LA GIUNTA DEL VENETO AUTORIZZA L’UTILIZZO DEI RICHIAMI VIVI

SERGIO BERLATO

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Thiene, lì 08 agosto 2008
COMUNICATO STAMPA CONF.A.V.I.
LA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO AUTORIZZA L’UTILIZZO DEI RICHIAMI VIVI

La Giunta Regiona del del Veneto, su proposta dell’Assessore Regionale Elena Donazzan ha approvato in data odierna la delibera che consente l’utilizzo dei richiami vivi nella caccia agli acquatici già dall’inizio di questa stagione venatoria.
A meno di una settimana dall’emanazione del Decreto Ministeriale che ha dato applicazione alla decisione comunitaria dell’agosto 2006, la Giunta Regionale non ha perso tempo nell’approvare la sua delibera di recepimento, avendo già preventivamente preparato tutti i documenti attraverso il gruppo di lavoro costituito dall’on. Sergio Berlato, dalla Presidente ACV-CONFAVI Maria Cristina Caretta, coadiuvati dai tecnici della Regione e dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Legnaro Padova.

Di seguito la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto.
Oggetto:
Regime di deroga al divieto di utilizzo di volatili appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi nell’attività venatoria (Decisione 2006/574/CE del 18 agosto 2006). Attivazione procedure in ambito Veneto.

L’Assessore regionale alle Politiche faunistico venatorie ed alla Sicurezza alimentare e Servizi veterinari riferisce quanto segue.
In relazione all’emergenza sanitaria a suo tempo registratasi in ambito internazionale ed europeo avuto riguardo al propagarsi di ceppi ad alta patogenicità di virus dell’influenza aviaria, l’Unione Europea, con Decisione 2006/574/CE del 18 agosto 2006 di modifica della precedente Decisione 2005/734/CEE, ha stabilito, tra le varie misure integrative di riduzione del rischio epidemiologico, il divieto dell’uso di volatili degli ordini Anseriformes e Charadriformes come richiami (“uccelli da richiamo”) nella caccia agli uccelli (art. 2 bis, paragrafo 1 lett. d) della Dec. 2005/734/CEE).
Con il medesimo provvedimento l’Unione europea ha tra l’altro stabilito che, in deroga al divieto di cui sopra, l’autorità competente può autorizzare l’uso di uccelli da richiamo nella caccia agli uccelli nel rispetto di idonee misure di biosicurezza, che comprendono:
- l’identificazione dei singoli uccelli da richiamo mediante un sistema di inanellamento;
- l’attuazione di un regime di sorveglianza specifico per gli uccelli da richiamo;
- la registrazione e la comunicazione dello stato sanitario degli uccelli da richiamo, nonché l’effettuazione di test di laboratorio per l’influenza aviaria nel caso di morte del richiamo ed alla fine della stagione venatoria;
- una rigida separazione tra gli uccelli da richiamo da una parte ed il pollame domestico e gli altri volatili in cattività dall’altra;
- la pulizia e la disinfezione delle attrezzature e dei mezzi di trasporto utilizzati per il trasporto degli uccelli da richiamo e per il loro trasferimento nelle zone in cui vengono collocati;
- limitazioni e controllo degli spostamenti degli uccelli da richiamo;
- l’elaborazione e l’attuazione di “orientamenti relativi a buone pratiche di biosicurezza” che precisino gli interventi contemplati dal primo al sesto trattino;
- l’attuazione di un sistema di comunicazione dei dati relativi alle misure di cui al primo, al secondo e al terzo trattino.
L’analisi effettuata dal competente Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Centro di referenza nazionale per l’influenza aviaria, della situazione epidemiologica, che al momento risulta favorevole, ha da tempo orientato il competente Assessore regionale alle Politiche faunistico-venatorie e alla Sicurezza alimentare e Servizi veterinari a perseguire con tenacia la causa dell’applicazione del regime di deroga di cui sopra, il quale necessitava della rimozione dell’Ordinanza del Ministero della Salute che, precauzionalmente adottata a livello nazionale per far fronte all’emergenza sanitaria, aveva stabilito, tra l’altro, il divieto dell’utilizzo di richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi fino al 31/12/2008 (Ordinanza ministeriale del 21/12/2007 di proroga della validità dell’Ordinanza ministeriale 26/08/2005).
Tale orientamento ha tenuto altresì conto delle positive esperienze di coinvolgimento del mondo venatorio nell’ambito delle iniziative di monitoraggio sanitario della fauna acquatica cacciabile promosse dalla Regione del Veneto e realizzate dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie con la collaborazione delle Amministrazioni provinciali, esperienze positive che da subito hanno evidenziato la capacità del mondo venatorio di interloquire su base progettuale con la Pubblica Amministrazione, condizione indispensabile per adempiere alle varie incombenze imposte da un regime di deroga che deve necessariamente recepire i severi vincoli imposti dalla più volte citata Decisione comunitaria.
Alle lettere di richiesta e sollecito del competente Assessore regionale indirizzate al Ministro della Salute del precedente Governo, miranti a promuovere un’accelerazione dei lavori nell’ambito della task force all’uopo istituita presso lo stesso Ministero, ha fatto quindi seguito, a nuovo Governo insediato, un’ulteriore interlocuzione del medesimo Assessore regionale con l’attuale Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, interlocuzione che si è fatta carico di sottoporre al Ministro medesimo una dettagliata ed articolata ipotesi gestionale, predisposta con la collaborazione e supervisione dello stesso Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, in grado di convincere Ministero e task force in ordine alla concreta possibilità di attivare un regime di deroga in grado di corrispondere ai requisiti fissati dall’ordinamento comunitario.
Detta proposta, facente parte integrante del presente provvedimento quale Allegato A, si articola in quattro capitoli che affrontano le seguenti tematiche:
1- ANAGRAFICA
2- TRACCIABILITA’ E RINTRACCIABILITA’
3- BIOSICUREZZA
4- MISURE SANITARIE DI CONTROLLO.

