Trasferimento temporaneo di armi. Denunzia immediata?

Martinuzzu, io ho capito diversamente e cioè, se sposti l'arma temporaneamente e la costudisci in altra abitazione, devi fare denuncia. Invece se l'arma segue il detentore no, cioè se mi sposto per andare a caccia in Toscana e porto due fucili con me, non c'è bisogno di fare denuncia.
 
Una volta, sul porto di fucile, c'era scritto "anche per uso caccia" poi questa scritta veniva cancellata, chissà perchè, se comunque ero e son autorizzato ad uscire da casa e a , prima trasportare l'arma e poi usarla. Oggi vi è scritto "solo per uso caccia"...... che ca zzo vuol dire!? che se per caso essendo a caccia e mi debba difendere da un eventuale attacco armato da parte di malavitosi, che vogliono rapinarmi, non possa usare il fucile? Solo perchè sul libretto vi è scritto "solo per uso caccia"? Ma stiamo scherzando vero? Ci sono delle sentenze (e tante), dove chi ha usato un arma legalmente detenuta, (diciamo il fucile quando si è a caccia), per difendersi, è stato assolto per legittima difesa. E allora come la mettiamo?

Se domani mi chiama Fabio e mi invita nel suo chiaro per una giornata ad anatre, io mi parto da qui e arrivo a Roma, pernotto in un albergo, (col fucile a seguito), Il giorno andiamo al chiaro, passiamo una bella giornata. Nel pomeriggio mi chiama cimbellatore e mi dice; Giovanni, visto che sei lì, perchè non vieni a Livorno, che ti faccio sparare quattro colombacci. Ok dico io. La sera invece di tornare con Fabio, mi metto in macchina e arrivo a Livorno. Pernotto in albergo, (fucile a seguito), e la mattina sono sul palco a sparare colombacci. Bella giornata anche qui. La sra saluto tutti e mi rimetto in marcia per tornare a casa, se non chè, verso le 21,00 mi chiama Martinuzzu, Giovà.... mentre scendi, esci a Sibari e vieni qui, che i tordi mi stanno mangiando. Bene dico io, ci vediamo alle 5,00. Arrivo, altra giornata stupenda. La sra riparto per rientrare.

Secondo voi, devo fare tre denunce diverse?...... ma siamo tutti cretini, compresi gli appartenenti alla P. di S.? Che potrebbe prendere la palla di rimbalzo e dichiarare che non sono affidabile a detenere un arma, vista la mia demenza e stupidità dimostrata.

Controllo di PS a casa in assenza del detentore:
Buon giorno signora;
Buon giorno a lei, avete bisogno?
Dobbiamo controllare le armi di suo marito;
Mio marito non c'è è a caccia fuori regione, torna tra tre giorni, le chiavi dell'armadietto le ha lui, non posso aiutarvi, tornate tra tre giorni.

In una situazione del genere, secondo voi, cosa può succedere?..... Niente.
 
Una volta, sul porto di fucile, c'era scritto "anche per uso caccia" poi questa scritta veniva cancellata, chissà perchè, se comunque ero e son autorizzato ad uscire da casa e a , prima trasportare l'arma e poi usarla. Oggi vi è scritto "solo per uso caccia"...... che ca zzo vuol dire!? che se per caso essendo a caccia e mi debba difendere da un eventuale attacco armato da parte di malavitosi, che vogliono rapinarmi, non possa usare il fucile? Solo perchè sul libretto vi è scritto "solo per uso caccia"? Ma stiamo scherzando vero? Ci sono delle sentenze (e tante), dove chi ha usato un arma legalmente detenuta, (diciamo il fucile quando si è a caccia), per difendersi, è stato assolto per legittima difesa. E allora come la mettiamo?

Se domani mi chiama Fabio e mi invita nel suo chiaro per una giornata ad anatre, io mi parto da qui e arrivo a Roma, pernotto in un albergo, (col fucile a seguito), Il giorno andiamo al chiaro, passiamo una bella giornata. Nel pomeriggio mi chiama cimbellatore e mi dice; Giovanni, visto che sei lì, perchè non vieni a Livorno, che ti faccio sparare quattro colombacci. Ok dico io. La sera invece di tornare con Fabio, mi metto in macchina e arrivo a Livorno. Pernotto in albergo, (fucile a seguito), e la mattina sono sul palco a sparare colombacci. Bella giornata anche qui. La sra saluto tutti e mi rimetto in marcia per tornare a casa, se non chè, verso le 21,00 mi chiama Martinuzzu, Giovà.... mentre scendi, esci a Sibari e vieni qui, che i tordi mi stanno mangiando. Bene dico io, ci vediamo alle 5,00. Arrivo, altra giornata stupenda. La sra riparto per rientrare.

