LE PROPOSTE DI MODIFICA ALLA 157/92 SECONDO FIDC

Re: LE PROPOSTE DI MODIFICA ALLA 157/92 SECONDO FIDC

Se ben ricordo, nel Paese delle Meraviglie di Collodiana memoria, c'erano piu' di un solo giovedi' e di una sola domenica in ogni settimana. Nel Paese delle Meraviglie puo' succedere di tutto....
 
Re: LE PROPOSTE DI MODIFICA ALLA 157/92 SECONDO FIDC

giovannit. ha scritto:
Se ben ricordo, nel Paese delle Meraviglie di Collodiana memoria, c'erano piu' di un solo giovedi' e di una sola domenica in ogni settimana. Nel Paese delle Meraviglie puo' succedere di tutto....

Quoto in pieno!! Questa cosa mi ha fatto morire dal ridere [Trilly-77-24.gif] [Trilly-77-24.gif] [Trilly-77-24.gif]
 
Re: LE PROPOSTE DI MODIFICA ALLA 157/92 SECONDO FIDC

Il pachiderma si è mosso ..... poco, ma si è mosso.

Questo è un fatto positivo a prescinder.

L'idiozia del 10 settembre ..... ed altre cose sono evidenti, come pure lo sbilanciamento in favore degli stanzialisti ....., ma cerchiamo di vedere il "nuovo dato politico", nella speranza che finalmente si inizi un dialogo costruttivo.

Inaccettabile l'assenza di talune mancate richieste di adeguamento alle norme europee x specie ed orari, così come x la mobilità limitata o la timidissima depenalizzazione dei reati venatori ..... non scherziamo, occorre agire ben più in profondità, così come la gestione degli enti parco di oggi (scandalosa).

Conta però sempre la volontà al cambiamento e la difesa di tutto quanto è richiedibile in chiave europea ..... a prescindere dai soli stanzialisti così ben difesi da fidc !!!
Ma mi sforzo di vedere .... qualcosa di buono e nuovo.
 

SERGIO BERLATO

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Vicenza, lì 1 ottobre 2008
MA IN FIDC, ESISTE ANCORA LA DEMOCRAZIA?
Da alcuni amici della Federcaccia ci pervengono notizie di un tentativo di alcuni loro dirigenti nazionali di calare sulla testa dei loro associati una aberrante proposta di modifica alla 157/92.
Il testo della proposta pare sia stato redatto da alcuni avvocati che avrebbero ricevuto il mandato di presentare un testo che lasci intatta nella sostanza la 157/92 ma che dia l’impressione di apportare qualche modifica “chirurgica” per dimostrare ai cacciatori italiani, soprattutto a quelli che hanno sottoscritto la Petizione popolare che ha raccolto ad oggi più di 750.000 firme, che in fondo anche la dirigenza Federcaccia è per il rinnovamento e non si oppone ad alcune modifiche alla 157/92.
Ci limitiamo, per il momento, ad anticipare il testo predisposto dai legali di Federcaccia su mandato della dirigenza nazionale, non volendo condizionare troppo i cacciatori nei loro giudizi su questa iniziativa verticistica.

Eccovi la tanto attesa proposta di modifica della 157/92, appena partorita dalla dirigenza nazionale Federcaccia:

Progetto di legge per l’adeguamento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 alla Rete Natura 2000
Si segnalano le seguenti proposte di modifica:

Art.1
Dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:
“2-bis. Lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano si adoperano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per mantenere o adeguare le popolazioni dea faunas selvatica ad un livello corrispondente alle esigenze, ecologiche, scientifiche e culturali,, tenendo conto delle esigenze economiche connesse alla conduzione agricola e all’esercizio degli attività sportive, a cominciare dalla caccia”

Al comma 5, primo periodo, dell’art.1, dopo le parole ” e ad esse limitrofi”, aggiungere”, nonchè alla tutela della biodiversità”

E’ aggiunto, in fine, il seguente:
“7-bis Il Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri interessati, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili al fine di coordinare le ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e la utilizzazione della fauna selvatica, nonché sull’applicazione della presente legge”
Art.2
Al comma 2 dell’art.2, dopo le parole “alle arvicole” aggiungere “e alle specie non appartenenti alle famiglie di mammiferi e di uccelli di cui al comma 1, introdotte o presenti nel territorio nazionale, comprese nell’elenco predisposto dall’Istituto…… reso esecutivo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d’intesa con il Ministro per le politiche agricole, alimentari o forestali, e con il Ministro dell’ambiente, del territorio e del mare”