Si sottolinea che detto progetto di applicazione della deroga è stato presentato alle Amministrazioni provinciali ed al mondo venatorio nell’ambito di un Seminario, tenutosi presso la Corte Benedettina di Legnaro il 4 luglio scorso, nell’ambito del quale si è avuto modo di acquisire utili osservazioni ed una condivisione sostanziale, a fini operativi, dei presenti.
E’ quindi finalmente intervenuta, in data 1 agosto 2008, una specifica Ordinanza ministeriale che ha accolto la richiesta più volte avanzata dall’Assessore regionale veneto alle Politiche faunistico-venatorie e alla Sicurezza alimentare e Servizi veterinari, Ordinanza che, pur nota nei contenuti, non risulta ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
Tutto ciò premesso, in relazione all’imminente apertura della stagione venatoria, nelle more della pubblicazione della succitata Ordinanza ministeriale, con il presente provvedimento si dispone l’avvio operativo del sistema gestionale di cui all’allegato progetto (Allegato A) che consente di derogare al divieto dell’uso a fini venatori di richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi, dando atto che il progetto medesimo potrà essere oggetto di modifiche/integrazioni volte al puntuale recepimento delle disposizioni ministeriali in corso di pubblicazione nonché di quelle che si rendano necessarie in relazione agli interventi di ottimizzazione che potranno essere proposti nell’ambito del coordinamento, affidato all’Unità di Progetto Caccia e Pesca e all’Unità di Progetto Sanità animale ed Igiene alimentare, tra i vari soggetti chiamati a cooperare, da approvarsi con Decreti dei Dirigenti delle suddette Strutture regionali, ognuno per le parti di propria competenza e in accordo reciproco.
Al fine di detto avvio operativo si provvede in questa sede a definire l’operatività di dettaglio più urgente relativa al punto 1 del suddetto progetto (Anagrafica), dando atto che per la definizione esecutiva degli ulteriori punti del progetto e dei correlati aspetti operativi (Tracciabilità e rintracciabilità; Biosicurezza; Misure sanitarie di controllo) provvederanno con proprio Decreto il Dirigente dell’Unità di Progetto Caccia e Pesca e il Dirigente dell’Unità di Progetto Sanità Animale ed Igiene Alimentare, ognuno per le parti di propria competenza e in accordo reciproco, sentiti i vari soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto medesimo.
Pertanto, per quanto attiene al punto 1 (ANAGRAFICA) del progetto di cui all’Allegato A del presente provvedimento, in questa sede si provvede a:

1. dare atto che compete ai singoli detentori di richiami vivi appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi (d’ora in avanti detti in questa sede “richiami”) che intendono utilizzare i medesimi per l’attività venatoria nella stagione 2008/2009:
a - la compilazione e la consegna all’Ufficio provinciale competente per territorio ove vengono detenuti stabilmente i richiami, eventualmente per il tramite della Associazione venatoria di riferimento, dell’autodichiarazione finalizzata all’ottenimento di autorizzazione all’utilizzo dei richiami vivi di cui sopra, utilizzando a tal fine l’apposito modulo predisposto dalle Province sulla base del modello fac-simile facente parte integrante del presente provvedimento quale Allegato B. Si da atto in questa sede che le richieste di cui al presente punto che perverranno ai competenti Uffici provinciali entro il 29/08/2008 saranno evase entro l’apertura generale della stagione venatoria 2008/2009, mentre quelle che perverranno oltre tale termine verranno istruite ed evase compatibilmente con i carichi di lavoro degli Uffici provinciali competenti e del CREV;
b- il ritiro presso il competente Ufficio provinciale degli anelli inamovibili e dei documenti di cui al successivo punto 2;
c - la corretta apposizione, su una zampa di ciascun richiamo denunciato nell’autodichiarazione, di uno degli anelli inamovibili consegnati dalla Provincia; a tale proposito si prescrive che ciascun anello debba essere apposto e chiuso in maniera che lo stesso risulti effettivamente inamovibile (non sfilabile) senza recare danno o sofferenza all’animale. Al fine della più corretta apposizione di tali anelli si raccomanda, qualora il detentore sia sprovvisto della necessaria esperienza e manualità, di avvalersi di un veterinario abilitato all’esercizio della professione ovvero di tecnico provvisto di autorizzazione regionale all’inanellamento a scopo scientifico o di abilitazione dell’INFS per la cattura a fini di richiamo, i cui elenchi verranno messi a disposizione dai competenti Uffici provinciali. Si da atto in questa sede che, ai sensi del dispositivo dell’Ordinanza ministeriale 1 agosto 2008, deve comunque essere apposto l’anello di riconoscimento di cui al presente punto anche nel caso di richiami provenienti da allevamenti autorizzati, già provvisti del prescritto anello di riconoscimento (anello provinciale o FOI/FIMOV) ovvero nel caso di uccelli da richiamo di cattura, provvisti di anello provinciale (Pavoncelle);
d – l’accurata compilazione nelle parti di propria competenza e detenzione dei documenti di cui sopra;