Secondo voi, devo fare tre denunce diverse?...... ma siamo tutti cretini, compresi gli appartenenti alla P. di S.? Che potrebbe prendere la palla di rimbalzo e dichiarare che non sono affidabile a detenere un arma, vista la mia demenza e stupidità dimostrata.

Controllo di PS a casa in assenza del detentore:
Buon giorno signora;
Buon giorno a lei, avete bisogno?
Dobbiamo controllare le armi di suo marito;
Mio marito non c'è è a caccia fuori regione, torna tra tre giorni, le chiavi dell'armadietto le ha lui, non posso aiutarvi, tornate tra tre giorni.

In una situazione del genere, secondo voi, cosa può succedere?..... Niente.
Concordo

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“Martinuzzu, io ho capito diversamente e cioè, se sposti l'arma temporaneamente e la costudisci in altra abitazione, devi fare denuncia. Invece se l'arma segue il detentore no, cioè se mi sposto per andare a caccia in Toscana e porto due fucili con me, non c'è bisogno di fare denuncia.”

Giovannuzzo hai ragione, ho sottovalutato il termine “trasferimento” , grave errore da parte mia che mi sono lasciato prendere dalla rabbia per l’ennesima sentenza incomprensibile riguardo le armi, bravo👍. Nell articolo non si fa menzione se la persona avesse anche cambiato temporaneamente domicilio , immagino di no e di qui l’appiglio del “trasferimento senza denuncia”, ma io mi chiedo: ma chi c@zzo li ha informati che le armi per 1 giorno si trovavano in un altro domicilio?😀
 

