In atteggiamento di caccia

In atteggiamento di caccia

anche io quest'anno nn ho rinnovato la licenza ma ha suo tempo ho pagato l'atc... mi sono informato proprio se era possibile portare il cane a fare una passeggiata e dall'atc mi hanno detto che avendo pagato la quota annuale avevo il diritto di addestrare il cane, ovviamente senza fucile...

Se mi permetti, ti hanno detto un'emerita cazzata! La tua questione trova riferimento nel calendario venatorio, cui sono soggette anche le AFV!
 
Re: In atteggiamento di caccia

Scusate ma non sarei cosi sicuro che era dalla parte giusta il tuo amico.

primo non avendo pagato le tasse governative non aveva drittto di entrare su fondi altrui
secondo anche i cani possono essere considerati mezzo di caccia, e come ben sappiamo i cani non possono essere lasciati liberi di scorrazzare come vogliono ma devono essere tenuti sempre sotto controllo (e vale anche per le razze non di caccia)

p.s. la mia non vuole essere una critica al tuo amico!
 
Re: In atteggiamento di caccia

Scusate ma è vero quello che dite riguardo alla sig.ra Maria e compagnia bella ma un cane da caccia non è come un cane da compagnia o da salotto: io avevo un setter che cacciava anche dentro al giradino di casa mia!!!!
Ben altra cosa. Il fatto è che uno della forestale non si sognerà mai di contestare un'infrazione alla sig.ra Maria .... un po' come i controllori sui mezzi pubblici che non vanno a chiedere il biglietto agli zingari .. non vi è mai capitato?
Un cane da caccia ha nel DNA la caccia mentre gli altri cani non sempre ...
 
Re: In atteggiamento di caccia

Credo che condor abbia ragione...almeno da noi se non si è in regola coi versamenti il cane in terreno libero non lo puoi liberare e se non hai la licenza in regola gli fai fare una sgambata al quagliodromo....legge ingiusta secondo me ma almeno quì funziona così....
P.S. Un amico si è preso un verbale perchè costeggiava una strada per attraversarla con il fucile in spalla (aperto e scarico) ma aveva il cane libero...per la forestale era in attaggiamento di caccia.....
 
