Trani (BT) – Cacciatore con il chiamaquaglie

Alberto 69

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[h=1]Trani (BT) – Cacciatore con il chiamaquaglie del fratello inesistente – Condannato al pagamento di 600 euro.
Le Guardie dell'Ambiente vennero pure denunciate dal cacciatore, ma infine la giustizia ha trionfato[/h] Era stato sorpreso di notte con un richiamo illecito per fauna selvatica. . Un cacciatore napoletano di 43 anni, comunicano le Guardie per L’Ambiente, è stato ora condannato al pagamento di una ammenda. Il bracconiere era stato sorpreso all’interno di un casolare nel Parco Alta Murgia. L’uomo era intento ad attivare un’apparecchiatura per il richiamo della fauna selvatica. Oltre alla ammenda prevista dalla legge sulla caccia, dovrà altresì pagare le spese processuali.Singolare la motivazione che il cacciatore partenopeo avrebbe rilasciato. Si era limitato ad attivare il registratore che però sarebbe appartenuto al fratello che al momento si trovava a Napoli.La vicenda risale ad alcuni mesi addietro. Le Guardie per L’Ambiente procedettero quindi al sequestro penale a carico di persona da identificare - il fratello, appunto - che però, dicono sempre le Guardie si è poi rivelato inesistente!Non solo. Le Guardie vennero denunciate dal cacciatore. Un procedimento che si concluse con un proscioglimento. Il cacciatore venne poi a sua volta denunciato per calunnia.In merito alla specifica vicenda di bracconaggio il Giudice ha sottolineato come il semplice possesso di un richiamo illecito per fauna selvatica, ancorché non in funzione, integra il reato di bracconaggio. Lo stesso Magistrato ha inoltre richiamato i principi tracciati dalla Cassazione ovvero che “la messa in funzione di un apparato preregistrato contenente richiami vietati integra di per sé la condotta di esercizio della caccia ex art. 30 lett. h) l. n. 157 del 1992, essendo atto diretto all’abbattimento della fauna selvatica, attirata dall’apparecchio.” (Cass. 20.9.2011 n.42388, Taurino). Risulta inoltre integrato “il reato di cui all’art. 21 lett. r) Legge 11 febbraio 1992, n. 157 l’essere sorpreso in possesso di richiami vietati durante l’esercizio dell’attività venatoria, a nulla rilevando che un apparecchio di registrazione, munito di cassetta riproducente canti di uccelli, sia inattivo al momento del controllo, stante l’inequivoca destinazione e la concreta possibilità di utilizzazione a fini venatori (Cass. 11.6.1997 n.5593, Taddei)».Il bracconiere, visto il rito di giudizio scelto che diminuisce la pena, è stato condannato all’ammenda di 600 euro e alle corpose spese processuali. Il dispositivo illecito è stato invece confiscato e distrutto.Il fenomeno - commentano le Guardie per l’Ambiente – non sembra però essersi ridotto e il livello di attenzione delle Istituzioni si è purtroppo assottigliato molto“. Animali selvatici solo come un problema da gestire, dunque. Tutti, dicono le Guardie per l’Ambiente, devono fare qualcosa per la difesa della natura.
 
Ennesimo esempio (se ancora c'è bisogno) di imbecillità, già nei guai con il richiamo, mente per non prendersi la responsabilità.... poi finisce condannato, a che cosa è servito, solo a fare la figura di me@da.
Saluti
 
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