2. dare atto che compete alle Province:
a - l’acquisizione delle autodichiarazioni di cui al punto 2, il trasferimento dei relativi dati su apposito database (che verrà all’uopo predisposto e fornito dal Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria - CREV) e la trasmissione degli stessi al CREV medesimo, ai fini dell’implementazione della Banca Dati Regionale (BDR) e dell’assegnazione al richiedente, qualora non ne fosse già in possesso in relazione all’allevamento di altre specie animali domestiche, del codice aziendale di cui al DPR 317/96 (codice 317). I dati di cui sopra verranno successivamente inoltrati per competenza ai Servizi veterinari delle Az-ULSS;
b - l’acquisizione e la distribuzione agli aventi diritto di anelli metallici inamovibili, recanti il codice di riconoscimento univoco composto dalla sigla provinciale e da un codice numerico progressivo a 5 cifre, nonché di dicitura, da stabilirsi a cura delle Province medesime, indicante la finalità di utilizzo dell’anello per l’applicazione della deroga oggetto del presente provvedimento. Gli anelli verranno consegnati ai detentori che avranno presentato l’autocertificazione nei termini di cui al punto 1 in numero pari ai richiami riportati nella medesima, unitamente alla comunicazione del codice aziendale e alla consegna della documentazione di cui al successivo punto c-; si da atto che per le autodichiarazioni presentate entro il 29/08/2008 la consegna di quanto sopra avverrà a partire dal 15/09/2008;
c- la predisposizione e stampa del documento per la registrazione, tracciabilità e controllo dei richiami (“Libretto sanitario richiami”), recante i dati di cui al modello fac-simile facente parte integrante del presente provvedimento quale Allegato C. Si da atto in questa sede che per i detentori che presentano richiesta a titolo individuale il documento di cui sopra potrà essere allegato al tesserino venatorio per la stagione 2008/2009 mediante apposizione di etichetta adesiva o timbro su una delle pagine del tesserino medesimo riservate alla Provincia. Ai detentori di richiami che presentano richiesta in qualità di concessionari di Azienda faunistico-venatoria o di titolari di appostamento verrà rilasciato apposito documento cartaceo da custodire, a cura del detentore medesimo, rispettivamente assieme al registro dell’Azienda faunistico-venatoria o presso l’appostamento;
d- l’effettuazione di controlli a campione, anche presso i siti di detenzione dei richiami vivi, rispetto alla corretta apposizione degli anelli inamovibili rilasciati, nonché la vigilanza sull’applicazione del presente provvedimento e dell’Ordinanza ministeriale 1 agosto 2008. Si da atto in questa sede che per quanto attiene l’esercizio di attività venatoria con richiami non conforme al presente provvedimento e all’OM 01/08/2008 si applicano le sanzioni previste all’art. 31, c. 1 lettera h) della legge 157/92, fatti salvi gli eventuali rilievi, anche di natura penale, relativi al mancato rispetto di disposizioni impartite da pubblica autorità in materia di Sanità pubblica.

3. dare atto che compete al CREV:
a- la predisposizione e la fornitura del database nei termini di cui al precedente punto 2 lett. a-;
b- la generazione dei codici 317 assegnati dai Servizi veterinari territoriali, che verranno assegnati agli autorizzati per il tramite dei competenti Uffici provinciali;

Da ultimo, si dispone che, al fine di sostenere le pubbliche istituzioni nell’adempimento dei compiti affidati dal presente provvedimento, è autorizzato un budget complessivo massimo pari a € 55.000,00 a valere sul capitolo n. 75058 del Bilancio di previsione dell’esercizio 2008, che presenta sufficiente disponibilità, così ripartito:
- € 30.000,00 a favore delle Amministrazioni provinciali, da ripartirsi tra le medesime sulla base del numero di richiami e di possessori di richiami censiti e registrati, a fronte degli oneri relativi all’acquisto degli anelli inamovibili e alla predisposizione e stampa dei documenti relativi ai richiami;
- € 25.000,00 a favore del CREV e dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie a fronte degli oneri di competenza.
Si da atto che compete al Dirigente dell’Unità di Progetto Caccia e Pesca, in accordo con l’Unità di Progetto Sanità animale ed Igiene alimentare, provvedere con proprio Decreto al riparto dei fondi di cui sopra tra gli Enti beneficiari, all’assunzione dei pertinenti impegni di spesa e alla liquidazione degli stessi.

Tutto ciò premesso, il relatore conclude la propria relazione e sottopone all’approvazione della Giunta Regionale il presente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore incaricato dell’istruttoria sull’argomento in questione ai sensi dell’articolo 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTA la Decisione 2005/734/CEE, così come modificata con Decisione 2006/574/CE del 18 agosto 2006;
VISTA l’Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 1 agosto 2008, che modifica l’Ordinanza 19 ottobre 2005;
RICHIAMATA la legge 157/1992, in particolare l’articolo 5 c. 1 e l’articolo 31, c. 1 lettera h);
RICHIAMATO l’articolo 2 c.1 della legge regionale 50/1993;
RICHIAMATO altresì il vigente ordinamento in materia di Polizia veterinaria,
¼br /> DELIBERA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. nelle more della pubblicazione dell’Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali 1 agosto 2008, si dispone l’avvio operativo del sistema gestionale di cui all’allegato progetto (Allegato A) che consente di derogare al divieto dell’uso a fini venatori di richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi ai sensi della Decisione 2005/734/CE, dando atto che il progetto medesimo potrà essere oggetto di modifiche/integrazioni volte al puntuale recepimento delle disposizioni ministeriali in corso di pubblicazione nonché di quelle che si rendano necessarie in relazione agli interventi di ottimizzazione che potranno essere proposti nell’ambito del coordinamento, affidato all’Unità di Progetto Caccia e Pesca e all’Unità di Progetto Sanità animale ed Igiene alimentare, tra i vari soggetti chiamati a cooperare, da approvarsi con Decreti dei Dirigenti delle suddette Strutture regionali, ognuno per le parti di propria competenza e in accordo reciproco;

