Senato – Contro le libere cacce in deroga – Gli emendamenti in XIV Commissione

Alberto 69

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Una pattuglia di Senatori PD e SEL sulla strada della ragionevolezza

Una pattuglia di Senatori di SEL e PD. Poi, in controtendenza, un solo emendamento dei Senatori autonomisti che vorrebbero fare cacciare i selecontrollori di ungulati pure nei terreni innevati.
Per il resto gli emendamenti proposti dai Senatori De Petris ed Uras (SEL), Cirinnà, Granaiola, Silvestro e Puppato (PD), rappresentano un tentativo di portare sulla strada della ragione le famigerate cacce in deroga. Forme venatorie che alcune Regioni ancora consentono contro specie protette e particolarmente protette. Un colpo di mano, secondo gli ambientalisti, quello avvenuto in sede di Conferenza Stato Regione e fedelmente ripreso dal Ddl 588 recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013“, che ora si sta tentando di emendare.Va fatto notare che le continuate inadempienze dell’Italia hanno già prodotto una condanna della Corte di Giustizia Europea ed una nuova procedura di infrazione. Tra le accuse rivolte dagli ambientalisti vi è anche quella di non ottemperare alle indicazioni dell’ISPRA, l’organo tecnico previsto dallo Stato per importati materie in tema di prelievo venatorio. Problema risolto, a leggere quanto inserito nel Ddl 588, mettendo in un cantuccio l’ISPRA e prevedendo, invece, non meglio specificati Istituti “all’uopo titolati“.Una operazione ad altro rischio, secondo alcuni, visto che in tal maniera le multe dell’Europa si potrebbero sempre più avvicinare.In Commissione Politiche dell’Unione Europea arrivano ora gli emendamenti. Più corposi quelli presentati dai senatori Uras e Loredana De Petris. Di certo, se approvati, provocherebbero la scomparsa di ogni ipotesi di piccole Ispra in chiave regionale. I cacciatori dovrebbero inoltre rispettare alcune previsioni e le cacce in deroga dovrebbero essere veramente motivate così come prevede la Direttiva Europea. Più spezzettati, invece, gli emendamenti proposti dai Senatori Cirinnà, Granaiola, Silvestro e Puppato. Anche in questo caso, però, il ruolo ritornerebbe all’ISPRA. Niente misteriosi Istituti “all’uopo titolati“.
Prima della fine del mese il tutto deve essere deciso ed il provvedimento potrebbe così arrivare in Aula, dove è atteso per il 2 luglio.
 
Gia' leggendo tutto sto popo' di roba mi ci vuole un mese per capirlo e continuo a pensare che questi signori a Roma non hanno altro di meglio da fare ....... non capisco nemmeno come riescano a produrre certi scritti.........cmq per deroghe come gia' detto in altre parti per noi credo sia discorso chiuso .
 
Emendamenti al Ddl 588 presentati in Commissione Politiche dell'Unione Europea del
Senato nel Giugno 2013. Sono riportati quelli relativi all'art. 19 bis della legge 157/92
(cosiddetta "legge caccia")


Emendamento 27.1 presentato dai Senatori De Petris e Uras
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. L'articolo 19-bis della legge 11 febbraio n. 157, è sostituito dal seguente:
«Art. 19-bis.
(Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE)
1. Le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 2009/147/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, conformandosi alle prescrizioni
dell'articolo 9, ai princìpi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni
della presente legge.
2. Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, le regioni autorizzano con atto
amministrativo, entro il mese di aprile, la deroga, per determinati periodi, previo parere
conforme dell'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale (ISPRA), per le seguenti
ragioni:
a) nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica e della sicurezza aerea, nonché per
prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque e per proteggere
la flora e la fauna;
b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per
l'allevamento connesso a tali operazioni;
c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la
detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.
3. Le deroghe non possono avere ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in
diminuzione e devono menzionare:
– le soluzioni alternative verificate;
– le specie che formano oggetto delle medesime;
– il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo; i mezzi, gli
impianti e i metodi di cattura o di uccisione autorizzata;
– le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono esser fatte;
– l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate e a decidere quali
mezzi, impianti e metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti, da quali persone;
– i controlli che saranno effettuati
i soggetti abilitati al prelievo in deroga, che sono individuati dalle regioni in un albo per
titoli ed esami. Non possono essere autorizzati cacciatori che hanno commesso violazioni di cui
agli articoli 30 e 31 della presente legge.

