Ma come si fa a partecipare?
Perché io sono di Brescia e mi sto informando nella mia provincia ma non viene fatto niente sarebbe possibile partecipare?

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PROVINCIA DI VERONA
Servizio tutela faunistico ambientale
U.o. Gestione del territorio
OGGETTO: Direttive tecniche relative al piano di controllo sulla popolazione faunistica di cornacchia
grigia e gazza per il periodo 2016-2020.
Determinazione n. 875/16 del 10/03/2016
Il dirigente
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sull’ordinamento degli enti locali, ed in particolare
l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;
visti, in merito alle funzioni dei dirigenti:
• gli articoli 53 e 54 dello statuto della provincia;
• gli articoli 24 e 30 del regolamento provinciale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
visti, altresì:
• l’articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e l’articolo 17 della legge regionale 9
dicembre 1993, n. 50, sulle norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio, in ordine alle finalità e modalità del controllo della fauna selvatica;
• l’articolo 17, comma 2, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, che prevede che le
province effettuino il controllo della fauna selvatica attraverso il proprio personale
dipendente a scopo di tutela del suolo, per motivi sanitari e, tra l’altro, per la tutela della
fauna e delle produzioni zoo-agroforestali;
• l’articolo 23, comma 1, della legge regionale Veneto 22 febbraio 1999, n. 7 che, nel
modificare il predetto comma 2 dell’articolo 17 della L.R. 50/93, integra l’elenco dei soggetti
che possono partecipare agli interventi con “operatori muniti di licenza per l’esercizio
dell’attività venatoria, all’uopo espressamente autorizzati dalla Provincia, direttamente
coordinati dal personale di vigilanza della stessa” ampliando considerevolmente il numero di
operatori che possono partecipare ai piani di controllo autorizzati dalle Province;
• la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 3269 del 13 ottobre 2000, che reca
disposizioni sull’intensificazione delle operazioni di controllo della fauna da parte delle
Province allo scopo di limitare i danni cagionati dalla fauna stessa alle colture e
conseguentemente limitare l’erogazione di risorse economiche ai fini del risarcimento;
• le deliberazioni della Giunta provinciale n. 93 del 6 luglio 2006 e n. 30 del 6 marzo 2008 con
le quali sono stati approvati gli indirizzi sul rafforzamento dei piani di controllo rivolti alle
popolazioni di nutria, cornacchia grigia e gazza;
• la determiazione del dirigente del Settore faunistico ambientale n. 6119/07 del 30 ottobre
2007 con la quale è stato approvato lo schema di contratto di affidamento in custodia
temporanea agli Ambiti territoriali di caccia e ai Comprensori alpini delle gabbie/trappola per
Determinazione n. 875/16
la cattura delle nutrie e dei corvidi e del modello di registro delle assegnazioni delle stesse
agli operatori autorizzati;
• la deliberazione della Giunta provinciale n. 166 in data 12 luglio 2012 con la quale sono stati
approvati gli indirizzi in ordine all'organizzazione degli interventi di controllo della fauna
selvatica, tra cui anche i Corvidi;
• le relative determinazioni del dirigente del Servizio tutela faunistico ambientale con le quali
sono stati affidati agli Ambiti territoriali di caccia e Comprensori alpini, che hanno dato la
propria disponibilità, i compiti di organizzazione e svolgimento delle operazioni di controllo
nei confronti della cornacchia grigia e della gazza;
• la determinazione del dirigente del Servizio tutela faunistico ambientale n. 1803/11 in data 29
aprile 2011 con la quale sono state approvate le direttive tecniche relativ al piano di controllo
sulla popolazione faunistica di cornacchia grigia e gazza per il periodo 2011-2015;
• le determinazioni del dirigente del Servizio tutela faunistico ambientale n. 2486/13 in data 29
maggio 2013 e n. 1966/14 del 20 maggio 2014, con le quali sono state apportate integrazioni
alle sopraccitate direttive tecniche,
