Fondo chiuso, ma il titolare ci va caccia e vieta gli altri cacciatori

Lui ci caccia eccome in quel terreno. L'ho spiegato molte volte. Una appostamento è attaccato al bordo del recinto ma fuori (dove dentro al recinto c'è un piccolo orto tutto l'anno uso famiglia). L'altro è a 25 metri (sulla stella linea) ma dentro al recinto. Quando i tordi passano più in su bisognerebbe spostarsi nell appostamento dentro al recinto ma se il titolare del terreno ci becca uno dentro lo denuncia, perchè dice che è proprietà privata. (dice che ha chiesto i permessi in regione o provincia per farci il fondo intercluso). Quindi bisogna sperare che i tordi seguano sempre la linea del capanno fuori dal recinto. Per il momento vediamo come andrà la tregua con il titolare del terreno (anche lui cacciatore).
 
Questo lo sapevo già, ma lui mi ha fatto intendere che il suo fondo chiuso è diverso (come se fosse fondo chiuso agricolo o qualcos'altro) e la legge pure diversa. Mi ha detto pure di informarmi, quindi presumo che abbia ragione o sbaglio?
 
Colgo l'occasione del post per un dubbio che spesso mi sfiora subdolamente :mrgreen: :

Mettiamo il caso che non e' tabellato come fondo chiuso ma il fondo e' mio,trattasi d'un comune terreno agricolo e l'ho recintato per tutto il suo ettaro d'estensione con una bella rete metallica sorretta d'altrettanti bei pali metallici diciamo alti un metro e ottanta circa con altri bei 50 cm di filo spinato alla sommita' della stessa ,diciamo un 3 fili.... dai ,dal cancello d'ingresso (metallico e alto quanto la recinzione... filo spinato incluso !) per tutti i suoi bei 100 metri di lato,ovviamente per i 4 lati [thumbsup.gif] ! Tipo questo :

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Se ti trovo all'interno a cacciare,far funghi,cicoria ecc. e non mi spieghi in maniera esaustiva come sei entrato senza danneggiarmi la recinzione....posso prenderti a calci nel cu@o [26]

thanks for yours courtesy responses [ilre.gif]


come al solito con le leggi italiane si capisce poco ma, leggendo con attenzione, le ultime righe .... potrei scavalcare senza arrecare danno e Cacciarci dentro .... Mah mi par strano

http://www.earmi.it/caccia/accesso a terrenialtrui.html
 
Non ci sono tabelle. E' un terreno recintato che ci coltiva l'orto ed essendo che molte volte ha trovato i cancelli aperti e i cinghiali gli hanno mangiato tutto, allora ha messo i lucchetti ai cancelli e dicendo che ci prova ad entrarci verrà denunciato. Mi ha detto che ha chiesto i permessi (in regione o in provincia).
 
Le leggi sulla caccia del 1931 e del 1939, art. 28, vietavano la caccia nei fondi chiusi completamente da mura, rete metallica od altra effettiva chiusura, di altezza non minore di metri 1,80 o da corsi d'acqua della profondità di almeno metri 1,50 e della larghezza di almeno 3 metri.
Il codice civile del 1942 stabilisce il diritto del proprietario di un terreno di regolarne l’accesso da parte di estranei, nei seguenti articoli:
Art. 841 - (Chiusura del fondo) - Il proprietario può chiudere in qualunque tempo il fondo.
Art. 842 – (Caccia e pesca) - Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno. Egli può sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata dall'autorità.
Per chiusura di un fondo, in via generale, si intende il recingerlo con muri, siepi, recinzioni di vario genere, senza lasciarvi varchi aperti, in modo da rendere difficile di entrare in essi e manifesta la volontà di escludere persone non legittimate. Ha scritto la Cassazione: L'esercizio da parte del proprietario, della facoltà di chiudere il proprio fondo ha la finalità di proteggerlo non già di individuarlo, giacche l'individuazione di un fondo e data soltanto dai suoi confini, che ne determinano l'estensione anche quando la linea di demarcazione con il fondo limitrofo non sia messa in particolare risalto da termini.(Cass., 15 giugno 1968, n. 1920.
Però le leggi sulla caccia hanno sempre fatto riferimento ad una più specifica nozione di fondo chiuso.
La LC del 1992, art. 15 prevede in via generale che nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno delle ragioni del divieto.
Aggiunge poi: L'esercizio venatorio è, comunque, vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme; i frutteti specializzati; i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto; i terreni coltivati a soia e a riso, nonché a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto. L'esercizio venatorio in forma vagante è inoltre vietato sui terreni in attualità di coltivazione individuati dalle regioni, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture regionali, in relazione all'esigenza di protezione di altre colture specializzate o intensive.
L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri. I fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si intenderà successivamente istituire devono essere notificati ai competenti uffici regionali. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse.