Re: In atteggiamento di caccia

............Sono mie supposizioni,bisognerebbe sapere la legge cosa dice.
Quello che la Consulta stabilì nel 1976.
SENTENZA N. 57
.......LA CORTE COSTITUZIONALE
.......................SENTENZA
OMISSIS.....
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 6 novembre 1974 il pretore di Civitanova Marche, nel procedimento civile promosso da X contro X , avente ad oggetto il preteso diritto dell'attore ad introdursi nel fondo agricolo non recintato del convenuto per ritrarre fotografie della selvaggina ivi esistente, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 842, primo comma, del codice civile, in quanto riconosce il diritto di entrare nel fondo altrui soltanto a chi eserciti la caccia.
Secondo il pretore, l'esistenza del diritto sancito dal menzionato art. 842 a favore dei cacciatori, inquadrabile fra le limitazioni al diritto di proprietà consentite dall'art. 42 della Costituzione per fini sociali, postulerebbe eguale diritto a favore di chi persegua in quel settore fini artistici, scientifici e culturali in genere, che rispondono anch'essi a ben precisi interessi sociali, senza di che dovrebbe configurarsi una violazione della libertà dell'arte e della scienza, garantite dagli artt. 9 e 33 della Costituzione.
Inoltre la denunziata carenza contrasterebbe sia con l'art. 2 Cost. che garantisce i diritti fondamentali dei cittadini, sia con l'art. 3 Cost. perché indurrebbe una discriminazione a danno del cittadino non cacciatore, ma portatore dei menzionati interessi sociali costituzionalmente rilevanti.
L'ordinanza, comunicata e notificata come per legge, é stata pubblicata sulla G.U.della Rep. n. 41 del 12 febb 1975.
Avanti a questa Corte é intervenuto il Pres del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avv.gen.dello Stato, che ha depositato nei termini le proprie deduzioni.
L'Avvocatura osserva che l'art. 42, secondo comma, della Costituzione garantisce la proprietà privata entro determinati limiti, in relazione alla funzione sociale assegnata alla proprietà stessa. La lamentata, mancata previsione dell'art. 842 codice civile non costituirebbe una lacuna in relazione alla funzione suddetta che, in base a quanto desumibile dagli artt. da 41 a 46 Cost., non comprenderebbe il perseguimento di fini culturali, artistici o scientifici, né quindi prevederebbe l'imposizione di vincoli intesi a garantire consimili finalità. Né sarebbero poi invocabili nella specie i principi costituzionali di cui agli artt. 9 e 33 Cost. che, in via di massima, dovrebbero avere la loro attuazione al di fuori del sacrificio dei diritti della sfera privata.
Non sussisterebbe, infine, la denunziata violazione del principio di eguaglianza, perché le situazioni raffrontate, dei cacciatori, da un lato, e dai portatori di interessi artistici, scientifici o culturali, dall'altro, non sarebbero omogenee e sarebbero, quindi, suscettibili di una diversa disciplina.
In ogni caso, poi, secondo l'Avvocatura, la norma impugnata perseguirebbe l'intento di garantire il libero esercizio della caccia, in quanto avente per oggetto animali ritenuti res nullius, il che spiegherebbe la genesi della facoltà censurata.
2. - Con successiva ordinanza emessa il 25 gennaio 1975 lo stesso pretore, nel procedimento penale a carico di D'Amen Dante, imputato di contravvenzione all'art. 30 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dall'art. 9 della legge 2 agosto 1967, n. 799, per avere abusivamente collocato sul suo terreno non recintato tabelle recanti la scritta "divieto di caccia - colture in atto" ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 842 cod. civ., nonché delle citate norme che puniscono, appunto, l'apposizione abusiva delle tabelle di divieto di caccia, per preteso contrasto con gli artt. 42, secondo e terzo comma, e 3 della Costituzione.
Al riguardo, il pretore osserva che la caccia non potrebbe oggi considerarsi fenomeno riflettente una funzione sociale apprezzabile, avendo perso i caratteri originari che la giustificavano come strumento di procacciamento alimentare, di difesa contro gli animali nocivi e, latamente, educativo. La caccia anzi tenderebbe, attraverso la compromissione del patrimonio faunistico, ad incidere negativamente sulla conservazione dell'habitat umano e, pertanto, le limitazioni previste dalle norme impugnate al diritto di proprietà urterebbero contro il disposto dell'art. 42, secondo comma, Cost. che consente consimili restrizioni solo in dipendenza di una funzione sociale positiva.
Inoltre, la denunciata carenza di rilievo sociale comporterebbe il contrasto delle limitazioni in esame anche con il terzo comma dell'art. 42 Cost., perché si risolverebbero in servitù imposte al proprietario in ipotesi non giustificate da interesse generale.
