Trasferimento di armi – Confermata la denunzia immediata

Incredibile. Io vivo in viax, vendo casa per comprare in via y in complesso nuovo in costruzione. Tra il trasferimento da x ad y, in attesa della consegna dell'alloggio mi ritrovo per 2 settimane in residence. Nel frattempo lascio la residenza in via x, ma ci sono i nuovi proprietari. Le armi dove debbono stare ?

Nel residence con te, dopo denunzia al commissariato di zona...
 
Il nostro caro Joe Bidet, burattino i cui fili vengono tirati da Obama e Soros, probabilmente ha preso la laurea in legge (copiando la tesi di laurea come copio' i discorsi di altri presidenti durante una campagna per la presidenza di parecchi anni fa, quando il plagiarismo fu scoperto e lui si ritiro' dalla tenzone) alla stessa universita' del Paese dei Balocchi dove l'hanno presa gli illustri membri della Corte di Cassazione italiana.
Questo "presidente," che era gia imbranato da giovane e che adesso e' pure senile, ha osato dire che il Secondo Emendamento e' una cazzata. E gia'. Del resto sta dimostrando di ritenere che anche il Primo Emendamento sia una cazzata...
 
Quando ci si addentra in meandri, fabbricati da persone "riguardevoli", che non guardano avanti, quando poi si arriva al punto di non saper cosa fare. Allora diventano tutti dei ponzio pilato.....se ne lavano le mani e rappezzano alla meglio quello che non hanno saputo fare.
Hanno solo pensato di aggravare la cosa. Chi oggi vende, domani consegna la casa, nello stesso giorno va nella casa nuova. In questo caso la residenza, quando la deve richiedere? Quanto tempo passerà affinché ottenga un certificato di residenza?... Perchè credo che debba presentarlo annesso alla nuova denuncia. O deve prima richiedere la nuova residenza, aspettare non so quanto per avere un certificato per poterlo presentare.Ma in questo caso è in difetto, perchè le armi sono ancora custodite nella casa di prima! Oppure può denunciare le armi nella casa nuova pur non avendo la residenza? La normativa di ogni comune, dice che i vigili si devono recare presso la nuova residenza, per constatare che veramente la persona ci abiti e solo dopo il Comune rilascia il certificato.Questo non succede se all'atto della richiesta di residenza, si fa presente che non è il proprio domicilio, eleggendolo da altra parte.
In questo caso, dove si devono denunciare le armi? Nella propria residenza o nel proprio domicilio?

Ma guarda che casino!!!
 
Dimenticavo di dire, che intanto, la Questura o il Commissariato, dopo la denuncia per lo spostamento delle armi in altra residenza, ti da 10 giorni di tempo, dalla data della denuncia, per spostare le armi, quindi tutto questo casino creato dalla Cassazione, mi sembra inutile!
 
Debbo però denunciarle .... la residenza nel frattempo rimane nell'alloggio venduto ... va bhè ... un macello

Di tutte le caciare che abbiamo credo questa sia la minore..
Abbiamo un punto a nostro favore, che cmq dobbiamo denunciare le armi.. O 72 ore o 48 o subito pur di stare tranquilli si può fare..
 
Le armi vanno denunciate dove stanno/staranno.
Potrebbero essere anche in duo/tre posti diversi...
 
Potrebbero essere anche in duo/tre posti diversi

Ecco [thumbsup.gif].....giusto appunto avrei un quesito interessante [26]! Io ho le armi denunciate dove risiedo ( RESIDENZA) Vorrei portarne debitamente custodite una parte (3 fucili) presso un altra abitazione di mia proprieta' presso altro comune dove eventualmente prenderei il DOMICILIO : vi risulta fattibile ?!? Qualcuno l'ha fatto !?!

Un saluto.
 
Ecco [thumbsup.gif].....giusto appunto avrei un quesito interessante [26]! Io ho le armi denunciate dove risiedo ( RESIDENZA) Vorrei portarne debitamente custodite una parte (3 fucili) presso un altra abitazione di mia proprieta' presso altro comune dove eventualmente prenderei il DOMICILIO : vi risulta fattibile ?!? Qualcuno l'ha fatto !?!

Un saluto.

È fattibile... È fattibile...
 
E allora ce devo prova' [thumbsup.gif].....una seconda vetrina al "Nido del Falco" sarebbe er top [11]! Vabbe',,,,,ciao.

E che aspetti...!!!... Una volta si diceva "ti porto a vedere la collezione di farfalle"... Invece ora le porti a vedere la vetrina al nido del Falco.. 🤣🤣🤣🤣
 

