Re: Cosa succede nel parco dell'alta murgia

questo dei parchi che non sono tabellati, è un problema serio. io per evitare problemi, da quando è stato istituito il parco dell'alta murgia, cerco di mantenermi ad alcuni km di distanza, e non ostante ciò quando vado a beccaccie o a quaglie, ho sempre il timore che il cane mi porti a sconfinare nel parco. e se nel parco dell'alta murgia qualche tabella ogni tanto la trovi, nel parco dell'ofanto o delle gravine tarantine, non c'è proprio niente, almeno che io sappia
 
Re: Cosa succede nel parco dell'alta murgia

2 anni fa' un mio amico e' stato pescato in un parco fuori regione dove le tabelle non ci sono(dicono che i locali le buttano) la forestale gli sequestra l'arma e viene processato con sanzioni penali con 2 mesi e 3 settimane di reclusione comunque la sentenza definitiva si sapra' tra qualche mese , quindi e' meglio stare attenti ed informarsi bene se non si conoscono le zone
 
Re: Cosa succede nel parco dell'alta murgia

questo dei parchi che non sono tabellati, è un problema serio. io per evitare problemi, da quando è stato istituito il parco dell'alta murgia, cerco di mantenermi ad alcuni km di distanza, e non ostante ciò quando vado a beccaccie o a quaglie, ho sempre il timore che il cane mi porti a sconfinare nel parco. e se nel parco dell'alta murgia qualche tabella ogni tanto la trovi, nel parco dell'ofanto o delle gravine tarantine, non c'è proprio niente, almeno che io sappia

Ciao franciddone sono d'accordo per il parco dell'ofanto non riesco nemmeno a trovare una mappa precisa che indichi il perimetro
 
Re: Cosa succede nel parco dell'alta murgia

Quello che ha scritto nel commento è assolutamente veritiero...!!
Come fanno a sapere i confini se non ci sono le tabelle che lo delimitano??e se varchi una zona priva di tabelle e ti addentri nel bosco come spesso si fà a beccacce senza che tu ti renda conto specialmente se sei un forestiero!!
 
Re: Cosa succede nel parco dell'alta murgia

Ciao franciddone sono d'accordo per il parco dell'ofanto non riesco nemmeno a trovare una mappa precisa che indichi il perimetro

scusate se sono fuori dall'argomento, ma se qualcuno ha un'indirizzo per quanto riguarda il perimetro del parco dell'ofanto, ne sarei molto grato
 
Re: Cosa succede nel parco dell'alta murgia

Si e`vero la legge non ammette ignoranza ma dice anche che devono essere adeguatamente tabellati i parchi,anche se c'e`stata una sentenza della cassazione,molto pericolosa al riguardo.
Non dimentichiamoci mai che siamo in Italia
 
Re: Cosa succede nel parco dell'alta murgia

LA TABELLAZIONE DELLE AREE PROTETTE

La tabellazione delle aree protette ha sempre rappresentato un grave problema per i cacciatori italiani soprattutto per le norme legislative che non sempre sono di facile applicazione e comprensione. Spesso, infatti, i cacciatori sono stati oggetto di pesanti sanzioni per aver esercitato l’esercizio venatorio in aree protette. A volte, però, è capitato che tali sanzioni siano state annullate nelle sedi competenti perché illegittime. A tal fine è necessario fare luce sugli aspetti più controversi della normativa in materia di tabellazione dei parchi nazionali e regionali. E’ necessario, preliminarmente, iniziare dall’esame dell’art. 10 della legge 11 febbraio 1992 n. 157.

La suddetta norma al punto 9 prevede che “Ogni zona (protetta) dovrà essere indicata da tabelle perimetrali, esenti da tasse, secondo le disposizioni impartite dalle regioni, apposte a cura dell'ente, associazione o privato che sia preposto o incaricato della gestione della singola zona”. Dall’analisi della norma è evidente che il legislatore ha previsto come delimitazione delle aree protette le tabelle perimetrali necessarie per circoscrivere parchi o riserve naturali. Sennonché la giurisprudenza in numerose sentenze della Suprema Corte di Cassazione (Sez III, del 20.06.2007 n. 32021; Sez. III del 26.01.2005 n. 5489; Sez. III del 10.04.2003 n. 24786; Sez. III del 09.03.1998 n. 4756) ha previsto che ai parchi nazionali non si applica il disposto di cui all’art. 10 della legge 157/1992 e conseguentemente i parchi nazionali non necessitano della tabellazione perimetrale al fine di individuarli come aree ove sia vietata l’attività venatoria.