Infine, il libero accesso ai fondi solo se non recintati e la correlativa esclusione dei fondi recintati, indipendentemente dall'uso dei terreni e dalla eventuale incompatibilità di detto uso con l'esercizio della caccia, realizzerebbero un trattamento diverso di cittadini che si trovano in situazioni non sostanzialmente diversificate, ed in violazione, quindi, del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.
L'ordinanza é stata ritualmente comunicata e notificata ed é stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 18 giugno 1975.
Anche in questa causa é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, che ha depositato tempestivamente le proprie deduzioni.
L'Avvocatura osserva che, contrariamente all'assunto del pretore, l'esercizio del diritto di caccia sarebbe un diritto di libertà individuale, qualificabile giuridicamente come diritto pubblico soggettivo, in funzione del quale spetterebbero al cacciatore le facoltà previste dalla legge come coessenziali alla attuazione del diritto stesso, fra cui appunto l'introduzione nel fondo altrui, con le opportune salvaguardie e cautele circa il modo in cui l'esercizio stesso viene effettuato, onde limitare al massimo gli eventuali danni conseguenziali. Né potrebbe contestarsi la funzione sociale della caccia, giacché le pur innegabili trasformazioni degli scopi o dei caratteri del fenomeno venatorio, ricollegabili alle modificazioni della vita economico sociale, non escluderebbero la rilevanza in tal senso del fenomeno stesso. Né le pur apprezzabili preoccupazioni di carattere ecologico prospettate dal pretore avrebbero rilievo in questa sede, ma andrebbero riferite alla valutazione delle disposizioni legislative e amministrative che disciplinano in concreto l'esercizio della caccia.
Considerato in diritto
1. - Le due ordinanze di rimessione, sopra menzionate, dello stesso pretore di Civitanova Marche, riguardano questioni in parte comuni, e, pertanto, é opportuno procedere alla riunione dei relativi giudizi, onde pervenire a contestuale decisione.
2. - Va esaminata, anzitutto, la questione sollevata nell'ordinanza del 25 gennaio 1975, sotto il profilo della violazione dell'art. 42 Cost., poiché dalle considerazioni che ora verranno svolte, discende anche la decisione di altra questione sollevata con l'ordinanza precedente.
Seguendo quest'ordine di esame, si rileva che il giudice a quo, dopo aver negato il valore sociale della caccia, afferma che l'imposizione, al proprietario di fondi, dell'obbligo sancito dall'art. 842 cod. civ. di consentire l'ingresso a terzi a scopo venatorio, costituirebbe violazione dell'art. 42 Cost. perché si risolverebbe in una limitazione della proprietà privata, imposta in difetto dei fini, previsti, invece, al riguardo, dalla norma costituzionale predetta.
Deve osservarsi che il fenomeno della caccia, pur se indubbiamente presenta oggi caratteri socialmente diversi da quelli originali, non per questo può essere considerato privo di positivo rilievo sì da essere ritenuto non idoneo a giustificare eventuali limitazioni della proprietà che il legislatore ritenga di imporre per renderne possibile l'esercizio, a norma dell'art. 42, secondo comma, della Costituzione.
Se può ammettersi, invero, che non sono più attuali le finalità e gli scopi primordiali di ordine essenzialmente economico e di difesa che caratterizzarono l'attività venatoria nelle sue origini, come esercizio di un diritto naturale, deve altresì darsi atto che, successivamente, ne é stata sempre riconosciuta la rilevanza sociale, pur se progressivamente restringendone e condizionandone l'ambito in vista della necessaria coordinazione con altre esigenze ed altri diritti. Si é così giunti alla precisazione della sua natura di diritto di libertà individuale, opportunamente disciplinato, come é reso palese dall'analitica regolamentazione posta in essere a cominciare dalla legge 24 giugno 1923 n. 1420 fino al testo unico n. 1016 del 1939, modificato dalla legge n. 799 del 1967, con cui si é progressivamente pubblicizzato il settore, inserendo definitivamente la caccia fra le libere manifestazioni sportivo-agonistiche ad interesse nazionale (sentenze nn. 69 del 1962, 59 del 1965, 93 del 1973) salvi il rispetto dell'incolumità delle persone, la doverosa protezione della fauna e dell'ambiente nonché la tutela dei prodotti e delle coltivazioni agricole. E mentre é noto che lo sport é un'attività umana cui si riconosce un interesse pubblico tale da richiederne la protezione e l'incoraggiamento da parte dello Stato, deve ricordarsi che l'ingresso nei fondi altrui regolato dall'art. 842 cod. civ. é elemento essenziale per l'esercizio del diritto di caccia, costituendone un necessario presupposto, giacché é evidente che non sarebbe possibile cacciare senza la facoltà di spostarsi alla ricerca della selvaggina. Trattasi, d'altra parte, di una facoltà limitata ai fondi non recintati, esercitabile cioè solo nei confronti di quei proprietari i quali non abbiano ritenuto di avvalersi dello jus prohibendi, connaturale al diritto di proprietà, e manifestato, qualora si tratti di terreni "in attualità di coltivazione", mediante l'apposizione di particolari tabelle di divieto (art. 30 r.d. n. 1016 del 1939 modificato dall'art. 9 legge n. 799 del 1967): il che costituisce espressione di un ragionevole contemperamento fra la tutela del diritto dominicale di cui viene lasciata la piena disponibilità al titolare, a condizione che manifesti la sua volontà in un determinato modo, e la garanzia del diritto di libertà di cacciare.