Alberto 69

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Oramai non ci sono più dubbi in merito al termine per la presentazione della denuncia di detenzione a seguito di trasferimento di un’arma in altro luogo di detenzione; deve essere immediata, non potendosi applicare il termine delle 72 ore successive all’acquisizione della materiale disponibilità.
Infatti, anche di recente, la Cassazione ha ribadito che per la ripetizione della denuncia di detenzione di arma a seguito di trasferimento in luogo diverso, non si applica il termine di 72 ore contemplato dall’art. 38, primo comma, T.U.L.P.S.(Cass. Sez. I, n. 12025/2021).
Sebbene, dopo la riforma dell’art. 38, introdotta dal D.L.vo n. 204/2010, anche l’obbligo di ripetere la denuncia per trasferimento sia stato meglio definito ed inserito nello stesso articolo (in precedenza tale obbligo era previsto dall’art. 58 del Regolamento e sanzionato dall’art. 221 del T.U.L.P.S.), tuttavia la Cassazione ha precisato che le condotte obbligatorie e le conseguenti sanzioni hanno un fondamento del tutto diverso. Infatti, presupposto dell’obbligo di denunciare la prima detenzione di un’arma nel termine delle 72 ore, sanzionato dalla legge n. 895/1967, è l’acquisizione della materiale disponibilità, finalizzato ad evitare che l’Autorità di pubblica sicurezza ignori che un soggetto detenga un’arma.
Invece, il presupposto dell’obbligo di ripetere la denuncia per trasferimento è quello di mettere in grado la stessa Autorità, che già conosce l’identità del detentore e del luogo, di ottenere una informazione aggiornata sul diverso luogo di detenzione.
L’omissione di ripetizione della denuncia, situazione ovviamente anch’essa pericolosa per la sicurezza pubblica, tuttavia è considerata dalla stessa Cassazione rimediabile sia utilizzando le denunce di trasporto presentate ai sensi dell’art. art. 34 T.U.L.P.S., sia interpellando il detentore.
Pertanto, le condotte di chi omette di presentare la denuncia della prima acquisizione e quella di chi non ridenuncia l’arma per trasferimento non sono identiche sul piano del disvalore sociale e morale, assai attenuato nella seconda (Cass. Sez. I, n. 10197/2017), con la conseguenza che il reato di omessa ripetizione della denuncia viene sanzionato con la contravvenzione di cui all’art. 17 del T.U.L.P.S..
L’interpretazione della Cassazione, oramai consolidatasi (Cass. n. 50442/2017, n. 10197/2017, n. 50428/2018, n. 10310/2020), non lascia più spazio a dubbi interpretativi.
Infatti, essendo stato stabilito l’obbligo della denuncia immediata per trasferimento, anche per brevi periodi rientranti nel termine delle 72 ore (Cass. n. 50442/2017, Cass. n. 10310/2020), la Cassazione ha voluto richiamare l’attenzione sulla finalità della disposizione di legge, essendo sempre necessario che la competente autorità abbia in qualsiasi momento certezza del luogo in cui l’arma è detenuta (Cass. n. 10310/2020). Se, diversamente il possessore fosse abilitato agli spostamenti non segnalati dell’arma, perché effettuati entro il termine di settantadue ore, tale finalità sarebbe frustrata (Cass. n. 10310/2020).
Dunque, purtroppo, siamo tornati alla previsione della denuncia immediata in caso di trasferimento, termine temporale incerto che, prima della modifica dell’art. 38 da parte del D.L.vo n. 204/2010, aveva creato non poche difficoltà interpretative. Rispetto a prima, tale incertezza sul termine immediata, è ora mitigata dalla possibilità di presentare la denuncia, più facilmente e tempestivamente, anche per via telematica.
Comunque, sarebbe opportuno un intervento normativo che definisse chiaramente anche un termine per la presentazione della denuncia di trasferimento.

Firenze 5 aprile 2021 ANGELO VICARI

Nota Mori
Dissero personaggi famosi ed esperti che “un giurista che è solo un giurista, è un poveretto” e che “un avvocato che si fida della cassazione dovrebbe essere condannato per gioco di azzardo”. Quando il legislatore modifica la norma in cui si stabilisce l’obbligo di denunzia immediata, perché ha capito che è cosa fisicamente impossibile ed inutile, e vi è la Cassazione che insiste a dire che è giusto che sia immediata, e giustifica ciò con ipotesi di pericoli fantasmagorici (pericoli che vede solo lei, ma ignoti all’autorità di PS!), si apprezza Dante che circa otto secoli orsono aveva scritto “Lasciate ogni speranza, voi ch’intrate…” nei tribunali! E’ un caso che andrebbe sottoposto alla Corte Costituzionale per indeterminatezza della norma: pochi secondi in più o in meno e ci si può ritrovare condannati!
A questi giudici non viene mai il sospetto che molto più pericolose delle armi sono i giudici che fanno carriera vendendosi ai politici e che sarebbe giusto e possibile cacciarli “immediatamente”.
 

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Ma allora non sono l'unico ad averlo soprannominato cosi [Trilly-77-24.gif][Trilly-77-24.gif][Trilly-77-24.gif].
Comunque come ho sempre ribadito da quando mi sono reso conto in cosa mi sono andato a infilare:

In italia, possedere armi significa avere la cappella della pubblica sicurezza appoggiata al buco del c**o!!!
 
Incredibile. Io vivo in viax, vendo casa per comprare in via y in complesso nuovo in costruzione. Tra il trasferimento da x ad y, in attesa della consegna dell'alloggio mi ritrovo per 2 settimane in residence. Nel frattempo lascio la residenza in via x, ma ci sono i nuovi proprietari. Le armi dove debbono stare ?
 
Incredibile. Io vivo in viax, vendo casa per comprare in via y in complesso nuovo in costruzione. Tra il trasferimento da x ad y, in attesa della consegna dell'alloggio mi ritrovo per 2 settimane in residence. Nel frattempo lascio la residenza in via x, ma ci sono i nuovi proprietari. Le armi dove debbono stare ?

IN CASSAZIONE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Povera Italia, constatare che l'incompetenza regna sovrana in tutti i settori chiave, dove lo scorrere della vita di ogni cittadino, dovrebbe essere accompagnata e facilitata da decisioni intelligenti e non da arroganti prese di posizione.
Fermate il mondo voglio scendere. Film di Giancarlo Cobelli.
Un saluto per tutti voi
piero
 
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