L 123/42
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
9.5.2012
DECISIONI
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 7 maggio 2012
che modifica le decisioni 2005/692/CE, 2005/734/CE, 2007/25/CE e 2009/494/CE per quanto
riguarda l’influenza aviaria
[notificata con il numero C(2012) 2947]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2012/248/UE)
(2) Tali misure sono stabilite, in particolare, nella decisione
2005/692/CE della Commissione, del 6 ottobre 2005,
recante alcune misure di protezione contro l’influenza
aviaria in diversi paesi terzi (5), nella decisione
2005/734/CE della Commissione, del 19 ottobre 2005,
che istituisce misure di biosicurezza per ridurre il rischio
di trasmissione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità
provocata dal virus dell’influenza A, sottotipo H5N1, dai
volatili che vivono allo stato selvatico al pollame e ad
altri volatili in cattività, e che prevede un sistema di
individuazione precoce nelle zone particolarmente a ri
schio (6), nella decisione 2007/25/CE della Commissione,
del 22 dicembre 2006, relativa a talune misure di prote
zione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità e ai
movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari
all’interno della Comunità (7) e nella decisione
2009/494/CE della Commissione, del 25 giugno 2009,
recante alcune misure di protezione relative all’influenza
aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 in Croazia
e Svizzera (8).
(3) Le misure di cui alle decisioni summenzionate si appli
cano fino al 30 giugno 2012. Tuttavia, focolai di in
fluenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1
continuano a manifestarsi nel pollame e nei volatili sel
vatici nei paesi terzi, costituendo così un rischio anche
per la salute umana e animale nell’Unione.
(4) Data la situazione epidemiologica relativa all’influenza
aviaria, è opportuno continuare a limitare i rischi causati
dalle importazioni di pollame, di prodotti a base di pol
lame, di uccelli da compagnia e di altri prodotti discipli
nati da tali decisioni, nonché mantenere le misure di
biosicurezza, i sistemi di individuazione precoce e talune
misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta
patogenicità del sottotipo H5N1.
A seguito dei focolai di influenza aviaria insorti a metà (5) Occorre pertanto prorogare fino al 31 dicembre 2013
del 2003 nel sud-est asiatico, provocati dal virus dell’in l’applicazione
fluenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1, la delle
Commissione ha adottato diverse misure di protezione decisioni
contro tale malattia. 2005/692/CE,
2005/734/CE, 2007/25/CE e 2009/494/CE.
L (5 )
L (6 )
L (7 )
L (8 )
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990,
relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli
scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di ori
gine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato
interno (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,
vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991,
che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli vete
rinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono
introdotti nella Comunità e che modifica le direttive
89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (2), in particolare l’arti
colo 18, paragrafo 7,
vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997,
che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli vete
rinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono
introdotti nella Comunità (3), in particolare l’articolo 22, para
grafo 6,
visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di
polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non com
merciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva
92/65/CEE del Consiglio (4), in particolare l’articolo 18,
considerando quanto segue:
(1)
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
GU
GU
GU
GU
224 del 18.8.1990, pag. 29.
268 del 24.9.1991, pag. 56.
24 del 30.1.1998, pag. 9.
146 del 13.6.2003, pag. 1.
GU
GU
GU
GU
L
L
L
L
263 dell’8.10.2005, pag. 20.
274 del 20.10.2005, pag. 105.
8 del 13.1.2007, pag. 29.
166 del 27.6.2009, pag. 74.
9.5.2012
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
Nel 2004 sono stati rilevati focolai di influenza aviaria ad
alta patogenicità in Thailandia. Di conseguenza, la Com
missione ha adottato misure di protezione in merito alle
importazioni dalla Thailandia di alcuni prodotti derivati
dal pollame e dai volatili.
Di conseguenza, l’articolo 1 della decisione 2005/692/CE
prevede la sospensione da parte degli Stati membri delle
importazioni dalla Thailandia di taluni prodotti inclusa
carne di pollame, ratiti di allevamento, selvaggina da
penna selvatica e uova.
La Thailandia ha messo in atto una rigorosa politica di
abbattimento totale per eradicare l’influenza aviaria ad
alta patogenicità dal proprio territorio. L’ultimo focolaio
epidemico è stato segnalato nel novembre 2008 e la
Thailandia si è dichiarata indenne da influenza aviaria
ad alta patogenicità a decorrere dall’11 febbraio 2009.
Gli esperti della Commissione hanno effettuato diverse
missioni di ispezione in Thailandia per valutare la situa
zione zoosanitaria e i sistemi di lotta contro la malattia
adottati in questo paese terzo. Dall’ultima missione effet
tuata in Thailandia è stata tratta la conclusione che il
sistema generale offre garanzie sufficienti circa la confor
mità dei prodotti in questione alle prescrizioni del
l’Unione in materia.
Tenuto conto della situazione zoosanitaria favorevole, in
particolare per quanto riguarda il controllo dell’influenza
aviaria ad alta patogenicità nel pollame e le garanzie
fornite dalla Thailandia, la sospensione delle importazioni
di cui all’articolo 1 della decisione 2005/692/CE non
deve più applicarsi.
(11) Le decisioni 2005/692/CE, 2005/734/CE, 2007/25/CE e
2009/494/CE vanno quindi modificate di conseguenza.
(12) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al
parere del comitato permanente per la catena alimentare
e la salute degli animali,
L 123/43
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2005/692/CE è così modificata:
1) l’articolo 1 è soppresso;
2) all’articolo 7, la data del «30 giugno 2012» è sostituita da
quella del «31 dicembre 2013».
Articolo 2
All’articolo 4 della decisione 2005/734/CE, la data del «30 giu
gno 2012» è sostituita da quella del «31 dicembre 2013».
Articolo 3
All’articolo 6 della decisione 2007/25/CE, la data del «30 giugno
2012» è sostituita da quella del «31 dicembre 2013».
Articolo 4
All’articolo 3 della decisione 2009/494/CE, la data del «30 giu
gno 2012» è sostituita da quella del «31 dicembre 2013».
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2012
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
la storia degli anelli continua,speriamo che anche il ns.Ministro della salute proroghi il decreto che scade 30/6/2012