avete proprio ragione......................
se ci mandano e non piove quest'anno e' pieno di animali.
Stasera sono andato al rientro e ho visto centinaia di germani nuovi.
Se il pecorone non ci mette la coda comincio a sperare in una apertura memorabile a fucecchio.
ciao, vado a caricare un po' di cartucce da apertura
 
Per ora il Pecorone ha problemi con gli incendi per cui non ha tempo x rompere.Killer1
 

IL TACCI

Utente Registrato
Messaggi
1,113
Punteggio reazioni
7
Punti
36
Nei giorni scorsi era apparsa la notizia dell'approvazione del regolamento, ve lo posto ricordandovi che questo riguarda esclusivamente la parte ricadente in Provincia di Firenze :

REGOLAMENTO PER LA CACCIA E LA PESCA NELL’AREA CONTIGUA ALLA RISERVA NATURALE PROVINCIALE “PADULE DI FUCECCHIO”

Testo approvato dalla Consulta per la Riserva Naturale il 17/07/2006

Nell’Area Contigua alla Riserva Naturale del Padule di Fucecchio, così come individuata dalla Delibera Del Consiglio Provinciale n. 116/98 l’attività venatoria è consentita secondo quanto stabilito dalla L.157/92, la L.R.T. 3/94 e relativi regolamenti applicativi. Nell’area contigua le attività venatorie e piscatorie vengono sottoposte alla seguente regolamentazione specifica.

Art. 1 – Suddivisione dell’Area Contigua
L’Area Contigua alla Riserva Naturale del Padule di Fucecchio (da qui in avanti denominata Area Contigua), così come individuata dalla Delibera del Consiglio Provinciale di Firenze n. 116/98, ha una superficie complessiva di 963 ettari. In virtù delle differenti caratteristiche ambientali e faunistiche l’area contigua è suddivisa in due aree omogenee, l’Area Palustre e l’Area di Bonifica, come individuate dalla cartografia allegata al presente regolamento e di seguito brevemente descritte: a nord il confine provinciale e la Riserva Naturale; a est il canale del Terzo fino alla confluenza con il canale del Capannone e successivamente il torrente Vincio fino alla strada provinciale di Massarella; a sud la strada provinciale di Massarella; a ovest il Confine dell’area contigua fino all’altezza di villa Lampaggi e successivamente il canale del Capannone fino a raggiungere di nuovo il confine provinciale. L’Area di Bonifica risulta dalla residua porzione dell’area contigua.

Art. 2 – Esercizio venatorio nell’area contigua
L’esercizio venatorio nell’Area Contigua è consentito esclusivamente ai cacciatori iscritti all’Ambito Territoriale di Caccia FIRENZE 5 (sia come ATC di residenza che come II ATC). E’ fatto salvo il diritto ad esercitare la caccia nell’area contigua per tutti i cacciatori che abbiano optato per la forma di caccia da appostamento fisso in via esclusiva di cui all’art. 28 lett. b) L.R. 3/94.

Art. 3 – Stagione venatoria e giornate di caccia
1. La stagione venatoria in tutta l’area contigua è consentita durante i periodi fissati dal calendario venatorio regionale e provinciale.
2. Nel periodo compreso tra il 1 ottobre ed il 30 novembre è consentito ad ogni cacciatore, esclusivamente per la caccia da appostamento fisso e temporaneo alla selvaggina migratoria, di usufruire anche in modo continuativo (5 giornate a settimana) delle giornate di caccia a disposizione. Per usufruire delle giornate continuative, queste devono essere tutte svolte in appostamento fisso o temporaneo, e segnalate nell’apposito spazio del tesserino venatorio regionale.
3. L’accesso agli appostamenti fissi o temporanei nel caso di fruizione continuativa delle giornate di caccia è consentito solo con fucile scarico e in custodia.
E’ consentito, esclusivamente durante la stagione venatoria, il transito lungo i canali ricadenti nella Riserva Naturale ai soli titolari degli appostamenti fissi autorizzati ed ai frequentatori iscritti nei rispettivi elenchi, con fucile scarico ed in custodia, nel minor tempo possibile ed attraverso il percorso più breve, senza recare disturbo alla fauna selvatica.

