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Bracconaggio e confisca delle armi

Cass. Sez. III n. 43821 del 25 novembre 2008 (Ud. 16 ott. 2008) - Pres. Altieri Est. Gazzara Ric. Gioffredi - Caccia e animali. Confisca delle armi
In materia di caccia, in caso di condanna per il reato d'abbattimento, cattura o detenzione di specie nei cui confronti la caccia non è consentita, è esclusa la possibilità, in applicazione dell'art. 28, comma secondo, L. n. 157 del 1992, riferita infatti ad altre, diverse, ipotesi di reato, di farsi luogo alla confisca delle armi.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
XXXXX, l'11/3/65,...............;
Avverso la sentenza resa dal Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Francavilla Fontana, il 22/4/08;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dott. .....;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. ......., il quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio della gravata sentenza limitatamente alla confisca delle armi in sequestro, con ordine di restituzione;
Udito il difensore del ricorrente, avv. ....., il quale ha concluso insistendo in ricorso ed associandosi alle richieste del P.G..
osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Francavilla Fontana, con sentenza del 22/4/08, ha ritenuto Gioffredi Antonio colpevole del reato di cui alla L. n. 157 del 1992, art. 30, lett. h), in quanto esercitava l'uccellagione, abbattendo un passero, uccello per il quale la caccia non è consentita, e lo ha condannato alla pena di Euro 500,00 di ammenda, pena sospesa. Ha disposto la confisca delle armi in sequestro, nonché il loro versamento presso la competente Direzione Artiglieria.
Propone ricorso per cassazione personalmente l'imputato, con il seguente motivo:
- la sentenza è viziata ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in quanto con il provvedimento conclusivo del processo il giudice ha disposto la confisca dell'arma sulla base della L. n. 157 del 1992, art. 28, comma 2. La normativa richiamata, però, prevede la confisca solo per i casi disciplinati dall'art. 30, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e), con esclusione della fattispecie di cui alla lett. h), per cui è imputazione e conseguente condanna.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Con la sentenza oggetto di gravame, infatti, il Tribunale di Brindisi, nel riconoscere l'imputato colpevole del reato ascrittogli, ha disposto la confisca dell'arma, sulla base del disposto di cui alla L. n. 157 del 1992, art. 28, comma 2.
La norma richiamata dal decidente, però, prevede la confisca delle armi solo per le fattispecie disciplinate dall'art. 30, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e), e non comprende la ipotesi contravvenzionale di cui alla imputazione per cui il xxxx è stato condannato (art. 30, lett. h).

Pertanto, ferma restando la corretta e logica argomentazione motivazionale, sviluppata dal giudice di merito in ordine alla riconosciuta penale responsabilità del prevenuto, il quale aveva posto in essere una condotta integrante gli estremi soggettivi ed oggettivi della fattispecie incriminatrice, in ragione di quanto osservato la sentenza gravata va annullata senza rinvio limitatamente alla confisca.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla confisca.

Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2008.
 
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