Emilia Romagna: misure conservazione Rete Natura 2000

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DELIBERA N. 1435 del 17.10.2006
(...)
ALLEGATO 3
MISURE DI CONSERVAZIONE PER LA TUTELA DELLE
ZPS DELL’EMILIA-ROMAGNA IN ATTUAZIONE DELLA
DIRETTIVA 79/409/CEE E DEL DPR N. 357/97 E
SS.MM.
Al fine di mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente
gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nelle
Zone di Protezione Speciale (ZPS) applicando, altresì, i criteri
ornitologici previsti all’art. 4 della Direttiva 79/409/CEE, si
rende necessario disporre la regolamentazione di attività, opere
ed interventi che possono pregiudicarne la tutela.
Le attività, le opere e gli interventi sono stati, quindi,
suddivisi in due categorie principali:
- attività, opere ed interventi particolarmente critici per la
conservazione della biodiversità e come tali da limitare o da
interdire;
- attività, opere ed interventi positivi per l’avifauna e per gli
habitat e come tali da promuovere e/o da incentivare.
In funzione della diversa natura delle attività, delle opere e
degli interventi oggetto di limitazione e/o di interdizione o di
incentivazione, inoltre, sono state individuate le misure di
conservazione che devono essere applicate all’interno del
territorio di tutte le ZPS e quelle che hanno valore solo in
alcune tipologie ambientali di ZPS.
1. MISURE DI CONSERVAZIONE VALIDE PER TUTTE LE
ZPS
Nelle ZPS sono vietate le attività, gli interventi e le opere che
possono compromettere la salvaguardia degli ambienti naturali
tutelati, con particolare riguardo alla flora, alla fauna ed ai
rispettivi habitat protetti ai sensi della Direttiva 79/409/CEE.
In particolare, nelle aree comprese all’interno delle ZPS sono
vietati le attività, le opere e gli interventi di seguito
indicati:
− la realizzazione di nuovi impianti eolici;
− la realizzazione di nuove linee elettriche di alta e media
tensione e la manutenzione straordinaria di quelle esistenti,
qualora non si prevedano le opere di prevenzione del rischio di
elettrocuzione/collisione mediante l’applicazione di piattaforme
di sosta, la posa di spirali di segnalazione, di eliche o sfere
luminescenti, di cavi tipo elicord o l’interramento dei cavi,
specialmente nelle vicinanze di pareti rocciose, dove sono
presenti siti di nidificazione di rapaci, ardeidi ed altre
specie sensibili, nonché nei siti di passaggio dei migratori;
− l’apertura di nuove cave o l’ampliamento di quelle esistenti, ad
eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione
generali e di settore, comunali, provinciali e dei parchi
nazionali e regionali, vigenti alla data di approvazione del
presente atto, ed a condizione che sia conseguita la positiva
valutazione di incidenza degli strumenti di pianificazione
generali e di settore di riferimento dell’intervento, prevedendo
altresì che il recupero finale delle aree interessate
dall’attività estrattiva sia realizzato a fini naturalistici,
attraverso la creazione di zone umide e/o di aree boscate;
− la realizzazione dei nuovi impianti di risalita, degli impianti
a fune permanenti e delle nuove piste da sci, ad eccezione di
quelli previsti negli strumenti di pianificazione territoriale
ed urbanistica comunali, provinciali e dei parchi nazionali e
regionali, vigenti alla data di approvazione del presente atto,
e ad eccezione degli interventi di adeguamento strutturale e
tecnologico degli impianti di risalita, nonché delle piste da
sci esistenti, necessari per la loro messa a norma rispetto alla
sicurezza delle stesse, a condizione che sia conseguita la
positiva valutazione di incidenza degli strumenti di
pianificazione territoriale ed urbanistica di riferimento
dell’intervento;
− l’apertura di nuove discariche e degli impianti di trattamento e
smaltimento di fanghi e rifiuti, ovvero l’ampliamento di quelli
esistenti;
− l’eliminazione degli elementi naturali e seminaturali
tradizionali degli agroecosistemi, quali stagni, maceri, pozze
di abbeverata, fossi, muretti a secco, siepi, filari alberati,
canneti, risorgive, fontanili, piantate e boschetti, ad
eccezione dell’eventuale periodica utilizzazione degli esemplari
arborei ed arbustivi;
− l’incendio delle stoppie e della vegetazione infestante prima
del 31 agosto;
− l’accensione di fuochi all’aperto, non preventivamente
autorizzati;
− l’attività di circolazione motorizzata fuoristrada, fatta
eccezione dei mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza,
nonché ai fini dell’accesso al fondo da parte degli aventi
diritto, in qualità di proprietari, gestori o utilizzatori;
− l’attività venatoria in deroga, di cui alla Direttiva
79/409/CEE, art 9, par. 1, lett. c;
− l’abbattimento di esemplari appartenenti alle specie Moretta
(Aythya fuligula) e Combattente (Philomacus pugnax);
− l’attività di controllo delle popolazioni dei corvidi attraverso
la pratica dello sparo al nido;
− l’introduzione di specie animali alloctone in ambienti naturali;
− i ripopolamenti a scopo venatorio, ad esclusione di quelli
realizzati con soggetti appartenenti alle specie autoctone
mantenute in purezza e provenienti da allevamenti nazionali, e
di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle zone
di ripopolamento e cattura o dai centri pubblici e privati di
riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale
insistenti sul medesimo territorio;
− la pre-apertura della stagione venatoria, con l’eccezione della
caccia di selezione agli ungulati;
− l'attività venatoria in forma vagante nel mese di gennaio per
più di due giornate fisse alla settimana, corrispondenti al
giovedì ed alla domenica, ad eccezione della caccia agli
ungulati che resta regolamentata dal vigente calendario
venatorio regionale;
− l’attività venatoria da appostamento fisso nel mese di gennaio
per più di due giornate alla settimana definite a scelta tra
quelle di giovedì, sabato e domenica;
− l’attività di addestramento di cani da caccia, con o senza
sparo, dal 1 febbraio al 15 settembre;
− la riduzione delle aree precluse all’attività venatoria al
momento dell’approvazione del presente atto, all’interno di ogni
singola ZPS.