considerato che, in ragione dei danni arrecati alle colture agricole e alla selvaggina, le popolazioni di
corvidi sono oggetto di controllo numerico in Europa e in Italia, sia con le trappole che con l'arma da
fuoco, da attuarsi a seguito della verifica dell'inefficacia dei medodi ecologici di volta in volta adottati,
nella fattispecie rappresentati da una migliore gestione ambientale, nella protezione dei nidi,
nell'eliminazione delle fonti alimentari diffuse e di facile accesso, nella protezione dei coltivi e
nell'eliminazione delle immissioni di selvaggina a scopo venatorio;
tenuto conto che il piano di controllo dei corvidi è scaduto il 31 dicembre 2015 e che pertanto si rende
assolutamente necessario un suo rinnovo con l'obiettivo di contenere localmente le loro propolazioni
entro densità sostenibili dall'ambiente rappresentato, soprattutto, dai territori di pianura e di collina;
vista la proposta gestionale eleborata dal Servizio tutela faunistico ambientale in data 01 febbraio 2016,
prot. n. 7682 in medesima data, sottoposta all'Istituto Superiore per la Protezione Ambientale
(I.S.P.R.A.) per il relativo parere previsto dalla legge;
vista la successiva nota prot. n. 14270 in data 22 febbraio 2016, invita all'I.S.P.R.A. quale integrazione
alla precedente nota prot. n. 7682, contenente del piano di controllo in oggetto, aggiornato
conformement a quanto concordato con il dott. Roberto Cocchi dell'I.S.P.R.A. nell'incontro tenutosi a
Verona in data 18 febbraio 2016;
precisato che nella sopraccitata proposta è stata evidenziata la difficoltà di attivare misure di
prevenzione su territori molto ampi, quali appunto essere quelli della pianura veronese, fatto questo che
rende spesso gli interventi indiretti di controllo non sufficienti a contenere la diffusione dei corvidi, e
quindi conseguentemente anche gli impatti prodotti all'agricolture e alla selvaggina stanziale;
visto il parere favorevole dell'I.S.P.R.A., nota prot. n. 15699 in data 04 marzo 2016, relativamente alle
direttive allegate con la nota n. 14270 del 22 febbraio 2016;
considerato che nello stesso parere si invita la Provincia a precisare nelle nuove direttive tecniche che “i
previsti richiami vivi andranno impiegati esclusivamente all'interno delle gabbie-trappola di cattura”;
considerato che i metodi ecologici di cui all'articolo 19, comma 2, della legge n. 157/1992 dovranno
comunque costituire gli strumenti prioritari d'azione nell'ambito delle iniziative volte al contenimento
dei danni arrecati da fauna selvatica;
Determinazione n. 875/16
dato atto che la Provincia di Verona, proprio per contenere l'espansione di queste due specie e quindi i
danni dalle stesse prodotti, a partire dal 2001, ha autorizzato la loro cattura e l'abbattimento da parte del
personale del Corpo di Polizia provinciale con la collaborazione dei sopraccitati soggetti di cui
all'articolo 19, comma 2, della legge n. 157/1992 e dell'articolo 23, comma 1, della legge regionale n.
7/1999;
ritenuto indispensabile, al fine del raggiungimento dell'obiettivo nelle operazioni di controllo, il
coinvolgimento diretto del personale degli Ambiti territoriali di caccia, e più in generale degli organismi
pubblici e privati deputati alla gestione faunistico-venatoria, e l'interazione dello stesso con i
proprietari/conduttori dei fondi interessati dalla presenza della cornacchia grigia e della gazza;
ritenuto di approvare con il presente provvedimento le direttive tecniche, con particolare riferimento alle
zone e ai periodi di intervento e alla tipologia delle tecniche di prelievo utilizzabili, nel rispetto delle
prescrizioni tecniche previste dall'I.S.P.R.A;
determina
1. di approvare le direttive tecniche relative al piano di controllo sulla popolazione faunistica di
cornacchia grigia e di gazza per il periodo 2016-2020, contenute nell'allegato A), che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di precisare che il Corpo di Polizia provinciale potrà adottare, con apposito provvedimento,
ulteriori prescrizioni operative relative al piano di controllo in oggetto.