La LC del 1992, art. 15, prevede poi che il proprietario o conduttore di un fondo possa essere autorizzato a vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria. E che il divieto è reso noto mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata.
La LC del 1992, art. 16, stabilisce che privati possano istituire aziende faunistico-venatorie e aziende agrituristico-venatorie; anche queste, pur nel silenzio della legge, devono essere delimitate con tabelle.

L’art. 15 fornisce poi la nozione di fondo chiuso: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri. I fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si intenderà successivamente istituire devono essere notificati ai competenti uffici regionali. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse.
La superficie dei fondi di cui al comma 8 entra a far parte della quota dal 20 al 30 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di cui all'articolo 10, comma 3.
Le regioni regolamentano l'esercizio venatorio nei fondi con presenza di be­stiame allo stato brado o semibrado, secondo le particolari caratteristiche ambientali e di carico per ettaro, e stabiliscono i parametri entro i quali tale esercizio è vietato nonché le modalità di delimitazione dei fondi stessi.
Vi sono poi luoghi in cui in cui è vietato cacciare in ragione della loro chiara natura: parchi giardini, campi sportivi, vicino a case o strade, ecc.

La situazione che può presentarsi è perciò la seguente:
- terreno libero non recintato in alcun modo;
- terreno libero munito di recinzione con varchi o facilmente scavalcabile;
- terreno chiuso da protezioni o delimitato da corsi d’acqua aventi i requisiti indicati dalla legge e segnalati con tabellazione;
- terreno chiuso nel senso appena visto ma privo di tabellazioni;
- terreni liberi in attualità di coltivazione a norma della legge statale o della normativa regionale non segnalati da tabellazioni
- terreni liberi con bestiame allo stato brado o semibrado e segnalati con tabellazione;
- terreni liberi il cui proprietario è stato autorizzato a vietarvi la caccia e segnalati con tabellazione;
- terreni liberi o chiusi, privi di tabellazione, ma chiaramente individuabili (giardini, ecc.)
Quindi la regola generale è che ogni terreno, ai fini venatori, e salvo quelli espressamente esclusi per legge e individuabili per la loro natura (giardini, strade,ecc.), si considera libero, salvo che abbia i requisiti per essere chiuso e la chiusura sia indicata con tabellazione. Principi questi ben saldi fin dalla legge 14 agosto 1859!
Fatta questa premessa rivolta a ben comprendere la distinzione fra fondo chiuso ai fini della normativa venatoria e fondo libero, possiamo affrontare l’argomento specifico dello accesso ai fondi altrui a fini venatori o per diverso fine, chiaro essendo che:
a) la circostanza che in un terreno non si possa cacciare, non implica che non vi si possa entrare per altri motivi;
b) la circostanza che in un terreno non si possa entrare, non implica che non vi si possa cacciare.
Oltre alle norme già indicate si deve fare riferimento all’art. 637 del Codice Penale del 1930 che punisce l’ingresso abusivo nei fondi altrui stabilendo: Chiunque senza necessità entra nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103.
La norma è alquanto generica e si deve ritenere, in mancanza di uno speci­fico richiamo alla normativa speciale sul fondi chiusi contenuta, già all’epoca, nelle leggi sulla caccia, che essa trovi applicazione anche quando la recinzione non rispetti i criteri venatori (le leggi sulla caccia pongono divieti di caccia, non divieti di ingresso e, se vi fosse solo la legge venatoria, nulla impedirebbe di entrare nei fondi chiusi!). Sicuramente il termine “recintato” vuol dire che il recinto deve essere chiuso, senza varchi o aperture.