Art. 4 – Giornata venatoria
1. L’esercizio venatorio è consentito secondo gli orari previsti dal calendario venatorio regionale con la seguente eccezione: per tutta la stagione venatoria la caccia in tutta l’area contigua termina un’ora prima dell’orario previsto nel calendario venatorio regionale

Art. 5 – Carniere giornaliero e annuale
1. Per ogni giornata di caccia il carniere complessivo rispetta i limiti posti dal calendario venatorio regionale
2. Il numero complessivo di capi prelevabili annualmente per ogni cacciatore non può superare i 90 capi fra palmipedi e trampolieri


Art. 6 – Periodi e modalità di caccia e specie cacciabili
1. La caccia nell’area contigua è consentita nei periodi e secondo le specie cacciabili previsti dal calendario venatorio regionale e provinciale, compresi eventuali provvedimenti di deroga alla Dir. CE 409/79
2. La lepre e i galliformi non possono essere abbattuti da appostamento fisso, né all’interno del perimetro tabellato degli appostamenti in area allagata artificialmente

Art. 7 – Appostamenti fissi
Gli appostamenti fissi ricadenti all’interno dell’area contigua sono regolamentati secondo quanto stabilito dal Regolamento Regionale n. 13/R del 25/02/2004 “Testo unico dei regolamenti di attuazione della legge regionale 3/94”, e dalla Delibera della Giunta Provinciale n. 166 del 15/05/2003 “Norme per il rilascio e l’utilizzo degli appostamenti fissi di caccia in Provincia di Firenze” e successive modiche ed integrazioni. Oltre alla normativa di carattere generale nell’area contigua si applicano le seguenti norme:
1. In tutta l’area contigua non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni di appostamento fisso di qualsiasi tipologia
2. Tutti gli appostamenti fissi a palmipedi e trampolieri presenti nell’area palustre sono considerati come inseriti in “area allagata naturalmente”. Eventuali appostamenti con caratteristiche riferibili alla localizzazione in “area allagata artificialmente” già autorizzati all’entrata in vigore del presente regolamento mantengono eventuali capanni complementari regolarmente autorizzati fino alla scadenza quadriennale dell’autorizzazione. Negli appostamenti di tal genere già esistenti non sono comunque consentite le tabelle di perimetrazione degli argini.
3. Nell’area di bonifica sono consentiti anche appostamenti fissi a palmipedi e trampolieri su lago artificiale o area allagata artificialmente. I titolari di tali appostamenti fissi devono comunicare su cartografia 1:10.000 il perimetro ufficiale del lago o area allagata e la localizzazione del capanno principale e dei complementari, all’Ufficio Caccia del Circondario Empolese Valdelsa, secondo quanto previsto dalla Delibera della Giunta Provinciale n. 166 del 15/05/2003 “Norme per il rilascio e l’utilizzo degli appostamenti fissi di caccia in Provincia di Firenze” e successive modiche ed integrazioni.
4. Nelle aree allegate di cui al comma precedente non possono essere effettuati interventi artificiali che comportino il loro prosciugamento prima del 31 marzo.
5. Nell’autorizzazione di appostamento fisso oltre al titolare possono essere indicati al massimo tre frequentatori

Art. 8 – Richiami vivi
Negli appostamenti fissi ricadenti in tutta l’Area Contigua è consentito l’uso di richiami vivi secondo la normativa generale, con le seguenti eccezioni:
- negli appostamenti fissi a palmipedi e trampolieri è consentito l’uso di anatre germanate che devono essere ritirate alla fine della giornata di caccia; oltre a queste è consentito ad ogni appostamento fisso mantenere per tutta la stagione venatoria all’interno del “chiaro” 10 richiami vivi di anseriformi senza alcuna distinzione di specie comprese quelle selvatiche cacciabili provenienti da allevamento. Tali richiami devono essere tenuti in apposita voliera completamente chiusa di superficie non superiore a 20 metri quadrati. E’ consentito inoltre l’uso della pavoncella e dell’allodola da richiamo. E’ altresì vietato immettere o lasciare allo stato di libertà anseriformi all’interno di tutta l’area contigua
- negli appostamenti fissi alla selvaggina minuta è consentito esclusivamente l’uso delle seguenti specie: tordo bottaccio, tordo sassello, merlo, cesena, allodola, storno
- negli appostamenti fissi ai colombacci è consentito l’uso di colombaccio e piccione domestico
- e’ consentito l’uso di stampi di specie cacciabili che possono essere mantenuti in acqua per tutta la stagione venatoria

Art. 9 – Mezzi di caccia
1. Nell’area contigua sono consentiti i mezzi di caccia consentiti dall’art. 31 L.R.T. 3/94.
2. Nella zona palustre dell’Area Contigua e in tutti gli appostamenti fissi a palmipedi e trampolieri della zona di bonifica, l’uso di cartucce con pallini di piombo è vietato a partire dalla stagione venatoria 2008/2009.
3. In deroga all’art. 14 lett. d) del Regolamento di Gestione della Riserva Naturale e dell’Area Contigua, è consentito ai titolari di appostamento fisso, ai frequentatori ed ai proprietari dei terreni ricadenti nell’area palustre, l’uso di barchini con motore elettrico, esclusivamente per raggiungere gli appostamenti fissi, con fucile scarico e in custodia.

