Il diritto delle armi al tempo dei romani e fantasiosa applicazione ad oggi

Alberto 69

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Inizio spiegandovi il perchè di questo strano articolo.

Il diritto delle armi odierno si basa su leggi del 1931. Successivamente è stato integrato e modificato da varie leggi sparse che oltre ad aggiungere cose a casaccio hanno creato anche confusione.
Anche per questo penso non sia mai troppo tardi per vedere come gli antichi romani disciplinassero la materia e provare ad immaginare cosa succederebbe se la si applicassero le loro leggi al giorno d’oggi.
Naturalmente non si può prescindere dal presupposto che tra le armi che erano in commercio al tempo dei romani e quelle che ci sono oggi vi sono molte differenze. Prima tra tutte la presenza delle armi da fuoco.
Di armi da lancio vi era un grande uso, ed anche se la loro portata distruttiva poteva essere devastante (si pensi ad una freccia con una stoppa di resina accesa lanciata su materiale infiammabile) non sono minimamente paragonabili alle armi da sparo odierne.
Del diritto delle armi nell’epoca romana abbiamo traccia nei testi di Ulpiano e Giustiniano dove sostanzialmente si comprende che per il loro diritto non vi era nessuna classificazione particolare di arma, perchè obiettivamente per loro, come lo sarebbe anche per noi, tutto può essere inteso come arma. Non vi era alcune differenza come invece nel nostro ordinamento, dove si distinguono per proprie ed improprie, comuni o da guerra, bianche, da lancio, da sparo…ecc. L’unica differenza su cui ponevano l’attenzione era se quell’oggetto fosse utilizzato per la difesa o per l’offesa.
Nel diritto romano non ci si focalizzava sull’arma in sè, su un oggetto, ma si guardava l’utilizzo che l’uomo ne faceva.
Anche per quanto riguarda il porto dell’arma, era consentito per la propria difesa. L’imperatore Giustiniano provò a regolamentare il porto delle armi, stabilendo che il porto fosse permesso solo alle persone che avevano avuto l’autorizzazione del Governatore. Ma a quei tempi l’impero era già talmente vasto che le popolazioni a settentrione (Franchi e Germani), abituate per le loro tradizione a non stare mai senza la propria arma, videro ciò più come una punizione che come una regolamentazione.
Le condotte incriminate in tema di armi erano quelle di chi armava gli schiavi, di chi utilizzava le armi per offendere, rapinare, distruggere. Di chi ne immagazzinava più di quanto necessario per la caccia, difesa, viaggio, navigazione, commercio o eredità.
Cercando di paragonare il diritto dei romani sulle armi al giorno d’oggi (e le similitudini negli altri rami del diritto sono tante, essendo il diritto romano la base del nostro diritto) la prima differenza che troveremmo risiederebbe nell’alleggerimento e semplificazione delle leggi che regolano la materia.
Nel piano sostanziale, oltre alla possibilità (non da poco) di poter portare in giro armi bianche al solo fine della propria difesa, non cambierebbe molto dato che anche la nostra Cassazione più volte si è trovata ad esempio a ritenere arma una scopa o un mattarello in virtù dell’uso che poi se ne è fatto.
Per quanto riguarda invece il porto di armi bianche, essendo per i romani un coltello non molto diverso da un sasso, ciò sarebbe permesso.
Impensabile al giorno d’oggi un permesso del genere, anche perchè si sta lottando verso la non obbligatorietà della denuncia delle armi bianche (da tenere esclusivamente dentro casa) e non con poca fatica, figuriamoci se possa essere possibile andare in giro con un bel coltello o tirapugni incastrato nella cintura.
Le mia conclusione è che non mi dispiace la visione romana delle armi, ovvero inteso come qualsiasi oggetto atto ad offendere e difendere, senza perdersi in numerose categorie e differenze, ma concentrandosi solo sull’uso che l’uomo ne faceva. Perchè sì, le armi sono pericolose, ma una pistola per sparare ha bisogno di un uomo che prema il grilletto.
Qualche giorno fa sono passato a trovare un amico che gestisce una palestra che non vedevo da molto tempo. Una volta saputo che mi occupo di diritto delle armi mi ha chiesto “ma non ti senti in colpa a permettere a delle persone di avere la disponibilità di un’arma?” ed io, sorridendo, ho risposto alla romana, ovvero “ma tu hai idea di quante armi ci sono in questa palestra? Non ti senti in colpa a metterle a disposizione dei tuoi clienti?” questo per ribadire il concetto che l’arma è un oggetto, inanimato, ciò che le rende armi in senso stretto è solo l’utilizzo che ne fa l’uomo. Per questo motivo non va colpevolizzato a prescindere il semplice collezionatore, o appassionato di tiro al bersaglio, o cacciatore, solo perchè ama le armi. Ciò non fa di lui un violento o uno squilibrato.

Avv. Carlo Chialastri

Fonte:http://www.leggearmi.it/2018/08/il-diritto-delle-armi-al-tempo-dei.html
 

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