3. al fine di detto avvio operativo si provvede in questa sede a definire l’operatività di dettaglio più urgente relativa al punto 1 del suddetto progetto (Anagrafica), dando atto che per la definizione esecutiva degli ulteriori punti del progetto e dei correlati aspetti operativi (Tracciabilità e rintracciabilità; Biosicurezza; Misure sanitarie di controllo) provvederanno con proprio Decreto il Dirigente dell’Unità di Progetto Caccia e Pesca e il Dirigente dell’Unità di Progetto Sanità Animale ed Igiene Alimentare, ognuno per le parti di propria competenza e in accordo reciproco, sentiti i vari soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto medesimo;
¼br /> 4. si da atto che compete ai singoli detentori di richiami vivi appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi (d’ora in avanti detti in questa sede “richiami”) che intendono utilizzare i medesimi per l’attività venatoria nella stagione 2008/2009:
a- la compilazione e la consegna all’Ufficio provinciale competente per territorio ove vengono detenuti stabilmente i richiami, eventualmente per il tramite della Associazione venatoria di riferimento, dell’autodichiarazione finalizzata all’ottenimento di autorizzazione all’utilizzo dei richiami vivi di cui sopra, utilizzando a tal fine l’apposito modulo predisposto dalle Province sulla base del modello fac-simile facente parte integrante del presente provvedimento quale Allegato B. Si da atto in questa sede che le richieste di cui al presente punto che perverranno ai competenti Uffici provinciali entro il 29/08/2008 saranno evase entro l’apertura generale della stagione venatoria 2008/2009, mentre quelle che perverranno oltre tale termine verranno istruite ed evase compatibilmente con i carichi di lavoro degli Uffici provinciali competenti e del CREV;
b- il ritiro presso il competente Ufficio provinciale degli anelli inamovibili e dei documenti di cui al successivo punto 5 lett. b- e c-;
c- la corretta apposizione, su una zampa di ciascun richiamo denunciato nell’autodichiarazione, di uno degli anelli inamovibili consegnati dalla Provincia; a tale proposito si prescrive che ciascun anello debba essere apposto e chiuso in maniera che lo stesso risulti effettivamente inamovibile (non sfilabile) senza recare danno o sofferenza all’animale. Al fine della più corretta apposizione di tali anelli si raccomanda, qualora il detentore sia sprovvisto della necessaria esperienza e manualità, di avvalersi di un veterinario abilitato all’esercizio della professione ovvero di tecnico provvisto di autorizzazione regionale all’inanellamento a scopo scientifico o di abilitazione dell’INFS per la cattura a fini di richiamo, i cui elenchi verranno messi a disposizione dai competenti Uffici provinciali. Si da atto in questa sede che, ai sensi del dispositivo dell’Ordinanza ministeriale 1 agosto 2008, deve comunque essere apposto l’anello di riconoscimento di cui al presente punto anche nel caso di richiami provenienti da allevamenti autorizzati, già provvisti del prescritto anello di riconoscimento (anello provinciale o FOI/FIMOV) ovvero nel caso di uccelli da richiamo di cattura, provvisti di anello provinciale (Pavoncelle);
d– l’accurata compilazione nelle parti di propria competenza e detenzione dei documenti di cui sopra;

