gigi2

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buona sera a tutti,sono un nuovo iscritto e cortesemente volevo sapere il significato della parola "area contigua"che si trova in basso a sinistra del tesserino venatorio.in attesa ringrazio
 
Re: tesserino venatorio


Le aree contigue dei parchi nazionali: un'opportunità per la tutela dell'ambiente


Le aree contigue sono una novità introdotta dalla legge-quadro sulle aree protette, un istituto ambientale di cui non possiamo trovare precedenti esperienze e riferimenti normativi che illuminino sul suo contenuto.Attorno ad alcuni parchi nazionali e regionali preesistenti alla legge n. 394/91 erano state istituite zone di preparco, concepite come cuscinetto fra l'area protetta e il restante territorio oppure come zone di "naturale" espansione della stessa area protetta: ma di aree contigue non vi è traccia.
L'inserimento di questo istituto nella legge-quadro è peraltro un evento tardivo, riferibile alle ultime stesure, probabile frutto di un conflitto ideologico fra mondo venatorio e associazioni ambientali. Da una parte si reputava opportuno, se non necessario, mantenere forme di attività venatoria all'interno dei parchi naturali, anche allo scopo di controllare le popolazioni di erbivori e di cinghiale, dall'altra si escludeva a priori il principio che dentro un parco, soprattutto se nazionale, si potesse cacciare.
Tale conflitto ideologico ha prodotto l'inserimento in extremis nel testo approvato dalle Camere del comma 4 dell'articolo 11 relativo al Regolamento del parco' e dell'articolo 32 sulle aree contigue, il quale dedica infatti alla caccia in tutto o in parte i 3 commi dispositivi, non interessando solo i commi 2 e 5 riservati alle procedure istitutive.
La legge n.l57/92 ha risolto in buona parte i problemi venatori legati all'area contigua, rimandando alla disciplina generale che prevede l'istituzione degli ambiti territoriali di caccia; è infatti verosimile che l'area contigua di un parco nazionale sarà coincidente, secondo criteri di omogeneità geografica, con uno o più ambiti territoriali di caccia. Pertanto la questione dell'individuazione dell'area contigua si pone ora in due termini, fra loro alternativi e contraddittori: o far coincidere area contigua e ambiti territoriali di caccia o ritagliare una gestione faunistico-venatoria interna agli a.t.c., con notevoli difficoltà applicative.
In questo contesto pare di scarsa rilevanza la riserva dell'esercizio venatorio, disposta dall'articolo 32, comma 3°, legge n. 394/91, ai soli residenti nei Comuni dell'area contigua e dell'area protetta, in quanto la disciplina di gestione degli a.t.c. dovrebbe essere sufficiente a garantire, se non una riserva esclusiva, quanto meno la destinazione dell'esercizio venatorio prevalentemente a favore dei residenti. Peraltro, considerato che gli a.t.c. sono vincolati all'autogestione economica, l'accesso all'area contigua di cacciatori esterni costituisce una risorsa a vantaggio dei residenti, il cui annullamento sarebbe contro lo spirito dello stesso articolo 32 della legge n. 394/91
 
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