Potete postare la sentenza ?
Mi sembra proprio strano

Pubblico i riferimenti: sentenza corte di cassazione n.54332 del 2018 1 sezione penale 28settembre 2017. Ho attinto tale notizia su " Armi magazine n2 febbraio con data 24 gennaio 2019, articolo firmato dal sig.Fabio Ferrari.
setterman1
ps di scannerizzare l'articolo se non ci sono i miei figli non posso perché incapace di usare questi strumenti.
 
Cioe' fammi capire [42]!?! Se ipoteticamente detieni un fucile semiauto a cui hai abbinato una seconda canna acquistata in un secondo momento o insieme al fucile stesso..... ti stai chiedendo se e' da denunciare o meno [26]?!? In questo post si sta' discutendo se un ottica e' da considerarsi o meno parte d'arma e tu ti chiedi se lo e' una canna di fucile da caccia con relativa matricola [sconvolto.gif] !?!

Vabbe'....ipotizzando che tu sei un burlone e stai continuando nello scherzo per testare le eventuali risposte :mrgreen:....ti confermo che va' messa in denuncia con relativa mtr ! Io per esempio ho due semiauto con doppia canna sulla denuncia e' cosi' riportato :

Fucile semiautomatico cal.12 marca Benelli mod S90 mtr A 12345 mtr canna C4321 mtr 2° canna C6543
Fucile semiautomatico cal 20 marca Beretta mod. A303 mtr B6789 mtr canna B1234 mtr 2° canna B 8765

Un saluto
 
Nell'articolo spiega l' autore che è stato fatto un Viulnus giuridico in quanto contrasta con le norme europee in materia. Vediamo un po' i ns capì che dicono e come si organizzeranno le questure.
Setterman1
 
Le leggi ad capocchiam! Anche un percussore è parte di un arma, senza di esso l'arma e inutilizzabile, eppure se ne compri uno non c'è ne obbligo ne facoltatività di denuncia. Eppure è obbiettivo di controllo da parte dei balistici per verificare se quell'arma ha sparato quell'eventuale bossolo, trovato su un ipotetica scena di un crimine. Cioè; commetto un reato con un fucile semiautomatico, cambio il percussore, Poi, (sempre ipoteticamente), le indagini conducono a me. Mi sequestrano il fucile e fanno gli esami per stabilire se è quello il fucile che ha sparato. Naturalmente risulteranno negative.

Non lo dovrei manco dire, ma per deformazione professionale lo penso!:mrgreen:
 
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 527.
Attuazione della direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.

Vi invito a leggere questo articolo di legge al punto 1/bis....sarà tutto più chiaro...

Ciao Luigi, l'articolo da te postato e' giusto ma, facendo una piccola ricerca, ho trovato che ci sono stati degli aggiornamenti, gia' da diverso tempo, inerenti alla detenzione di armi.
Riporto un trafiletto (estrapolato da questo sito: https://poliziamoderna.poliziadistat...5ac34506833928) che riguarda proprio il come considerare un ottica ai fini di legge:

Il caricatore, già inserito nell’art. 19 della legge 110/75, non essendo stato riportato nell’elenco delle “parti”, e a seguito di espressa cancellazione di tale parola, con la modifica dell’art. 19, apportata dal presente dlgs (art. 5, comma 1, lettera L), non è più considerabile “parte” di arma, ma declassato ad accessorio, come il cannocchiale, i variatori di strozzatura, il freno di bocca, i contrappesi, i visori notturni, oggetti non sottoposti ad alcuna limitazione della normativa sulle armi, come esplicitato nella circolare del 24 giugno 2011 ( pag. 11).