Art.3
Al comma 3 dell’art.4, dopo le parole “valutato idoneo dall’Istituto nazionale….” Sono aggiunte le seguenti parole: “o dall’istituto regionale o interregionale di cui all’art. 7, commi 7 e 8, se esistente”, e, dopo le parole “su parere dell’Istituto nazionale…..” le seguenti: “o dell’istituto regionale o interregionale, se esistente”
Art.4
“I commi 3 e 4 dell’art.5 sono abrogati”
Art.5
All’art.7 sono aggiunti i seguenti commi
“7. Le regioni possono istituire propri istituti di elevato livello scientifico che collaborano con l’Istituto nazionale ….per i fini del comma 3.
“8. Le regioni possono istituire istituti interregionali per le medesime finalità”
“9. L’Istituto nazionale…. coordina l’attività degli istituti regionali e interregionali”

Art.6
Il primo comma dell’art.8 è sostituito dal seguente:
“Presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN) composto da un rappresentante nominato dallo stesso Ministro, da un rappresentante nominato dal Ministro dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, da un rappresentante nominato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da un rappresentante nominato dall’Unione delle Province, dal direttore dell’Istituto nazionale …, da quattro rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute maggiormente rappresentative, da quattro rappresentanti delle associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, da due rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale presenti nel consiglio nazionale per l’ambiente maggiormente rappresentative, dal rappresentante dell’ente nazionale per la cinofilia”
Art.7
Alla lettera e) del comma 8 dell’art. 10, alla fine, è aggiunto il seguente periodo: “. L’addestramento e l’allenamento dei cani possono essere effettuati a partire da un mese prima della apertura della stagione di caccia su fauna selvatica naturale. A stagione venatoria conclusa, l’addestramento, l’allenamento e le gare di cani possono essere svolti con abbattimento di selvaggina da allevamento appartenente alle specie cacciabili fino al 31 marzo”.

Al comma 8 dell’art. 10 è aggiunta la seguente lettera
“i) le zone individuate a’ sensi delle direttive 79/409CEE e 91/244/CEE e del dPR 8 settembre 1997, n.357 e le misure di conservazione degli habitat e delle specie stabilite dalle Regioni all’atto della loro individuazione o successivamente”
Dopo il comma 8, è inserito il seguente comma:
“8 bis) Il Presidente del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, d’intesa con il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, detta i criteri per l’attuazione dell’art. 4 del dPR 8 settembre 1997, n. 357. Tali criteri:
a) fissano i contenuti della pianificazione faunistico-venatoria con specifico riguardo alle zone di cui alla lettera i) del comma 8;
b) indicano le misure minime per la conservazione e la tutela degli habitat e, all’occorrenza, per la predisposizione di appropriati piani di gestione;
c)determinano le modalità per l’esercizio sostenibile dell’attività venatoria e delle altre attività sportive, nonché di quelle afferenti alla conduzione agricola e alla gestione del suolo;
d)individuano i soggetti, pubblici e privati, ai quali è demandata la gestione delle zone di cui alla lettera i) del comma 8.
Il decreto è emanato entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge e sostituisce a tutti gli effetti il decreto del Ministro dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007, n. 184 e la delibera del Comitato per le aree naturali protette del 2 dicembre 1996.
Il comma 1226 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato.

Dopo il comma 10, è aggiunto il seguente comma:
Art.8
L’art. 12, comma 5, lettera a), le parole “vagante in zona Alpi” è sostituita “vagante”

La lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) la caccia in forma vagante ricomprende anche quella in zona Alpi e ogni altra forma di attività venatoria consentita dalla presente legge e diversa dalla lettera b)”
Art. 9
Il comma 6 dell’art. 14 è sostituito dal seguente: “6.I cacciatori comunicano alla provincia di residenza la propria opzione a’sensi dell’art. 12 comma 5 all’atto del ritiro della prima licenza di porto d’armi. L’opzione ha la durata di sei anni e si rinnova automaticamente per uguale periodo. Qualora i cacciatori intendano modificarla, devono dichiarare la nuova opzione alla provincia di residenza entro tre mesi dalla scadenza.
Nel mese di gennaio di ogni anno le province devono inoltrare le opzioni ricevute al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali”

Dopo il comma 10 dell’art. 14, è inserito il seguente comma:

“10 bis. Le regioni possono sciogliere gli organismi direttivi degli ambiti territoriali di caccia che si rendano responsabili di ripetute violazioni della presente legge e delle leggi regionali o dello statuto o incorrano in gravi irregolarità contabili nominando uno o più commissari che restano in carica per l’esercizio delle funzioni ordinarie fino alla ricostituzione dell’organismo direttivo”
Al comma 11 dell’art. 14, dopo le parole “consistenza faunistica”, si aggiungono le seguenti ” con particolare riguardo alle zone di cui al comma 8, lettera i), dell’art. 10,”.
Al medesimo comma 11, alla lettera a), dopo le parole “adatti alla nidificazione”, aggiungere le seguenti “ogni altro intervento necessario o utile alla conservazione e alla tutela degli habitat nelle zone di cui al comma 8, lettera 1) dell’art. 10.

Art.10
All’ultimo periodo del comma 4 dell’art.15 sono aggiunte le seguenti parole:

“E’infine accolta se necessaria o utile alla conservazione e tutela degli habitat delle zone di cui al comma 8, lettera i), dell’art. 10?

Art.11
All’art. 16, comma 1, lettera b) le parole “per tutta la stagione venatoria” sono abrogate. Dopo le parole “di allevamento” sono aggiunte, di seguito, le seguenti: “Le regioni possono determinare la durata della stagione venatoria anche oltre i termini stabiliti dall’art. 18 qualora non sussistano sfavorevoli situazioni ambientali e faunistiche. E’in ogni caso precluso l’esercizio venatorio nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno”
Art.12
Al comma 4 dell’art. 17, le parole “a scopo di ripopolamento” sono sostituite dalle parole “a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale”

Art.13
I commi 1 e 2 dell’art. 18 è sono sostituiti dai seguenti:

All’art. 18, comma 1, lettera a), le parole “specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre” sono sostituite dalle seguenti:”specie cacciabili dalla prima domenica di settembre, se coincidente con il giorno 10 settembre o successivo, fino al 31 dicembre : quaglia, tortora, merlo, passera mattugia, passera oltremontana, allodola, colino della Virginia, starna, pernice rossa, pernice sarda, lepre comune, lepre sarda, coniglio selvatico, minilepre”

All’art. 18, comma 1, lettera b), le parole “specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio” sono sostituite dalle seguenti: “specie cacciabili dalla prima domenica di settembre se coincidente con il giorno 10 settembre o successivo e fino al 28 febbraio: “esena. Tordo bottaccio, tors sassello, fagiano, germano reale, alzavola, canapiglia, fischione, codone, marzaiola, mestolone, moriglione, moretta, beccaccino, colombaccio, frullino, , combattente, beccaccia, taccola, corvo, cornacchia nera, pavoncella, pittima reale, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, volpe”

All’art. 18, comma 1, lettera b) è aggiunta la seguente
“lettera bb) specie cacciabili dalla terza di settembre alla seconda domenica di febbraio: porciglione

All’art. 18, comma 1, lettera bb), è aggiunta la seguente
“lettera bbb) specie cacciabile dalla prima domenica di settembre al 31 dicembre: folaga
L’art. 18, secondo comma, è sostituito dal seguente:
“I termini di cui al comma 1oìpossono esser modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell’Istituto nazionale…., sentito l’istituto regionale o interregionale, se esistente. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre e il 28 febbraio nel rispetto dell’arco temporale massimo indicato nel primo comma. La stessa disciplina si applica anche per la caccia agli ungulati, sulla base di piano di abbattimento selettivi approvati dalle regioni, ma la data di inizio può essere anticipata”
Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente : “6 bis. Nel medesimo periodo di cui al comma 6 e fatto salvo il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, le regioni possono consentire l’esercizio della caccia alla fauna migratoria ad ogni cacciatore, anche non residente, che ne faccia richiesta, per cinque giornate aggiuntive, nei limiti della disponibilità dei posti e alle condizioni di accesso valide per ogni ambito territoriale di caccia, previo consenso dei relativi organi di gestione”. A questo fine le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono stipulare appositi accordi.
Art.14
Dopo il comma 2 dell’art. 19 bis è inserito il seguente comma

