U.E. prolunga misure prevenzione aviaria

Re: U.E. prolunga misure prevenzione aviaria

Fonti certe ed attendibili dalla Provincia di Bergamo , dichiarano che entro 10 gg arriverannno i nuovi moduli e richieste e che la deroga ci sarà fino al 31/01/2014
 
Re: U.E. prolunga misure prevenzione aviaria

Oggi , a Bergamo, è possibile fare richiesta per il rilascio degli anelli per gli anatidi e pavoncelle.
Ciaoo Ivan
 

anasacuta

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L 123/42
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
9.5.2012
DECISIONI
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 7 maggio 2012
che modifica le decisioni 2005/692/CE, 2005/734/CE, 2007/25/CE e 2009/494/CE per quanto
riguarda l’influenza aviaria
[notificata con il numero C(2012) 2947]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2012/248/UE)
(2) Tali misure sono stabilite, in particolare, nella decisione
2005/692/CE della Commissione, del 6 ottobre 2005,
recante alcune misure di protezione contro l’influenza
aviaria in diversi paesi terzi (5), nella decisione
2005/734/CE della Commissione, del 19 ottobre 2005,
che istituisce misure di biosicurezza per ridurre il rischio
di trasmissione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità
provocata dal virus dell’influenza A, sottotipo H5N1, dai
volatili che vivono allo stato selvatico al pollame e ad
altri volatili in cattività, e che prevede un sistema di
individuazione precoce nelle zone particolarmente a ri
schio (6), nella decisione 2007/25/CE della Commissione,
del 22 dicembre 2006, relativa a talune misure di prote
zione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità e ai
movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari
all’interno della Comunità (7) e nella decisione
2009/494/CE della Commissione, del 25 giugno 2009,
recante alcune misure di protezione relative all’influenza
aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 in Croazia
e Svizzera (8).
(3) Le misure di cui alle decisioni summenzionate si appli
cano fino al 30 giugno 2012. Tuttavia, focolai di in
fluenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1
continuano a manifestarsi nel pollame e nei volatili sel
vatici nei paesi terzi, costituendo così un rischio anche
per la salute umana e animale nell’Unione.
(4) Data la situazione epidemiologica relativa all’influenza
aviaria, è opportuno continuare a limitare i rischi causati
dalle importazioni di pollame, di prodotti a base di pol
lame, di uccelli da compagnia e di altri prodotti discipli
nati da tali decisioni, nonché mantenere le misure di
biosicurezza, i sistemi di individuazione precoce e talune
misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta
patogenicità del sottotipo H5N1.
A seguito dei focolai di influenza aviaria insorti a metà (5) Occorre pertanto prorogare fino al 31 dicembre 2013
del 2003 nel sud-est asiatico, provocati dal virus dell’in l’applicazione
fluenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1, la delle
Commissione ha adottato diverse misure di protezione decisioni
contro tale malattia. 2005/692/CE,
2005/734/CE, 2007/25/CE e 2009/494/CE.
L (5 )
L (6 )
L (7 )
L (8 )
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990,
relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli
scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di ori
gine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato
interno (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,
vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991,
che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli vete
rinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono
introdotti nella Comunità e che modifica le direttive
89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (2), in particolare l’arti
colo 18, paragrafo 7,
vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997,
che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli vete
rinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono
introdotti nella Comunità (3), in particolare l’articolo 22, para
grafo 6,
visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di
polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non com
merciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva
92/65/CEE del Consiglio (4), in particolare l’articolo 18,
considerando quanto segue:
(1)
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
GU
GU
GU
GU
224 del 18.8.1990, pag. 29.
268 del 24.9.1991, pag. 56.
24 del 30.1.1998, pag. 9.
146 del 13.6.2003, pag. 1.
GU
GU
GU
GU
L
L
L
L
263 dell’8.10.2005, pag. 20.
274 del 20.10.2005, pag. 105.
8 del 13.1.2007, pag. 29.
166 del 27.6.2009, pag. 74.
9.5.2012
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
Nel 2004 sono stati rilevati focolai di influenza aviaria ad
alta patogenicità in Thailandia. Di conseguenza, la Com
missione ha adottato misure di protezione in merito alle
importazioni dalla Thailandia di alcuni prodotti derivati
dal pollame e dai volatili.
Di conseguenza, l’articolo 1 della decisione 2005/692/CE
prevede la sospensione da parte degli Stati membri delle
importazioni dalla Thailandia di taluni prodotti inclusa
carne di pollame, ratiti di allevamento, selvaggina da
penna selvatica e uova.
La Thailandia ha messo in atto una rigorosa politica di
abbattimento totale per eradicare l’influenza aviaria ad
alta patogenicità dal proprio territorio. L’ultimo focolaio
epidemico è stato segnalato nel novembre 2008 e la
Thailandia si è dichiarata indenne da influenza aviaria
ad alta patogenicità a decorrere dall’11 febbraio 2009.
Gli esperti della Commissione hanno effettuato diverse
missioni di ispezione in Thailandia per valutare la situa
zione zoosanitaria e i sistemi di lotta contro la malattia
adottati in questo paese terzo. Dall’ultima missione effet
tuata in Thailandia è stata tratta la conclusione che il
sistema generale offre garanzie sufficienti circa la confor
mità dei prodotti in questione alle prescrizioni del
l’Unione in materia.
Tenuto conto della situazione zoosanitaria favorevole, in
particolare per quanto riguarda il controllo dell’influenza
aviaria ad alta patogenicità nel pollame e le garanzie
fornite dalla Thailandia, la sospensione delle importazioni
di cui all’articolo 1 della decisione 2005/692/CE non
deve più applicarsi.
(11) Le decisioni 2005/692/CE, 2005/734/CE, 2007/25/CE e
2009/494/CE vanno quindi modificate di conseguenza.
(12) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al
parere del comitato permanente per la catena alimentare
e la salute degli animali,
L 123/43
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2005/692/CE è così modificata:
1) l’articolo 1 è soppresso;
2) all’articolo 7, la data del «30 giugno 2012» è sostituita da
quella del «31 dicembre 2013».
Articolo 2
All’articolo 4 della decisione 2005/734/CE, la data del «30 giu
gno 2012» è sostituita da quella del «31 dicembre 2013».
Articolo 3
All’articolo 6 della decisione 2007/25/CE, la data del «30 giugno
2012» è sostituita da quella del «31 dicembre 2013».
Articolo 4
All’articolo 3 della decisione 2009/494/CE, la data del «30 giu
gno 2012» è sostituita da quella del «31 dicembre 2013».
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2012
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione


la storia degli anelli continua,speriamo che anche il ns.Ministro della salute proroghi il decreto che scade 30/6/2012
 
Re: U.E. prolunga misure prevenzione aviaria

qualcuno sa se il ministro della salute a prologato il decreto che scade 30/6/2012, se non lo prologa degade obbligo a utilizzare le fascette fornite dalla provincia o non si posso piu' utilizzare i richiami vivi?
 
Re: U.E. prolunga misure prevenzione aviaria

qualcuno sa se il ministro della salute a prologato il decreto che scade 30/6/2012, se non lo prologa degade obbligo a utilizzare le fascette fornite dalla provincia o non si posso piu' utilizzare i richiami vivi?

la proroga è già stata firmata. La Regione Veneto ha già prodotto la Delibera per la prossima annata venatoria, la provincia di Venezia per esempio sta inziando a distribuire gli anelli.

Denis
 
Re: U.E. prolunga misure prevenzione aviaria

ecco il testo firmato dal ministro l'unica fregatura che cosi' comè rimane scoperto gennaio speriamo venga corretto.

MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 28 giugno 2012
Attuazione dell'articolo 2 della decisione di esecuzione della
Commissione n. 2012/248/UE del 7 maggio 2012 che proroga
l'applicazione della decisione della Commissione europea n.
2005/734/CE del 19 ottobre 2005 recante deroga al divieto
dell'utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti agli ordini degli
Anseriformi e Caradriformi nell'attivita' venatoria, come modificata
dalla decisione della Commissione europea 2006/574/CE del 18 agosto
2006. (12A09022)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, recante
«Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie
di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva
92/40/CEE»;
Visto il decreto del Ministro della salute 7 marzo 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 1°
luglio 2008 recante: «Organizzazione e funzioni del Centro nazionale
di lotta ed emergenza contro le malattie animali e dell'Unita'
centrale di crisi»;
Vista la decisione della Commissione europea n. 2005/734/CE del 19
ottobre del 2005, che istituisce misure di biosicurezza per ridurre
il rischio di trasmissione dell'influenza aviaria ad alta
patogenicita' provocata dal virus dell'influenza A, sottotipo H5N1,
dai volatili che vivono allo stato selvatico al pollame e ad altri
volatili in cattivita' e che prevede un sistema di individuazione
precoce nelle zone particolarmente a rischio, come modificata dalla
decisione della Commissione europea del 18 agosto 2006, n.
2006/574/CE;
Visto in particolare l'art. 2-ter della summenzionata decisione
della Commissione europea che concede la facolta' all'Autorita'
competente di autorizzare l'uso degli animali da richiamo per
«attivita' approvate dalla autorita' competente» tra cui rientra la
caccia agli uccelli, in deroga a quanto previsto all'art. 2-bis,
paragrafo 1;
Vista la decisione della Commissione europea n. 2010/734/CE del 30
novembre 2010 di modifica della decisione 2005/734/CE del 19 ottobre
2005 e successive modificazioni nella definizione dell'uso degli
uccelli da richiamo appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e dei
Caradriformi;
Vista l'ordinanza 30 dicembre 2010 di proroga e modifica
all'ordinanza 5 agosto 2010 recante: «Deroga al divieto dell'utilizzo
di uccelli da richiamo appartenenti agli ordini degli anseriformi e
caradriformi nell'attivita' venatoria ai sensi dell'art. 2-ter,
paragrafo 1, lettera d), della decisione della Commissione europea n.
2005/734/CE del 19 ottobre 2005 e successive modifiche», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana serie generale n.
43 del 22 febbraio 2011;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione n. 2012/248/UE
del 7 maggio 2012 che modifica le decisioni 2005/692/CE, 2005/734/CE,
2007/25/CE e 2009/494/CE per quanto riguarda l'influenza aviaria;
Tenuto conto della favorevole situazione epidemiologica attualmente
presente sul territorio nazionale;
Considerata la possibilita' e la necessita' di concedere la deroga
al divieto di utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti agli
ordini degli Anseriformi e Caradriformi nell'attivita' venatoria,
come previsto dalla decisione della Commissione europea n.
2005/734/CE e successive modificazioni;
Vista la legge 12 febbraio 1992, n. 157 recante «Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio» e in particolare l'art. 18 che prevede che «ai fini
dell'esercizio venatorio e' consentito abbattere esemplari di fauna
selvatica...» nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre
ed il 31 gennaio;
Ordina:
Art. 1
1. L'efficacia dell'ordinanza 30 dicembre 2010 e' prorogata di
ulteriori 18 mesi.
2. In attuazione di quanto disposto dall'art. 2 della decisione di
esecuzione della Commissione n. 2012/248/UE del 7 maggio 2012, di cui
alle premesse, su tutto il territorio nazionale e' concessa la deroga
al divieto di utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti agli
ordini degli anseriformi e caradriformi nell'attivita' venatoria.
3. La deroga di cui al comma 1 e' ammessa alle condizioni fissate
dal protocollo operativo di cui all'allegato A dell'ordinanza 5
agosto 2010 recante: «Deroga al divieto dell'utilizzo di uccelli da
richiamo appartenenti agli ordini degli anseriformi e caradriformi
nell'attivita' venatoria ai sensi dell'art. 2-ter, paragrafo 1,
lettera d), della decisione della Commissione europea n. 2005/734/CE
del 19 ottobre 2005 e successive modifiche».
4. La concessione della deroga e' immediatamente sospesa qualora
dovessero mutare le condizioni epidemiologiche che ne hanno permesso
l'adozione.
Art. 2
1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la
registrazione.
Roma, 28 giugno 2012
Il Ministro della salute: Balduzzi
Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, registro n. 10, foglio n. 307
13.08.2012
Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato
18:00:22
 
Re: U.E. prolunga misure prevenzione aviaria

Scommettiamo che ora arriverà Zanoni con i soliti proclami farlocchi di blocco per ordine dell'UE sui richiami vivi?

non penso che ne abbia la forza (politica) in seno al parlamento CE per farlo, la Commissione non torna favilmente indietro sui suoi passi e poi sono anni che si va avanti in questo modoi;
poi a Bruxelles non c'è mica il TAR.....
 
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