciatori siano perfetti e nemmeno che tutte le leggi siano perfette. Faccio qualche esempio:
1-la legge prevede una certa ora di fine caccia durante la giornata per un certo periodo di tempo. In quel periodo la luce cala in modo diverso da un giorno all'altro e qualcuno può dimenticarsi che è giunta l'ora di smettere senza accorgersi. Spara un colpo distrattamente senza cattiva volontà un minuto oltre l'orario consentito.
2-Non è detto che il mio orologio anche se lo guardo continuamente, sia in perfetta sintonia con quello della guardia che controlla. Se lui va avanti di uno o due minuti sono fregato.
Da qui nasce un certo scetticismo.
 
Caccia in violazione degli orari consentiti : sospensione pda

Devi rifarti alla L.689/81 cd. Depenalizzazione in special modo all'art.8 bis
Art. 8-bis

Reiterazione delle violazioni

Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo.
Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.
La reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione.
Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria.
La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta.
Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione è disposta dall'autorità amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno.
Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.
 

mircoros

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Avrei un quesito da porre a tutti gli amici del Forum.
Dalla legge 157/92 articolo 31comma 4 si evince che si applica sanzione pecuniaria per l'esercizio di caccia in violazione degli orari consentiti. Sempre nella stessa 157/92 all'articolo 32 comma 4 si legge che in caso di seconda sanzione per il medesimo reato e' prevista una pena pecuniaria piu' alta e anche la SOSPENSIONE del PDA per anni uno.In buona sostanza alle seconda sanzione ti sospendono per 1 anno il PDA.

Ecco la mia domanda: la seconda infrazione che comporterebbe la sospensione del PDA deve essere redatta dagli agenti entro l'anno di esercizio venatorio in cui e' stata commesa la prima o puo' avvenire anche negli anni successivi andando a sommarsi alla prima redatta in anni precedenti?

Un saluto a tutto il forum
 
Re: Caccia in violazione degli orari consentiti : sospensione pda

Comunque da quello che mi è stato riferito sono successi casi di sospensione ad opera del Questore anche entro 10 anni ..... e quasi sempre fatti coincidere al momento del rinnovo del libretto della licenza.

So che certe Regioni (la Toscana, ad es., esplicitano appositamente nelle norme il concetto del quinquennio x il caso di specie) xchè nella 157/92 est NON una sanzione accessoria (come ad es. giornate in meno di caccia da scontare l'anno successivo), ma solo una "segnalazione" di sanzione in caso di eventuale recidiva ovvero in "sospensiva" che determina discrezionalità ..... ed incertezza giuridica.
Logica comunque sarebbe l'applicazione di quanto amministrativamente previsto dalla legge richiamata dal bravo collega.
 
Re: Caccia in violazione degli orari consentiti : sospensione pda

Devi rifarti alla L.689/81 cd. Depenalizzazione in special modo all'art.8 bis
Art. 8-bis

Reiterazione delle violazioni

Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo.
Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.
La reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione.
Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria.
La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta.
Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione è disposta dall'autorità amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno.
Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.

Quindi Enzo: nel caso la prima violazione non sia sanzionata con l'importo pecuniario massimo previsto per tale violazione la stessa sarebbe da considerarsi come pagamento in misura ridotta?
Ergo in caso di recidiva non sarebbe applicabile la sospensione per 1 anno del PDA??
 
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