Tutto ciò premesso, é lecito ravvisare la presenza di giustificati motivi di ordine sociale alla limitazione a carico del proprietario prevista dall'art. 842 cod. civ., il che esclude il lamentato contrasto con l'art. 42 Cost. sotto il profilo delineato nell'ordinanza di rinvio del 25 gennaio 1975.
3. - Vanno ora esaminate le censure sollevate dal giudice a quo nell'ordinanza del 6 novembre 1974 con riferimento agli artt. 2; 3, 9, 33 e 42 Cost., nel presupposto che la implicita esclusione della facoltà di introdursi nei fondi altrui da parte di chi intenda svolgervi attività artistico - culturali (fotografie di animali vaganti) costituisca violazione dei diritti dell'uomo, della parità di trattamento, del promovimento della ricerca scientifica, della libertà dell'arte e della scienza, nonché del contenuto del diritto di proprietà.
Sotto tali profili, deve anzitutto osservarsi che le libertà invocate, come tutti i diritti di libertà, nascono limitate, essendo il concetto di limite insito nel concetto dì diritto, come questa Corte ha affermato fin dalla sent. n. 1 del 1956, il che, appunto, sta a significare la possibilità della determinazione della sfera di azione dei vari soggetti entro condizioni tali che ne risultino garantiti i diritti altrui egualmente meritevoli di protezione costituzionale.
Richiamando a questo punto la già illustrata essenzialità della facoltà di spostamento ai fini dell'esercizio effettivo del diritto di caccia e la riconosciuta utilità sociale che all'esercizio stesso é connaturata, é evidente che, mentre la facoltà suddetta si palesa razionalmente insopprimibile, l'eventuale facoltà di ingresso in un fondo altrui per esercitarvi, invece, le attività artistico - culturali in esame, non investe un parallelo carattere di essenzialità, restando pur sempre le libertà invocate suscettibili di attuazione con diverse modalità, data la loro complessa e multiforme sostanza di ricerca ed elaborazione scientifica, mista all'esercizio di attività tendenti al raggiungimento di fini di carattere prevalentemente estetico. L'esclusione lamentata trova indubbio fondamento nel rispetto del diritto di proprietà, quale costituzionalmente garantito.
Anche il riferimento alla pretesa violazione del principio di uguaglianza non é fondato. Come é noto, il rispetto dell'art. 3 Cost. richiede che vengano attribuiti trattamento eguali a situazioni omogenee mentre le situazioni raffrontate nella specie non presentano tale requisito se, come sopra si é detto, diversa, ai fini del diritto alla tutela della proprietà e in relazione alla disciplina in esame, é la situazione del cacciatore e quella del portatore di altri interessi.
Parimenti non fondato é il richiamo all'art. 33 della Costituzione. Questo articolo va inteso ed interpretato nella sua autentica portata, che é quella di consentire all'arte ed alla scienza di esteriorizzarsi, senza subire orientamenti ed indirizzi univocamente e autoritativamente imposti. Sotto tale esclusivo profilo, questa esteriorizzazione non può considerarsi tutelata fino al punto di pregiudicare altri interessi costituzionalmente garantiti.
Infine, per quanto riguarda la censura sollevata sotto il profilo della presunta violazione dell'art. 2 Cost., deve rilevarsi che tale norma, nel garantire i diritti dell'uomo in genere, necessariamente si riporta alle norme successive in cui tali diritti sono particolarmente presi in considerazione: per cui, una volta esclusa la violazione di tali specifiche garanzie, il generico richiamo all'art. 2 Cost., formulato dal giudice a quo senza ulteriori riferimenti ad altri diritti fondamentali eventualmente lesi oltre quelli specificamente posti in evidenza nella ordinanza di rinvio, rimane senza rilievo ai fini del presente giudizio di legittimità costituzionale.
P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 842, primo comma, del codice civile, dell'art. 30 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), e dell'art. 9 della legge 2 agosto 1967, n. 799 (modificativa del predetto testo unico), sollevate, con le ordinanze in epigrafe, dal pretore di Civitanova Marche in riferimento agli artt. 2, 3, 9, 33 e 42 della Costituzione.
 