Però la sua genericità rende spesso difficile comprendere se e quando in concreto vi sia una situazione che impone di non entrare nel terreno. Infatti nella pratica, quando ci si trova di fronte ad un filo spinato, una siepe o un muro, non è dato vedere tutto il suo percorso e quindi non si può comprendere se essi indichino solo un confine o una volontà di escludere l’ingresso sul fondo; spesso inoltre la recinzione viene creata per impedire l’uscita di animali al pascolo e non per impedire il passaggio; per non parlare del fosso che, da quando non ci sono più i castelli medievali, viene fatto per condurre acque e non per impedire l’accesso e che mai circonda interamente un fondo!
Si tratta poi di un delitto e quindi il reato può essere commesso solo con dolo: deve ciò esservi la prova che chi è entrato nel fondo sapeva che esso era recintato interamente e che la recinzione era fatta per impedire l’ingresso ad estranei. Fermo ciò, la norma penale si può comunque applicare al cacciatore solo se egli entra in un fondo chiuso a norma della legge venatoria poiché altrimenti egli non vi entra senza necessità,ma per soddisfare una sua necessità venatoria tutelata dalla legge.
Non deve trarre in inganno l’art. 841 C.C. il quale stabilisce semplicemente il diritto del proprietario di un terreno di fare opere che impediscano l’ingresso agli estranei; diritto puramente civilistico che può essere tutelato con azioni possessorie, ma che non trova tutela né penale né amministrativa, al di fuori del limitato caso previsto dall’art. 637 CP.
Semmai deve tenersi presente la norma che vieta di recare danno a beni ed animali altrui; se un terreno è coltivato, anche con prodotti non specificati dal legislatore, è sempre vietato a chiunque di calpestare e danneggiare tali prodotti; se in un recinto vi sono animali è vietato entrarvi, spaventarli, farli fuggire.
Ciò premesso vediamo le situazioni pratiche che possono presentarsi:
a) terreno senza recinzioni e divieti e non coltivato: tutti possono entrarvi
b) terreno con recinzione che non indica la volontà di escludere terzi: tutti possono entrarvi senza far danno a prodotti agricoli o ad animali.
c) terreno recintato al fine di escludere l’ingresso di terzi, ma non chiuso a norma di legge: vi può entrare solo il cacciatore per cacciare; l’escursionista vi può entrare solo per necessità;
d) terreni in attualità di coltivazione per definizione normativa statale o re­gionale: non vi si può cacciare; però, se non sono recintati, l’escursionista può girarvi liberamente senza danneggiare e senza raccogliere frutti;
e) terreni individuati dalla regione come in attualità di coltivazione e tabel­lati: non vi si può cacciare in forma vagante: l’escursionista può entrarvi come al punto c);
f) terreni chiusi a norma di legge e tabellati: non vi si può cacciare e nessun estraneo vi può entrare.
Un dubbio giuridico ricorrente, e derivante proprio dall’ intreccio poco chiaro fra divieto di ingresso in un fondo e divieto di cacciare, è che cosa si intende per cacciare: è vietano o no stanare la selvaggina dal fondo in cui è vietato cacciare e poi ucciderla quando ne esce?
La risposta non può che essere positiva in tutti quei casi in cui la natura della recinzione consente all’animale di uscire, poco importa se spontaneamente o “sollecitato”. Se la recinzione è fatta per trattenere l’animale, se è insuperabile, il problema non si pone proprio.
 
Non ci sono tabelle. E' un terreno recintato che ci coltiva l'orto ed essendo che molte volte ha trovato i cancelli aperti e i cinghiali gli hanno mangiato tutto, allora ha messo i lucchetti ai cancelli e dicendo che ci prova ad entrarci verrà denunciato. Mi ha detto che ha chiesto i permessi (in regione o in provincia).

Guarda.... è tutto molto facile. Vai al più vicino posto della Forestale.... e chiedi.
Facile.... no ??
 