Carlo Poli
Determinazione n. 875/16
Piano di controllo sulla popolazione faunistica di
cornacchia grigia e di gazza per il periodo 2016-2020
DIRETTIVE TECNICHE
Lo svolgimento del piano di controllo numerico della popolazione di cornacchia grigia (Corvus
corone cornix) e di gazza (Pica pica) per il periodo 2016-2020 dovrà essere realizzato nel rispetto delle
direttive tecniche sotto indicate:
1. il controllo viene effettuato esclusivamente al fine di limitare i danni prodotti da tali specie nei
confronti delle attività agricole, nonchè di quelli arrecati alla fauna selvatica naturale.
2. Il ricorso al controllo nelle forme del trappolaggio e abbattimento mediante sparo (punto 10.
delle presenti direttive) è subordinato alle seguenti condizioni stabilite dall'I.S.P.R.A.: a) divieto
di immissione di selvaggina allevata in cattività o d'importanzione, fatto salvo il caso di piani
eccezionali d'immissione finalizzati all'incremento numerico di nuclei naturali di selvaggina con
durata temporale limitata (detti piani dovranno utilizzare selvaggina traslocata proveniente da
catture condotte sul territorio nazionale ed immessa in forma diretta, oppure giovani fasianidi
d'allevamento immessi in periodo estivo previa stabulazione in recinti a cielo aperto per almeno
due settimane prima della graduale liberazione in natura); b) incremento della disponibilità di siti
di rifugio e di nidificazione per la selvaggina (aree incolte, siepi, ecc...) e di colture a perdere,
nelle aree ad agricoltura intensiva; c) sospensione del prelievo delle specie ripopolate per la
durata del periodo di immissione.
3. Il controllo, mediante trappolaggio e abbattimento con arma da fuoco, è consentito all'interno
dei fondi agricoli ove si realizzano danni consistenti alle colture e i metodi ecologici di
prevenzione non abbiano sortito gli effetti programmati. In tali casi il proprietario/conduttore
del fondo danneggiato dovrà dichiarare per iscritto all'ATC, Comprensorio alpino, Azienda
faunistico venatoria (esclusivamente mediante trappolaggio) o alla Provincia, l'esistenza di danni
e l'inefficacia degli interventi di prevenzione adottati, che dovranno essere accertati da questi
ultimi ai fini dell'attivazione degli interventi di controllo.
4. Il controllo dei Corvidi è consentito anche in una o più porzioni di un ATC o Comprensorio
alpino, purchè queste siano assoggettate a forme di gestione che escludono il ricorso
all'immissione di selvaggina prodotta in cattività o d'importazione.
5. Il controllo della cornacchia grigia e della gazza è consentito inoltre all'interno degli istituti di
protezione, rappresentati dalle oasi, zone di ripopolamento e cattura, aree di rispetto e
aziende faunistico-venatorie, esclusivamente laddove non è prevista alcuna immissione di
selvaggina allevata in cattività o d'importazione, fatto salvo nel caso di realizzazione di piani
straordinari di immissione faunistica con le modalità di cui al precedente punto 2.: in tali zone il
controllo è consentito esclusivamente mediante trappolaggio.
6. Il controllo dei corvidi è vietato nei siti della Rete Natura 2000 (S.I.C. e Z.P.S.) in assenza della
specifica Valutazione di Incidenza Ambientale.
7. Nei casi di cui ai punti 4. e 5. l'A.T.C. o il Comprensorio alpino deve produrre alla Provincia un
documento formale nel quale viene attestato l'impegno a non effettuare, all'interno delle stesse
zone, alcun tipo di immissione (fatta salva quella effettuata, in quantità limitata, con esemplari
catturati nelle ZRC e zone di rispetto della Provincia o in caso di programmi eccezionali di
immissione di selvaggina) per tutta la durata del Piano faunistico venatorio, corredato della
relativa documentazione cartografica: la documentazione prodotta verrà vagliata dal Servizio
tutela faunistico ambientale per il relativo consenso all'attivazione degli interventi nelle suddette
aree, che dovranno poi altresì essere specificatamente individuate (anche eventualmente previa
apposizione di addeguata segnaletica) a cura dell'A.T.C. o Comprensorio alpino interessati.
