Omessa custodia armi: quando non c’è il reato?

Anni fa mi informai presso l'autorità di P.S. in merito alla detenzione specificando che il mio nucleo familiare consisteva di mamma, babbo ( reduce di guerra) moglie. I figli tutti sposati e con prole che frequentavano la casa abitudinariamente ma non residenti ivi. Dichiarai di avere le armi chiuse in armadietti blindati ad hoc. Mi fu risposto che tutto ok solo perché la casa era frequentata da minori. Altrimenti, dato che non vi abitavano maggiorenni con handicap cognitivo, l'armadio normale chiuso a chiave andava bene.
setterman1
 
Infatti io credo che su questo non bisogna lasciare all interpretazione soggettiva. Dimmi come è io lo faccio!!! Ho L armadio blindato qualcuno in casa entra e mi scassina o rompe il vetro? Sono la vittima di un furto non potrò mai essere accusato e passare anni a tribolare!!!

E si hai ragione, dovrebbe essere cosi....dovrebbe!
 

Alberto 69

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Non sempre è facile per un giudice stabilire se si configura questo specifico reato (quando ci si trova in presenza di persone che non esercitano professionalmente un’attività con armi ed esplosivi).

Stiamo parlando dell’omessa custodia di armi, con riferimento agli articoli 20 e 20 bis della Legge n. 110 del 1975.

Bisogna dire che è una situazione abbastanza ricorrente nei processi penali; ultimamente la Corte di Cassazione ha affrontato e risolto uno di questi casi con la sentenza n. 16314 del 12 aprile 2018.

La fattispecie concreta è giunta sul tavolo della Suprema Corte dopo essere passata per il Tribunale, che aveva assolto l’imputato e della Corte d’Appello, che lo aveva invece condannato.

[h=2]Il fatto e la decisione in primo grado[/h]​
In pratica accade quanto segue.



Il Tribunale assolve l’imputato perché il fatto non sussiste.



L’imputazione consiste nell’inosservanza delle prescrizioni in materia di custodia di armi, per aver riposto all’interno della propria abitazione, in un mobile inidoneo (vetrinetta in legno a due ante e un cassetto aperto) due pistole cal. 6,35 e 7,65, due fucili, un caricatore con 12 cartucce cal. 7,65, due cartucciere con relative cartucce di vario calibro.



Armi tutte regolarmente denunciate.

Il figlio dell’imputato riesce a prendere le armi e spara, ferendo delle persone.



In occasione del sopralluogo le forze dell’ordine accertano che il luogo di custodia delle armi è un armadio metallico, con un vetro nella parte anteriore; le munizioni si trovano in un cassetto.



Il mobile, tipo rastrelliera, contiene le armi all’interno di scanalature ed è chiuso a chiave con serratura; i caricatori sono invece custoditi separatamente sotto al letto matrimoniale.



Il figlio in pratica con una sedia rompe il vetro del mobile e si impossessa delle armi.



Il Tribunale risolve il caso in questo modo: visto che non ricorrono le circostanze speciali ex art. 20 bis L. 110/75 (omessa custodia per impedirne l’uso a determinate categorie di soggetti), si applica l’art. 20 stessa legge.



Stando così le cose, assolve l’imputato dal momento che ha custodito le armi con la diligenza del buon padre di famiglia.

[h=2][/h]
[h=2]Il fatto e la decisione in secondo grado[/h]
La Corte di Appello la pensa in un modo completamente diverso.



Condanna infatti l’imputato visto che ritiene il mobile utilizzato per la custodia delle armi non idoneo allo scopo: il figlio infatti è riuscito con facilità ad impossessarsi dell’armamento, rompendo il vetro dell’anta frontale del mobile.



Mobile risultato privo di struttura interna blindata, con armi in piena vista; tra l’altro il giovane si impossessa pure delle munizioni, riuscendo a forzare la serratura del cassetto con un cacciavite.



In buona sostanza: la Corte pensa che in un caso come questo ricorra senza dubbio un obbligo di diligenza e perizia speciali a carico del detentore di armi (con presenza di un giovane ragazzo in casa, pure “sospetta” vittima di una patologia depressiva per un certo periodo di tempo per effetto di una delusione amorosa).​


[h=2]La decisione in Cassazione[/h]
Ebbene, il primo motivo di ricorso (violazione dell’art. 20 Legge n. 110/75) viene accolto in favore dell’imputato.



La difesa sostiene l’insussistenza degli elementi costitutivi del reato in questione.



Innanzitutto fa presente che il mobile è una solida rastrelliera e non una vetrina (il cui vetro ha tra l’altro resistito bene a un pugno sferrato in occasione di un incendio).



Poi mette in evidenza che il proprietario non è tenuto ad adottare particolari misure atte a resistere ad azioni illecite di terzi, né può essere chiamato ad una specifica o superiore diligenza per il fatto che il figlio è un po’ giù per amore e si deprime.



In pratica, la Corte torna a quella che è stata la prima decisione favorevole all’imputato: qui si può applicare solo l’art. 20 e non l’art. 20 bis come ipotesi speciale (obbligo di custodia rafforzato).



