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dove posso trovare la lista degli animali consentiti da richiamo per la mia regione? (marche)
 
LEGGE REGIONALE (MARCHE) n. 7 del 5 gennaio 1995
Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria

- Art. 32 -
Detenzione ed uso dei richiami vivi per la caccia da appostamento

1. Oltre ai richiami di cattura, sono consentiti la detenzione e l'uso per l'esercizio dell'attività venatoria di richiami di allevamento appartenenti alle specie cacciabili.

2. Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale e sentito il parere dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, disciplina con regolamento, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, muniti di anellini inamovibili rilasciati dalle province anche avvalendosi di associazioni, enti ed istituti ornitologici legalmente riconosciuti a livello nazionale e internazionale, nonché il loro uso in funzione di richiami per la caccia da appostamento. Per il prelievo da appostamento sia fisso che temporaneo il numero dei richiami vivi di allevamento utilizzabili è libero.

3. Il regolamento di cui al comma 2 disciplina il possesso di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui all'articolo 22, comma 3, consentendo, ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria da appostamento fisso ai sensi dell'articolo 31, comma 1, di detenere nell'esercizio dell'attività venatoria un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Ai cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo è consentito detenere durante l'esercizio venatorio richiami vivi di cattura nel numero massimo complessivo di dieci unità. Qualora l'attività venatoria sia esercitata da più soggetti nello stesso appostamento, il numero massimo dei richiami vivi è raddoppiato. Per lo storno è consentito usare il numero massimo di dieci richiami per ogni cacciatore.

4. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge detengano richiami vivi appartenenti a specie non consentite ovvero, se appartenenti a specie consentite, ne detengano un numero superiore a quello stabilito dal comma 3, sono tenuti a farne denuncia alla provincia competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, al fine di legittimare la detenzione ed il possesso.

5. E' vietato l'uso di richiami vivi di cattura e feriti che non siano identificati mediante anello inamovibile fornito dalla provincia, numerato secondo le norme regionali, apposto sul tarso di ogni singolo esemplare.

6. La sostituzione di un richiamo di cattura può avvenire soltanto in caso di fuga accidentale o dietro consegna alla provincia del richiamo vivo o morto, munito di anellino.


Spero ti sia utile.. ciao
 
Consentiti dovrebbero essere tutti quelli oggetto di caccia opportunamente inanellati. Poi sono permessi il piccione domestico e l'anatra domestica. I regolamenti comunque cambiano da regione a regione quindi bisogna documentarsi per numero e speci consentite e tipologia di caccia concessa
 
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