Determinazione n. 875/16
8. L'attivazione del piano di controllo è subordinata alla preventiva valutazione della
documentazione di cui al precedente punto 7. da parte del Servizio tutela faunistico provinciale.
9. Il piano di controllo viene attuato dal 1° marzo al 31 agosto di ciascun anno 2016, 2017, 2018,
2019 e 2020.
10. Il piano di controllo viene effettuato con le seguenti tecniche:
a) trappolaggio mediante trappole tipo Larsen e trappole letter-box;
b) sparo individuale su soggetti isolati, esclusivamente da appostamento o all’aspetto, mediante
l’utilizzo di fucile idoneo (obbligatoriamente con utilizzo di munizione spezzata). E’ vietato lo
sparo ai nidi e ai soggetti nei nidi.
11. L’abbattimento mediante arma da fuoco costituisce comunque modalità di prelievo
integrativo alle gabbie tipo Larsen o letter-box e viene effettuato in via occasionale e
secondaria. Negli istituti di protezione (oasi, zone di ripopolmento e cattura, aree di rispetto
e Aziende faunistico-venatorie), il controllo è consentito esclusivamente mediante
trappolaggio, mentre nei territori adibiti alla gestione programmata della caccia di cui al
punto 4., e nelle zone interessate da danni alle colture (escluse le Aziende faunisticovenatorie)
di cui al punto 3., il controllo può essere effettuato in via eccezionale anche
mediante abbattimento con sparo.
12. Il controllo della popolazione di corvidi viene effettuato mediante l'applicazione di “metodi
ecologici” (metodi di prevenzione), che, per quanto riguarda la prevenzione dell'asporto a carico
di semine di colture sarchiate, sono rappresentati,in particolare, dal ricorso alla concia delle
sementi con prodotti repellenti.
13. E' fissato un contingente massimo di prelievo annuo di 3.000 capi di cornacchia grigia e di 2.500
capi di gazza, di cui non più del 30% (900 cornacchie grigie e 750 gazze) mediante abbattimento
con arma da fuoco. Raggiunte la quota massima le operazioni di controllo, nei confronti della
relativa specie, verranno immediatamente sospese da parte dell’Amministrazione provinciale. La
Provincia può disporre comunque la sospensione dell’attività in ogni momento.
14. Il contingente di prelievo massimo annuo sopra individuato, distinto per specie, è così suddiviso
tra gli AA.TT.C., Comprensori alpini e A.F.V.:
- ATC 1 = 500 cornacchie grigie + 150 gazze;
- ATC 2 = 200 cornacchie grigie + 150 gazze;
- ATC 3 = 500 cornacchie grigie + 1200 gazze;
- ATC 4 = 200 cornacchie grigie + 100 gazze;
- ATC 5 = 200 cornacchie grigie + 100 gazze;
- ATC 6 = 600 cornacchie grigie + 350 gazze;
- Comprensori Baldo = 300 cornacchie grigie + 100 gazze
- Comprensori Lessinia = 300 cornacchie grigie + 150 gazze;
- Aziende faunistico-venatorie = 200 cornacchie grigie + 200 gazze (esclusivamente mediante
trappolaggio);
i quantitativi di cui sopra potranno essere ulteriormente ripartiti tra i vari A.T.C. e C.A. (fermo
restando il rispetto del numero massimo per specie sopra fissato), in relazione alle esigenze che
potranno manifestarsi durante l'anno.
15. Ai fini di una maggiore efficacia degli interventi potranno essere utilizzati ausili quali stampi,
soggetti impagliati e richiami visivi (es. “giostre”, ecc...), mentre invece sono vietati i richiami
acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza
amplificazione di suono. E' ammesso anche l'uso di richiami vivi purchè impiegati
esclusivamente all'interno delle gabbie-trappola di cattura.
