Cani da caccia. Ecco cosa prevede la legge

Alberto 69

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Come devono essere trasportati in auto? Quali pratiche sono vietate per addestrarlo? Dove non possono correre? Cosa si deve fare se si perdono?

Se sei un appassionato di caccia, oltre alla doppietta porterai sicuramente con te il tuo fedele alleato, cioè il cane. Saprai già che ci sono delle regole da rispettare per quanto riguarda l’attività venatoria, soprattutto per quanto riguarda il periodo ed i luoghi in cui si può effettuare. Ma proprio sui cani da caccia, cosa prevede la legge?

Per quanto possa essere un animale dotato di un istinto invidiabile, il cane da caccia può essere soggetto a qualche rischio. Non sarebbe, ad esempio, la prima volta che uno di questi animali si perde in giro per i boschi e non riesce a ritrovare in tempi brevi il suo padrone. Ma può anche creare qualche danno alla proprietà di altre persone, se invade un terreno attraverso il quale corre come un dannato per acciuffare la preda.

È interessante chiedersi anche cosa prevede la legge sui cani da caccia per quanto riguarda la loro tutela. Su come si devono trasportare in macchina, sugli accessori che possono portare o non portare addosso per non disturbare il cacciatore (come può essere il collare elettrico per dargli delle scosse ed impedire che possano abbaiare e spaventare la preda) o, come si diceva prima, su come si deve comportare il proprietario quando ha dei buoni motivi per pensare che il suo cane si sia perso: dovrà dimostrare di avere fatto tutto il possibile per ritrovarlo e presentare la dovuta denuncia di smarrimento.

Ecco, allora, che cosa prevede la legge in merito ai cani da caccia.
Cani da caccia: come devono essere trasportati?


Caricate in macchina le attrezzature e la doppietta, è il momento di far salire a bordo il cane o i cani, nel caso si voglia praticare l’attività venatoria con più di un «aiutante». Cosa prevede la legge sul modo di trasportare i cani da caccia?

C’è un decreto un po’ datato ma ancora in vigore (1) secondo cui è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e, comunque, in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. È, però, consentito di portare soli animali domestici (come i cani, appunto) anche in numero superiore purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore dell’auto appositamente diviso dal resto dell’abitacolo da una rete o da analogo mezzo idoneo. Per installare questo separatore in modo permanente, è necessaria l’autorizzazione dell’ufficio provinciale competente della Motorizzazione civile. Questa norma è, comunque, riportata sul Codice della strada.

Trasgredire la regola sul trasporto degli animali può costare una multa da 84 a 335 euro. Ma andrà sicuramente peggio a chi porterà nell’auto gli animali creando loro un grave disagio. La Cassazione, ad esempio (2), ha condannato per maltrattamento un uomo che trasportava dei cuccioli di labrador nel bagagliaio della sua auto tenendoli chiusi per un intero viaggio di 1.000 km. In casi come questo si rischia l’arresto fino ad un anno e 10mila euro di multa.

Altro aspetto importante che riguarda il maltrattamento dei cani da caccia, e per il quale è prevista la stessa pena, è l’utilizzo del collare elettrico, noto anche come antiabbaio. Una pratica vietata dalla legge, come ha ribadito la Cassazione (3). Secondo la Corte, infatti, quel tipo di collare «è certamente incompatibile con la natura del cane, poiché si fonda sulla produzione di scosse o altri impulsi elettrici che, tramite un comando a distanza, si trasmettono all’animale provocando diverse reazioni». Insomma, si insegna al cane a non abbaiare in determinati momenti attraverso il dolore, che incide – come ricorda la Cassazione – sulla sua integrità psicofisica e che è in grado di trasformarlo in un animale aggressivo, timoroso e depresso.
Cani da caccia: bisogna tenerli al guinzaglio?


Può risultare strano pensare che un cacciatore vada nei campi con i suoi cani da caccia tenuti al guinzaglio. Infatti, non esiste una legge che obblighi all’uso del guinzaglio e della museruola quando sono impegnati con il loro padrone nell’attività venatoria.

Attenzione, però. Quello che è obbligatorio è badare sempre al proprio cane ed evitare che si intrufoli dove non deve. È vietato, infatti, l’ingresso degli animali in terreni coltivati a riso, soia, tabacco ed ortaggi. Inoltre, l’attività venatoria è vietata in forma vagante in frutteti, vigneti fino alla data della vendemmia e coltivazioni di mais in seme.

I trasgressori possono essere chiamati a rispondere del reato di omessa custodia e mal governo di animali previsto dal Codice penale [5] contro chi «lascia liberi o non custodisce con le debite cautele animali pericolosi da lui posseduti». Tradotto in soldi, una sanzione da 25 a 258 euro.
Cani da caccia: le regole contro l’abbandono?


Sempre il Codice penale (4) punisce l’abbandono degli animali. In questo contesto, si può incorrere nel reato in questione quando il cane da caccia si perde ed il proprietario non si attiva in modo adeguato ed efficace per trovarlo.

Il cacciatore, inoltre, deve presentare al più presto una denuncia di smarrimento e dimostrare di non disinteressarsi del proprio cane. (5).

Note.

1) Art. 38 DPR 320/1954.

2) Art. 169 cod. str.

3) Cass. sent. n. 5979/2013.

4) Cass. sent. n. 38034/2013.

5) Art. 672 cod. pen.

6) Art. 727 cod. pen.

7) Cass. sent. n. 18892/2011.

AUTORE: Carlos Arija Garcia

Fonte:www.leggepertutti.it
 

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