Re: In atteggiamento di caccia

Scusa, ripensanoci, il cane è un "mezzo di caccia" perchè se così non fosse non potrebbe essere utilizzato e quindi, ognivolta che vieni fermato "accompagnato" da un cane saresti sanzionabile per utilizzo di mezzi non consentiti.



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Si...daccordo, ma qui si parla di un uomo col cane, senza fucile, chi lo ha detto che era a caccia? Forse gli hanno trovato selvagina?
Come fanno ad asserire che era in assetto di caccia? Anche i pastori hanno cani e vanno per campagne, sapessi quanta selvagina catturano!

- - - Aggiornato - - -

Salve...ieri ad un amico cacciatore è successa una cosa strana...lui quest'anno non ha rinnovato il porto d'armi...pero avendo ancora il setter ha deciso di andare ad alzare due quaglie....mentre stava col cane...la forestale lo ha fermato chiedendogli il documento....lui non avendo il porto d'armi gli ha dato la carta d'identità...e loro prontamente volevano fargli il verbale...perchè era in atteggiamento di caccia...lui prontamente ha detto...io a caccia...senza fucile e senza porto d'armi...la forestale gli ha ribadito che era in atteggiamento di caccia perchè aveva un cane da caccia...e cioè il suo setter...e lui prontamente ha detto e che fa che è un cane da caccia...lo portato a fa na camminata...cmq tra tira e molla il verbale non glielo hanno fatto.....ma la legge cosa dice a riguardo???



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La magior parte di voi, sta dicendo, che gli potevano contestare l'art. 842. Ma qui sopra non si dice che era in terreno privato, quindi si desume che fosse nel demanio, automaticamente il detto articolo decade. A questo punto, ad un semplice cittadino, cosa possono contestargli?
 
Re: In atteggiamento di caccia

Scusate ma è vero quello che dite riguardo alla sig.ra Maria e compagnia bella ma un cane da caccia non è come un cane da compagnia o da salotto: io avevo un setter che cacciava anche dentro al giradino di casa mia!!!!
Ben altra cosa. Il fatto è che uno della forestale non si sognerà mai di contestare un'infrazione alla sig.ra Maria .... un po' come i controllori sui mezzi pubblici che non vanno a chiedere il biglietto agli zingari .. non vi è mai capitato?
Un cane da caccia ha nel DNA la caccia mentre gli altri cani non sempre ...



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Stefano, il cane è un predatore, tutti i cani hanno la caccia nel sangue. Tutti i cani cacciano, a loro modo, ma cacciano.
 
Re: In atteggiamento di caccia

nelle pagine precedenti si è detto di tutto di più anche andando fuori tema! si sa che il quadro normativo italiano è quanto di più complicato e complesso possa esistere, altro che semplificazioni, c'è da impazzire!

tuttavia come qualcuno ha detto ci sono dei precedenti, delle sentenze, peccato però che vi siano sentenze discordanti e contrastanti tra loro, dipende dal giudice che si trova insomma

della serie certezza del diritto! mha...
 
In atteggiamento di caccia

Enzo scusa, in base alla sentenza da te esposta si evince che se al posto del cane da caccia "mi accompagno" con un cane da compagnia non sono in atteggiamento da caccia? E se il cane inavvertitamente abbocca una preda?

La tua riflessione dovresti farla al giudici della cassazione ma la risposta e' nella discussione stessa che e' stata fatta. Cioè: la L.157/92, che e' una legge dello Stato, come il codice penale, la procedura il Tulps ecc, riguarda tutti e la legge non ammette ignoranza. L'esercizio venatorio, come hai detto tu, si esercita secondo le modalità indicate dalla 157/92 e con i mezzi dalla stessa indicate. Ma non e' che se la eserciti diversamente e con altri mezzi non e' caccia e amen. E' contro legge, e per giunta sempre a caccia stai andando!!! Voglio dire: proprio analizzando il comportamento della persona, le circostanze di tempo e di luogo ed i mezzi utilizzati, puoi affermare che una persona, non in regolare esercizio di caccia, e' in una fase idonea a catturare la selvaggina. E' come il reato tentato nel codice penale. Come fai a dire che una persona stava compiendo un furto! Quando "compie atti diretti in modo non equivoco a commettere un delitto...se l'azione non si compie o l'evento non si verifica". Questo e' quanto.
 