Non ci sono tabelle. E' un terreno recintato che ci coltiva l'orto ed essendo che molte volte ha trovato i cancelli aperti e i cinghiali gli hanno mangiato tutto, allora ha messo i lucchetti ai cancelli e dicendo che ci prova ad entrarci verrà denunciato. Mi ha detto che ha chiesto i permessi (in regione o in provincia).

Ti sei risposto.
Se non ci sono tabelle non è fondo chiuso. Il fondo chiuso deve essere autorizzato dalla Provincia (o Regione) ufficio caccia, deve essere tabellato e nemmeno il proprietario ci può cacciare.
Il problema è un altro, non si può entrare nei fondi recintati da una certa altezza in su. (non ricordo quale ma basta leggere la 157 o la propria legge regionale). Ma forse serve il permesso comunale per la recinzione. (Non ne sono sicuro e può cambiare la normativa da comune a comune).
 
Darkmax, tutto perfetto.
Premetto che non sono un giuridico.
Solo questo punto si potrebbe approfondire:

"Un dubbio giuridico ricorrente, e derivante proprio dall’ intreccio poco chiaro fra divieto di ingresso in un fondo e divieto di cacciare, è che cosa si intende per cacciare: è vietano o no stanare la selvaggina dal fondo in cui è vietato cacciare e poi ucciderla quando ne esce?"

Si è in azione di caccia nel momento in cui si ha il fucile in mano. Di conseguenza, "stanare la selvaggina dal fondo", come si interpreta? Se si va con il fucile è azione di caccia, se si va senza fucile, …… si potrebbe non avere titolo per entrare.
 
Ma avevo pensato che la prossima volta che lo becco e che si va sul discorso o ancor peggio non mi fa entrare per recuperare i tordi, di chiamargli la forestale davanti a lui e di farli venire sul posto. Dite che poi il titolare di sto terreno si può inventare qualcosa di strano o addirittura denunciarmi (e per cosa) ??

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Io ti consiglio di stare tranquillo e di non forzare. Da queste cose nascono sempre delle beghe lunghe, costose e dispiacevoli. Anche se la legge lo consente, ragazzi, stiamo parlando di proprietà privata! E' vero che se non lascia entrare a cacciare, non dovrebbe cacciarci neanche lui, solo qui ti do ragione.
Può succedere che tu chiami la forestale, (che non farà altro che cercare di mettervi d'accordo, vi identificherà e farà rapporto. E poi magari chissà al rinnovo, come interpreterà la cosa il questore), dopo di che il proprietario, si va a comprare un sacco di semi di erba da fieno e semina il terreno, mette i cartelli; "campo seminato"......che fai? Questo è uno dei tanti esempi che potrebbe adottare pacatamente. Se poi invece la pensa diversamente, è meglio che da quelle parti non ci vai più.
Io invece credo che un accordo lo si può raggiungere amichevolmente, quattro parole dette nel modo giusto, gentilmente con educazione e per favore, lui ti farà entrare a raccogliere i tordi caduti dentro e chissà da cosa nasce cosa, ti potrai ritrovare a cacciare dentro insieme a lui.
 
Mah .... e non entrarci nell orto di qualcuno che dentro non ti ci vuole ?
Carabinieri ? Forestale ? Denunce ? Avvocati ? Il tutto per entrare in un piccolo terreno recintato ??
Che fai arrivi li con i tronchesi o pretendi che lui tolga la recinzione ?
Detto questo, se è un fondo chiuso, non ci può cacciare nemmeno lui ma deve essere tabellato.
ciao
 
Mi avete detto di informarmi alla forestale ma mica ho il mappale del terreno. E poi da quel che ne so la forestale è stata inglobata ai carabinieri. Che devo fare?
 
Devi chiamare i carabinieri forestali. Basta cercare la caserma più vicina al tuo paese . A parte questo , il fondo chiuso è chiuso per tutti , ma se è un terreno in attualità di coltivazione nemmeno ci puoi andare .
 