5. si da atto che compete alle Province:
a- l’acquisizione delle autodichiarazioni di cui al punto 4 lett. a-, il trasferimento dei relativi dati su apposito database (che verrà all’uopo predisposto e fornito dal Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria - CREV) e la trasmissione degli stessi al CREV medesimo, ai fini dell’implementazione della Banca Dati Regionale (BDR) e dell’assegnazione al richiedente, qualora non ne fosse già in possesso in relazione all’allevamento di altre specie animali domestiche, del codice aziendale di cui al DPR 317/96 (codice 317). I dati di cui sopra verranno successivamente inoltrati per competenza ai Servizi veterinari delle Az-ULSS;
b- l’acquisizione e la distribuzione agli aventi diritto di anelli metallici inamovibili, recanti il codice di riconoscimento univoco composto dalla sigla provinciale e da un codice numerico progressivo a 5 cifre, nonché di dicitura, da stabilirsi a cura delle Province medesime, indicante la finalità di utilizzo dell’anello per l’applicazione della deroga oggetto del presente provvedimento. Gli anelli verranno consegnati ai detentori che avranno presentato l’autocertificazione nei termini di cui al punto 1 in numero pari ai richiami riportati nella medesima, unitamente alla comunicazione del codice aziendale e alla consegna della documentazione di cui al successivo punto c-; si da atto che per le autodichiarazioni presentate entro il 29/08/2008 la consegna di quanto sopra avverrà a partire dal 15/09/2008;
c- la predisposizione e stampa del documento per la registrazione, tracciabilità e controllo dei richiami (“Libretto sanitario richiami”), recante i dati di cui al modello fac-simile facente parte integrante del presente provvedimento quale Allegato C. Si da atto in questa sede che per i detentori che presentano richiesta a titolo individuale il documento di cui sopra potrà essere allegato al tesserino venatorio per la stagione 2008/2009 mediante apposizione di etichetta adesiva o timbro su una delle pagine del tesserino medesimo riservate alla Provincia. Ai detentori di richiami che presentano richiesta in qualità di concessionari di Azienda faunistico-venatoria o di titolari di appostamento verrà rilasciato apposito documento cartaceo da custodire, a cura del detentore medesimo, rispettivamente assieme al registro dell’Azienda faunistico-venatoria o presso l’appostamento;
d- l’effettuazione di controlli a campione, anche presso i siti di detenzione dei richiami vivi, rispetto alla corretta apposizione degli anelli inamovibili rilasciati, nonché la vigilanza sull’applicazione del presente provvedimento e dell’Ordinanza ministeriale 1 agosto 2008. Si da atto in questa sede che per quanto attiene l’esercizio di attività venatoria con richiami non conforme al presente provvedimento e all’OM 01/08/2008 si applicano le sanzioni previste all’art. 31, c. 1 lettera h) della legge 157/92, fatti salvi gli eventuali rilievi, anche di natura penale, relativi al mancato rispetto di disposizioni impartite da pubblica autorità in materia di Sanità pubblica.

6. dare atto che compete al CREV:
a- la predisposizione e la fornitura del database nei termini di cui al precedente punto 5 lett. -a;
b- la generazione dei codici 317 assegnati dai Servizi veterinari territoriali, che verranno assegnati agli autorizzati per il tramite dei competenti Uffici provinciali;

7. al fine di sostenere le pubbliche istituzioni nell’adempimento dei compiti affidati dal presente provvedimento, è autorizzato un budget complessivo massimo pari a € 55.000,00 a valere sul capitolo n. 75058 del Bilancio di previsione dell’esercizio 2008, che presenta sufficiente disponibilità, così ripartito:
- € 30.000,00 a favore delle Amministrazioni provinciali, da ripartirsi tra le medesime sulla base del numero di richiami e di possessori di richiami censiti e registrati, a fronte degli oneri relativi all’acquisto degli anelli inamovibili e alla predisposizione e stampa dei documenti relativi ai richiami;
- € 25.000,00 a favore del CREV e dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie a fronte degli oneri di competenza;

8. si da atto che compete al Dirigente dell’Unità di Progetto Caccia e Pesca, in accordo con l’Unità di Progetto Sanità animale ed Igiene alimentare, provvedere con proprio Decreto al riparto dei fondi di cui sopra tra gli Enti beneficiari, all’assunzione dei pertinenti impegni di spesa e alla liquidazione degli stessi.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.
Il Segretario Il Presidente
Dott. Antonio Menetto On. dott. Giancarlo Galan
 
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