In atteggiamento di caccia

in atteggiamento da caccia è quando hai il fucile e carico, se avessi anche il fucile in custodia non è atteggiamento da caccia....quindi codesti forestali non ci capivano un caxxo, ed infatti non gli hanno fatto niente

Anche scarico non in custodia sei in atteggiamento di caccia.


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Re: In atteggiamento di caccia

Quindi se io giro come il tuo amico, senza cane, ma diciamo con un ramo che uso per aiutarmi magari a camminare, sono in atteggiamenmto di caccia, idealmente potrei dare bastonate a un selvatico a terra...(devo dire a nonno di andare con la carrozzina oppure è considerata caccia da mezzi in movimento).

Io una volta ho avuto un accertamento della forestale per una cosa tipo questa, stavo tornando alla macchina, premetto che era oltre l'orario di caccia, per una dimenticanza avevo lasciato il foderino in auto (porto sempre un fodero leggerissimo per riporre l'arma), quindi avevo il fucile ma scarico, ero con un mio amico e ci contestarono il fatto di essere in atteggiamento di caccia oltre l'orario consentito, tutto vero, salvo poi aver trovato due persone educate e con una elasticità mentale nella norma che non hanno fatto il verbale, io avevo difeso la mia posizione dicendo che purtroppo avavo dimenticato il fodero che gli ho fatto anche vedere in seguito e che il termine oltre l'orario era dovuto dalla strada percorsa dall'appostamento alla vettura...quindi sono stato fortunato ero palesemente in torto ma per un errore banale che loro hanno ben digerito. Sicuramente per non essere in atteggiamento di caccia, quando si porta il fucile, basta averlo scarico e riposto in una custodia, lo stesso di quando si deve attraversare una strada per esempio.Poi la questione passeggiata con il cane è abbastanza al limite come caso...era una proprietà privata, perchè se è un bosco di proprietà demaniale che ne so di un comune, allora anche uno a passeggio in un parco pubblico al centro città è in torto.

In merito vorrei chiedere una delucidazione:
- tutti i terreni agricoli con propietario vengono quasi sempre recintati, ma non dovrebbe essere lasciato un passaggio, anche per i cittadini senza PdA che ad esempio in prossimità perdono appunto un cane che entra sul terreno?
e se tutto viene chiuso con rete metallica senza via d'accesso, io con la famosa norma che mi permette di entrare in una proprietà altrui me ce pulisco dopo essere andato in bagno?
e se vedo un villone con 200 ettari intorno recintata come considero quel terreno come il giardino privato del proprietario della villa? e quindi non posso entrare, perchè altrimenti possiamo entrare anche nei giardini privati.
 
Re: In atteggiamento di caccia

nn saprei che dirti, quindi praticamente sono in torto????
Ma scusa, se il calendario venatorio prevede un limite temporale per l'addestramento dei cani, è implicito il fatto che successivamente risulteresti sanzionabile perchè in chiaro atteggiamento di caccia. In tale ipotesi, sarei il primo io, a fare solo il versamento della quota associativa all'ATC, e andare con i miei tre cani e la macchina fotografica!! Ma non si può!!!
 
Re: In atteggiamento di caccia

La tua riflessione dovresti farla al giudici della cassazione ma la risposta e' nella discussione stessa che e' stata fatta. Cioè: la L.157/92, che e' una legge dello Stato, come il codice penale, la procedura il Tulps ecc, riguarda tutti e la legge non ammette ignoranza. L'esercizio venatorio, come hai detto tu, si esercita secondo le modalità indicate dalla 157/92 e con i mezzi dalla stessa indicate. Ma non e' che se la eserciti diversamente e con altri mezzi non e' caccia e amen. E' contro legge, e per giunta sempre a caccia stai andando!!! Voglio dire: proprio analizzando il comportamento della persona, le circostanze di tempo e di luogo ed i mezzi utilizzati, puoi affermare che una persona, non in regolare esercizio di caccia, e' in una fase idonea a catturare la selvaggina. E' come il reato tentato nel codice penale. Come fai a dire che una persona stava compiendo un furto! Quando "compie atti diretti in modo non equivoco a commettere un delitto...se l'azione non si compie o l'evento non si verifica". Questo e' quanto.

