Re: AFV per caccia ai tordi a CANINO ( VITERBO )
Gianni ha scritto:
Bhe guarda Emy se il volume stampato dalla provincia di Roma,dove cè la 157 e la LR del 95 e dove si preparano gli esaminandi è sbagliata, allora chiedo venia, però è proprio quella che ho riportato in calce e non mi sembra ci siano state revisioni all'articolo.
Scusa Gianni ma l'art che tu hai citato è quello riguardante le ATV aziende agrituristiche venatorie, quello che riguarda le AFV aziende faunistiche venatorie è questo:1. Le regioni, su richiesta degli interessati e sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, entro i
limiti del 15 per cento del proprio territorio agro-silvo-pastorale, possono:
a) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro,
soggette a tassa di concessione regionale, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche con
particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea e a quella
acquatica; dette concessioni devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino
ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico. In tali aziende la caccia è
consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di
abbattimento. In ogni caso, nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare
fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto;
è nelle aziende AGRITURISTICHE che non si può prelevare la migratoria infatti guardacaso quelle della sabina sono tutte AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE dove ciò è possibile;ti dico solo che ci sono comuni che stanno facendo pressioni in provincia per le concessioni di AFV ma la preovincia ha disponibilità ormai solo per le ATV,che non interessano proprio perchè la migratoria non è cacciabile.
Ciao un saluto
[/quote]
La provincia di roma non è stata capace nemmeno di fare i comitati di gestione degli ATC figurati se sà fare dei promemoria
Testo integrali legge regionale lazio parte riguardante AFV e ATV
Art. 32
(Aziende faunistico-venatorie e agro-turistico-venatorie)
1. La giunta provinciale su richiesta degli interessati, sentito l'INFS, entro i limiti del territorio
provinciale agro-silvo-pastorale, previsti dal piano faunistico-venatorio provinciale, di cui
all'articolo 12 della presente legge, autorizza:
a) la concessione di aziende faunistico-venatorie per prevalenti finalità di rilevante interesse
naturalistico e faunistico, senza fini di lucro, soggette a tassa di concessione regionale, con
particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla fauna europea e a quella
acquatica, secondo le vocazioni ambientali. Le richieste devono essere corredate da programmi di
conservazione e di ripristino ambientale ed indicare le specie da produrre, al fine di garantire
l'obiettivo naturalistico e faunistico. In tali aziende si applica la normativa vigente di tutela
ambientale. La caccia é consentita, al concessionario e alle persone da esso autorizzate per le specie
determinanti l'indirizzo faunistico, nelle giornate indicate nel calendario venatorio, secondo i piani
di assestamento e di prelievo presentati ed approvati dall'amministrazione provinciale; per le specie
non determinanti l'indirizzo faunistico, secondo le limitazioni previste dal calendario venatorio.
L'immissione della fauna selvatica, (articolo 16 comma 1 lettera a) della legge n. 157 del 1992) é
consentita dalla data di chiusura della caccia fino al 31 agosto. Le aziende faunistico-venatorie, di
nuova istituzione, hanno dimensioni non inferiori a 400 ettari;
b) la concessione di aziende agro-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tassa di
concessione regionale, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento, per tutta la stagione
venatoria, di fauna selvatica di allevamento. Tali aziende hanno dimensioni non inferiori a 200
ettari.
2. Le aziende agro-turistico-venatorie, nel rispetto del piano faunistico venatorio, di cui all'articolo
12 comma 1, devono essere:
a) preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo faunistico;
b) coincidenti con il territorio di una o più aziende agricole preferibilmente ricadenti in aree ad
agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del regolamento n.
1094/88/CEE, e successive modificazioni.
3. Le aziende agro-turistico-venatorie, nelle zone umide e vallive, debbono (articolo 16 - legge
n.157 del 1992) comprendere bacini artificiali ed utilizzare esclusivamente, per l'attività venatoria,
fauna acquatica di allevamento, nel rispetto delle convenzioni internazionali.
Ciao un saluto.