E’ evidente che la giurisprudenza ha operato una vistosa deroga alla normativa in materia di perimetrazione delle aree protette prevista dalla legge 157/1992. Ciò è stato possibile perché la Corte ha ritenuto che i parchi nazionali, così come statuito dalla legge n. 394 del 1991 (Legge quadro sulle aree protette), sono delimitati con appositi provvedimenti, completi di tutte le indicazioni tecniche e topografiche necessarie per l’individuazione, la cui conoscenza è assicurata dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Questa regola, però, anche per la sua natura di norma eccezionale e derogatoria, non può applicarsi, in mancanza di specifiche disposizioni normative, a fattispecie diverse, ossia ad aree che non rientrano tra i “parchi nazionali” ex legge n. 394 del 1991. Non vi è dubbio, allora, che il principio statuito dalla giurisprudenza per i parchi nazionali non debba necessariamente valere per le altre aree protette.

Per quel che concerne i parchi regionali, infatti, è competenza della potestà legislativa regionale dettare le norme che stabiliscano competenze, procedure, presupposti e requisiti per l’istituzione di parchi, riserve o oasi di protezione e rifugio. Da ciò si deduce che ogni singola regione, nell’istituire un parco regionale, può statuire liberamente che la perimetrazione dello stesso debba avvenire con le stesse regole derogatorie previste per i parchi nazionali o invece ritenere necessarie le tabelle in ossequio al disposto di cui all’art. 10 della legge 157 del 1992.

A riprova di ciò la giurisprudenza ha chiarito che “i divieti di esercizio venatorio e di ingresso con armi in un’area protetta sita all’interno di un parco regionale sono efficaci ed opponibili ai privati a condizione che l’area sia perimetrata da apposita tabellazione che ne renda visibili i confini.”(Sez. III del 10.12.2009 n. 1989). Gli Ermellini con la predetta sentenza hanno accolto il ricorso presentato da un cacciatore a cui era stato contestato il reato di cui agli artt. 21, comma 1, lett. b), e 30, comma 1, lett. d), della legge 157/1992.

Il cacciatore, infatti, proponeva ricorso per cassazione deducendo che il parco regionale in cui ha esercitato l’attività venatoria non era stato tabellato così come previsto dalla legge regionale (Puglia) 18/2005 in cui si prevede che i confini del parco devono essere resi visibili mediante apposita tabellazione. Nel caso di specie la Regione Puglia con legge 18/2005 istitutiva del parco regionale (Terra delle Gravine) dispone che “i confini del parco saranno resi visibili mediante apposita tabellazione realizzata dall’Ente di gestione con fondi propri e trasferiti dalla Regione Puglia”. Da ciò si deduce chiaramente che la tabellazione del ridetto parco regionale è condizione necessaria per l’operatività del parco stesso e conseguentemente nessun reato può ascriversi al cacciatore ricorrente.

In siffatta prospettiva un'altra sentenza della Corte ha precedentemente affermato che ”in tema di aree protette regionali,- Regione Sicilia - non è sufficiente la emanazione del decreto regionale e la sua pubblicazione sulla Gazzetta Regionale, ma è necessario la delimitazione della zona con le previste tabellazioni”.
Alla luce di quanto sin qui sostenuto pare si debba affermare che l’obbligo di tabellare ogni zona protetta in ossequio al disposto di cui all’art. 10 della legge 157/92 può essere derogata esclusivamente per i parchi nazionali e per i parchi regionali unicamente nell’ipotesi in cui la legge regionale istitutiva del parco regionale richiami la normativa dei parchi nazionali prevista dalla legge n. 394 del 1991.

In tutte le altre ipotesi la legge di riferimento è quella prevista dall’art. 10 della legge 11 febbraio 1997 n. 157 punto 9 già precedentemente richiamata. Ne consegue, pertanto, che se la legge regionale prevede l’obbligo delle tabelle per delimitare i perimetri del parco e tale obbligo non venga rispettato dagli organi competenti, al cacciatore non possono essere contestati i reati all’uopo previsti dalla legge 157/1992.
 
Re: Cosa succede nel parco dell'alta murgia

Purtroppo non c'è l'obbligo di tabellazione dei parchi o riserve naturali, questo per lo meno vale nel Lazio, dove se vieni trovato a caccia entro i confini di uno di questi, vai inevitabilmente in contro ad un processo penale che la 90% finisci con la condanna del cacciatore.
Il problema della caccia in Italia non è confinato solo all'elenco delle specie cacciabili o ai periodi di apertura e chiusura dlla caccia, ma è legato anche a problematiche di questo tipo che rendono alcune volte impraticabile con serenità la nostra passione.
 
Re: Cosa succede nel parco dell'alta murgia

il parco regionale migliarino s.rossore massaciuccoli è palinato in maniera che se sei accanto ad una palina ne vedi altre due.
 
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