La situazione che può presentarsi è perciò la seguente:
- terreno libero non recintato in alcun modo;
- terreno libero munito di recinzione con varchi o facilmente scavalcabile;
- terreno chiuso da protezioni o delimitato da corsi d’acqua aventi i requisiti indicati dalla legge e segnalati con tabellazione;
- terreno chiuso nel senso appena visto ma privo di tabellazioni;
- terreni liberi in attualità di coltivazione a norma della legge statale o della normativa regionale non segnalati da tabellazioni

nel caso in evidenza, terreno chiuso da recinzione ( esempio per impedire accesso e danni ad opera di selvatici ), và da se che il cacciatore può entrarvi ed il proprietario non può impedirlo, ma se c'è un cancello chiuso .... che faccio suono il campanello per farmi aprire ? E se il proprietario non c'è ? ..... Rompo la rete ? No .... danno alla proprietà ! Mi porto una scala .... o chiamo i pompieri ?
 
Darkmax, tutto perfetto.
Premetto che non sono un giuridico.
Solo questo punto si potrebbe approfondire:

"Un dubbio giuridico ricorrente, e derivante proprio dall’ intreccio poco chiaro fra divieto di ingresso in un fondo e divieto di cacciare, è che cosa si intende per cacciare: è vietano o no stanare la selvaggina dal fondo in cui è vietato cacciare e poi ucciderla quando ne esce?"

Si è in azione di caccia nel momento in cui si ha il fucile in mano. Di conseguenza, "stanare la selvaggina dal fondo", come si interpreta? Se si va con il fucile è azione di caccia, se si va senza fucile, …… si potrebbe non avere titolo per entrare.

Un cacciatore entra con fucile scarico e in custodia per far uscire gli animali mentre l altro resta fuori per abbatterli ?
 
Esatto, essendo la rete troppo alta e non scavalcabile, oltre che non tabellata. Ci sarebbe anche il caso del "recinto con animali" che ad es. complica il quadro ..... x cui ogni situazione va vista nella sua specifica situazione e condizione.
Deve essere intanto sempre apribile il cancello ..... altrimenti il rischio del fondo chiuso può scattare, abbinato ad altre condizioni ed in ogni caso le GGVV devono essere sempre in grado di entrare ...... ad es. esse qua da noi hanno le chiavi delle sbarre nelle carraie di molte aziende agricole x viaggiare anche in jeep ed effettuare i controlli.
 
Non esiste un fondo chiuso non tabellato.
Non esiste un fondo chiuso dove il proprietario può cacciare.
Poi di sicuro questo è un bel personaggio, vuole il piccolo feudo dove solo lui caccia e te no e, pur non avendo ragione, se ti ci trova si crea na brutta situazione.
Io non ci entrerei.
Però un giorno che c'è lui a cacciare dentro, gli manderei i forestali e/o provinciale, così lo vede quanta ragione ha!
 
Premesso che in un fondo chiuso vero - come descritto - nessuno può cacciare all'interno xché tale diritto/divieto est indipendente dal concetto di proprietà privata, est successo qualcosa di simile ad amico che nel suo terreno di proprietà - recintato con rete metallica e con cancelli chiusi a chiave - dopo aver creato 2 appostamenti all'interno: 1 x piccola selvaggina e 1 x anatidi.
Cacciando all'interno di tale fondo chiuso al libero passaggio NON poteva chiudere a chiave i cancelli dovendo sempre consentire alla Vigilanza Venatoria ed agli altri Cacciatori di entrare ..... dopo di che lo hanno multato 2 volte in esercizio di caccia proprio x i cancelli chiusi a chiave ..... e le GGVV hanno spiegato che poteva chiudere a chiave nei soli 2 gg di silenzio venatorio oppure lo doveva tabellare come fondo chiuso inibendolo alla caccia anche a se stesso se ne chiudeva a chiave i cancelli. Unitamente ad altro fatto ha perso la licenza ..... oltre a parecchi euro di multe.
Un altro amico ha un chiaro x anatidi recintato e con cancello chiuso, che lascia sempre aperto in esercizio venatorio, ma con rete metallica alta meno di 1,00m e scavalcabile e x ora di multe non ne ha mai prese ..... .

