axel69

Utente Registrato
Messaggi
2,822
Punteggio reazioni
992
Punti
113
[h=1]Il governo, per una volta, ascolta le associazioni venatorie. Nel cosiddetto "Collegato agricolo" modificata la legge che impediva, di fatto, l'addestramento nei recinti dei cani impiegati nella caccia e nelle operazioni di controllo del cinghiale[/h]





si-torna-a-preparare-i-cani-nei-recinti_1.jpg

Con l’approvazione definitiva lo scorso 6 luglio del ddl d’iniziativa del governo già approvato dal senato e modificato dalla camera dei deputati “Deleghe al governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale”, più comunemente noto come “Collegato agricolo”, ora in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, si è risolta la questione aperta con la legge 28 dicembre 2015, n. 221 che all’articolo 7 aveva vietato “l'immissione di cinghiali su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie adeguatamente recintate”. Al comma 2 dello stesso articolo veniva inoltre vietato il foraggiamento degli stessi selvatici.
La norma, che introduceva per di più una profonda disparità di trattamento fra fattispecie in realtà simili e aveva arrecato non pochi problemi ai gestori di recinti per l’addestramento dei cani da cinghiale, è stata infatti modificata dall’articolo 38 del citato “Collegato Agricolo” che specifica:
Art. 38. (Modifiche all'articolo 7 della legge 28 dicembre 2015, n. 221)
1. All'articolo 7 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «ad eccezione delle» sono inserite le seguenti: «aziende agricole di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, delle zone di cui alla lettera e) del comma 8 dell'articolo 10 della medesima legge n. 157 del 1992,»;
b) al comma 2, dopo la parola: «controllo» sono inserite le seguenti: «il divieto non si applica alle aziende agricole di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, alle zone di cui alla lettera e) del comma 8 dell'articolo 10 della medesima legge n. 157 del 1992, alle aziende faunistico-venatorie e alle aziende agri-turistico-venatorie adeguatamente recintate di cui al comma 1 del presente articolo».
Federcaccia, Arci Caccia, Enalcaccia e AnuuMigratoristi, esprimendo soddisfazione per il risultato raggiunto, vogliono ringraziare i deputati e i senatori che hanno ascoltato le preoccupazioni sottoposte loro dalle associazioni venatorie nazionali. La possibilità di addestrare i cani impiegati nella caccia e nelle operazioni di controllo del cinghiale, specie sempre agli onori della cronaca per i danni arrecati all’agricoltura e gli incidenti provocati, risponde alla precisa esigenza di tutelare la sicurezza e l’incolumità degli ausiliari portandoli in un ambiente controllato a fare i primi incontri col selvatico, abituandoli in modo sicuro a non prendersi eccessive confidenze e non correre così inutili rischi. Un'occasione, dunque, in cui la politica ha dimostrato di avere a cuore l’interesse di tutta la comunità.
 
Armeria online - MYGRASHOP
Sponsor 2024
Indietro
Alto