Enzo concordo con te che l'"attegiamento di caccia" va inteso in un senso più vasto del termine. Per quanto mi riguarda, nel caso di questo 3d, l'amico con il cane era perseguibile su più fronti.
Comunque, io più mi documento sulle leggi venatorie e più trovo buchi legislativi pericolosi.
 
Re: In atteggiamento di caccia

Ma scusa, se il calendario venatorio prevede un limite temporale per l'addestramento dei cani, è implicito il fatto che successivamente risulteresti sanzionabile perchè in chiaro atteggiamento di caccia. In tale ipotesi, sarei il primo io, a fare solo il versamento della quota associativa all'ATC, e andare con i miei tre cani e la macchina fotografica!! Ma non si può!!!

sarebbe bello vedere la forestale fare tutte queste menate a una delle tante famiglie in possesso di un cane da caccia mai usato per lo scopo! ma dai... non esageriamo
 
Re: In atteggiamento di caccia

Salve...ieri ad un amico cacciatore è successa una cosa strana...lui quest'anno non ha rinnovato il porto d'armi...pero avendo ancora il setter ha deciso di andare ad alzare due quaglie....mentre stava col cane...la forestale lo ha fermato chiedendogli il documento....lui non avendo il porto d'armi gli ha dato la carta d'identità...e loro prontamente volevano fargli il verbale...perchè era in atteggiamento di caccia...lui prontamente ha detto...io a caccia...senza fucile e senza porto d'armi...la forestale gli ha ribadito che era in atteggiamento di caccia perchè aveva un cane da caccia...e cioè il suo setter...e lui prontamente ha detto e che fa che è un cane da caccia...lo portato a fa na camminata...cmq tra tira e molla il verbale non glielo hanno fatto.....ma la legge cosa dice a riguardo???

... che certa gente farebbe meglio a stare a letto la mattina.
In atteggiamento di caccia senza fucile: roba da matti!
 

davide93

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Salve...ieri ad un amico cacciatore è successa una cosa strana...lui quest'anno non ha rinnovato il porto d'armi...pero avendo ancora il setter ha deciso di andare ad alzare due quaglie....mentre stava col cane...la forestale lo ha fermato chiedendogli il documento....lui non avendo il porto d'armi gli ha dato la carta d'identità...e loro prontamente volevano fargli il verbale...perchè era in atteggiamento di caccia...lui prontamente ha detto...io a caccia...senza fucile e senza porto d'armi...la forestale gli ha ribadito che era in atteggiamento di caccia perchè aveva un cane da caccia...e cioè il suo setter...e lui prontamente ha detto e che fa che è un cane da caccia...lo portato a fa na camminata...cmq tra tira e molla il verbale non glielo hanno fatto.....ma la legge cosa dice a riguardo???
 
Re: In atteggiamento di caccia

Non avendo rinnovato il pda non puo portare il fucile a spasso neanche in custodia

- - - Aggiornato - - -



!
ho detto uno in regola che porta il fucile in custodia non è in atteggiamento di caccia, se non ha il pda in regola non può neanche uscire di casa e comunque anche senza porto d'armi deve passare la visita dal medico di famiglia che dichiari che è sano di mente e le può detenere.
 