Se le prede abbattute cadono dentro il recinto ci si può sempre munire di mezzi x il recupero della piccola selvaggina anche dall'esterno, con sgabello-scaletta e estensori-canne lunghe-ganci/rampini-ecc. senza la necessità di entrare nell'appezzamento di terreno se si deve evitare qualsiasi controversia ..... in ogni caso cercare di mettersi d'accordo con questa persona "limitata" e troppo "furbina" (in apparenza) potrebbe essere la via più ragionevole. La ex Forestale, ora Carabinieri, restano l'ultima istanza (raccomando però sempre di affrontare il tipo con almeno un testimone). Bye
 
Secondo me il proprietario non potrebbe impedire di fatto l'accesso a persona munita di regolare licenza di caccia, in aree dove la caccia è permessa.Per poterlo fare deve istituire fondo chiuso e non caccia neanche lui altrimenti si fa la sua riserva con relativi adempimenti.Nell'esercizio della attività venatoria vale la legge specifica che da diritto all'accesso ai fondi altrui...se vuoi recinti ma il cancello non lo chiudi a chiave ed io caccio rispettando tutte le altre prescrizioni... specifiche vedi coltivazioni,approntamento capanno temporaneo...e generali vedi danni alla proprietà altrui.
Poi in pratica io per primo non mi metterei a questionare e cercherei la maniera di spararglieli tutti prima quei tordi visto che fa l'arrogante...
 
In un terreno con colture in atto non ci puoi cacciare la legge è chiara, da quello che scrivi pare che lui sta con l appostamento temporaneo fuori dalla recinzione, la ti ci metti pure tu, cercando di non far cadere gli uccelli nrlla sua proprietà, immagina se hai il terreno tutto seminato e vai col cane a raccogliere i tordi.Eviterei di fare chiacchiere inutili con questo tizio, con denunce e controdenunce, possono rivelarsi LETALI al rinnovo del pda. Io dico sempre di evitare chiacchiere e casini vari.Immagina se ti trova a raccogliere qualche tordo nel suo terreno col cane ammacca lui il seminato di proposito , o meglio dice che hai rubato parte del raccolto fa quattro foto e ti va a denunciare.....ti giochi il rinnovo del pda....fin quando non finisce la causa....
 
Un mio cliente ha un appezzamento abbastanza esteso nella sua proprietà nel viterbese, lui non ci caccia, ma ci sono alcuni paesani cacciatori che si appostanto all'interno del fondo, lungo un fosso che lo taglia in 2. Ebbene un paio di anni fà ha ottenuto l'autorizzazione ed un contributo per fare una recinzione che impedisse ai cinghiali di entrare, cinghiali che, tra l'altro, avevano arato tutto il campo intprno la casa e amavano d'estate farsi il bagno nella sua piscina. Ebbene ora il terreno è tutto ben recintato, ma lui non impedisce l'ingresso a chi gli chiede di cacciarvici dentro ( si conoscono tutti ). Hanno le chiavi di un cancello secondario. Chiunque, secondo me potrebbe cacciare all'interno, basta che nell'accedervi non faccia danni.
Se io richiedo e mi viene concessa l'autorizzazione a recintare una proprietà, questa non può essere automaticamentre " fondo chiuso ", perchè per esserlo deve avere l'ok della provincia ( o regione ), in quanto i fondi chiusi fanno parte delòla porzione di tertritorio agro silvestre pastorale inibito alla caccia e che nel complesso deve rimanere nel 30% del territorio regionale ( fermo restando che questo limite in molti casi è stato superato ) e poi il fondo chiuso è soggetto a tabelle e tasse. Quindi se un proprietario terriero volesse farsi la sua riserva personale, secondo me, potrebbe farlo, ma se poi arriva tizio che si cala e si fà venire a riprendere da un elicottero con licenza e tasse pagate, non facendo nessun danno alla proprietà, potrebbe cacciarvi. Ovviamente gli costerebbe meno andare in tunisia :), ma costerebbe ancor meno al proprietario terriero lasciare il fondo senza recinzione se lo scopo dello stesso è quello di recintarla esclusivamente per la sua passione. Parliamo di ettari e non dell'orticello di casa.
 
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