Alberto 69

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La Cassazione, con la sentenza n. 10310/2020, è tornata a disquisire sull’obbligo di presentare denuncia di trasferimento di armi in altro luogo, anche quando si tratti di movimentazione temporanea che non superi il periodo di tempo delle previste 72 ore (art. 38 T.U.L.P.S.).
Per meglio comprendere, citiamo il comportamento di un cittadino, già esaminato e considerato illegittimo dalla Cassazione (n. 50442/2017), il quale, per una più diligente custodia, aveva provveduto a spostare temporaneamente le proprie armi in altro luogo, dovendo installare l’impianto di allarme dove le stesse erano regolarmente detenute. Siccome tale nuova detenzione era durata soltanto un giorno, l’interessato aveva ritenuto di non essere obbligato a presentare la relativa denuncia, avendo riportato le armi nel luogo della iniziale detenzione nel termine delle 72 ore.
In merito all’obbligo di effettuare la denuncia anche per i trasferimenti temporanei che non superino le 72 ore, oramai si è formata una giurisprudenza di legittimità conforme (n. 50442/2017; n. 10197/2017; n. 50428/2018; n. 7418/2020). Una giurisprudenza così tanto conforme per cui le considerazioni in diritto delle sentenze più recenti si riducono al classico copia-incolla di quelle precedenti.
La Cassazione, con la sentenza in commento, richiamandosi a pacifico orientamento interpretativo e condividendo le motivazioni del giudice di merito, ha osservato che il termine delle 72 ore non può essere interpretato come spazio di tempo in cui sussiste per il titolare l’indiscriminata facoltà di rimuovere le armi dal domicilio oggetto della denuncia di detenzione e di riporle altrove. Infatti, configura il reato di cui all’art. 38 T.U.L.P.S., in relazione all’art. 17 dello stesso Testo unico, il trasferimento di un’arma da un luogo ad un altro, quand’anche esso sia effettuato nell’ambito della circoscrizione territoriale del medesimo ufficio locale di pubblica sicurezza, senza provvedere a ripetere la denuncia, essendo sempre necessario che la competente autorità abbia in qualsiasi momento certezza del luogo in cui l’arma è detenuta al fine di effettuare gli eventuali necessari controlli.
Osserva, inoltre, la Suprema Corte che tale finalità sarebbe frustrata se il possessore fosse abilitato agli spostamenti non segnalati dell’arma perché effettuati entro il termine di settanta due ore dal primo movimento.
Infatti, potrebbero realizzarsi anche più spostamenti provvisori dell’arma, l’uno distinto dall’altro, senza darne notizia all’Autorità di pubblica sicurezza così frustrando la ratio della disciplina di controllo (Cass. n.50442/2017).
La Cassazione arriva a tale conclusione evidenziando che, per la denuncia di trasferimento in altro luogo, anche se temporaneo, non si applica il termine di 72 ore, stabilito dall’art. 38, comma 1, T.U.L.P.S., siccome, benché contemplate nello stesso articolo, le condotte doverose e le conseguenti sanzionihanno un fondamento del tutto diverso. Infatti, la detenzione illegale di armi, cioè la mancata denuncia dopo la iniziale acquisizione materiale, è sanzionata dalla legge n. 895/1967, perché tale omissione determina l’ignoranza della presenza dell’arma in capo alla Autorità di pubblica sicurezza. Diversamente, la mancata ripetizione della denuncia di trasferimento è considerata un comportamento meno grave (la giustizia amministrativa ritiene, comunque, legittimo il divieto di detenzione di armi, ai sensi dell’art. 39 del T.U.L.P.S., Cons. St. n.4334/2017) e, quindi, sanzionato dall’art. 17 del T.U.L.P.S., siccome le pubbliche autorità conoscono l’esistenza dell’arma e l’identità di chi ne ha la detenzione, ma possiedono un’informazione non aggiornata sul luogo dove trovasi l’arma, situazione ovviamente anch’essa pericolosa per la sicurezza per la sicurezza pubblica, ma rimediabile, sia utilizzando le denunce di trasporto delle armi presentate ai sensi dell’art. 34 T.U.L.P.S., sia interpellando il detentore.
Su quest’ultima constatazione ci permettiamo di osservare che il titolare di licenze di porto d’armi non è tenuto a presentare preventivo avviso di trasporto al Questore, potendo legittimamente movimentare fino a sei armi (circolare 14 febbraio 1998), per cui gli uffici di P.S. o comandi dei Carabinieri non sono messi in grado di conoscere il nuovo luogo di detenzione temporanea.
Inoltre, nella stessa sentenza, si rileva una discrepanza tra l’affermazione che l’omessa ridenuncia di movimentazione è rimediabileutilizzando le denunce di trasporto delle armi presentate ai sensi dell’art. 34 T.U.L.P.S. e quella successiva nella quale si precisa che in caso di trasferimento non è possibile individuare un momento di acquisizione della materiale disponibilità. Infatti, come abbiamo già rilevato, quest’ultima affermazione è valida solo per chi sia titolare di licenze di porto d’armi.
In merito a tale giurisprudenza, non riusciamo a comprendere quale esigenza di tutela della sicurezza vi sia nell’obbligo di denunciare anche i trasferimenti temporanei. La necessità che l’Autorità di P.S. abbia, in qualsiasi momento, la certezza del luogo in cui l’arma è detenuta, è indiscutibile. Invece, è discutibile la previsione di tale esigenza anche per gli spostamenti temporanei.
Lo stesso legislatore, con la riforma dell’art. 38 del T.U.L.P.S., scegliendo di passare dalla denuncia immediata al termine delle 72 ore, ha implicitamente stabilito che, durante tale periodo di tempo, non vi è nessun pericolo per la tutela della sicurezza pubblica e nessuna esigenza di controllo, considerato che, chi viene in possesso di armi, è persona affidabile perché già titolare di titoli legittimanti. Così, in pratica, accade che, anche nel caso di chi acquista per la prima volta, per 72 ore l’Autorità di P.S. non è messa a conoscenza dove l’arma sarà detenuta. Infatti, l’armiere segnala l’acquisto, ma l’acquirente è libero di denunciare la detenzione anche in un luogo diverso dalla residenza. A maggior ragione nel caso di passaggio tra privati.
Dunque, non si capisce la preoccupazione della Cassazione sulla necessità che anche per lo spostamento temporaneo, inferiore alle 72 ore, debba essere presentata denuncia. Inutile aggravamento del lavoro di uffici di P.S. e comandi C.C. che vedono arrivare comunicazioni di trasferimento di armi, quando le stesse sono già state riportate nel luogo della prima denuncia.
Come osservato dal Giudice amministrativo, che ha condiviso l’interpretazione assolutoria di quello penale, il trasferimento definitivo di un’arma è cosa diversa dal semplice spostamento momentaneo (C.G.A. della Sicilia, N. 00146/2016).
Una interpretazione giurisprudenziale diversa, accompagnata dalla precisazione, sull’avviso di trasporto, che si tratta di spostamento temporaneo di 72 ore, per cui non viene dato corso alla denuncia, riuscirebbero a contemperare l’esigenza del cittadino con quella della tutela della sicurezza pubblica.
Comunque, oramai, la Cassazione, con giurisprudenza costante, ha chiarito che, con la modifica dell’art. 38 del T.U.L.P.S., introdotta dal D.L.vo n. 204/2010, la denuncia di trasferimento di armi deve essere ripresentata anche se il trasferimento avviene in luogo in luogo poco distante e di competenza della stessa Autorità (Cass. n. 7418/2020).
Inoltre, ha precisato quale sia la sanzione applicabile in caso di omissione (art. 17 T.U.L.P.S., Cass. n.50428/2018).
Infine, con quest’ultima sentenza (n. 10310/2020), ha definitivamente chiarito che, anche per il trasferimento temporaneo per un periodo di tempo inferiore alle 72 ore, deve essere sempre presentata la relativa denuncia.
Vogliamo solo sperare che, anche se non si devono prendere in considerazione le 72 ore, tale termine rimanga valido, perlomeno, per presentare la denuncia.
Non vogliamo pensare che la Cassazione, non considerando tale termine per il trasferimento, voglia implicitamente ritornare a quanto stabilito dall’art. 38, prima della modifica del D.L.vo n. 204/2010, che contemplava quello incerto della immediata denuncia.