16. Le operazioni di controllo saranno svolte dal personale del Corpo di Polizia provinciale, nonché
dai coadiutori abilitati in possesso di regolare licenza di caccia e di assicurazione, che hanno
partecipato con esito positivo al corso per “coadiutori nel controllo della fauna selvatica”.
Determinazione n. 875/16
17. Il coordinatore, a cui spetta la gestione tecnico-pratica delle operazioni di controllo, avrà il
compito di coordinare piccole squadre composte di n. 3-4 coadiutori abilitati, assumendosi la
responsabilità circa il rispetto delle prescrizioni delle direttive tecniche e operative.
18. Le trappole devono essere utilizzate esclusivamente per la catture dei corvidi; se
accidentalmente, venissero catturare specie animali diverse, sarà cura dell'operatore ausiliario
liberare in loco e immediatamente l'animale preso involontariamente. Nel caso in cui vengano
impiegate apposite gabbie/trappola, esse devono necessariamente essere fornite dalla Provincia o
dalla medesima autorizzate (con apposizione di targhetta identificativa), purchè tecnicamente
conformi ai modelli previsti dall'I.S.P.R.A e nei modi stabiliti dallo stesso Istituto.
19. Le trappole possono essere utilizzate anche da operatori ausiliari senza licenza di caccia, purchè
proprietari o possessori di terreni interessati dalla presenza delle cornacchie grigie e dalle gazze,
previa autorizzazione rilasciata dalla Provincia ed assunzione, da parte degli stessi di ogni
responsabilità.
20. Le gabbie/trappola, autorizzate dalla Provincia, potranno essere distribuite agli operatori, anche
mediante gli AA.TT.C., Comprensori alpini o Aziende faunistico-venatorie, i quali
provvederanno alla loro consegna esclusivamente ai soggetti in possesso della relativa
autorizzazione provinciale.
21. I titolari di autorizzazione all’uso delle gabbie dovranno effettuare un controllo giornaliero delle
trappole e in caso di cattura dovranno compilare apposita scheda mensile con indicazione del
giorno, ora, località e numero di capi catturati nell’arco della giornata. Qualora i titolari fossero
privi di licenza di caccia, l’abbattimento dell’animale sarà effettuato dagli uff./agg. della Polizia
provinciale o dai coadiutori abilitati ai quali dovrà essere richiesto l’intervento entro un tempo
massimo non superiore a sei ore.
22. Le trappole possono essere usate secondo le disposizioni impartite dalla Provincia e secondo il
protocollo di gestione elaborato dall'I.N.F.S. (ora I.S.P.R.A.) esclusivamente dalle persone
nominativamente indicate in apposito permesso dalla Provincia.
23. Dopo il 31 agosto, termine dell'attività di controllo, le trappole dovranno essere rese inattive per
essere, o detenute e non utilizzate in apposito sito la cui ubicazione dovrà essere immediatamente
comunicata alla Provincia, o consegnate direttamente alla Provincia.
24. Gli animali abbattuti devono essere recuperati (laddove questo nom risulti pericoloso
all'incolumità degli operatori) e trasferiti presso gli impianti congelatori in dotazione alla
Provincia, al fine del successivo prelievo da parte della ditta autorizzata allo smaltimento. Gli
operatori potranno trattenere i capi abbattuti in quanto trattasi di specie cacciabili e in
considerazione del fatto che comunque la Provincia non avrebbe utilità economiche dal ritiro
delle carcasse.
25. Gli esemplari catturati con la gabbia vanno soppressi conformemente a quanto disposto dalle
direttive dell'I.N.F.S. e smaltiti nelle forme soprammenzionate.
26. I compiti degli istituti venatori che hanno stipulato con la Provincia l'apposito disciplinare
relativo all'affidamento dell'organizzazione e attuazione degli interventi di controllo nei confronti
dei Corvidi sono quelli previsti dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 166 del 12 luglio
2012 e dei relativi atti in esecuzione della stessa.
