Dietrofront del Pd sulle sanzioni amministrative per chi uccide specie protette

Ecco il nuovo emendamento Vaccari:

Ecco il nuovo emendamento Vaccari:

40.100 (testo 4)

IL RELATORE

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

A) all'articolo 2 i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dal seguente:

"2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle nutrie, alle arvicole. In ogni caso, per le specie alloctone, comprese quelle di cui al periodo precedente, con esclusione delle specie individuate dal decreto ministeriale del 19 gennaio 2015, la gestione è finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni; gli interventi di controllo o eradicazione andranno realizzati come disposto dall'articolo 19.

b) all'articolo 5, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis." L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma precedente costituisce titolo abilitativo e condizione per la sistemazione del sito e l'istallazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività, che possono permanere fino a scadenza dell'autorizzazione stessa e che, fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti, non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi, abbiano natura precaria, siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati o immersi, privi di opere di fondazione, e che siano facilmente ed immediatamente rimuovibili alla scadenza dell'autorizzazione."

3-ter. "Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano definiscono con proprie norme le caratteristiche degli appostamenti nel rispetto del precedente comma.



fonte:senato.it
 

Alberto 69

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ECCO IL TESTO DEL SENATORE VACCARI SULLA CACCIA

40.100 (testo 3)

IL RELATORE

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2 i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dal seguente:

"2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle nutrie, alle arvicole. In ogni caso, per le specie alloctone, con esclusione delle specie da individuare con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentito l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), la gestione di cui all'articolo 1, comma 3, è finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni"»;

b) all'articolo 5, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis." L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma precedente costituisce titolo abilitativo e condizione per la sistemazione del sito e l'istallazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività, che possono permanere fino a scadenza dell'autorizzazione stessa e che, fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti, non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi, abbiano natura precaria, siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati o immersi, privi di opere di fondazione, installati su un sedime non superiore a 6 mq e che siano facilmente ed immediatamente rimuovibili alla scadenza dell'autorizzazione."

3-ter. "Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano definiscono con proprie norme le caratteristiche degli appostamenti nel rispetto del precedente comma;

c) all'articolo 30, comma 1, la lettera b) è soppressa;

d) all'articolo 31, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

c-bis) sanzione amministrativa da euro 774 a euro 2.065 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2».


fonte:senato.it
 
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