Cosa da sapere sui requisiti psico-fisici minimi per il rilascio ed il rinnovo delle autorizzazioni al porto d’armi.
Aggiornamento al 12.09.2018.
Parliamo del Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 104.
Attuazione della Direttiva UE 2017/853 del Parlamento euopeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477CEE del Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi.
Le indicazioni offerte dall’Ispettorato Generale sono organizzate, in modo molto semplice, in 5 punti:
L’Ispettorato Generale della Sanità Militare dello Stato Maggiore della Difesa, ha promanato la circolare M_DSSMD REG2018 0138663 del 12.09.2018, con l’intento di tracciare linee guida esplicative e fornire indicazioni operative tecnico-sanitarie sul contenuto del D.L. di cui stiamo parlando.
- chi effettua gli accertamenti dei requisiti psicofisici,
- la norma di riferimento (D.M. 28.04.98 Ministero della Sanità,
- distinzione di due diverse modalità di espletamento delle certificazioni,
- attività certificativa dei medici militari e competenza territoriale,
- invito a diffondere le indicazioni agli Organi del Ministero dell’Interno chiamati al rilascio delle autorizzazioni.
Uffici medico legali e da distretti sanitari delle aziende sanitarie locali,
o strutture sanitarie militari o della Polizia di Stato,
ovvero i singoli medici della Polizia di Stato,
Vigili del Fuoco,
o i medici militari in servizio permanente ed in attività di servizio.
Sui requisiti psicofisici necessari per il rilascio e il rinnovo dell’autorizzazione al porto d’armi resta ferma la normativa vigente.
Si tratta del Decreto 28 aprile 1998 del Ministero della Sanità. A questo proposito, la circolare a firma dell’Ispettore Generale Magg. Gen. Sebastiani contiene l’invito rivolto a tutti i medici militari alla scrupolosa osservanza della disciplina dettata dal richiamato D.M., vista la delicatezza di questa forma di valutazione ed accertamento medico legale.
Analogamente a quanto previsto per l’accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento, revisione o conferma della validità della patente di guida per autoveicoli o motoveicoli, si distinguono due diverse modalità di espletamento dell’attività certificativa:
la prima in ambito di impiego con l’amministrazione militare,
la seconda in ambito di libera professione.
I medici militari non hanno limiti di competenza territoriale per l’attività certificativa di cui parliamo. Sulla base di questo presupposto, se dovessero sorgere dubbi in merito alle certificazioni ricevute, le questure e le prefetture possono chiedere informazioni al comando di appartenenza del medico certificatore, ovvero agli Organi di Vertice delle Forze Armate /Arma dei Carabinieri.
La direzione Centrale di Sanità del Dipartimento di Pubblica Sicurezza viene invitata ad esaminare la possibilità di estendere le indicazioni della circolare agli Organi del Ministero dell’Interno deputati al rilascio delle autorizzazioni in argomento.
Fonte:
https://www.miaconsulenza.it/diritt...armi/214-armi-certificati-medici#disposizioni