4. Oltre a quanto stabilito al precedente comma 3, in particolare per le deroghe di cui all'articolo
9 comma 1 lettera c) della Direttiva 2009/147/CE, il provvedimento prevede:
– il versamento di una tassa regionale per l'esercizio della deroga;
– uno speciale tesserino regionale sul quale annotare i capi subito dopo l'abbattimento, tali dati
sono trasmessi giornalmente alla Regione a cura del cacciatore;
– l'obbligo per il cacciatore di recuperare il capo appena abbattuto e di apporvi un fascetta con
serie numerata inamovibile fornita dalla Regione;
– la concessione della deroga per quei soggetti che abbiano frequentato uno specifico corso ed
abbiano ottenuto l'abilitazione attraverso specifico esame presso l'ISPRA.
L'esercizio di detta deroga è permesso solo nella forma di caccia da appostamento fisso senza
l'utilizzo di richiami vivi, stampi e altri mezzi atti ad attrarre l'avifauna.
5. La Regione ai fini della verifica del rispetto del provvedimento adottato elabora giornalmente i
dati pervenuti dai cacciatori autorizzati alla deroga e qualora si raggiunga la quantità massima
stabilita di abbattimenti, dichiara la immediata cessione della caccia in deroga. La Regione,
inoltre, con appositi protocolli, crea uno speciale nucleo di Agenti di Polizia Giudiziaria, articolato
in unità di controllo, con formazione ad hoc e avente l'unico compito di effettuare vigilanza e
controllo sui cacciatori che esercitano la caccia in deroga durante l'intero periodo di svolgimento
della deroga, nella misura minima di una unità di controllo operativa ogni 100 autorizzati
all'esercizio della deroga.
6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito l'ISPRA, annulla, i provvedimenti di
deroga adottati da una Regione e da questa posti in essere in violazione delle disposizioni della
presente legge e della direttiva 2009/147/CE, prima della data della loro entrata in vigore.
7. Le regioni, nell'esercizio delle deroghe di cui all'articollo, 9, paragrafo 1, lettera a), della citata
direttiva 2009/147/CE, provvedono, ferma restando la temporaneità dei provvedimenti adottati,
nel rispetto delle linee guida emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
8.Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmette al Presidente del Consiglio dei
ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali, al Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per gli affari
europei, nonché all'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale (ISPRA), una
relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo; detta relazione è altresì
trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare trasmette annualmente alla Commissione europea la relazione di cui
all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2009/147/CE."».
Emendamento 27.2 presentato dai Senatori De Petris e Uras
 
Al comma 2, capoverso «Art. 19-bis.», comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:
«Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, le Regioni autorizzano con atto
amministrativo, entro il mese di maggio precedente alla stagione venatoria di riferimento, la
deroga, per determinati periodi, previo parere conforme dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per le seguenti ragioni:
a) nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica e della sicurezza aerea, nonché per
prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque e per proteggere
la flora e la fauna;
b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per
l'allevamento connesso a tali operazioni».
Conseguentemente al comma 3, sopprimere le seguenti parole:
«Per tali specie, la designazione della piccola quantità per deroghe adottate ai sensi dell'articolo
9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147/CE è determinata, annualmente, a livello
nazionale, dall'ISPRA. Nei limiti stabiliti dall'ISPRA, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvede a ripartire tra le regioni
interessate il numero di capi prelevabili per ciascuna specie. Le disposizioni di cui al terzo e al
quarto periodo del presente comma non si applicano alle deroghe adottate ai sensi dell'articolo 9,
paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/147/CE».
Emendamento 27.3 presentato di Senatori Cirinnà, Granaiola, Silvestro, Puppato
Al comma 2, capoverso «Art. 19-bis», comma 2, sostituire le parole: «e devono menzionare la
valutazione sull'assenza di altre soluzioni soddisfacenti,» con le seguenti: «e devono menzionare
le soluzioni alternative considerate e le motivazioni per cui queste sono valutate non
soddisfacenti,».
Emendamento 27.4 presentato dai Senatori Cirinnà, Granaiola, Silvestro, Puppato
Al comma 2, capoverso: «Art. 19-bis», comma 2, dopo le parole: «e gli organi incaricati della
stessa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2» inserire il seguente periodo:
«Le regioni, al fine di effettuare i controlli e le particolari forme di vigilanza sugli autorizzati
all'esercizio del prelievo in deroga, stipulano apposite convenzioni con gli organi di vigilanza di
cui all'articolo 27, comma 2, della presente legge».
Emendamento 27.5 presentato dai Senatori De Petris e Uras
Al comma 2, capoverso «Art. 19-bis», comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: «Le regioni, inoltre, con appositi protocolli, creano uno speciale nucleo di
agenti di polizia giudiziaria, articolato in unità di controllo, con formazione ad hoc e avente l'unico
compito di effettuare vigilanza e controllo sui cacciatori che esercitano la caccia in deroga
durante l'intero periodo di svolgimento della deroga, nella misura minima di una unità di
controllo operativa ogni 50 autorizzati all'esercizio della deroga».


