Caserta. Direttiva per il contrasto del bracconaggio

(Untitled)

se non c'è autorizzazione è abusivo. Se è abusivo 'zzi loro se gli fanno un cul@ grosso come una manica di cappotto. Sarebbe l'ora di dare il messaggio che l'Italia è una e se certe cose le fai a Caserta ti faccio il cul@ come a chi fa lo stesso reato a Livorno. Tempo fa ebbi una discussione con uno che si vantava d'avere fatto un bel numero di marzaiole DI MARZO quando era andato a trovare i parenti "al paese suo". Sarebbe l'ora che Marzo sia chiuso per tutti, no?
 

Alberto 69

Capo Redattore Rassegna stampa
Membro dello Staff
Supermoderatore
Utente Premium
Messaggi
21,272
Punteggio reazioni
8,035
Punti
650
Bracconiere-CASERTA.jpg


La presente direttiva ha come finalità il più efficace contrasto al fenomeno del bracconaggio (che consiste nella caccia e nella pesca svolte in violazione delle normative vigenti) e si propone di fornire alcune indicazioni pratiche sulle attività da svolgere da parte della polizia giudiziaria operante in tale settore, anche tenuto conto che la condotta illecita in questione, oltre a pregiudicare la conservazione delle specie animali, ha delle negative conseguenze anche in materia urbanistica ed ambientale.

Si precisa che la presente direttiva ha ad oggetto esclusivamente il contrasto all’attività di caccia svolta in violazione della normativa posta a tutela delle specie animali.

Tenuto conto che la strategia di contrasto non può che essere elaborata grazie all’osservazione delle modalità con cui viene svolta l’illecita attività, appare opportuno soffermarsi su dette modalità.

L’illecita attività di caccia viene svolta, o prevalentemente tra l’altro, tramite l’utilizzo di postazioni in cui si sistemano i bracconieri, vale a dire strutture in cemento armato o non, parzialmente interrate (cd. bunker), che in gergo vengono anche chiamate “botti” e che custodiscono il materiale necessario (fucili, munizioni, richiami elettromagnetici acustici, etc.) che viene utilizzato per la sosta e gli appostamenti nella zona di caccia.

Dette strutture sono, per lo più, di forma rettangolare e di estensioni variegate, in quanto talune di esse prevedono, oltre che lo spazio necessario per custodire il suindicato materiale, altresì degli spazi per la sosta e il pernottamento dei bracconieri, con le conseguenti violazioni alle norme urbanistiche.

E’ noto che, affinché venga operato il richiamo degli animali selvatici, vengono creati altresì dei bacini di acqua artificiali (cd. vasca) di grandezza circoscritta, presso i quali può avvenire il richiamo degli uccelli in transito, anche mediante l’uso di richiami acustici espressamente vietati dalla legge.

In pratica, i bracconieri si appostano all’interno del predetto bunker, perfettamente mimetizzato, per poter comodamente abbattere gli anatidi che, attirati dallo specchio d’acqua artificiale, habitat molto idoneo per riposarsi e rifocillarsi, nonché dai richiami acustici e dagli stampi in plastica, si poggiano sull’acqua e finiscono sotto il tiro incrociato dei bracconieri.

Va anche osservato che la creazione di tali bacini artificiali comporta un arbitrario mutamento della destinazione d’uso del terreno, in quanto con la realizzazione del laghetto artificiale si configura un cambio di destinazione urbanistica. E difatti, giova ricordare che la creazione di uno specchio d’acqua artificiale su un terreno agricolo non configura un mutamento della destinazione d’uso soltanto quando il terreno è destinato alla coltivazione del riso, cosa che non riguarda il caso in esame.

Si osserva che solitamente, allorché la polizia giudiziaria interviene in luoghi ove si eserciti l’illecita attività di caccia, procede unicamente al sequestro delle suindicate postazioni (cd. “botti”).

Occorre invece che l’attività di sequestro si estenda altresì alla zona circostante consistente nel bacino artificiale, che costituisce uno dei mezzi per indurre gli uccelli acquatici a posarsi sull’acqua, ove vengono poi raggiunti dal tiro incrociato dei bracconieri.