Altra versione a cura di Edoardo Mori sempre sull'aggiornamento del decreto da te postato, tratto da questo sito: http://www.earmi.it/diritto/leggi/de...ivo%202010.htm

Art. 2 (Modifiche ai decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527)
1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1 il comma 1 è sostituito dal seguente;
“1. Il presente decreto legislativo costituisce attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee 91/477/CEE del 18 giugno 1991, come modificata dalla direttiva 2008/51/CE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.";
b) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
“Art. 1 - bis Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) “arma da fuoco"; qualsiasi arma portatile a canna che espelle, è progettata ad espellere o può essere trasformata al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l’azione di un combustibile propellente, a meno che non sia esclusa per una delle ragioni elencate al punto III dell'allegato I della direttiva 91/477/CEE, e successive modificazioni. Un oggetto è considerato idoneo ad essere trasformato al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un combustibile propellente se ha l'aspetto di un'arma da fuoco e, come risultato delle sue caratteristiche di fabbricazione o del materiale a tal fine utilizzato, può essere cosi trasformato;
b) “parte": qualsiasi componente o elemento di ricambio specificamente progettato per un'arma da fuoco e indispensabile al suo funzionamento, in particolare la canna, il fusto o la carcassa, il carrello o il tamburo, l’otturatore o il blocco di culatta, nonché ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo di arma da fuoco;

Nota: il caricatore e il serbatoio non sono più parti dell’arma; il silenziatore è in effetti un accessorio che viene assimilato al regime delle parti di arma e quindi, chi lo diene, deve denunziarlo; nella pratica non cambia nulla, salvo che sul piano delle pene. Il blocco di culatta voleva indicare principalmente la bascula
Si noti come il fatto che il silenziatore sia strato espressamente assimilato alle parti di armi, conferma che non sono tali tutti gli altri accessori (cannocchiale, strozzatori, rompi fiamma, freni di bocca) così definitivamente demolendo le sciocchezze scritte da Commissione e Cassazione. Diventano liberi i silenziatori per armi ad aria compressa.
Non variano le disposizioni sul numero di colpi che è consentito usare su ogni arma catalogata; però non è più vietato detenere caricatori con un numero maggiore di colpi (salvo ovviamente quelli eguali a caricatori usati su armi da guerra), purché non si montino sull’arma catalogata.
L’art 13, più sotto, conferma che non si considerano parti i pezzi di arma non ancora pronti per il montaggio (semilavorati).


c) "parte essenziale": il meccanismo di chiusura, la camera e la canna di armi da fuoco che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l'arma da fuoco di cui fanno parte o sono destinati a farne parte;
d) "munizione": l'insieme della cartuccia e dei componenti, compresi i bossoli, gli inneschi, la polvere da sparo, le pallottole o i proiettili, utilizzati su di un'arma da fuoco;


Sono sicuro che la tua convinzione, sul fatto di poter detenere un cannocchiale solo se in possesso di PDA, e' supportata dal vecchio decreto non sapendo che successivamente, come puoi vedere, sono cambiate alcune cose.
Credimi, non e' assolutamente per fare polemica o contrastare una tua opinione, ma solamente per fare un po' di chiarezza in merito, visto che quando si tratta di armi, l'argomento diventa alquanto spinoso.....e non per colpa nostra....[Friends_emoticon.g:

Con simpatia
Alberto
 
Questa la parte saliente:

"Correttamente pertanto la sentenza impugnata ha ritenuto parte di arma da
sparo il dispositivo per puntamenti rapidi
pro-point,
recante il marchio
"Riflescope", abusivamente detenuto dal ricorrente, trattandosi di uno strumento
che, montato su fucile o carabina, conferisce all'arma da sparo una maggiore
precisione di tiro.
E' irrilevante poi che tale specifico accessorio non sia, in tesi, specificamente
destinato ad essere montato sulla carabina ovvero sul fucile del pari illecitamente
detenuti dal ricorrente, sul semplice rilievo che la legge penale punisce la
detenzione non autorizzata di parte di arma (nel caso di specie, di arma comune
da sparo); indipendentemente alla sua adattabilità ad arma, lecitamente ovvero
illecitamente, del pari detenuta dalla medesima persona."

