Toglietemi un dubbio per favore, io ho fatto il porto d'armi nel giugno del 2013, quindi prima di questa legge scadeva a giugno del 2019, l'anno prossimo! Ora con questa legge il mio scade sempre nel 2019 giusto? e al prossimo rinnovo che farò nel 2019 va rinnovato ogni 5 anni giusto?
 
Toglietemi un dubbio per favore, io ho fatto il porto d'armi nel giugno del 2013, quindi prima di questa legge scadeva a giugno del 2019, l'anno prossimo! Ora con questa legge il mio scade sempre nel 2019 giusto? e al prossimo rinnovo che farò nel 2019 va rinnovato ogni 5 anni giusto?

Stessa cosa che volevo chiedere io, anche a me scade nel 2019, lo hanno scritto loro a penna nel 2013.. dal 2019 poi andrà al 2024 invece che al 2025...
 
Allego il link per scaricare la legge...

:arrow: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/09/08/209/sg/pdf

La parte che più interessa è la modifica dell'art. 3 ed art 6..

Art. 3. Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 31, primo comma, sono aggiunti i seguenti periodi: «Ai titolari di licenza per la fabbricazione di armi di cui al presente comma è consentita, all’interno dei siti di fabbricazione indicati nella licenza, la rottamazione delle parti d’arma dai medesimi fabbricate e non ancora immesse sul mercato, anche se provviste della marcatura o dei segni identificativi o distintivi di cui all’articolo 11, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110. L’avvenuta rottamazione delle parti d’arma, iscritte nel registro di cui all’articolo 35, è immediatamente annotata nel medesimo registro.»; b) all’articolo 31 -bis , al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’operatore, nel caso in cui abbia la materiale disponibilità delle armi o delle munizioni, è obbligato alla tenuta del registro di cui, rispettivamente, agli articoli 35 e 55, nonché ad effettuare le relative annotazioni concernenti le operazioni eseguite.»; c) all’articolo 34 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Per il trasporto di armi e parti d’arma tra soggetti muniti della licenza di cui all’articolo 31, l’obbligo dell’avviso è assolto mediante comunicazione, almeno 48 ore prima del trasporto medesimo, all’autorità di pubblica sicurezza, anche per via telematica attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata. La comunicazione deve accompagnare le armi e le parti d’arma.»; d) all’articolo 38 sono apportate le seguenti modifiche: 1) il primo comma è sostituito dal seguente: «Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui all’articolo 1 - bis , comma 1, lettera b) , del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità, all’ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell’Arma dei carabinieri, ovvero anche per via telematica ai medesimi uffici o alla questura competente per territorio attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata. La denuncia è altresì necessaria per i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a 10 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 20 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.»; 2) il quarto comma è sostituito dai seguenti: «Chiunque detiene armi comuni da sparo senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d’armi, ad eccezione di coloro che sono autorizzati dalla legge a portare armi senza licenza e dei collezionisti di armi antiche, è tenuto a presentare ogni cinque anni la certificazione medica prevista dall’articolo 35, comma 7, secondo le modalità disciplinate con il decreto di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204. Qualora il detentore risulti titolare di licenza di porto d’armi, l’obbligo di presentazione del certificato decorre dalla scadenza della stessa, se non rinnovata. Nel caso di mancata presentazione del certificato medico, il prefetto può vietare la detenzione delle armi denunciate, ai sensi dell’articolo 39.»; e) all’articolo 43, secondo comma, dopo le parole «può essere ricusata» sono inserite le seguenti: «ai soggetti di cui al primo comma qualora sia intervenuta la riabilitazione,».

Art. 6. Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 13, il comma 2 -bis è sostituito dal seguente: «2 -bis . In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, e fermo restando il divieto assoluto di impiego di armi appartenenti alla categoria A, dell’allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, l’attività venatoria non è consentita con l’uso del fucile rientrante fra le armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un’arma da fuoco automatica di cui alla categoria B, punto 9, del medesimo allegato I, nonché con l’uso di armi e cartucce a percussione anulare di calibro non superiore a 6 millimetri Flobert.»; b) all’articolo 22, il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di cinque anni e può essere rinnovata su domanda del titolare corredata di un nuovo certificato medico di idoneità di data non anteriore a tre mesi dalla domanda stessa.».
 
Messaggi
14,676
Punteggio reazioni
2,717
Punti
363
Come avevo accennato, validità P.D. 5 anni invece di sei. Obbligo denuncia caricatori contenenti più di 10 colpi per armi lunghe e 20 per le corte...... e tante altre cosine.
.......... Non me lo fa caricare, dice che è grosso. Comunque su internet scrivete: Gazzetta Ufficiale del 08 settembre 2018.
Buona lettura.
 
Armeria online - MYGRASHOP
Sponsor 2024
Indietro
Alto