Ultimissime dal tar per i cacciatori veneti per quanto rigurda la tortora

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PIER GIORGIO

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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente ff
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1155 del 2014, proposto da:
Associazione Vittime della Caccia, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Rizzato, con domicilio eletto
presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. n. 104/2010;
contro
la Regione Veneto, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore,
rappresentata e difesa per legge dagli avv. Emanuele Mio, Cristina Zampieri, Ezio
Zanon, domiciliata presso la sede dell’Ente in Venezia, Cannaregio, 23;
nei confronti di
Federazione Italiana Caccia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,della delibera della Giunta della Regione Veneto n. 1074 del 24 giugno 2014
limitatamente agli art. 1 e 9 all. B per quanto concerne il periodo ed il carniere
relativo alla caccia in preapertura della tortora.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi
dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Rilevato come oggetto della richiesta cautelare inaudita altera parte sia il calendario
venatorio regionale nella sola parte nella quale consente la preapertura della caccia
alla tortora per 5 giornate (1, 6, 7, 13 e 14 settembre 2014), anziché per 3 giornate
al massimo, e nella quale indica un carniere giornaliero di 10 capi, anziché 5 capi al
massimo;
Rilevato come la prima camera di consiglio utile per la trattazione collegiale
dell’incidente cautelare, tenuto conto delle notifiche del ricorso alle controparti, sia
prevista per il 2 ottobre 2014 e come, quindi, il requisito del caso di estrema gravità
ed urgenza tale da non consentire l’attesa della camera di consiglio, sussiste per
tutte le suddette giornate di preapertura;
Rilevato, quanto al requisito del fumus boni iuris, che la preapertura interviene in
corso della seconda proroga del piano faunistico venatorio scaduto nel 2012 e che
il presupposto parere depositato dell’ISPRA consente la caccia nel periodo in
questione solo nel limite di 3 giornate e con un carniere giornaliero massimo di 5
capi, in considerazione dello “stato di conservazione della specie”;
Rilevato – sempre prima facie e sentite informalmente le parti costituite – come il
calendario venatorio impugnato in parte qua contrasti con il parere dell’ISPRA ove
indica il numero massimo di giornate di preapertura ed il carniere giornaliero
relativo alla specie tortora, avendo la Regione aumentato le giornate da 3 a 5 ed il
carniere da 5 a 10;questa è solo una parte della sospensiva.
 
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