Esiste una licenza di caccia separata dal porto d' armi ??? Come è fatta ?
Art. 32. Mezzi di caccia
1. L'attivita' venatoria e' consentita con l'uso di: a) fucile con canna ad anima liscia, fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con colpo in canna e caricatore contenente, tramite anche un apposito accorgimento tecnico fisso, non piu' di due cartucce, di calibro non superiore al dodici; b) fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a mm 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm 40; c) fucile combinato, a due e tre canne, di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al dodici e una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a mm 5,6.
2. E' consentito, altresi', l'uso dell'arco e del falco.
3. Per la caccia con il falco devono essere utilizzati solo esemplari riprodotti o allevati in cattivita' in conformita' alle leggi vigenti, alle convenzioni internazionali, alle direttive comunitarie e allo specifico regolamento regionale.
4. L'allenamento e l'addestramento dei falchi in periodi di caccia chiusa puo' avvenire previo rilascio di apposito permesso da parte delle provincie ed esclusivamente su fauna di allevamento e secondo le modalita' indicate nel gia' citato regolamento.
5.
Chi esercita la caccia con l'arco o con il falco deve essere munito del porto d'armi. 6. La caccia con l'arco e' consentita soltanto per l'abbattimento di ungulati e deve essere effettuata con l'arco di libraggio non inferiore a 45 libbre e con frecce autofrenanti nei tiri in elevazione e per i tiri non in elevazione la lama deve avere una larghezza minima di millimetri 22 e in ogni caso corrispondente a 145 gradi. 7. Il titolare della licenza di porto di fucile per uso di caccia e' autorizzato, durante l'esercizio venatorio, a portare, oltre le armi da sparo, l'arco o il falco, anche utensili da punta e da taglio, atti alle esigenze venatorie nonche' ad avvalersi dell'ausilio del cane e dei richiami vivi consentiti dalla presente legge per la caccia da appostamento.
8. E' vietato, durante l'esercizio venatorio, usare, a fini di richiamo acustico, registratori o strumenti elettromagnetici e similari con o senza amplificazione del suono.
9. Sono vietate, altresi', le armi ad aria o altri gas compressi nonche' tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio e non esplicitamente ammessi dal presente articolo. 10. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore prima di lasciare il luogo di caccia.
fonte:
www.gazzettaufficiale.it