Firenze 6 aprile 2020 ANGELO VICARI

Nota di E. Mori

Un tempo si citava la “giurisprudenza costante della S.C,”, Ormai costante c’è solo l’incapacità di capire i problemi, l’ incapacità di leggere e capire ogni norma diversa dai quattro codici (ma forse sono un ottimista e non conoscono bene neppure quelli), l’incapacità di capire le situzioni di fatto da valutare, l’incapacità di applicare i cambiamenti normativi, così che si attaccano disperatamente a sentenze emesse al tempo in cui Berta filava, ecc. ecc. Non vi è limite alla incapacitàta di queste teste arrivate per caso a giudicare i concittadini. Una volte il collegio giudicante era composto da tre o cinque giudici perché si sperava che almeno uno fosse preparato e capace. Ormai ci hanno rinunziato! Ci dovrebbe essere la grande testa, il presidente del baraccone, a controllare che se in un certo periodo vengono giudicate tre persone per lo stesso fatto, vadano a casa con la stessa decisione. Ora si vede ogni giorno che il risultato è assolutamente casuale, che anche quando le soluzioni sono due, alternative, riescono a trovarne una terza stravagante (si veda il problema dei bossoli).

Fonte:earmi.it
 

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ma che guardassero i mafiosi e i delinquenti, mi chiedo se vado una settimana a caccia ospite di qualcuno in altra regione portandomi chiaramente le mie armi come devo comportarmi? Ho letto ma non ho capito molto:rolleyes:..............in bocca al cocker!!!!!!!!!!
 
ma che guardassero i mafiosi e i delinquenti, mi chiedo se vado una settimana a caccia ospite di qualcuno in altra regione portandomi chiaramente le mie armi come devo comportarmi? Ho letto ma non ho capito molto:rolleyes:..............in bocca al cocker!!!!!!!!!!

seguo...
 
ma che guardassero i mafiosi e i delinquenti, mi chiedo se vado una settimana a caccia ospite di qualcuno in altra regione portandomi chiaramente le mie armi come devo comportarmi? Ho letto ma non ho capito molto:rolleyes:..............in bocca al cocker!!!!!!!!!!
In base alla sentenza devi presentare denuncia alla stazione di P.S. di competenza, perché nonostante tu sia autorizzato dal titolo a trasportare armi questo non ti esclude da informare l A.G. che le armi sono state temporaneamente spostate dal domicilio denunciato in precedenza. Siamo alla follia......, ma hanno compreso che i tiratori sportivi quando si muovono per le gare e stanno fuori anche 3 giorni devono ogni volta denunciare lo spostamento?
 
Il termine di 72 ore x la denuncia sembra chiaro. E per me è tale anche quello per il cambio del luogo di detenzione, ourtroppo in Italia le leggi le fanno i giudici e basta trovarne uno animalista o anticaccia e il gioco è fatto!!!
poi gli altri fanno copia e incolla e diventa giurisprudenza consolidata.

nel sito della Questura si trovano queste i formazioni:

Denuncia di detenzione e di cessione di armi e munizioni

Come noto il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 104, che recepisce la Direttiva (UE) 853/2017 del 17 maggio 2017, ha introdotto alcuni interventi di semplificazione che riguardano anche le modalità di assolvimento della denuncia di detenzione delle armi.

In particolare, attraverso una modifica dell’art. 38 TULPS è stata estesa la modalità di invio della denuncia per via telematica, con lo strumento della posta elettronica certificata (PEC).

Tale sistema, che offre garanzie di qualità, tracciabilità e sicurezza, superando le tradizionali forme di comunicazione, consente di gestire in maniera più articolata le istanze inoltrate dai cittadini.

Si ricorda che la denuncia deve essere presentata nei seguenti casi:
  • quando si viene in possesso di armi e cartucce per acquisto personale o per eredità;
  • quando si cedono armi e cartucce a terzi;
  • per variazione del luogo di detenzione delle armi e delle cartucce.........
L’arma detenuta deve essere immediatamente denunciata alla Questura o alla Stazione Carabinieri competente per territorio entro 72 ore dal possesso.

sembra chiaro che il concetto "immediatamente" è inteso pari a 72 ore.

detto cio e per non incorrere in sanzioni che ci farebbero dire addio per sempre al nostro amato pda è meglio comunicare spostamentti dell'arma che non siano definibili come semplice "trasporto", potendo farlo in modo abbastanza semplice anche a mezzo pec.
 
Ho un paio di commenti per la "giustizia" ed i magistrati italiani e come interpretano le leggi:

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