“2-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro il 30 aprile di ogni anno, qualora intendano esercitare la deroga ai sensi dei precedenti commi nel corso della successiva stagione venatoria, inoltrano alla Conferenza permanente fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano la richiesta di assegnazione di specie di uccelli selvatici non compresi nell’elenco delle specie cacciabili, indicandone la quantità. La Conferenza medesima, valutate le richieste delle Regioni, determina i quantitativi massimi per ciascuna specie, avuto riguardo alla consistenza e allo stato di salute, come attestati dall’Istituto nazionale… in coordinamento con gli istituti regionali e interregionali, se esistenti, tenendo conto delle percentuali ammissibili in conformità con le linee guida europee. I quantitativi massimi così determinati sono poi ripartiti fra le Regioni e le Province autonome in proporzione del numero dei cacciatori. L’ammontare complessivo dei quantitativi assegnati alle Regioni e alle Province autonome non può superare il tetto massimo stabilito per ciascuna specie”.

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna Regione e Provincia autonoma trasmette al Ministro dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, al Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, all’Istituto nazionale…nonché alla Conferenza permanente fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, una relazione sulla attuazione delle deroghe nella precedente stagione venatoria. Alle Regioni e alle Province autonome che non abbiano inoltrato la relazione è preclusa la possibilità di ottenere l’assegnazione di quantitativi a’sensi del comma 2 bis per l’anno successivo”.
Art.15
All’art. 21, comma 1,
1) alla lettera o), sono aggiunte, infine, le parole: “; distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova”
2) alla lettera bb), dopo le parole: “detenere per vendere” sono aggiunte le seguenti” “, trasportare per vendere”
art.16
Al comma 7 dell’art. 27 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
“, individuando i criteri di impiego per zone allo scopo di esercitare una efficace azione di vigilanza in concorso con gli agenti della polizia provinciale, del corpo forestale dello Stato e degli altri agenti indicati nell’a lettera a) dell’art. 27?
Art. 17
All’art. 30, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

Alla lettera c), le parole “l’arresto da tre mesi ad un anno e l’ammenda da lire 2.000.000 a lire 12.000.000? sono sostituite dalle seguenti: “l’arresto da tre mesi ad un anno o l’ammenda da euro 2000,00 a euro 10.000,00?

Alla lettera d), le parole “l’arresto fino a sei mesi e l’ammenda da lire 900.000 a lire 3.000.000? sono sostituite dalle seguenti: “l’arresto fino a sei mesi o l’ammenda da euro 500,00 a euro 3000,00?

Art. 18
La lettera a) del comma 2 dell’art. 34 è sostituita dalla seguente:
“a)abbiano finalità ricreative, formative, tecnico-venatorie e sociali”

FINE DELLA PROPOSTA DI MODIFICA DA PARTE DELLA FIDC


N.B.: Non appena la dirigenza FIDC renderà ufficiale questa sua proposta, provvederemo a pubblicare una comparazione con il testo elaborato dal sottoscritto con la fattiva collaborazione del popolo del web , arricchito con le integrazioni di CONFAVI, ANLC, ANUU ed ENALCACCIA, depositato alla Camera dei Deputati con PDL n. 1652 e supportato da un elevatissimo numero di firme raccolte con la Petizione popolare.

Cordiali saluti
Sergio Berlato
 
Re: LE PROPOSTE DI MODIFICA ALLA 157/92 SECONDO FIDC

Salve Sergio Berlato,
ho già letto sul sito "ilcacciatore.com" le modifiche che vorrebbero apportare loro, e quando ho letto che vogliono aprire la caccia la 1a domenica di Settembre, purché essa coincida con il 10 Settembre (ma la settimana ha ancora 7 giorni??) mi sono messo a ridere.

Ma ci hanno preso per idioti??? o per loro contano solo i nostri soldi????

Io, modestamente, sono tesserato ANUU, ma sono sicuro che l'anno prossimo avranno una perdita non indifferente di tesserati....
 
Re: LE PROPOSTE DI MODIFICA ALLA 157/92 SECONDO FIDC

NON SONO RIUSCITO A CAPIRE COME FA LA PRIMA DOMENICA DI SETTEMBRE A COINCIDERE CON IL 10 SETTEMBRE. FORSE NON HO IL CERVELLETTO ADEGUATO A CAPIRE CERTE COSE. MEGLIO CHE MI RITIRO A VITA PRIVATA.
 
Re: LE PROPOSTE DI MODIFICA ALLA 157/92 SECONDO FIDC

...perchè sono 17 anni che ci considerano degli idioti e tentano di proseguire!!!! ma fatela finita x favore!!!!!!!! credo e spero tanto che il prossimo anno scendano dal trono
 
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