2. MISURE DI CONSERVAZIONE VALIDE PER LE SINGOLE
ZPS APPARTENENTI ALLE DIVERSE TIPOLOGIE
AMBIENTALI
IN FUNZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE DELLE SINGOLE ZPS ALL’INTERNO
DELLE DIVERSE TIPOLOGIE AMBIENTALI, SONO VIETATI GLI INTERVENTI,
LE OPERE E LE ATTIVITÀ DI SEGUITO INDICATI:
A) - ZPS DI AMBIENTI APERTI
− il sorvolo a bassa quota con mezzi aerei ed elicotteri non
preventivamente autorizzato, in prossimità delle pareti rocciose
durante il periodo riproduttivo dell’avifauna, in quanto
potenzialmente utilizzate per la nidificazione soprattutto da
Aquila reale, Gufo reale, Pellegrino e Lanario, salvo che per
motivi di soccorso, protezione civile ed antincendio;
− l’attività di forestazione artificiale di prati, pascoli,
incolti, arbusteti e brughiere, tranne nei casi di interventi
necessari alla difesa del suolo e per il ripristino
naturalistico, da effettuare tramite l’impiego di specie
autoctone.
B) - ZPS DI AMBIENTI FORESTALI
− il sorvolo a bassa quota con mezzi aerei ed elicotteri non
preventivamente autorizzato, durante il periodo riproduttivo
dell’avifauna, salvo che per motivi di soccorso, protezione
civile ed antincendio;
− il taglio di piante annose e marcescenti che sono utilizzate per
la nidificazione e/o l’alimentazione dell’avifauna, ad eccezione
dei casi connessi alla sicurezza pubblica ed idraulica;
− l’uso di specie alloctone negli interventi di forestazione.
C) - ZPS DI ACQUE LENTICHE
− le captazioni idriche che comportano il totale prosciugamento
degli specchi d’acqua nel periodo estivo;
− la bonifica delle zone umide, ad eccezione dei casi in cui si
renda necessario un intervento di disinquinamento;
− l’allagamento permanente delle zone umide temporanee;
− l’eliminazione di isole, barene e dossi esistenti;
− il sorvolo a bassa quota delle zone umide con mezzi aerei ed
elicotteri non preventivamente autorizzato e salvo che per
motivi di soccorso, protezione civile ed antincendio;
− l’uso di pallini di piombo per l’attività venatoria nelle zone
umide naturali ed artificiali (con acqua dolce, salata e
salmastra, compresi i prati allagati) ed in una fascia di
rispetto di 150 metri dai loro confini, a decorrere dalla
stagione venatoria 2007-2008; i pallini dovranno, pertanto,
essere costituiti da materiali non tossici per l’avifauna;
− la pulizia meccanica delle spiagge naturali non occupate da
stabilimenti balneari già autorizzati, ad eccezione dei primi
quattro metri dal limite della battigia;
- l’accesso alle dune naturali al di fuori degli appositi
percorsi.
D) - ZPS DI ACQUE LOTICHE
− le captazioni idriche che non rispettano il rilascio del
deflusso minimo vitale;
− il sorvolo a bassa quota di garzaie con mezzi aerei ed
elicotteri non preventivamente autorizzato e salvo che per
motivi di soccorso, protezione civile ed antincendio;
− l’uso di pallini di piombo per l’attività venatoria nei corsi
d’acqua e nei canali ed in una fascia di rispetto di 150 metri
dai loro confini, a decorrere dalla stagione venatoria 2007-
2008; i pallini dovranno, pertanto, essere costituiti da
materiali non tossici per l’avifauna;
− il taglio dei pioppeti dal 20 febbraio al 31 agosto;
− gli interventi, durante il periodo riproduttivo dell’avifauna,
di taglio, sfalcio, trinciatura della vegetazione spontanea
nell’arco dello stesso anno su entrambe le sponde dei corsi
d’acqua e dei canali, in modo tale da garantire la permanenza di
habitat idonei alla presenza di specie vegetali ed animali e
l’uso dei corsi d’acqua e delle loro fasce di pertinenza come
corridoi ecologici; fanno eccezione le sommità arginali dove lo
sfalcio si rende necessario per garantire l’attività di
sorveglianza e vigilanza idraulica e delle scarpate arginali
interne per le eventuali esigenze di pronto intervento;
− l’uso di diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della
vegetazione presente nei corsi d’acqua e nei canali.
E) - ZPS DI AMBIENTI AGRICOLI
- il taglio dei pioppeti dal 20 febbraio al 31 agosto;
- l’uso di diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della
vegetazione presente lungo le sponde dei fossati e nelle aree
marginali tra i coltivi;
- gli sfalci/trinciature e le lavorazioni nei seminativi soggetti
a set-aside e/o disattivati nel periodo tra il 20 febbraio e il
10 agosto.
 
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