Emendamento 27.6 presentato dai Senatori De Petris e Uras
Al comma 2, capoverso «Art. 19-bis», comma 2, sostituire le parole: «I soggetti abilitati al
prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni», con le seguenti: «I soggetti abilitati al
prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni e, per le deroghe di cui alle lettere a) e c),
d'intesa con gli ambiti territoriali di caccia (ATC) e i comprensori alpini e comunque in numero
non superiore all'1 per cento dei cacciatori residenti in regione».
Emendamento 27.7 presentato dai senatori Cirinnà, Granaiola, Silvestro, Puppato
Al comma 2, capoverso «Art. 19-bis», comma 2, sostituire le parole: «I soggetti abilitati al
prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni» con le seguenti: «I soggetti abilitati al
prelievo in deroga vengono individuati e autorizzati dalle regioni. I soggetti che intendono essere
abilitati al prelievo in deroga ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e c), della direttiva
2009/147/CE, devono essere titolari di specifica autorizzazione rilasciata dalle regioni,
subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione ed al superamento del relativo
esame finale, la cui commissione esaminatrice è composta da due esperti indicati da ISPRA ed un
funzionario regionale».
Emendamento 27.8 presentato dai Senatori De Petris e Uras
Al comma 2, capoverso «Art. 19-bis», comma 2, sostituire le parole: «ai soggetti abilitati è
fornito un tesserino sul quale devono essere annotati i capi oggetto di deroga subito dopo il loro
recupero», con le seguenti: «ai soggetti abilitati è fornito un tesserino sul quale sono segnati il
numero dei capi oggetto di deroga subito dopo il loro abbattimento».
Emendamento 27.9 presentato dai Senatori Cirinnà, Granaiola, Silvestro, Puppato
Al comma 2, capoverso: «Art. 19-bis», comma 2, sostituire le parole: «ai soggetti abilitati è
fornito un tesserino sul quale devono essere annotati i capi oggetto di deroga subito dopo il loro
recupero» con le seguenti: «ai soggetti abilitati è fornito un tesserino sul quale devono essere
annotati i capi oggetto di deroga subito dopo il loro abbattimento».


Emendamento 27.10 presentato dai Senatori De Petris e Uras
Al comma 2, capoverso «Art. 19-bis», comma 2, sostituire le parole: «Le regioni prevedono
sistemi periodici di verifica allo scopo di sospendere tempestivamente il provvedimento di deroga
qualora sia accertato il raggiungimento del numero di capi autorizzato al prelievo o dello scopo,
in data antecedente a quella originariamente prevista», con le seguenti: «A fine giornata i
soggetti abilitati al prelievo in deroga comunicano alla regione il numero dei capi abbattuti
relativamente alle specie oggetto di deroga. Le regioni verificano il raggiungimento del numero di
capi autorizzato al prelievo o dello scopo e provvedono alla sospensione tempestiva del
provvedimento di deroga».
Emendamento 27.11 presentato dai Senatori De Petris e Uras
Al comma 2, capoverso «Art. 19-bis», comma 3, sostituire le parole: «Le deroghe di cui al
comma 1 sono adottate sentito l'ISPRA o altri istituti indipendenti all'uopo titolati, anche regionali
laddove istituiti, dotati di analoga autonomia tecnicoscientifica ed organizzativa», con le
seguenti: «Le deroghe di cui al comma 1 sono adottate previa acquisizione del parere dell'Istituto
superiore per la protezione e ricerca ambientale (ISPRA) a cui le Regioni si uniformano».
Emendamento 27.12 presentato dai Senatori Cirinnà, Granaiola, Silvestro e Puppato
Al comma 2, capoverso «Art. 19-bis», comma 3, sostituire le parole: «Le deroghe di cui al
comma 1 sono adottate sentito l'ISPRA o altri istituti indipendenti all'uopo titolati,anche regionali
laddove istituiti, dotati di analoga autonomia tecnico-scientifica ed organizzativa,» con le
seguenti: «Le deroghe di cui al comma 1 sono adottate acquisito il parere dell'Istituto superiore
per la protezione e ricerca ambientale (ISPRA) a cui le regioni devono uniformarsi».
Emendamento 27.13 presentato dai Senatori Cirinnà, Granaiola, Silvestro e Puppato
Al comma 2, capoverso «Art. 19-bis» comma 3, sostituire le parole: «è determinata,
annualmente, a livello nazionale, dall'ISPRA» con le seguenti: «è determinata, annualmente, a
livello nazionale, per le sole specie di cui si dispone di stime attendibili delle popolazioni nidificanti
in tutto l'areale da cui originano i soggetti che raggiungono l'Italia, dei dati sul successo
riproduttivo delle coppie nidificanti e sulla mortalità annuale di giovani e adulti, dall'ISPRA».


Emendamento 27.14 presentato dai Senatori Berger, Zeller, Palermo, Fravezzi, Panizza,
Laniece
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, alla lettera m), dopo le
parole: «salvo che nella zona faunistica delle Alpi», sono aggiunte le seguenti: «e nel prelievo in
selezione degli ungulati».

NOTA: IL PRESENTE DOCUMENTO HA VALORE ESCLUSIVAMENTE DIVULGATIVO. PER UNA
CONSULTAZIONE SI RIMANDA AGLI ATTI DEL SENATO
ULTERIORE
 
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