Se questa sentenza sarà confermata è un precedente che darà adito a perseguire per legge qualsiasi dispositivo di puntamento che non sia quello venduto con l'arma stessa, voglio vedere se concluderanno che si tratta di "modifica" e per questo c'è il penale o semplicemente sarà obbligo inserire in denuncia come per i caricatori anche le ottiche.....Siam messi bene
 
Questa la parte saliente:

"Correttamente pertanto la sentenza impugnata ha ritenuto parte di arma da
sparo il dispositivo per puntamenti rapidi
pro-point,
recante il marchio
"Riflescope", abusivamente detenuto dal ricorrente, trattandosi di uno strumento
che, montato su fucile o carabina, conferisce all'arma da sparo una maggiore
precisione di tiro.
E' irrilevante poi che tale specifico accessorio non sia, in tesi, specificamente
destinato ad essere montato sulla carabina ovvero sul fucile del pari illecitamente
detenuti dal ricorrente, sul semplice rilievo che la legge penale punisce la
detenzione non autorizzata di parte di arma (nel caso di specie, di arma comune
da sparo); indipendentemente alla sua adattabilità ad arma, lecitamente ovvero
illecitamente, del pari detenuta dalla medesima persona."

Se questa sentenza sarà confermata è un precedente che darà adito a perseguire per legge qualsiasi dispositivo di puntamento che non sia quello venduto con l'arma stessa, voglio vedere se concluderanno che si tratta di "modifica" e per questo c'è il penale o semplicemente sarà obbligo inserire in denuncia come per i caricatori anche le ottiche.....Siam messi bene

La mia associazione chiederà ai ns avvocati come comportarsi. Comunque aspettiamo anche il parere dell' Associazione Armieri. Le Questure dovessero dar mandato ai controlli della Polizia Giudiziaria….e c'è da star freschi. Penso che l'autorità preposta emetta una circolare esemplificativa per far si che i possessori interessati abbiano un congruo tempo per regolarizzare i loro strumento ottici.
setterman1
 
Ciao Luigi, l'articolo da te postato e' giusto ma, facendo una piccola ricerca, ho trovato che ci sono stati degli aggiornamenti, gia' da diverso tempo, inerenti alla detenzione di armi.
Riporto un trafiletto (estrapolato da questo sito: https://poliziamoderna.poliziadistat...5ac34506833928) che riguarda proprio il come considerare un ottica ai fini di legge:

Il caricatore, già inserito nell’art. 19 della legge 110/75, non essendo stato riportato nell’elenco delle “parti”, e a seguito di espressa cancellazione di tale parola, con la modifica dell’art. 19, apportata dal presente dlgs (art. 5, comma 1, lettera L), non è più considerabile “parte” di arma, ma declassato ad accessorio, come il cannocchiale, i variatori di strozzatura, il freno di bocca, i contrappesi, i visori notturni, oggetti non sottoposti ad alcuna limitazione della normativa sulle armi, come esplicitato nella circolare del 24 giugno 2011 ( pag. 11).

Altra versione a cura di Edoardo Mori sempre sull'aggiornamento del decreto da te postato, tratto da questo sito: http://www.earmi.it/diritto/leggi/de...ivo%202010.htm

Art. 2 (Modifiche ai decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527)
1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1 il comma 1 è sostituito dal seguente;
“1. Il presente decreto legislativo costituisce attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee 91/477/CEE del 18 giugno 1991, come modificata dalla direttiva 2008/51/CE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.";
b) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
“Art. 1 - bis Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) “arma da fuoco"; qualsiasi arma portatile a canna che espelle, è progettata ad espellere o può essere trasformata al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l’azione di un combustibile propellente, a meno che non sia esclusa per una delle ragioni elencate al punto III dell'allegato I della direttiva 91/477/CEE, e successive modificazioni. Un oggetto è considerato idoneo ad essere trasformato al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un combustibile propellente se ha l'aspetto di un'arma da fuoco e, come risultato delle sue caratteristiche di fabbricazione o del materiale a tal fine utilizzato, può essere cosi trasformato;
b) “parte": qualsiasi componente o elemento di ricambio specificamente progettato per un'arma da fuoco e indispensabile al suo funzionamento, in particolare la canna, il fusto o la carcassa, il carrello o il tamburo, l’otturatore o il blocco di culatta, nonché ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo di arma da fuoco;

