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Re: Zimbelli per colombacci, leggi e delibere
Forse Mirco ho trovato qualcosa, dimmi che te ne pare: si tratta di una delibera della Regione dell'Emilia Romagna 1908/1996:
Privatamente ti giro il file. Ciao
Richiamata inoltre la legge 12 febbraio 1992, n. 157 che, all'art. 21 lett. r), fa
assoluto divieto di usare richiami vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali,
mentre nulla dice in merito agli zimbelli, ammettendo pertanto il loro utilizzo
venatorio, qualora, naturalmente, ciò non ne implichi maltrattamento o sofferenza;
Ritenuto, a tal fine, che l'uso di zimbelli regolarmente imbracati, non sottoposti a
violenti strattonamenti tramite il filo o legaccio mosso a distanza dall'appostamento
sia da ritenersi conforme tanto alla vigente normativa nazionale e regionale in
materia faunistico-venatoria quanto al recentemente modificato art. 727 del codice
penale in materia di maltrattamento agli animali;
Ritenuto pertanto necessario fornire alle Province precisi indirizzi e criteri di
riferimento in merito alle dimensioni delle gabbie utilizzate per la detenzione e l'uso
dei richiami vivi nonchè all'uso degli zimbelli nell'esercizio venatorio - secondo
quanto indicato nel presente provvedimento - al fine di uniformare i comportamenti
sull'intero territorio regionale;
Forse Mirco ho trovato qualcosa, dimmi che te ne pare: si tratta di una delibera della Regione dell'Emilia Romagna 1908/1996:
Privatamente ti giro il file. Ciao
Richiamata inoltre la legge 12 febbraio 1992, n. 157 che, all'art. 21 lett. r), fa
assoluto divieto di usare richiami vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali,
mentre nulla dice in merito agli zimbelli, ammettendo pertanto il loro utilizzo
venatorio, qualora, naturalmente, ciò non ne implichi maltrattamento o sofferenza;
Ritenuto, a tal fine, che l'uso di zimbelli regolarmente imbracati, non sottoposti a
violenti strattonamenti tramite il filo o legaccio mosso a distanza dall'appostamento
sia da ritenersi conforme tanto alla vigente normativa nazionale e regionale in
materia faunistico-venatoria quanto al recentemente modificato art. 727 del codice
penale in materia di maltrattamento agli animali;
Ritenuto pertanto necessario fornire alle Province precisi indirizzi e criteri di
riferimento in merito alle dimensioni delle gabbie utilizzate per la detenzione e l'uso
dei richiami vivi nonchè all'uso degli zimbelli nell'esercizio venatorio - secondo
quanto indicato nel presente provvedimento - al fine di uniformare i comportamenti
sull'intero territorio regionale;