Come previsto dalla legge n. 157/1992 all’art. 5 co. 3 e 4 e dalla legge regionale n. 26/2012 all’art. 5 co. 6 e 7, le strutture utilizzate per l’effettuazione degli appostamenti fissi devono essere regolarmente autorizzate dall’Amministrazione provinciale e non possono essere in un numero superiore ad una struttura per ogni 3 mila ettari di superficie provinciale utile alla caccia. Inoltre, non possono essere ubicate a meno di 1000 mt. dalla battigia del mare, né avere una superficie inferiore a 10.000 mq.

Nell’attività di bracconaggio, il sequestro dei cosiddetti “bunker” o “botte” si rende indispensabile, al fine di evitarne la disponibilità e il loro successivo utilizzo da parte dei bracconieri.

Detto sequestro va disposto non solo perché detti manufatti sono stati utilizzati da parte dei bracconieri, ma anche a causa della mancata autorizzazione a costruire da parte dell’Ente comunale. Pertanto, si procederà, qualora si accerti la mancanza del permesso a costruire, anche per il reato di cui all’art. 44 del DPR 380/2001.

Unitamente al sequestro di detta struttura, va disposto il sequestro dello specchio d’acqua artificiale, nonché dei mezzi di caccia non autorizzati, quali gli stampi in plastica posti sul bacino artificiale, che riproducono gli anatidi da attirare, e i richiami acustici elettromagnetici riproducenti il canto degli anatidi, i richiami acustici e gli strumenti elettromagnetici in funzione (reato previsto dalla suindicata legge n. 157/92, art.21 – comma 1, lett. r).

Va anche precisato che, quando si procede per il reato di bracconaggio nei periodi in cui l’attività venatoria è inibita, si dovrà procedere al sequestro delle armi da caccia, in conformità a quanto stabilito dall’art. 28 co. 2 della legge nr. 157 del 1992che prevede:

Nei casi previsti dall’art 30, gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziariaprocedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. In caso di condanna per le ipotesi di cui al medesimo art. 30 comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) le armi e i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati.

La legittimità del sequestro delle armi da caccia,oltre che del richiamo acustico elettromagnetico quale mezzo di caccia non consentito, viene affermato con continuità da diverse

sentenze della Corte di Cassazione [SUP][SUP]1[/SUP][/SUP] , le quali confermano che il sequestro dell’arma è fondato sia su esigenze probatorie, in quanto diretto ad assicurare la prova trattandosi di cosa mediante la quale il reato è stato commesso (rientrandovi anche il fucile quale mezzo di completamento della fattispecie criminosa di esercizio della caccia con mezzi vietati) ed inoltre necessario a dimostrare che l’arma è idonea ad abbattere i volatili attirati dal richiamo elettromagnetico acustico abusivo (dal momento che il possesso di un fucile non funzionante per una qualsiasi ragione non integrerebbe il reato de quo) e, quindi, per poter compiere i necessari accertamenti sulla idoneità e funzionalità dell’arma evitando che non possa in qualche modo essere manomessa.

Inoltre, il sequestro dell’arma può consentire al Giudice, in sede di condanna, di disporre l’applicazione della confisca ex art. 240 c.p. legata all’uso di un’arma quale mezzo per la commissione del reato contestato.

Anche lo specchio d’acqua artificiale fa parte, unitamente alle altre attrezzature, del sistema complessivo finalizzato al bracconaggio e deve essere sequestrato nel suo insieme.

Occorre, altresì, compiere qualche osservazione sull’impatto di natura ambientale derivante dall’attività di bracconaggio .

Sul punto, si osserva che il sequestro della cd. vasca si rende necessario anche per constatare la presenza in loco di residui di piombo dovuti al prolungato uso delle armi. La presenza di tali residui rende necessaria l’effettuazione di verifiche circa la sussistenza di danni ambientali di cui al d.lgvo 152/2006, determinati dall’accumulo di piombo anche nel corso degli anni.