Le due contravvenzioni sono infatti in un rapporto di specialità tra loro: la prima stabilisce un generale dovere di diligenza a tutti i possessori di armi per impedire ad altri di impossessarsene, la seconda impone l’obbligo di evitare che possano venire in contatto con esse categorie di persone (minori, inesperti, tossicodipendenti…) per le quali il maneggio di armi è considerato più pericoloso.​


[h=2]La soluzione[/h]
Il segnalato articolo 20 dice che la custodia delle armi deve essere assicurata con ogni diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica.



Si tratta di un obbligo che si può ritenere adempiuto (quando non si tratta di soggetti che svolgono professionalmente attività in materia di armi ed esplosivi) quando vengono adottate quelle cautele minime che di regola possono chiedersi ad una persona di normale prudenza.



Nel caso trattato, le armi sono custodite dentro una rastrelliera con vetro rinforzato chiuso a chiave in una stanza, a sua volta chiusa a chiave; i caricatori separati sotto il materasso della camera. La casa non è frequentata da minorenni.



Quindi, non è richiesto l’approntamento di una cassaforte, camera blindata o altro di questo tipo.​


Avv. Francesco Pandolfi



Fonte:miaconsulenza.it
 

Allegati

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Ma allora perche' si incorre in sanzioni penali se, andando a caccia e volendosi fermare a un bar a fare colazione, si lasciano fucile e munizioni in auto con i finestini chiusi e le portiere chiuse a chiave? Un'auto e' molto piu' sicura di un armadietto, ed i vetri dei finestrini sono molto piu' difficili da rompere di una lastra di vetro facente parte della porta di un armadietto.
 
Perché le armi in quel momento sono sotto la fattispecie del trasporto e la legge disciplina il trasporto mentre per la custodia non obbliga e soprattutto non specifica al detentore come deve custodire le armi.


Che dici Livia, forse non ho capito io. Mi sa che c'è una norma del T.U.L.P.S. che specifica e obbliga come custodire le armi in casa.
 
Io ricordo di no ed ho trovato questo articolo:

http://www.altalex.com/documents/new...7/armi-in-casa

L ’art. 20 della Legge n. 110 del 1975 dispone che la custodia delle armi deve essere assicurata "con ogni diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica".

. La norma, dunque, impone un obbligo di custodia in capo al detentore dell’arma; tale obbligo è definito dalla legge in termini generici e il suo rispetto va valutato di volta in volta, a seconda delle situazioni contingent



la legge obbliga a custodirle ma non ti specifica come ti dice adeguatamente. Io per stare sicura anche se non è obbligatorio ho comprato un grazioso armadio blindato così dovrei stare tranquilla;)i.
 
Io ricordo di no ed ho trovato questo articolo:

http://www.altalex.com/documents/new...7/armi-in-casa

L ’art. 20 della Legge n. 110 del 1975 dispone che la custodia delle armi deve essere assicurata "con ogni diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica".

. La norma, dunque, impone un obbligo di custodia in capo al detentore dell’arma; tale obbligo è definito dalla legge in termini generici e il suo rispetto va valutato di volta in volta, a seconda delle situazioni contingent



la legge obbliga a custodirle ma non ti specifica come ti dice adeguatamente. Io per stare sicura anche se non è obbligatorio ho comprato un grazioso armadio blindato così dovrei stare tranquilla;)i.

Attenzione, l'articolo che hai riportato è soggettivo. Dici bene che si deve valutare caso per caso e comunque esiste, c'è un OBBLIGO che non viene dettagliato, tuttavia la frase suona come un ordine: "con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica" a detta di ciò, c'è un obbligo, poi ognuno mette in atto le varie strategie per far si che l'impossessamento di un arma non sia di facile realizzazione. E' altresì sottinteso che l'arma (quando non si è in casa) deve stare sottochiave, (altrimenti sarebbe di facile impossessamento), in questo ed ad altro si riferisce la "diligenza".
E' comunque vero che non c'è l'obbligo della cassaforte o armadio blindato, ma in caso di furto, sono cose che giocano a tuo favore, certo è meglio del cassetto del comodino, anche se chiuso a chiave, perchè in questo caso non hai adottato tutte le misure atte a far si che non si verifichi il "facile" impossessamento. Il cassetto del comodino chiuso a chiave, andrebbe bene per tuo figlio di 5 anni, ma non certo per uno scassinatore, che comunque scassinerebbe anche l'armadio blindato, ma con molta più difficoltà. Da qui si riaggancia la "diligenza", altro non potevi fare......forza maggiore.
Metti in conto, che ogni caso poi va valutato di volta in volta e a farlo sono i giudici, che non la pensano tutti alla stessa maniera, applicando la legge nelle varie sue interpretazioni.
Pensa che qui, ad un mio conoscente di settant'anni, dopo il secondo furto con scasso dell'armadietto blindato, hanno tolto il porto d'armi per uso caccia. Il poveretto ha dovuto tribolare per tribunali e avvocati, con un ingente esborso di danaro, per risolvere dopo tre anni la questione. Il tutto perchè un commissariato di polizia, ha scritto che lo faceva apposta per fornire armi alla malavita!......renditi conto!
 
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