Art. 10 – Divieti
1. In tutta l’area contigua sono vietati l’uso e la detenzione di richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico nonché di visori notturni ed ottiche di puntamento di qualsiasi tipologia. A chi contravviene a tale divieto, oltre alle sanzioni eventualmente previste all’art. 30 comma 1 lett. h) della L. 157/92, è interdetto l’esercizio venatorio nell’area contigua per 3 anni. Qualora l’infrazione sia nuovamente commessa l’interdizione è di 5 anni. L’ufficio sanzioni amministrative della Provincia di Firenze e gli organi accertatori in caso di sanzioni penali, comunicano al Circondario Empolese Valdelsa ed alla Polizia Provinciale i nominativi dei trasgressori per i quali il procedimento sia passato in giudicato.
2. E’ vietato il foraggiamento artificiale dell’avifauna con granaglie di qualsiasi tipo in tutta l’area contigua
3. E’ vietato per tutta la stagione venatoria l’uso del cane da seguita all’interno dell’area palustre

Art. 11 – Regolamentazione della pesca
In tutta l’area contigua è consentito l’esercizio della pesca dilettantistica in conformità con la L.R.T 7/2005 “Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne” e il Regolamento Regionale n. 54/R del 22/08/2005 “Regolamento di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7” e il prelievo degli anfibi in conformità con la L.R. 56/00 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 12 – Limitazioni e divieti
1. In tutta l’area contigua è vietato l’uso di pasture in quantità giornaliere superiori a Kg. 1 a pescatore e l’uso e la detenzione come esca di pesci o anfibi o altri animali vivi alloctoni. Tale divieto si applica anche a manifestazioni sportive con delimitazioni temporanee di tratti di sponda ai sensi di quanto previsto dall’art.14 della Reg.Reg. 54/R del 22/08/2005.
2. Il prelievo massimo giornaliero di fauna ittica è fissato in 5 Kg per singolo pescatore, fatti salvi i limiti quantitativi e qualitativi fissati dal Reg.Reg. 54/R del 22/08/2005. E’ fatta deroga qualora il peso sia superato da un unico esemplare o dall’ultima cattura. La limitazione sopra indicata non è da applicarsi alle specie alloctone.
3. Per le specie Luccio e Tinca il numero massimo di esemplari prelevabili giornalmente per pescatore è di due soggetti.
4. Il pescatore ha l'obbligo di reimmettere immediatamente in acqua, dopo la cattura, il pesce catturato oltre i limiti sopra consentiti. La slamatura deve avvenire con mano bagnata.
5. Le limitazioni sopra indicate non sono da applicarsi negli impianti di pesca a pagamento di cui all'art. 12 della L.R.T. 7/2005.
6. In tutta l'area contigua così come previsto dall’ allegato B1 della L.R. 56/00 e successive modifiche ed integrazioni, il prelievo della Rana Esculenta Complex (rana esculenta, rana verde) è soggetto alle seguenti regole:
1a – Limite minimo cm. 6 dalla punta del muso all’estremità posteriore del tronco, zampe escluse, in quantità di Kg.1 pro capite al giorno.
2a – Divieto di raccolta dal 1 aprile al 30 giugno
7. In particolari condizioni climatiche o di carenza idrica, l’Amministrazione Provinciale determina motivati periodi di divieto di pesca, individuando, quando necessario, zone e specie da tutelare.

Art. 13 – Deroghe
Il Circondario Empolese, ai sensi di quanto previsto dall'art.15 Reg.Reg. 54/R del 22/08/2005, potrà autorizzare cattura e/o prelievi di fauna ittica per fini di studio anche con mezzi non consentiti. Nell'ambito del mantenimento delle tradizioni locali, previo parere della Consulta, potranno essere coinvolti in numero limitato pescatori locali che ne abbiano fatto richiesta utilizzando mezzi una volta tradizionali quali vertibelli, arelle, ecc.

Art. 14 – Sanzioni
Fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste dalle normative vigenti, alle violazioni delle disposizioni di cui al presente regolamento si applica, ai sensi dell’art. 22, comma 2 della L.R. 49/95 e successive modifiche e integrazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 206,00 ad un massimo di € 2.065,00


Un ultima nota di colore, la Consulta per la Riserva naturale che lo ha approvato è composta esclusivamente da Cacciatori, perchè gli ambientalisti NON hanno aderito per protesta......

Lascio a voi eventuali commenti...

Sandro
 
Armeria online - MYGRASHOP
Sponsor 2024
Indietro
Alto