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Potete postare la sentenza ?
Mi sembra proprio strano
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Potete postare la sentenza ?
Mi sembra proprio strano
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 527.
Attuazione della direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.
Vi invito a leggere questo articolo di legge al punto 1/bis....sarà tutto più chiaro...
Questa la parte saliente:
"Correttamente pertanto la sentenza impugnata ha ritenuto parte di arma da
sparo il dispositivo per puntamenti rapidi
pro-point,
recante il marchio
"Riflescope", abusivamente detenuto dal ricorrente, trattandosi di uno strumento
che, montato su fucile o carabina, conferisce all'arma da sparo una maggiore
precisione di tiro.
E' irrilevante poi che tale specifico accessorio non sia, in tesi, specificamente
destinato ad essere montato sulla carabina ovvero sul fucile del pari illecitamente
detenuti dal ricorrente, sul semplice rilievo che la legge penale punisce la
detenzione non autorizzata di parte di arma (nel caso di specie, di arma comune
da sparo); indipendentemente alla sua adattabilità ad arma, lecitamente ovvero
illecitamente, del pari detenuta dalla medesima persona."
Se questa sentenza sarà confermata è un precedente che darà adito a perseguire per legge qualsiasi dispositivo di puntamento che non sia quello venduto con l'arma stessa, voglio vedere se concluderanno che si tratta di "modifica" e per questo c'è il penale o semplicemente sarà obbligo inserire in denuncia come per i caricatori anche le ottiche.....Siam messi bene
Ciao Luigi, l'articolo da te postato e' giusto ma, facendo una piccola ricerca, ho trovato che ci sono stati degli aggiornamenti, gia' da diverso tempo, inerenti alla detenzione di armi.
Riporto un trafiletto (estrapolato da questo sito: https://poliziamoderna.poliziadistat...5ac34506833928) che riguarda proprio il come considerare un ottica ai fini di legge:
Il caricatore, già inserito nell’art. 19 della legge 110/75, non essendo stato riportato nell’elenco delle “parti”, e a seguito di espressa cancellazione di tale parola, con la modifica dell’art. 19, apportata dal presente dlgs (art. 5, comma 1, lettera L), non è più considerabile “parte” di arma, ma declassato ad accessorio, come il cannocchiale, i variatori di strozzatura, il freno di bocca, i contrappesi, i visori notturni, oggetti non sottoposti ad alcuna limitazione della normativa sulle armi, come esplicitato nella circolare del 24 giugno 2011 ( pag. 11).
Altra versione a cura di Edoardo Mori sempre sull'aggiornamento del decreto da te postato, tratto da questo sito: http://www.earmi.it/diritto/leggi/de...ivo%202010.htm
Art. 2 (Modifiche ai decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527)
1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1 il comma 1 è sostituito dal seguente;
“1. Il presente decreto legislativo costituisce attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee 91/477/CEE del 18 giugno 1991, come modificata dalla direttiva 2008/51/CE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.";
b) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
“Art. 1 - bis Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) “arma da fuoco"; qualsiasi arma portatile a canna che espelle, è progettata ad espellere o può essere trasformata al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l’azione di un combustibile propellente, a meno che non sia esclusa per una delle ragioni elencate al punto III dell'allegato I della direttiva 91/477/CEE, e successive modificazioni. Un oggetto è considerato idoneo ad essere trasformato al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un combustibile propellente se ha l'aspetto di un'arma da fuoco e, come risultato delle sue caratteristiche di fabbricazione o del materiale a tal fine utilizzato, può essere cosi trasformato;
b) “parte": qualsiasi componente o elemento di ricambio specificamente progettato per un'arma da fuoco e indispensabile al suo funzionamento, in particolare la canna, il fusto o la carcassa, il carrello o il tamburo, l’otturatore o il blocco di culatta, nonché ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo di arma da fuoco;
Nota: il caricatore e il serbatoio non sono più parti dell’arma; il silenziatore è in effetti un accessorio che viene assimilato al regime delle parti di arma e quindi, chi lo diene, deve denunziarlo; nella pratica non cambia nulla, salvo che sul piano delle pene. Il blocco di culatta voleva indicare principalmente la bascula
Si noti come il fatto che il silenziatore sia strato espressamente assimilato alle parti di armi, conferma che non sono tali tutti gli altri accessori (cannocchiale, strozzatori, rompi fiamma, freni di bocca) così definitivamente demolendo le sciocchezze scritte da Commissione e Cassazione. Diventano liberi i silenziatori per armi ad aria compressa.
Non variano le disposizioni sul numero di colpi che è consentito usare su ogni arma catalogata; però non è più vietato detenere caricatori con un numero maggiore di colpi (salvo ovviamente quelli eguali a caricatori usati su armi da guerra), purché non si montino sull’arma catalogata.
L’art 13, più sotto, conferma che non si considerano parti i pezzi di arma non ancora pronti per il montaggio (semilavorati).
c) "parte essenziale": il meccanismo di chiusura, la camera e la canna di armi da fuoco che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l'arma da fuoco di cui fanno parte o sono destinati a farne parte;
d) "munizione": l'insieme della cartuccia e dei componenti, compresi i bossoli, gli inneschi, la polvere da sparo, le pallottole o i proiettili, utilizzati su di un'arma da fuoco;
Sono sicuro che la tua convinzione, sul fatto di poter detenere un cannocchiale solo se in possesso di PDA, e' supportata dal vecchio decreto non sapendo che successivamente, come puoi vedere, sono cambiate alcune cose.
Credimi, non e' assolutamente per fare polemica o contrastare una tua opinione, ma solamente per fare un po' di chiarezza in merito, visto che quando si tratta di armi, l'argomento diventa alquanto spinoso.....e non per colpa nostra....[Friends_emoticon.g:
Con simpatia
Alberto