Nota: il caricatore e il serbatoio non sono più parti dell’arma; il silenziatore è in effetti un accessorio che viene assimilato al regime delle parti di arma e quindi, chi lo diene, deve denunziarlo; nella pratica non cambia nulla, salvo che sul piano delle pene. Il blocco di culatta voleva indicare principalmente la bascula
Si noti come il fatto che il silenziatore sia strato espressamente assimilato alle parti di armi, conferma che non sono tali tutti gli altri accessori (cannocchiale, strozzatori, rompi fiamma, freni di bocca) così definitivamente demolendo le sciocchezze scritte da Commissione e Cassazione. Diventano liberi i silenziatori per armi ad aria compressa.
Non variano le disposizioni sul numero di colpi che è consentito usare su ogni arma catalogata; però non è più vietato detenere caricatori con un numero maggiore di colpi (salvo ovviamente quelli eguali a caricatori usati su armi da guerra), purché non si montino sull’arma catalogata.
L’art 13, più sotto, conferma che non si considerano parti i pezzi di arma non ancora pronti per il montaggio (semilavorati).


c) "parte essenziale": il meccanismo di chiusura, la camera e la canna di armi da fuoco che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l'arma da fuoco di cui fanno parte o sono destinati a farne parte;
d) "munizione": l'insieme della cartuccia e dei componenti, compresi i bossoli, gli inneschi, la polvere da sparo, le pallottole o i proiettili, utilizzati su di un'arma da fuoco;


Sono sicuro che la tua convinzione, sul fatto di poter detenere un cannocchiale solo se in possesso di PDA, e' supportata dal vecchio decreto non sapendo che successivamente, come puoi vedere, sono cambiate alcune cose.
Credimi, non e' assolutamente per fare polemica o contrastare una tua opinione, ma solamente per fare un po' di chiarezza in merito, visto che quando si tratta di armi, l'argomento diventa alquanto spinoso.....e non per colpa nostra....[Friends_emoticon.g:

Con simpatia
Alberto

Si ho letto.. Se leggi dove è scritto "sono considerate parti d'armi in particolare" ect, devi leggere la sottolineatura virgolettata "particolare" non come declassata l'ottica, ma solamente perché parte di arma opzionabile o acquistabile in qualsiasi altro momento.
Il decreto precedente è stato solo modificato in parte ma non abrogato, pertanto rimane vigente il primo, altrimenti avresti dovuto trovare nella modifica "ottica o cannocchiale declassato". Da non confondere con binocoli o visori notturni che sono altra cosa..
Voi siete convinti che un giudice di Cassazione faccia una sentenza a caso??..
Il cacciatore a volte è un po' troppo presuntuoso...
 
Scusami Walker, il discorso sulle parti di arma non è quello di denunciarle, ma quello di poterle possedere avendone titolo..
Legge a capocchiam o no, non vedo il motivo per cui uno qualsiasi debba acquistare senza pda, un ottica di precisione o un percussore, credo che la legge sia fatta più che bene.. Saluti
 
Il primo motivo che mi viene in mente per comperare un ottica senza pda e' partecipare, ad esempio, al campionato italiano ariA compressa.
Girare tutta Italia con una carabina di libera vendita con montata un ottica di precisione 6x32 nel bagagliaio SENZA PDA.
Poi magari mi viene in mente altro....
saluti
 
Ricordo che in casa Dell imputato fu trovata una carabina ed un fucile insieme all ottica in questione. Le armi erano detenute illecitamente.. L imputato non aveva una cabina ad aria compressa o un fucile per soft air. Se fosse stato un cultore del tiro a segno tale da montare un ottica sulla carabina, avrebbe quantomeno avuto una tessera di un poligono di tiro. È vero che non ci sono prove concrete che il tipo usasse le due cose insieme, carabina ed ottica, ma non si deve neanche chiedere alla giustizia di chiudere gli occhi davanti alle strane coincidenze, specie se ci sono coinvolte delle armi.
 
Volevo ricordare che le interpretazioni del giudice Mori sebbene siano sempre a mio avviso logiche, intelligenti, coerenti semplici, chiare e mettiamoci pure a nostro favore, non sono leggi. Sono interpretazioni della legge. Ciò vuol dire che in sede di giudizio se ci capitasse lui come giudice, lui intepreterebbe così la norma.
 
Armeria online - MYGRASHOP
Sponsor 2024
Indietro
Alto