Re: Ischia

Anch'io spero che venga applicata una punizione esemplare che sia deterrente x tutti quei bracconieri con pda che ancora la fanno franca.

Cavolo con tutte le possibilità che ci sono oggi per poter sparare legalmente (vedi quagliodromi,afv,tiro a volo ecc ecc.)che bisogno c'è di sparare ad animali selvatici in periodo di riproduzione poi....mha....una bella multa salata (che se gli tocchi il portafogli poi magari ci pensano bene prima di fare certe stronzate) e lasciarli senza pda,fucile per un bel pò....
 
Re: Ischia

Mi chiedo cosa porti certi individui a rischiare fucili, eventuale pda, denuncia con strascichi, multe e vergogna per qualche quaglia; non credo la fame, anche perchè costerebbe meno comprare in macelleria, spero che vengano castigati a dovere.
 
Re: Ischia

Non crederci troppo France'....


Cicalone.. di questo ne sono più che sicuro.. credimi... una denuncia per tali episodi, oltre che la revoca immediata del PDA, non ti permette in un futuro di riaverlo..
 
Re: Ischia

Il problema è che questi casi di bracconaggio dovrebbero prevedere anche la confisca di tutte e armi ..... Oltre alla revoca della licenza.


Si beppe58 per il momento l'arma di solito viene sequestrata e poi sicuramente il Tribunale dispone la confisca :D
 
Re: Ischia

Cicalone.. di questo ne sono più che sicuro.. credimi... una denuncia per tali episodi, oltre che la revoca immediata del PDA, non ti permette in un futuro di riaverlo..

Legge 157 1992

Art. 30
Sanzioni penali
1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni:
a) l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da lire 1.800.000 a lire 5.000.000 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'articolo 18;
b) l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2;
c) l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 12.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;
d) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire 900.000 a lire 3.000.000 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive;
e) l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 per chi esercita l'uccellagione;
f) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 1.000.000 per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;
g) l'ammenda fino a lire 6.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento;
h) l'ammenda fino a lire 3.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami;
i) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 4.000.000 per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;
l) l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b), c) e g), le pene sono raddoppiate.
2. Per la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto. Le regioni possono prevedere i casi e le modalità di sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia e imbalsamazione.
3. Nei casi di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi.
4. Ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le sanzioni penali stabilite dal presente articolo si applicano alle corrispondenti fattispecie come disciplinate dalle leggi provinciali


Art. 32
Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Chiusura o sospensione dell'esercizio
1. Oltre alle sanzioni penali previste dall'articolo 30, nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, l'autorità amministrativa dispone:
a) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da uno a tre anni, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere a), b), d) ed i), nonchè, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere f), g) e h), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;
b) la revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia ed il divieto di rilascio per un periodo di dieci anni, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere c) ed e), nonchè, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere d) ed i), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;
c) l'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere a), b), c) ed e), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;
d) la chiusura dell'esercizio o la sospensione del relativo provvedimento autorizzatorio per un periodo di un mese, nel caso previsto dal predetto articolo 30, comma 1, lettera l); nelle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale, la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo da due a quattro mesi.
2. I provvedimenti indicati nel comma 1 sono adottati dal questore della provincia del luogo di residenza del contravventore, a seguito della comunicazione del competente ufficio giudiziario, quando è effettuata l'oblazione ovvero quando diviene definitivo il provvedimento di condanna.
3. Se l'oblazione non è ammessa, o non è effettuata nei trenta giorni successivi all'accertamento, l'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma dell'articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed i), al questore, il quale può disporre la sospensione cautelare ed il ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.
4. Oltre alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 31, si applica il provvedimento di sospensione per un anno della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi indicati dallo stesso articolo 31, comma 1, lettera a), nonchè, laddove la violazione sia nuovamente commessa, nei casi indicati alle lettere b), d), f) e g) del medesimo comma. Se la violazione di cui alla citata lettera a) è nuovamente commessa, la sospensione è disposta per un periodo di tre anni.
5. Il provvedimento di sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia di cui al comma 4 è adottato dal questore della provincia del luogo di residenza di chi ha commesso l'infrazione, previa comunicazione, da parte dell'autorità amministrativa competente, che è stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o che non è stata proposta opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione ovvero che è stato definito il relativo giudizio.
6. L'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma del comma 4 al questore, il quale può valutare il fatto ai fini della sospensione e del ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

 

titusmax

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Sei persone, una delle quali senza licenza di porto di fucile ad uso* caccia, sono state bloccate dal personale del Nucleo Operativo Antibracconaggio (NOA) del Corpo forestale dello Stato, mentre cacciavano di frodo a Punta Pelara, in località Panza di Forio d'Ischia.
I sei uomini si scambiavano i fucili per sparare mentre i cani stanavano le quaglie che, cercavano rifugio tra l'erba e l'incolto. Alla vista di una pattuglia della Forestale, due di loro che in quel momento avevano i fucili in mano, sono scappati precipitosamente. Ma la loro fuga non è durata molto e dopo poche centinaia di metri, sono stati bloccati da un'altra pattuglia della Forestale che ha assistito anche al tentativo di uno dei bracconieri di abbandonare l'arma carica dietro un cespuglio.
 
Re: Ischia

la stessa passione ke ti fa alzare ogni mattina x le tue uscite .....
hanno sbagliato è non ci piove , ma in fondo hanno la nostra stessa malattia ....
 
Re: Ischia

la stessa passione ke ti fa alzare ogni mattina x le tue uscite .....
hanno sbagliato è non ci piove , ma in fondo hanno la nostra stessa malattia ....

E no caro mio, questi sono solo delinquenti e rovinano la categoria. Questa non è passione, ma solo voglia di andare contro le leggi. Tutti possiamo sbagliare , ma questi a caccia chiusa sapevano benissimo a cosa andavano incontro.
Speriamo di avere 4 cacciatori col PDA e 2 delinquenti in meno per il futuro e che la lezione gli serva per tutta la vita. Ma tanto sono sicuro che prima o poi rifaranno le stesse stron...te, in certe zone non esiste la cultura della legalità.
 
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