27. I compiti dei Comprensori alpini che non hanno stipulato con la Provincia l'apposito disciplinare
relativo all'affidamento dell'organizzazione e attuazione in modo autonomo degli interventi di
controllo dei Corvidi sono quelli già specificatamente previsti dalla deliberazione della Giunta
provinciale n. 93 del 6 luglio 2006, così come modificata dalla deliberazione n. 30 del 6 marzo
2008, nonchè quelli previsti dal decreto legislativo n. 81/2008 in materia di salute sicurezza sul
lavoro. Gli stessi compiti competono ai concessionari degli istituti privati.
In particolare tali istituti pubblici e privati devono:
a) acquisire dalla Provincia l'elenco dei coadiutori autorizzati a partecipare alle operazioni di
controllo dei corvidi;
Determinazione n. 875/16
b) acquisire dai coadiutori le richieste di partecipazione allo svolgimento delle operazioni di
controllo, contenente l'elenco nominativo del coadiutore nonchè le località, l'orario e le date dei
singoli interventi;
c) programmare, pianificare ed approvare le uscite/interventi;
d) effettuare la rendicontazione degli interventi al Corpo di Polizia provinciale;
e) dotarsi di gabbie/trappola per la cattura dei Corvidi, che dovranno essere autorizzate al loro
utilizzo da parte della Provincia.
28. I compiti del Corpo di Polizia provinciale, in caso di mancata sottoscrizione del sopraccitato
disciplinare di affidamento, sono rappresentati, in particolare, da:
a) ricevere le istanze di disponibilità individuale alle operazioni di controllo;
b) autorizzare i coadiutori a partecipare alle operazioni di controllo, mediante rilascio della cd.
autorizzazione personale;
c) autorizzare i programmi delle uscite predisposti dai singoli istituti venatori;
d) autorizzare i coadiutori all'utilizzo delle gabbie;
e) acquisire la rendicontazione degli abbattimenti effettuati da parte degli ATC, Comprensori
alpini e Aziende faunistico-venatorie;
La Polizia provinciale potrà prevedere, con apposito provvedimento, ulteriori prescrizioni ai fini
dell'ottimizzazione degli interventi dal punto di vista oragnizzativo e operativo.
29. Al Servizio tutela faunistico anbientale, in particolare, spettano i seguenti compiti: la promozione
dell’attività di controllo, attraverso la realizzazione di iniziative (incontri con enti, associazioni
ed istituzioni interessati), la stipula di accordi con le varie categorie interessate, la realizzazione
di corsi di abilitazione per coadiutori nel controllo della fauna selvatica, nonché la messa a
disposizione degli AA.TT.C. e Comprensori alpini delle risorse strumentali (trappole e altre
attrezzature) necessarie alle operazioni di controllo, che verranno poi distribuite agli stessi dalla
Polizia provinciale.
30. Le comunicazioni di disponibilità allo svolgimento delle operazioni di controllo presentate dai
coadiutori, relative al precedente piano di controllo, sono da ritenersi valide anche per il presente
piano, fermo restando che, preventivamente alla programmazione/autorizzazione all'uscita,
venga accertato il possesso dei requisiti necessari, da parte del soggetto competente di cui ai
punti 26. e 28. delle presenti direttive.
31. L'attività di controllo deve essere costantemente monitorata mediante registrazione dei capi
abbattuti in ogni istituto pubblico o privato di gestione faunistica: i dati di prelievo dovranno
periodicamente essere trasmessi alla Provincia.
32. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Corpo di Polizia provinciale dovrà trasmettere al Servizio
tutela faunistico ambientale una rendicontazione dell'attività svolta, contenente dei dati di
abbattimento distinti per comune amministrativo e periodo di intervento.
 
Ma come si fa a partecipare?
Perché io sono di Brescia e mi sto informando nella mia provincia ma non viene fatto niente sarebbe possibile partecipare?

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la provincia qui organizza i corsi, in genere sono gli ambiti. Poi per andar sul campo la cosa e' un po' piu' complicata ma con i danni all'agricoltura qualche uscita si riesce a fare...
 
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