Ai fini dell’effettuazione di tali verifiche, la polizia giudiziaria all’uopo preposta si avvarrà dell’ausilio dell’ARPAC che, opportunamente compulsata, provvederà asvolgere i relativi prelievi nonché, nel caso di sussistenza di fenomeni di inquinamento, ad impartire le prescrizioni di cui agli artt. 318 e segg. di cui alla legge n. 68/2015. Si procederà, altresì, all’individuazione del relativo proprietario del terreno, il quale non può che rispondere in concorso di tali attività, anche sotto il profilo dell’art. 40, 1° cpv c.p..

Inoltre, saranno oggetto di verifica le modalità con cui la c.d. “vasca” viene alimentata di acqua (se attraverso l’utilizzo di pozzi già presenti o anche tramite il prelievo di acque pubbliche nei canali adiacenti a dette vasche). L’eventuale sottrazione di risorse pubbliche darà luogo anche alla

contestazione di furto aggravato, potendo eventualmente configurare altresì la prevista sanzione amministrativa di cui all’art. 96 comma 4 D.Lgvo 152/2006.

Quanto al contenuto della denuncia, così come indicato dall’art. 332 c.p.p., essa è costituita dalla esposizione degli elementi essenziali del fatto nonché, quando è possibile, dalle generalità, dal domicilio e da quanto altro possa portare all’identificazione della persona alla quale il fatto attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

Si sottolinea l’importanza di indicare con precisione, in detta comunicazione, i dati catastali nonché il soggetto proprietario del terreno su cui è stato realizzato il bacino artificiale, con annesso bunker.

La polizia giudiziaria, una volta espletate tutte le attività di sequestro suddette, dovrà dare avviso all’Ente comunale, per quanto di propria competenza, comunicando le notizie sulle violazioni urbanistiche riscontrate.

Gli Enti comunali sono tenuti ad emettere, nei confronti del proprietario dell’area, ordinanza con cui viene ingiunto il ripristino dello status quo ante , previa demolizione dei c.d. bunker nonché il ripristino dello stato dei luoghi.

L’Ente comunale dovrà avere altresì cura di trasmettere tale ordinanza anche alla Polizia Giudiziaria che ha fornito tali informazioni, la quale potrà verificare l’avvenuta ottemperanza o meno all’ordinanza. In caso di inottemperanza, sussiste l’obbligo, da parte del comune di intervenire d’ufficio, a danni e spese del proprietario.

Premesso quanto innanzi, s’invita la polizia giudiziaria, qualora si trovi ad operare in relazione al reato di bracconaggio, a procedere come innanzi specificato.

I magistrati vigileranno sul completo svolgimento delle attività suindicate e procederanno direttamente, ove già non fatto dalla polizia giudiziaria, all’estensione del sequestro ai siti e ai mezzi innanzi indicati.

Nell’occasione si porgono deferenti saluti.

Quanto all’Archivio Generale degli atti dell’Ufficio, vista la propria nota n. 233/2016, si dispone che, alla lettera “A” “Ambiente” il presente provvedimento sia inserito, integrando l’indice con indicazione del numero ed oggetto.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Dott.ssa Maria Antonietta Troncone

1 Cass. Pen. Sez. IlI, (ud. 22/04/2004) 15-06-2004, n. 26839; Cass. Pen. Sez. IlI, Sent., (ud. 27/03/2014) 03- 09-2014, n. 36699; Cass. pen. Sez. IlI, Sent., (ud. 03/03/2011) 08-07-2011, n.26799.

Fonte:lexambiente.it
 

Allegati

  • photo65989.jpg
    photo65989.jpg
    30.8 KB · Visite: 0
Giustissima la lotta al bracconaggio ma,secondo me,potrebbero impiegare meglio le scarse risorse per cominciare a tentare di affrontare le vere priorità...per gli appostamenti abusivi basta un escavatore dell'esercito e qualche camionata di terra non avvelenata...
 
Armeria online - MYGRASHOP
Sponsor 2024
Indietro
Alto