In atteggiamento di caccia

..............Comunque, io più mi documento sulle leggi venatorie e più trovo buchi legislativi pericolosi.
Il diritto, in senso lato, e' diventato motivo di sfoggio di tanti giuristi per esprimersi altrimenti. Ogni norma oramai, non contiene un precetto ed una sanzione, ma e' motivo di sproloquio nei tribunali di ogni ordine e grado. Il giudice di Lecce ti assolve, e per lo stesso reato e medesime circostanze, a Milano ti condannano. Il tribunale di condanna, la corte d'appello ti assolve e la cassazione ti riporta al processo di primo grado. Si scrivono pagine di filosofia per una sentenza e si perde poi, di fatto, la questione.
Ci sono voluti anni e chilometri di sentenze per stabilire che la guardia volontaria venatoria non ha funzioni di polizia giudiziaria. Poi un giudice ha detto: momento!! Se leggiamo bene la norma, il legislatore fa la distinzione tra gli organi di vigilanza e la polizia giudiziaria. Quindi, se diversifica i compiti ci sarà un motivo!!' Minchia dico io!! E gli avvocati che ricorrevano alle sentenze, erano dei fessi allora!? Intanto quanta gente e' stata rovinata senza essere mai stata risarcita. Ma neanche nella dignità!! Va beh, non divaghiamo, altrimenti.........!!!
All'amico del post precedente, pero', gli consiglio di leggersi bene le caratteristiche da cui desumere se un fondo e' chiuso. E senza trovare le scusanti della mancanza dei cartelli....perché non sarebbe una scusante. Occhio!!!!
 
Re: In atteggiamento di caccia

davide93
Salve...ieri ad un amico cacciatore è successa una cosa strana...lui quest'anno non ha rinnovato il porto d'armi...pero avendo ancora il setter ha deciso di andare ad alzare due quaglie....mentre stava col cane...la forestale lo ha fermato chiedendogli il documento....lui non avendo il porto d'armi gli ha dato la carta d'identità...e loro prontamente volevano fargli il verbale...perchè era in atteggiamento di caccia...lui prontamente ha detto...io a caccia...senza fucile e senza porto d'armi...la forestale gli ha ribadito che era in atteggiamento di caccia perchè aveva un cane da caccia...e cioè il suo setter...e lui prontamente ha detto e che fa che è un cane da caccia...lo portato a fa na camminata...cmq tra tira e molla il verbale non glielo hanno fatto.....ma la legge cosa dice a riguardo???​


mirko
sarebbe bello vedere la forestale fare tutte queste menate a una delle tante famiglie in possesso di un cane da caccia mai usato per lo scopo! ma dai... non esageriamo
La domanda iniziale del post, smentisce la tua affermazione. E comunque, se io dovessi notare un comportamento del genere nel mio ATC, chiamerei io stesso la Polizia Provinciale, perchè lo ritengo un comportamento scorretto e an tisportivo!!!​
 
Re: In atteggiamento di caccia

Ci sono sentenze della cassazione che dicono che il concetto di atteggiamento di caccia è da considerare quando una persona svolge un attività di abbattimento o di cattura della fauna, quindi uno che porta il cane a giro per la campagna non è in atteggiamento di caccia se non ha con sè, trappole, fucili, cartucce o altri mezzi che consentono la cattura o l'abbattimento. Poi la legge è così interpretabile che può succedere anche che riescono a condannarti, e magari dopo 3 gradi di giudizi darti la ragione piena. Il permesso per stare nel terreno lo puoi anche aver ricevuto dal proprietario, quindi se il proprietario è daccordo di farti andare a giro con il cane nel suo terreno, secondo me sei in regola. oppure i cani devono per forza stare al guinzaglio 24 ore su 24?
 
Re: In atteggiamento di caccia

Violazione di proprieta' privata, e' un reato penale.


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Certo che la violazione della proprietà privata è un illecito. Ma si parlava che il cacciatore beneficia dell'art 842 del codice civile. Per questo chiedevo qual'era la violazione dell'art.842 stesso. Ma, la sostanza era:il guardia caccia, me lo può contestare la violazione dell'art.842 cc.?
 
In atteggiamento di caccia

Non era di certo in atteggiamento di caccia, ma per lo stesso motivo nn poteva beneficiare dell'842, quindi era sanzionabile.


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Re: In atteggiamento di caccia

Guarda che la forestale gli ha voluto bene , esiste la parola atteggiamento caccia ,che in certi casi non puoi girare col cane in zone che ci siano animali selvatici !!!!!!
 
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